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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 371/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. - dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice - dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini - Giudice On. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo R.G. 371/2020, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Di Cinto Federica, presso lo studio della quale – sito in Bergamo (BG) alla via Francesco Cucchi
n. 9– è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
(C.F. CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bergamo.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 07/06/2023;
Per il P.M.: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso del 20/01/2020, agiva in giudizio al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1 divorzio dal marito, l'affidamento super esclusivo a sé del figlio minore, con CP_1 conseguente collocamento dello stesso presso la casa coniugale, la calendarizzazione delle visite padre-figlio nelle modalità ritenute più opportune e la condanna in capo al resistente al pagamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. A sostegno delle suddette domande premetteva in fatto che: i coniugi avevano contratto matrimonio civile in Durazzo (Albania) in data 06/09/2004; dall'unione era nato un figlio,
(n. il 10/12/2004); nel 2014 il marito era stato espulso dal territorio italiano, ma vi Persona_1 aveva fatto rientro illegalmente (come accertato dal Tribunale di Bergamo, Sezione dibattimentale, con sentenza n. 1511/2017 del 09/06/2017); medio tempore i coniugi avevano sempre convissuto nella casa familiare sita in Grumello Del Monte (BG); nel 2019 il marito era stato nuovamente espulso dalle autorità di pubblica sicurezza in seguito alla denuncia da lei stessa sporta per il reato di maltrattamenti in famiglia e, da allora, non aveva più fatto rientro in Italia. La CP_1 ricorrente, ritenuta sussistente la giurisdizione del Giudice italiano in forza dell'art. 3, comma 1, del
Regolamento n. 1259/2010, domandava l'applicazione della legge albanese al fine di ottenere l'immediata pronuncia di divorzio, ma richiamava la legge italiana al fine di ottenere le pronunce inerenti alla prole nel rispetto del disposto dell'art. 1, cap. I e artt. 4 e 10, cap. II, della Convenzione dell'Aja.
2. All'udienza del 07/04/2022 il Presidente - verificava la regolare instaurazione del contraddittorio - dava atto che il resistente, benché ritualmente citato, non era comparso in udienza né si era costituito in giudizio. Stante l'impossibilità di esperire il rituale tentativo di conciliazione, adottava i seguenti provvedimenti presidenziali: affidava il figlio minore alla madre in via esclusiva;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
disponeva attività di monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali; poneva a carico di l'obbligo di versare a favore della ricorrente l'importo CP_1 mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
fissava udienza di comparizione e trattazione al 29/03/2023. L'ordinanza presidenziale, non reclamata, veniva regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
3. La causa veniva quindi istruita tramite acquisizione della documentazione reddituale di
[...]
relativa agli anni 2022, 2021 e 2020 e posta successivamente in decisione con ordinanza del Pt_1
14/12/2023.
4. Rilevato, tuttavia, che la ricorrente aveva omesso di indicare la norma di legge albanese concretamente applicabile e gli elementi di fatto che ne avrebbero consentito l'applicazione, con ordinanza del 01/08/2024 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo e fissava udienza del 25/09/2024 per la prosecuzione del giudizio.
5. A seguito di note integrative del 20/09/2024, con le quali la ricorrente individuava nell'art. 132 del
Codice della famiglia della Repubblica di Albania la norma di legge applicabile al caso di specie, la causa veniva posta in decisione. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
6. Sulla giurisdizione e sulla competenza del Giudice italiano.
Preliminarmente, il Collegio osserva che, quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, sussiste la giurisdizione italiana in base al criterio della residenza abituale dell'attore ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a) quinta alinea, del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre
2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (il cui testo è stato sostanzialmente trasposto nell'art. 3 del Regolamento (UE) del 25/06/2019 n. 1111, in vigore dal 1° agosto 2022), ai sensi del quale “ Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: […] la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda”.
Infatti, come risultante dalla documentazione in atti, nell'anno immediatamente precedente alla proposizione del ricorso di divorzio, aveva la propria residenza abituale in Italia (cfr. Parte_1 doc. n. 8).
Sussiste, altresì, la giurisdizione dell'intestato Tribunale di Bergamo a decidere in ordine alla responsabilità genitoriale in base all'art. 8, primo comma, del predetto Regolamento (CE) n.
2201/2003 (il cui testo è stato sostanzialmente trasposto nell'art. 7, primo comma, del Regolamento
(UE) del 25/06/2019 n. 1111), atteso che - come risulta dalle certificazioni anagrafiche – al momento della proposizione del ricorso il minore risiedeva abitualmente in Italia.
Sussiste, inoltre, la giurisdizione dell'intestato Tribunale in ordine agli obblighi di mantenimento in quanto questa Autorità giurisdizionale è competente a pronunciarsi in materia di responsabilità genitoriale, come previsto dall'art. 3 lettera a) e lettera d) del Regolamento (CE) 4/2009
(Regolamento Europeo del 18/12/2008 n. 4).
Sussiste, infine, in base al combinato disposto degli artt. 38 delle disp. att. c.c. e 706 c.p.c. la competenza territoriale dell'adito Tribunale, atteso che l'ultima residenza comune dei coniugi si trovava in Grumello Del Monte (BG), Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di
Bergamo.
7. Sulla legge applicabile
La legge applicabile alla domanda di scioglimento del matrimonio è quella albanese, in quanto legge dello Stato di cui entrambi i coniugi avevano la cittadinanza al momento della proposizione della domanda ai sensi dell'art. 8, lett. c), del Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Secondo il citato art. 8, infatti, in mancanza di un accordo tra le parti, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Orbene, come risulta dalle certificazioni anagrafiche in atti e dalla sentenza n. 1511/2017 emessa in data 09/06/2017 dal Tribunale di Bergamo, Sezione
Dibattimento, era stato espulso dal territorio italiano in data 13/04/2014 e, sebbene vi CP_1 avesse poi fatto illegalmente ritorno, alla fine del 2019 lo stesso risultava residente nel villaggio di
Kulle, Unità Amministrativa di Sukth, Albania (cfr. doc. 11 fascicolo di parte ricorrente): pertanto, al momento della proposizione del ricorso i coniugi non avevano una residenza abituale comune, né è possibile affermare che nell'anno immediatamente precedente e per l'intera durata dello stesso i coniugi abbiano avuto una residenza comune nello stesso luogo. L'unico criterio applicabile è dunque quello di cui alla lett. c) del richiamato articolo, che appunto impone l'applicazione della legge albanese.
Diversamente, la legge applicabile alle domande riguardanti la prole è la legge italiana in forza dell'art. 15 della “Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori” del 09/10/1996 (“Convenzione de L'Aja del 1996”), nonché dell'art. 3 del Protocollo de
L'Aja del 23/11/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
8. Sullo scioglimento del vincolo matrimoniale
Tutto ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, secondo quanto disposto dal Codice della Famiglia della Repubblica di Albania all'art. 132, secondo il quale: “Ciascun coniuge può chiedere lo scioglimento del matrimonio quando, a causa di continui litigi, maltrattamenti, gravi offese, infedeltà coniugale, malattia mentale incurabile, condanna per grave reato del coniuge ovvero per ogni altra causa che costituisce violazione reiterata degli obblighi nascenti dal matrimonio, la convivenza diventa impossibile ed il matrimonio ha perso il proprio significato per il coniuge ricorrente o per entrambi i coniugi”.
Infatti, considerata la lontananza fisica e morale del sig. (il quale ha anche mancato di costituirsi CP_1 nel presente giudizio), le gravi condotte delittuose da lui tenute (che ne hanno determinato l'espulsione dal territorio italiano), nonché gli allegati atti violenti tenuti nei confronti della moglie e per cui la stessa ha sporto denuncia in data 06/12/2018, devono ritenersi sussistenti le condizioni per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi della legge albanese. 9. Sulle domande riguardanti la prole
Ferme le considerazioni sopra svolte in punto di giurisdizione, stante il raggiungimento della maggiore età di nelle more del giudizio, nulla deve disporsi in punto di affidamento e Per_1 collocamento dello stesso. D'altronde, la ricorrente ha espressamente rinunciato a tali domande.
10.Provvedimenti di natura economica
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura economica, il Collegio rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti. Va infatti ricordato che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. ex multis Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n.
23263).
Tenuto conto della situazione reddituale della ricorrente e della mancanza di indipendenza economica di , il Collegio ritiene equo e congruo innalzare il quantum dell'assegno disposto Per_1 in sede presidenziale in adeguamento all'innalzamento del costo della vita e delle esigenze economiche del figlio commisurate alla maggiore età. Pertanto, il Collegio pone a carico di CP_1
l'obbligo di versare a favore di a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] Parte_1
l'importo mensile di €250,00 (somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT), in via anticipata entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, secondo il Protocollo in uso in questo Tribunale al tempo dell'instaurazione del giudizio, come di seguito indicato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
11. Sulle spese di lite
Stante il principio della soccombenza, va condannato alla rifusione delle spese di lite Parte_1
a favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio. Tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022, della contumacia del resistente, della bassa complessità della causa (che giustifica l'applicazione dei valori minimi) e del mancato svolgimento di attività istruttoria, le spese vanno liquidate in € 2.906,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 06/09/2004 in Durazzo (Albania), trascritto il 04/05/2019 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Grumello Del Monte
(dati trascrizione: anno 2019, atto n. 10, Parte II, serie C);
2. PONE a carico di l'obbligo di versare a favore di con decorrenza dal CP_1 Parte_1 giorno della pubblicazione della sentenza e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile pari a € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
3. PONE a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo Persona_1 in uso in questo Tribunale al tempo dell'istaurazione del giudizio, come di seguito indicato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
4. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. CP_1
115/2002, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, liquidate in
€ 2.906,00, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA e C.P.A.
5. MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grumello
Del Monte (BG), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente est.
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. - dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice - dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini - Giudice On. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo R.G. 371/2020, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Di Cinto Federica, presso lo studio della quale – sito in Bergamo (BG) alla via Francesco Cucchi
n. 9– è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
(C.F. CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bergamo.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 07/06/2023;
Per il P.M.: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso del 20/01/2020, agiva in giudizio al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1 divorzio dal marito, l'affidamento super esclusivo a sé del figlio minore, con CP_1 conseguente collocamento dello stesso presso la casa coniugale, la calendarizzazione delle visite padre-figlio nelle modalità ritenute più opportune e la condanna in capo al resistente al pagamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. A sostegno delle suddette domande premetteva in fatto che: i coniugi avevano contratto matrimonio civile in Durazzo (Albania) in data 06/09/2004; dall'unione era nato un figlio,
(n. il 10/12/2004); nel 2014 il marito era stato espulso dal territorio italiano, ma vi Persona_1 aveva fatto rientro illegalmente (come accertato dal Tribunale di Bergamo, Sezione dibattimentale, con sentenza n. 1511/2017 del 09/06/2017); medio tempore i coniugi avevano sempre convissuto nella casa familiare sita in Grumello Del Monte (BG); nel 2019 il marito era stato nuovamente espulso dalle autorità di pubblica sicurezza in seguito alla denuncia da lei stessa sporta per il reato di maltrattamenti in famiglia e, da allora, non aveva più fatto rientro in Italia. La CP_1 ricorrente, ritenuta sussistente la giurisdizione del Giudice italiano in forza dell'art. 3, comma 1, del
Regolamento n. 1259/2010, domandava l'applicazione della legge albanese al fine di ottenere l'immediata pronuncia di divorzio, ma richiamava la legge italiana al fine di ottenere le pronunce inerenti alla prole nel rispetto del disposto dell'art. 1, cap. I e artt. 4 e 10, cap. II, della Convenzione dell'Aja.
2. All'udienza del 07/04/2022 il Presidente - verificava la regolare instaurazione del contraddittorio - dava atto che il resistente, benché ritualmente citato, non era comparso in udienza né si era costituito in giudizio. Stante l'impossibilità di esperire il rituale tentativo di conciliazione, adottava i seguenti provvedimenti presidenziali: affidava il figlio minore alla madre in via esclusiva;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
disponeva attività di monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali; poneva a carico di l'obbligo di versare a favore della ricorrente l'importo CP_1 mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
fissava udienza di comparizione e trattazione al 29/03/2023. L'ordinanza presidenziale, non reclamata, veniva regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
3. La causa veniva quindi istruita tramite acquisizione della documentazione reddituale di
[...]
relativa agli anni 2022, 2021 e 2020 e posta successivamente in decisione con ordinanza del Pt_1
14/12/2023.
4. Rilevato, tuttavia, che la ricorrente aveva omesso di indicare la norma di legge albanese concretamente applicabile e gli elementi di fatto che ne avrebbero consentito l'applicazione, con ordinanza del 01/08/2024 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo e fissava udienza del 25/09/2024 per la prosecuzione del giudizio.
5. A seguito di note integrative del 20/09/2024, con le quali la ricorrente individuava nell'art. 132 del
Codice della famiglia della Repubblica di Albania la norma di legge applicabile al caso di specie, la causa veniva posta in decisione. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
6. Sulla giurisdizione e sulla competenza del Giudice italiano.
Preliminarmente, il Collegio osserva che, quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, sussiste la giurisdizione italiana in base al criterio della residenza abituale dell'attore ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a) quinta alinea, del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre
2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (il cui testo è stato sostanzialmente trasposto nell'art. 3 del Regolamento (UE) del 25/06/2019 n. 1111, in vigore dal 1° agosto 2022), ai sensi del quale “ Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: […] la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda”.
Infatti, come risultante dalla documentazione in atti, nell'anno immediatamente precedente alla proposizione del ricorso di divorzio, aveva la propria residenza abituale in Italia (cfr. Parte_1 doc. n. 8).
Sussiste, altresì, la giurisdizione dell'intestato Tribunale di Bergamo a decidere in ordine alla responsabilità genitoriale in base all'art. 8, primo comma, del predetto Regolamento (CE) n.
2201/2003 (il cui testo è stato sostanzialmente trasposto nell'art. 7, primo comma, del Regolamento
(UE) del 25/06/2019 n. 1111), atteso che - come risulta dalle certificazioni anagrafiche – al momento della proposizione del ricorso il minore risiedeva abitualmente in Italia.
Sussiste, inoltre, la giurisdizione dell'intestato Tribunale in ordine agli obblighi di mantenimento in quanto questa Autorità giurisdizionale è competente a pronunciarsi in materia di responsabilità genitoriale, come previsto dall'art. 3 lettera a) e lettera d) del Regolamento (CE) 4/2009
(Regolamento Europeo del 18/12/2008 n. 4).
Sussiste, infine, in base al combinato disposto degli artt. 38 delle disp. att. c.c. e 706 c.p.c. la competenza territoriale dell'adito Tribunale, atteso che l'ultima residenza comune dei coniugi si trovava in Grumello Del Monte (BG), Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di
Bergamo.
7. Sulla legge applicabile
La legge applicabile alla domanda di scioglimento del matrimonio è quella albanese, in quanto legge dello Stato di cui entrambi i coniugi avevano la cittadinanza al momento della proposizione della domanda ai sensi dell'art. 8, lett. c), del Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Secondo il citato art. 8, infatti, in mancanza di un accordo tra le parti, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Orbene, come risulta dalle certificazioni anagrafiche in atti e dalla sentenza n. 1511/2017 emessa in data 09/06/2017 dal Tribunale di Bergamo, Sezione
Dibattimento, era stato espulso dal territorio italiano in data 13/04/2014 e, sebbene vi CP_1 avesse poi fatto illegalmente ritorno, alla fine del 2019 lo stesso risultava residente nel villaggio di
Kulle, Unità Amministrativa di Sukth, Albania (cfr. doc. 11 fascicolo di parte ricorrente): pertanto, al momento della proposizione del ricorso i coniugi non avevano una residenza abituale comune, né è possibile affermare che nell'anno immediatamente precedente e per l'intera durata dello stesso i coniugi abbiano avuto una residenza comune nello stesso luogo. L'unico criterio applicabile è dunque quello di cui alla lett. c) del richiamato articolo, che appunto impone l'applicazione della legge albanese.
Diversamente, la legge applicabile alle domande riguardanti la prole è la legge italiana in forza dell'art. 15 della “Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori” del 09/10/1996 (“Convenzione de L'Aja del 1996”), nonché dell'art. 3 del Protocollo de
L'Aja del 23/11/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
8. Sullo scioglimento del vincolo matrimoniale
Tutto ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, secondo quanto disposto dal Codice della Famiglia della Repubblica di Albania all'art. 132, secondo il quale: “Ciascun coniuge può chiedere lo scioglimento del matrimonio quando, a causa di continui litigi, maltrattamenti, gravi offese, infedeltà coniugale, malattia mentale incurabile, condanna per grave reato del coniuge ovvero per ogni altra causa che costituisce violazione reiterata degli obblighi nascenti dal matrimonio, la convivenza diventa impossibile ed il matrimonio ha perso il proprio significato per il coniuge ricorrente o per entrambi i coniugi”.
Infatti, considerata la lontananza fisica e morale del sig. (il quale ha anche mancato di costituirsi CP_1 nel presente giudizio), le gravi condotte delittuose da lui tenute (che ne hanno determinato l'espulsione dal territorio italiano), nonché gli allegati atti violenti tenuti nei confronti della moglie e per cui la stessa ha sporto denuncia in data 06/12/2018, devono ritenersi sussistenti le condizioni per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi della legge albanese. 9. Sulle domande riguardanti la prole
Ferme le considerazioni sopra svolte in punto di giurisdizione, stante il raggiungimento della maggiore età di nelle more del giudizio, nulla deve disporsi in punto di affidamento e Per_1 collocamento dello stesso. D'altronde, la ricorrente ha espressamente rinunciato a tali domande.
10.Provvedimenti di natura economica
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura economica, il Collegio rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti. Va infatti ricordato che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. ex multis Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n.
23263).
Tenuto conto della situazione reddituale della ricorrente e della mancanza di indipendenza economica di , il Collegio ritiene equo e congruo innalzare il quantum dell'assegno disposto Per_1 in sede presidenziale in adeguamento all'innalzamento del costo della vita e delle esigenze economiche del figlio commisurate alla maggiore età. Pertanto, il Collegio pone a carico di CP_1
l'obbligo di versare a favore di a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] Parte_1
l'importo mensile di €250,00 (somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT), in via anticipata entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, secondo il Protocollo in uso in questo Tribunale al tempo dell'instaurazione del giudizio, come di seguito indicato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
11. Sulle spese di lite
Stante il principio della soccombenza, va condannato alla rifusione delle spese di lite Parte_1
a favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio. Tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022, della contumacia del resistente, della bassa complessità della causa (che giustifica l'applicazione dei valori minimi) e del mancato svolgimento di attività istruttoria, le spese vanno liquidate in € 2.906,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 06/09/2004 in Durazzo (Albania), trascritto il 04/05/2019 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Grumello Del Monte
(dati trascrizione: anno 2019, atto n. 10, Parte II, serie C);
2. PONE a carico di l'obbligo di versare a favore di con decorrenza dal CP_1 Parte_1 giorno della pubblicazione della sentenza e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile pari a € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
3. PONE a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo Persona_1 in uso in questo Tribunale al tempo dell'istaurazione del giudizio, come di seguito indicato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
4. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. CP_1
115/2002, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, liquidate in
€ 2.906,00, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA e C.P.A.
5. MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grumello
Del Monte (BG), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente est.
Cesare de Sapia