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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2160/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv.to Anna Cecconato, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale Cadorna n. 20, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio CP_1 C.F._2 dall'avv.to Flaminia Brunelli, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in
1 Mestre – Venezia, via Ospedale n. 8, in forza di procura alle liti a margine del ricorso per la separazione in primo grado;
APPELLATA
E CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1453/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 1 agosto 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per le ragioni espresse in narrativa. Nel merito, accogliere la presente impugnazione e riformare la sentenza di primo grado, addebitando la separazione alla moglie per evidente violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale familiare e, per l'effetto, dichiararsi che il nulla deve alla a Pt_1 CP_1
titolo di mantenimento con conseguente riforma anche in punto spese per cui la sia condannata a rifondere al le spese legali e gli esborsi fino ad ora CP_1 Pt_1
sostenuti. In via istruttori, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni nella parte motiva del presente appello e precisamente. Prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che, sin dal 2017, il signor iniziò a preoccuparsi circa il progressivo allontanamento della Pt_1
RA dal primo e dalla famiglia? (teste e CP_1 Tes_1 Tes_2
; 2) vero che il signor trascorse almeno gli ultimi due anni prima
[...] Pt_1
della separazione in solitudine ovvero abbandono, dal 2019 al 2021, nella speranza che, a seguito delle terapie singole e di coppia, i rapporti tra lo stesso e la RA
potessero migliorare? (teste , e ); 3) CP_1 Tes_3 Tes_1 Testimone_2
vero che, a partire dal 2019, in concomitanza col pensionamento del signor Pt_1
2 la moglie iniziò ad evitare il contatto fisico col marito e per risolvere la predetta problematica venne contattata la kinesiologa Marega Serena, che in circa 5 mesi di cure cercò una soluzione, purtroppo senza successo? (teste ); 4) vero Testimone_2
che, negli ultimi anni, prima della separazione, la RA era solita CP_1
allontanarsi sempre di più e sempre più a lungo dalla casa coniugale, quando la stessa era solito lasciare la stessa la mattina, per farvi ritorno solo la sera? (teste Tes_3
, e;
5) vero che, quando il signor
[...] Tes_1 Testimone_4 Pt_1
comunicava di essere preoccupato per il silenzio e per l'eccessivo ritardo della moglie, questa rispondeva lamentandosi di essere controllata dal marito? (teste Tes_5
; 6) vero che il signor si era offerto di provvedere al pagamento dei
[...] Pt_1
contributi volontari, come da doc. 18 che si esibisce al teste, onde permettere alla moglie di andare in pensione, sì da godersela insieme? (teste ); 7) vero Tes_1
che il signor aveva anche proposto alla moglie di contribuire a pagare una Pt_1 quota parte per un'eventuale badante per la madre , onde essere Persona_1
entrambi, come coppia, più liberi e meno condizionati? (teste ); 8) vero Tes_1
che, visto che i tempi della separazione sarebbero andati per le lunghe, il signor provvedeva a vendere il camper, l'autovettura topolino, lo scooter e la moto? Pt_1
(teste e ); 9) vero che, con i soldi accumulati, nell'intento Tes_1 Testimone_2
di aumentare il più possibile la liquidità disponibile, il signor provvedeva Pt_1 anche a saldare il prestito che aveva richiesto per l'acquisto dell'auto (in possesso della moglie, RA ) e per comperare un camper più modesto di CP_1
quello venduto? (teste e ); 10) vero che, visto che le parti Tes_1 Testimone_2
non riuscivano a trovare un accordo e vista la nuova disponibilità di soldi in conto corrente, il signor propose alla RA di darle un acconto in attesa Pt_1 CP_1
che lei decidesse su come voleva procedere anche con la vendita della casa, il bene più importante della famiglia? (teste e ); 11) vero che la Tes_1 Testimone_2
decisione di lavorare solo part time presso la madre e di evitare di condividere con il
3 marito i propri proventi (mentre quelli di quest'ultimo sono sempre rimasti a disposizione della RA ), deriva da scelta unilaterale della RA , CP_1 CP_1
senza che la stessa sia mai stata concertata col signor (teste ); Pt_1 Tes_1
12) vero che il contenuto del contratto di lavoro relativo all'assunzione della RA
presso la madre, per lo meno quanto all'orario, è inveritiero rispetto CP_1
alle reali ore lavorate? (teste ); 13) vero che la RA Testimone_6 CP_1
rifiuta di comunicare con il signor , avendogli bloccato le chiamate Parte_1
telefoniche ed evitando di rispondere ai messaggi, creando innumerevoli difficoltà anche ai figli, che devono fare da tramite anche relativamente a questioni che ben avrebbero potuto essere risolte direttamente tra le parti, come quella relativa alla consegna di parte del mobilio e di parte della biancheria? (teste e Tes_1 Tes_2
; 14) vero che, mentre gli introiti derivanti dal lavoro del signor
[...] Pt_1
sono stati messi a disposizione dei coniugi, gli introiti derivanti dal lavoro avente ad oggetto l'assistenza alla madre, sono rimasti nella esclusiva disponibilità della RA , senza condivisione col marito signor (teste e CP_1 Pt_1 Tes_1
). Si indicano quali testimoni i signori , residente in [...] Tes_1
Levada 42 31050 Morgano Treviso, , residente in [...] Testimone_2
3100 Treviso, , residente in [...] 31050 Morgano Treviso, Tes_3 [...]
residente in [...] 31050 Morgano Treviso, Tes_4
con studio in via Bella Venezia 106 31033 Castelfranco Veneto (TV), Tes_5
residente in [...] 31073 Favaro Campalto Venezia, Testimone_6
con studio in via Fosse n. 22 31020 Villorba (TV). Si chiede sin Testimone_7
d'ora l'abilitazione alla prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversari. Si chiede che la Corte voglia disporre idonei accertamenti, se necessario anche attraverso la Guardia di Finanza e l'Ufficio delle Entrate, nonché presso gli Istituti di
Credito, onde accertare la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale della RA ”. CP_1
4 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Insiste per il rigetto delle domande tutte formulate in appello, comprese quelle istruttorie, la conferma in ogni suo capo della sentenza impugnata compresa la condanna alle spese di lite. In ogni caso con condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio. In ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie chiede di essere ammessa a prova contraria con i testi già indicati in primo grado come richiesto nella memoria di costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 marzo 2022, adiva il Tribunale CP_1
di Treviso chiedendo la pronuncia della separazione personale dal marito Parte_1
con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 1 maggio
[...]
1982. La ricorrente chiedeva l'assegno di mantenimento in suo favore, deducendo di non avere adeguati redditi propri e di trovarsi in una condizione di disparità reddituale e patrimoniale rispetto a suo marito.
si costituiva in giudizio, chiedendo l'addebito della Parte_1
separazione alla moglie ricorrente, colpevole di aver abbandonato senza giustificazioni la casa coniugale e di non averlo assistito moralmente e materialmente durante il matrimonio.
Esperito il tentativo di conciliazione all'udienza tenutasi in data 7 luglio 2022, il Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti, prevedendo un assegno di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di euro 700,00.= mensili, poi confermati anche dalla Corte d'Appello di Venezia a seguito di reclamo.
Svoltasi la fase istruttoria, durante la quale era accolta la domanda di versamento diretto dell'assegno proposta dalla moglie ricorrente ex art. 156 comma 6
5 cc, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 4 aprile 2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
Con sentenza n. 1453/2024, pubblicata in data 1 agosto 2024, il Tribunale di
Treviso dichiarava la separazione personale dei coniugi;
respingeva la domanda di addebito proposta dal marito e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere a la somma mensile rivalutabile di euro 800,00.=, a CP_1 titolo di assegno di mantenimento, confermando l'ordine di versamento diretto ex art. 156 comma 6 cc. Inoltre, il Tribunale condannava il resistente alla rifusione delle spese di lite nella misura della metà, con compensazione del residuo.
In relazione alla domanda di addebito, il Giudice di primo grado osservava che l'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, avvenuto in data 21 novembre
2021, non è stato la causa ma bensì la conseguenza della crisi familiare già in atto e che il deterioramento della situazione familiare era dimostrato anche dalla missiva inviata dal difensore di in data 3 novembre 2021, nella quale si Parte_1
dava atto di una situazione coniugale già compromessa.
Il Tribunale precisava, inoltre, che la moglie aveva adeguati redditi propri, posta la percezione di uno stipendio pari ad euro 630,00.= mensili, in qualità di bandante della propria madre, dovendo però pagare un canone di locazione, comprensivo delle spese condominiali, pari ad euro 620,00.= mensili. Il Giudice di prime cure, per contro, evidenziava che il marito percepiva una pensione pari ad euro
2.500,00.= mensili, godendo in via esclusiva, senza dover corrispondere alcun onere locativo, della casa familiare in comproprietà con la moglie. Ciò posto il Tribunale riconosceva in capo alla RA il diritto di ottenere l'assegno di CP_1
mantenimento, quantificato in euro 800,00.= mensili, tenendo conto dell'accertata disparità reddituale, dell'età della moglie e della sua scarsa professionalizzazione.
6 Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, l'addebito della separazione alla moglie e di dichiararsi per l'effetto che nulla è a lei dovuto a titolo di assegno di mantenimento.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante ha lamentato la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale che, a suo dire, avrebbero dimostrato la violazione dei doveri coniugali da parte di . L'appellante ha asserito CP_1
che la moglie avrebbe adottato durante il matrimonio un atteggiamento di chiusura ed indifferenza, in quanto, rientrando in serata dall'assistenza alla madre, non gli rivolgeva più la parola e non contribuiva a svolgere alcun lavoro domestico. Inoltre,
l'appellante ha precisato che la moglie avrebbe iniziato a lamentare fittizie problematiche ginecologiche, negandosi nell'intimità, divenendo nel tempo una fonte di umiliazione ed offesa alla sua dignità di marito. L'appellante ha allegato, altresì, la violazione della moglie dei doveri coniugali stabiliti dall'art. 143 cc, poiché ella non avrebbe contribuito né col lavoro materiale e né con un qualsivoglia supporto economico alla vita familiare.
Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte relativa al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento. In particolare, parte appellante ha evidenziato che avrebbe un'adeguata capacità lavorativa e che ella non avrebbe CP_1 dimostrato di aver reperito un'occupazione redditizia, tanto meno a tempo pieno e tale da permetterle un guadagno superiore a quello attuale. In relazione alla sussistenza della capacità lavorativa, l'appellante ha asserito che, sebbene CP_1
non abbia una professionalità specifica, comunque nel tempo avrebbe svolto
[...]
diversi lavori, tra cui quello di commessa in panificio, quello di cuoca in una pizzeria ed anche come dipendente di un'impresa di pulizie commerciali, cosicché la mancanza di adeguati redditi propri non sarebbe dipesa dall'età o da altri fattori
7 esterni di controparte, ma unicamente dalle scelte libere e consapevoli della moglie, tali da non poter andare a pregiudizio dell'appellante.
Si è costituita nel giudizio di appello , chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
A seguito del deposito della memoria di replica da parte dell'appellante in data
3 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 10 marzo 2025, tenutasi con modalità cartolari ex art. 127 ter cpc.
*****
1 – La domanda di addebito della separazione proposta da non può Parte_1 essere accolta ed in punto il motivo di gravame deve essere disatteso. L'appellante, in primo luogo, fonda la propria domanda di addebito sul fatto che l'odierna appellata avrebbe abbandonato la casa coniugale in data 21 novembre 2021. Tale argomentazione non è fondata. È noto che in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (Cass. n.
11032/2024).
2 – Nel caso di specie, l'abbandono del tetto coniugale da parte di non CP_1
ha causato la crisi coniugale ed il venir meno dell'affectio maritalis, ma bensì è stata l'effetto di una lenta ma inesorabile disgregazione del nucleo familiare che durava da tempo. Ciò risulta dimostrato in via documentale dalla missiva indirizzata all'appellata e inviatale in data 3 novembre 2021 dal difensore incaricato dall'appellante avv.to . In tale missiva, non disconosciuta in giudizio CP_2
8 dall'appellante, si dà atto della crisi coniugale già perdurante da tempo, evidenziando una situazione familiare già abbondantemente compromessa. In particolare, dalla missiva si evince la volontà dell'appellante di ricorrere al Giudice e di chiedere la separazione con addebito, posto che la situazione familiare non stava avendo alcun miglioramento, nonostante “tre lunghi anni di tentativi falliti con il supporto di sei diversi professionisti” (doc. 5 parte appellante). Nella medesima comunicazione lo stesso auspica l'allontanamento della moglie dalla casa familiare Parte_1
“visto l'attuale clima insostenibile” (doc. 5). Ciò detto, il fatto dell'allontanamento della moglie non può essere considerato come causa della crisi, posto che è avvenuto successivamente dalla ricezione della missiva del 2 novembre 2021, con la quale l'appellante ha di fatto manifestato la sua volontà di separarsi. Va valorizzato anche il documento 6 bis del fascicolo di parte appellante, con il quale si Parte_1
scusa ripetutamente con la moglie ed ammette le sue mancanze. Ciò conferma ancor di più la situazione familiare in essere antecedentemente alla proposizione del ricorso, già abbondantemente compromessa. Quanto argomentato merita la precisazione secondo cui la giurisprudenza di legittimità esclude il valore delle dichiarazioni confessorie quali prova legale per accertare l'addebito della separazione a carico del confitente, ammettendo tuttavia la rilevanza indiziaria delle dichiarazioni medesime (ex multis Cass. n. 7998/2014). Nel caso di specie, tuttavia, le dichiarazioni rese da non rilevano e non sono valorizzate per Parte_1
addebitargli la separazione, domanda questa mai proposta in giudizio dall'appellata
, ma unicamente quali elementi indiziari significativi dell'incogruenza CP_1
delle sue allegazioni di causa relative al fatto che la crisi coniugale sia da addebitare all'abbandono della casa coniugale da parte della moglie, quando egli stesso aveva riconosciuto di avere chiesto a quest'ultima la lasciare l'abitazione familiare, essendo il rapporto matrimoniale già in crisi da tempo.
9 3 – Anche le altre argomentazioni di parte appellante non possono giustificare l'accoglimento della richiesta di addebito della separazione. L'appellante si limita ad allegare genericamente una mancanza di assistenza morale e materiale della moglie senza fornire alcuna prova. Non rilevante ai fini dell'addebito è la circostanza solamente asserita ed anche essa non provata che la RA abbia iniziato a CP_1 lamentare problematiche ginecologiche per negarsi nell'intimità. Tale allegazione, oltre a non essere provata, non può giustificare in nessun modo l'accoglimento della domanda di addebito, non configurandosi, se non unitamente ad altri elementi, come una violazione dei doveri coniugali.
4 – Non possono essere ammessi i capitoli di prova testimoniale, in particolare i capitoli da 1 a 5. Essi risultano essere mere allegazioni di parte che sono in realtà confermative e non smentiscono la documentazione allegata, confermando che il rapporto coniugale era già in stato di crisi irreversibile. I rimanenti capitoli di prova non possono essere ammessi, in quanto irrilevanti (cap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13) o vertenti su circostanze da dimostrarsi in via documentale (cap. 12, 14).
5 – Vanno ora esaminate anche le argomentazioni proposte dall'appellante volte ad ottenere la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento per motivi diversi da quelli attinenti alla pronuncia di addebito. Tale domanda risulta implicitamente proposta avuto riguardo al complessivo tenore dell'atto di gravame, pur non essendo presente nelle conclusioni una richiesta formale di revoca/riduzione dell'assegno per ragioni esulanti l'accoglimento della pronuncia di addebito.
6 – Si rammenta la diversa funzione dell'assegno di separazione rispetto all'assegno divorzile. In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 cc è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, non avendo, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative (Cass.
n. 234/2025). La sentenza di separazione non comporta lo scioglimento del
10 matrimonio, ma solamente l'affievolimento dei doveri coniugali, per cui l'assegno, posto il vincolo matrimoniale ancora in essere fino alla pronuncia della sentenza di divorzio, deve assicurare al coniuge che non ha adeguati redditi propri lo stesso tenore di vita che godeva in costanza di convivenza.
7 – Nel caso di specie, sussiste un rilevante squilibrio reddituale tra i coniugi.
L'appellante percepisce una pensione mensile pari ad euro 2.500,00.= e non ha oneri locativi, poiché vive nella casa familiare in comproprietà delle parti. Non è provata la sua diminuzione del reddito mensile da pensione, poiché egli si limita ad allegare un nuovo documento (doc. A), da cui risulta una pensione lorda pari a euro 3.381,90= e da cui risulta defalcata anche la quota assegno per il mantenimento della moglie e la ritenuta derivante dalla condanna al versamento diretto ex art. 156 cc. Tale decurtazione non può essere presa in considerazione come elemento peggiorativo della situazione reddituale. Per contro, deve sostenere un canone di CP_1
locazione mensile pari ad euro 620,00.= e percepisce uno stipendio mensile di euro
630,00.=, lavorando come badante della di lei madre (circostanze non oggetto di contestazione). Inoltre, parte appellante allega la sussistenza di un'adeguata capacità lavorativa in capo a . Tali deduzioni, tuttavia, sono del tutto generiche e CP_1 sfornite di prova, non avendo l'appellante dimostrato il rifiuto ingiustificato da parte della moglie di offerte di lavoro più vantaggiose. Si deve da ultimo considerare che compirà tra poco 63 anni, circostanza che non le permette di entrare CP_1
efficacemente nel mercato del lavoro.
8 – L'appello va respinto, seguendo le spese di lite la totale soccombenza dell'appellante. Si applicano le tabelle del 2022, con riferimento ai valori applicabili per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa. Si applicano i valori medi, tranne che per la fase decisionale, in cui si fa applicazione dei valori minimi, essendo stata la causa direttamente trattenuta in decisione. Si esclude per il giudizio di appello la fase istruttoria, non tenutasi. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei
11 presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposta da avverso la sentenza n. 1453/2024 Parte_1
del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 1 agosto 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_1
del presente grado di giudizio di appello che si liquidano in euro 5.211,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 11 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
12 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2160/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv.to Anna Cecconato, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale Cadorna n. 20, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio CP_1 C.F._2 dall'avv.to Flaminia Brunelli, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in
1 Mestre – Venezia, via Ospedale n. 8, in forza di procura alle liti a margine del ricorso per la separazione in primo grado;
APPELLATA
E CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1453/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 1 agosto 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per le ragioni espresse in narrativa. Nel merito, accogliere la presente impugnazione e riformare la sentenza di primo grado, addebitando la separazione alla moglie per evidente violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale familiare e, per l'effetto, dichiararsi che il nulla deve alla a Pt_1 CP_1
titolo di mantenimento con conseguente riforma anche in punto spese per cui la sia condannata a rifondere al le spese legali e gli esborsi fino ad ora CP_1 Pt_1
sostenuti. In via istruttori, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni nella parte motiva del presente appello e precisamente. Prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che, sin dal 2017, il signor iniziò a preoccuparsi circa il progressivo allontanamento della Pt_1
RA dal primo e dalla famiglia? (teste e CP_1 Tes_1 Tes_2
; 2) vero che il signor trascorse almeno gli ultimi due anni prima
[...] Pt_1
della separazione in solitudine ovvero abbandono, dal 2019 al 2021, nella speranza che, a seguito delle terapie singole e di coppia, i rapporti tra lo stesso e la RA
potessero migliorare? (teste , e ); 3) CP_1 Tes_3 Tes_1 Testimone_2
vero che, a partire dal 2019, in concomitanza col pensionamento del signor Pt_1
2 la moglie iniziò ad evitare il contatto fisico col marito e per risolvere la predetta problematica venne contattata la kinesiologa Marega Serena, che in circa 5 mesi di cure cercò una soluzione, purtroppo senza successo? (teste ); 4) vero Testimone_2
che, negli ultimi anni, prima della separazione, la RA era solita CP_1
allontanarsi sempre di più e sempre più a lungo dalla casa coniugale, quando la stessa era solito lasciare la stessa la mattina, per farvi ritorno solo la sera? (teste Tes_3
, e;
5) vero che, quando il signor
[...] Tes_1 Testimone_4 Pt_1
comunicava di essere preoccupato per il silenzio e per l'eccessivo ritardo della moglie, questa rispondeva lamentandosi di essere controllata dal marito? (teste Tes_5
; 6) vero che il signor si era offerto di provvedere al pagamento dei
[...] Pt_1
contributi volontari, come da doc. 18 che si esibisce al teste, onde permettere alla moglie di andare in pensione, sì da godersela insieme? (teste ); 7) vero Tes_1
che il signor aveva anche proposto alla moglie di contribuire a pagare una Pt_1 quota parte per un'eventuale badante per la madre , onde essere Persona_1
entrambi, come coppia, più liberi e meno condizionati? (teste ); 8) vero Tes_1
che, visto che i tempi della separazione sarebbero andati per le lunghe, il signor provvedeva a vendere il camper, l'autovettura topolino, lo scooter e la moto? Pt_1
(teste e ); 9) vero che, con i soldi accumulati, nell'intento Tes_1 Testimone_2
di aumentare il più possibile la liquidità disponibile, il signor provvedeva Pt_1 anche a saldare il prestito che aveva richiesto per l'acquisto dell'auto (in possesso della moglie, RA ) e per comperare un camper più modesto di CP_1
quello venduto? (teste e ); 10) vero che, visto che le parti Tes_1 Testimone_2
non riuscivano a trovare un accordo e vista la nuova disponibilità di soldi in conto corrente, il signor propose alla RA di darle un acconto in attesa Pt_1 CP_1
che lei decidesse su come voleva procedere anche con la vendita della casa, il bene più importante della famiglia? (teste e ); 11) vero che la Tes_1 Testimone_2
decisione di lavorare solo part time presso la madre e di evitare di condividere con il
3 marito i propri proventi (mentre quelli di quest'ultimo sono sempre rimasti a disposizione della RA ), deriva da scelta unilaterale della RA , CP_1 CP_1
senza che la stessa sia mai stata concertata col signor (teste ); Pt_1 Tes_1
12) vero che il contenuto del contratto di lavoro relativo all'assunzione della RA
presso la madre, per lo meno quanto all'orario, è inveritiero rispetto CP_1
alle reali ore lavorate? (teste ); 13) vero che la RA Testimone_6 CP_1
rifiuta di comunicare con il signor , avendogli bloccato le chiamate Parte_1
telefoniche ed evitando di rispondere ai messaggi, creando innumerevoli difficoltà anche ai figli, che devono fare da tramite anche relativamente a questioni che ben avrebbero potuto essere risolte direttamente tra le parti, come quella relativa alla consegna di parte del mobilio e di parte della biancheria? (teste e Tes_1 Tes_2
; 14) vero che, mentre gli introiti derivanti dal lavoro del signor
[...] Pt_1
sono stati messi a disposizione dei coniugi, gli introiti derivanti dal lavoro avente ad oggetto l'assistenza alla madre, sono rimasti nella esclusiva disponibilità della RA , senza condivisione col marito signor (teste e CP_1 Pt_1 Tes_1
). Si indicano quali testimoni i signori , residente in [...] Tes_1
Levada 42 31050 Morgano Treviso, , residente in [...] Testimone_2
3100 Treviso, , residente in [...] 31050 Morgano Treviso, Tes_3 [...]
residente in [...] 31050 Morgano Treviso, Tes_4
con studio in via Bella Venezia 106 31033 Castelfranco Veneto (TV), Tes_5
residente in [...] 31073 Favaro Campalto Venezia, Testimone_6
con studio in via Fosse n. 22 31020 Villorba (TV). Si chiede sin Testimone_7
d'ora l'abilitazione alla prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversari. Si chiede che la Corte voglia disporre idonei accertamenti, se necessario anche attraverso la Guardia di Finanza e l'Ufficio delle Entrate, nonché presso gli Istituti di
Credito, onde accertare la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale della RA ”. CP_1
4 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Insiste per il rigetto delle domande tutte formulate in appello, comprese quelle istruttorie, la conferma in ogni suo capo della sentenza impugnata compresa la condanna alle spese di lite. In ogni caso con condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio. In ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie chiede di essere ammessa a prova contraria con i testi già indicati in primo grado come richiesto nella memoria di costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 marzo 2022, adiva il Tribunale CP_1
di Treviso chiedendo la pronuncia della separazione personale dal marito Parte_1
con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 1 maggio
[...]
1982. La ricorrente chiedeva l'assegno di mantenimento in suo favore, deducendo di non avere adeguati redditi propri e di trovarsi in una condizione di disparità reddituale e patrimoniale rispetto a suo marito.
si costituiva in giudizio, chiedendo l'addebito della Parte_1
separazione alla moglie ricorrente, colpevole di aver abbandonato senza giustificazioni la casa coniugale e di non averlo assistito moralmente e materialmente durante il matrimonio.
Esperito il tentativo di conciliazione all'udienza tenutasi in data 7 luglio 2022, il Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti, prevedendo un assegno di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di euro 700,00.= mensili, poi confermati anche dalla Corte d'Appello di Venezia a seguito di reclamo.
Svoltasi la fase istruttoria, durante la quale era accolta la domanda di versamento diretto dell'assegno proposta dalla moglie ricorrente ex art. 156 comma 6
5 cc, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 4 aprile 2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
Con sentenza n. 1453/2024, pubblicata in data 1 agosto 2024, il Tribunale di
Treviso dichiarava la separazione personale dei coniugi;
respingeva la domanda di addebito proposta dal marito e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere a la somma mensile rivalutabile di euro 800,00.=, a CP_1 titolo di assegno di mantenimento, confermando l'ordine di versamento diretto ex art. 156 comma 6 cc. Inoltre, il Tribunale condannava il resistente alla rifusione delle spese di lite nella misura della metà, con compensazione del residuo.
In relazione alla domanda di addebito, il Giudice di primo grado osservava che l'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, avvenuto in data 21 novembre
2021, non è stato la causa ma bensì la conseguenza della crisi familiare già in atto e che il deterioramento della situazione familiare era dimostrato anche dalla missiva inviata dal difensore di in data 3 novembre 2021, nella quale si Parte_1
dava atto di una situazione coniugale già compromessa.
Il Tribunale precisava, inoltre, che la moglie aveva adeguati redditi propri, posta la percezione di uno stipendio pari ad euro 630,00.= mensili, in qualità di bandante della propria madre, dovendo però pagare un canone di locazione, comprensivo delle spese condominiali, pari ad euro 620,00.= mensili. Il Giudice di prime cure, per contro, evidenziava che il marito percepiva una pensione pari ad euro
2.500,00.= mensili, godendo in via esclusiva, senza dover corrispondere alcun onere locativo, della casa familiare in comproprietà con la moglie. Ciò posto il Tribunale riconosceva in capo alla RA il diritto di ottenere l'assegno di CP_1
mantenimento, quantificato in euro 800,00.= mensili, tenendo conto dell'accertata disparità reddituale, dell'età della moglie e della sua scarsa professionalizzazione.
6 Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, l'addebito della separazione alla moglie e di dichiararsi per l'effetto che nulla è a lei dovuto a titolo di assegno di mantenimento.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante ha lamentato la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale che, a suo dire, avrebbero dimostrato la violazione dei doveri coniugali da parte di . L'appellante ha asserito CP_1
che la moglie avrebbe adottato durante il matrimonio un atteggiamento di chiusura ed indifferenza, in quanto, rientrando in serata dall'assistenza alla madre, non gli rivolgeva più la parola e non contribuiva a svolgere alcun lavoro domestico. Inoltre,
l'appellante ha precisato che la moglie avrebbe iniziato a lamentare fittizie problematiche ginecologiche, negandosi nell'intimità, divenendo nel tempo una fonte di umiliazione ed offesa alla sua dignità di marito. L'appellante ha allegato, altresì, la violazione della moglie dei doveri coniugali stabiliti dall'art. 143 cc, poiché ella non avrebbe contribuito né col lavoro materiale e né con un qualsivoglia supporto economico alla vita familiare.
Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte relativa al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento. In particolare, parte appellante ha evidenziato che avrebbe un'adeguata capacità lavorativa e che ella non avrebbe CP_1 dimostrato di aver reperito un'occupazione redditizia, tanto meno a tempo pieno e tale da permetterle un guadagno superiore a quello attuale. In relazione alla sussistenza della capacità lavorativa, l'appellante ha asserito che, sebbene CP_1
non abbia una professionalità specifica, comunque nel tempo avrebbe svolto
[...]
diversi lavori, tra cui quello di commessa in panificio, quello di cuoca in una pizzeria ed anche come dipendente di un'impresa di pulizie commerciali, cosicché la mancanza di adeguati redditi propri non sarebbe dipesa dall'età o da altri fattori
7 esterni di controparte, ma unicamente dalle scelte libere e consapevoli della moglie, tali da non poter andare a pregiudizio dell'appellante.
Si è costituita nel giudizio di appello , chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
A seguito del deposito della memoria di replica da parte dell'appellante in data
3 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 10 marzo 2025, tenutasi con modalità cartolari ex art. 127 ter cpc.
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1 – La domanda di addebito della separazione proposta da non può Parte_1 essere accolta ed in punto il motivo di gravame deve essere disatteso. L'appellante, in primo luogo, fonda la propria domanda di addebito sul fatto che l'odierna appellata avrebbe abbandonato la casa coniugale in data 21 novembre 2021. Tale argomentazione non è fondata. È noto che in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (Cass. n.
11032/2024).
2 – Nel caso di specie, l'abbandono del tetto coniugale da parte di non CP_1
ha causato la crisi coniugale ed il venir meno dell'affectio maritalis, ma bensì è stata l'effetto di una lenta ma inesorabile disgregazione del nucleo familiare che durava da tempo. Ciò risulta dimostrato in via documentale dalla missiva indirizzata all'appellata e inviatale in data 3 novembre 2021 dal difensore incaricato dall'appellante avv.to . In tale missiva, non disconosciuta in giudizio CP_2
8 dall'appellante, si dà atto della crisi coniugale già perdurante da tempo, evidenziando una situazione familiare già abbondantemente compromessa. In particolare, dalla missiva si evince la volontà dell'appellante di ricorrere al Giudice e di chiedere la separazione con addebito, posto che la situazione familiare non stava avendo alcun miglioramento, nonostante “tre lunghi anni di tentativi falliti con il supporto di sei diversi professionisti” (doc. 5 parte appellante). Nella medesima comunicazione lo stesso auspica l'allontanamento della moglie dalla casa familiare Parte_1
“visto l'attuale clima insostenibile” (doc. 5). Ciò detto, il fatto dell'allontanamento della moglie non può essere considerato come causa della crisi, posto che è avvenuto successivamente dalla ricezione della missiva del 2 novembre 2021, con la quale l'appellante ha di fatto manifestato la sua volontà di separarsi. Va valorizzato anche il documento 6 bis del fascicolo di parte appellante, con il quale si Parte_1
scusa ripetutamente con la moglie ed ammette le sue mancanze. Ciò conferma ancor di più la situazione familiare in essere antecedentemente alla proposizione del ricorso, già abbondantemente compromessa. Quanto argomentato merita la precisazione secondo cui la giurisprudenza di legittimità esclude il valore delle dichiarazioni confessorie quali prova legale per accertare l'addebito della separazione a carico del confitente, ammettendo tuttavia la rilevanza indiziaria delle dichiarazioni medesime (ex multis Cass. n. 7998/2014). Nel caso di specie, tuttavia, le dichiarazioni rese da non rilevano e non sono valorizzate per Parte_1
addebitargli la separazione, domanda questa mai proposta in giudizio dall'appellata
, ma unicamente quali elementi indiziari significativi dell'incogruenza CP_1
delle sue allegazioni di causa relative al fatto che la crisi coniugale sia da addebitare all'abbandono della casa coniugale da parte della moglie, quando egli stesso aveva riconosciuto di avere chiesto a quest'ultima la lasciare l'abitazione familiare, essendo il rapporto matrimoniale già in crisi da tempo.
9 3 – Anche le altre argomentazioni di parte appellante non possono giustificare l'accoglimento della richiesta di addebito della separazione. L'appellante si limita ad allegare genericamente una mancanza di assistenza morale e materiale della moglie senza fornire alcuna prova. Non rilevante ai fini dell'addebito è la circostanza solamente asserita ed anche essa non provata che la RA abbia iniziato a CP_1 lamentare problematiche ginecologiche per negarsi nell'intimità. Tale allegazione, oltre a non essere provata, non può giustificare in nessun modo l'accoglimento della domanda di addebito, non configurandosi, se non unitamente ad altri elementi, come una violazione dei doveri coniugali.
4 – Non possono essere ammessi i capitoli di prova testimoniale, in particolare i capitoli da 1 a 5. Essi risultano essere mere allegazioni di parte che sono in realtà confermative e non smentiscono la documentazione allegata, confermando che il rapporto coniugale era già in stato di crisi irreversibile. I rimanenti capitoli di prova non possono essere ammessi, in quanto irrilevanti (cap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13) o vertenti su circostanze da dimostrarsi in via documentale (cap. 12, 14).
5 – Vanno ora esaminate anche le argomentazioni proposte dall'appellante volte ad ottenere la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento per motivi diversi da quelli attinenti alla pronuncia di addebito. Tale domanda risulta implicitamente proposta avuto riguardo al complessivo tenore dell'atto di gravame, pur non essendo presente nelle conclusioni una richiesta formale di revoca/riduzione dell'assegno per ragioni esulanti l'accoglimento della pronuncia di addebito.
6 – Si rammenta la diversa funzione dell'assegno di separazione rispetto all'assegno divorzile. In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 cc è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, non avendo, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative (Cass.
n. 234/2025). La sentenza di separazione non comporta lo scioglimento del
10 matrimonio, ma solamente l'affievolimento dei doveri coniugali, per cui l'assegno, posto il vincolo matrimoniale ancora in essere fino alla pronuncia della sentenza di divorzio, deve assicurare al coniuge che non ha adeguati redditi propri lo stesso tenore di vita che godeva in costanza di convivenza.
7 – Nel caso di specie, sussiste un rilevante squilibrio reddituale tra i coniugi.
L'appellante percepisce una pensione mensile pari ad euro 2.500,00.= e non ha oneri locativi, poiché vive nella casa familiare in comproprietà delle parti. Non è provata la sua diminuzione del reddito mensile da pensione, poiché egli si limita ad allegare un nuovo documento (doc. A), da cui risulta una pensione lorda pari a euro 3.381,90= e da cui risulta defalcata anche la quota assegno per il mantenimento della moglie e la ritenuta derivante dalla condanna al versamento diretto ex art. 156 cc. Tale decurtazione non può essere presa in considerazione come elemento peggiorativo della situazione reddituale. Per contro, deve sostenere un canone di CP_1
locazione mensile pari ad euro 620,00.= e percepisce uno stipendio mensile di euro
630,00.=, lavorando come badante della di lei madre (circostanze non oggetto di contestazione). Inoltre, parte appellante allega la sussistenza di un'adeguata capacità lavorativa in capo a . Tali deduzioni, tuttavia, sono del tutto generiche e CP_1 sfornite di prova, non avendo l'appellante dimostrato il rifiuto ingiustificato da parte della moglie di offerte di lavoro più vantaggiose. Si deve da ultimo considerare che compirà tra poco 63 anni, circostanza che non le permette di entrare CP_1
efficacemente nel mercato del lavoro.
8 – L'appello va respinto, seguendo le spese di lite la totale soccombenza dell'appellante. Si applicano le tabelle del 2022, con riferimento ai valori applicabili per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa. Si applicano i valori medi, tranne che per la fase decisionale, in cui si fa applicazione dei valori minimi, essendo stata la causa direttamente trattenuta in decisione. Si esclude per il giudizio di appello la fase istruttoria, non tenutasi. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei
11 presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposta da avverso la sentenza n. 1453/2024 Parte_1
del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 1 agosto 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_1
del presente grado di giudizio di appello che si liquidano in euro 5.211,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 11 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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