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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 929 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 21/03/2025 da
, con l'Avv. PELLEGRINI RAUL DONATO, giusta procura in atti;
Parte_1
e
, con l'Avv. FINI ROSSELLA, giusta procura in atti;
Parte_2
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere una pronuncia di modifica del provvedimento n. cronol. 17900/2021 del 21.12.2021, emesso nel procedimento n. 5737/2021 R.G. del Tribunale di
Foggia, in ordine al mantenimento della prole, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 1.04.2025.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi (atteso il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne e l'aumento del mantenimento nei Per_1
confronti della minore ), stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle Per_2
concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa gli accordi tra le parti e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia il 04/04/2025.
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 21/03/2025 da
, con l'Avv. PELLEGRINI RAUL DONATO, giusta procura in atti;
Parte_1
e
, con l'Avv. FINI ROSSELLA, giusta procura in atti;
Parte_2
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere una pronuncia di modifica del provvedimento n. cronol. 17900/2021 del 21.12.2021, emesso nel procedimento n. 5737/2021 R.G. del Tribunale di
Foggia, in ordine al mantenimento della prole, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 1.04.2025.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi (atteso il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne e l'aumento del mantenimento nei Per_1
confronti della minore ), stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle Per_2
concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa gli accordi tra le parti e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia il 04/04/2025.
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO