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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 5130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5130 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Giovanna Gianì Consigliere
Dr. Elena Gelato Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 1697/2025 R.G. e pendente
TRA
(P.IVA ), già in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Barbaglia per delega in atti reclamante
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, contumace reclamata
OGGETTO: reclamo avverso decreto di rigetto di istanza apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni: il procuratore della reclamante rassegnava le conclusioni come in atti, conclusioni da intendere qui richiamate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Tivoli in data 19 marzo 2025, Parte_3 con il quale era stata rigettata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
. Controparte_1
La reclamante ha lamentato l'erroneità del provvedimento di rigetto della domanda, fondato sull'asserito difetto dello stato di insolvenza della debitrice;
in dettaglio, ha evidenziato come la voce dell'attivo costituita da un credito di circa 420.000 euro vantato dalla debitrice nei confronti della società BTC s.r.l. non potesse affatto giovare al fine di escludere lo stato di decozione, come ritenuto dal Tribunale, posto che la BTC era a sua volta stata sottoposta alla liquidazione giudiziale e si ignorava se la stessa disponesse di alcun attivo da distribuire ai creditori concorsuali.
Su tali presupposti ha concluso per la revoca dell'impugnato decreto e l'apertura della Parte_3 liquidazione giudiziale della debitrice.
, seppur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita Controparte_1 nella presente fase di reclamo.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
Premesso che risulta dalla documentazione in atti la legittimazione ad agire dell'odierna reclamante, la quale è titolare di un credito di euro 40.000,00 accertato in sede giudiziale (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte reclamante), è configurabile lo stato di insolvenza della società debitrice.
Il Tribunale di Tivoli ha rigettato la domanda sulla base delle seguenti considerazioni:
“rilevato che, nel caso di specie, la resistente ha allegato, con la memoria autorizzata del 20.2.2025, l'emissione in proprio favore del decreto ingiuntivo n 589/235 - Tribunale di Roma del 23.01.2025, per € 422.763,50, nei confronti di BCT S.r.l. e, dall'ultimo bilancio 2023 (ndr, di , risultano disponibilità Controparte_1 liquide per € 98.027;
ritenuto che
gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono di assicurare integrale soddisfacimento dei creditori, atteso che l'esposizione debitoria (sempre di ammonta ad € 268.899 (cfr. bilancio 2023)”. Controparte_1
Ebbene, tali evenienze non possono giovare ad escludere lo stato di insolvenza della reclamata.
Risulta documentato in atti (v. doc. 17 di parte reclamante) come la società BCT s.r.l., nei cui confronti vanta il menzionato credito, si trovi sottoposta alla procedura di Controparte_1 liquidazione giudiziale (si rimanda al doc. 17 di parte reclamante).
In tale contesto, all'evidenza, non è in alcun modo dato inferire che il soddisfacimento del credito dell'odierna reclamante possa essere “assicurato” dagli “elementi attivi del patrimonio sociale”, a fortiori in assenza anche solo di alcuna allegazione circa l'esistenza ed eventuale entità dell'attivo della procedura e dell'importo dei crediti ammessi al passivo.
Per quanto necessario, in pendenza di giudizio è stato prodotto la sopravvenuta dichiarazione resa dal curatore, il quale ha dichiarato che non è previsto alcun soddisfacimento dei creditori chirografari di BCT s.r.l., tra i quali è l'odierna reclamata (si rimanda al doc. 23 di parte reclamante).
Tanto premesso, nel bilancio al 31.12.2023 depositato da risultano Controparte_1 esposizioni debitorie indicate in euro 268.899,00, rispetto alle quali, nello stesso bilancio, è indicato un attivo composto da crediti valorizzati in euro 161.000,00, di cui si ignora l'effettiva esigibilità, e da disponibilità liquide pari ad euro 98.000,00, di cui non è dato inferire l'attuale disponibilità, trattandosi di un dato risalente appunto all'anno 2023.
Per l'effetto, in assenza di allegazioni relative all'esistenza di eventuali ulteriori cespiti liquidabili al fine del soddisfacimento dei creditori ed esclusa, per quanto detto, la possibilità di incameramento della somma oggetto del provvedimento monitorio ottenuto in danno di BTC s.r.l., non può in alcun modo sostenersi che sia dotata di un patrimonio sufficiente a consentirle Controparte_1 di far fronte ai propri debiti, che è ciò in cui si sostanzia la valutazione dell'insolvenza nel caso di società che si trovino in stato di liquidazione.
Risulta infine il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del C.C.I.I. nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, considerato che negli esercizi 2022 e 2021
l'attivo patrimoniale ed i ricavi lordi conseguiti dalla debitrice hanno CP_1 Controparte_1 superato le soglie di legge (si rimanda ai doc. prodotti dalla resistente nella prima fase di giudizio).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della gravata pronuncia, deve essere dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società Controparte_1
Gli atti vanno conseguentemente rimessi al Tribunale di Tivoli per i provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII.
La pronuncia sulle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 1697/2025
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società
[...]
Controparte_1
2) rimette gli atti al Tribunale di Tivoli, per i provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, C.C.I.I.;
3) condanna la società alla rifusione delle spese del presente giudizio in Controparte_1 favore della reclamante, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Giovanna Gianì Consigliere
Dr. Elena Gelato Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 1697/2025 R.G. e pendente
TRA
(P.IVA ), già in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Barbaglia per delega in atti reclamante
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, contumace reclamata
OGGETTO: reclamo avverso decreto di rigetto di istanza apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni: il procuratore della reclamante rassegnava le conclusioni come in atti, conclusioni da intendere qui richiamate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Tivoli in data 19 marzo 2025, Parte_3 con il quale era stata rigettata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
. Controparte_1
La reclamante ha lamentato l'erroneità del provvedimento di rigetto della domanda, fondato sull'asserito difetto dello stato di insolvenza della debitrice;
in dettaglio, ha evidenziato come la voce dell'attivo costituita da un credito di circa 420.000 euro vantato dalla debitrice nei confronti della società BTC s.r.l. non potesse affatto giovare al fine di escludere lo stato di decozione, come ritenuto dal Tribunale, posto che la BTC era a sua volta stata sottoposta alla liquidazione giudiziale e si ignorava se la stessa disponesse di alcun attivo da distribuire ai creditori concorsuali.
Su tali presupposti ha concluso per la revoca dell'impugnato decreto e l'apertura della Parte_3 liquidazione giudiziale della debitrice.
, seppur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita Controparte_1 nella presente fase di reclamo.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
Premesso che risulta dalla documentazione in atti la legittimazione ad agire dell'odierna reclamante, la quale è titolare di un credito di euro 40.000,00 accertato in sede giudiziale (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte reclamante), è configurabile lo stato di insolvenza della società debitrice.
Il Tribunale di Tivoli ha rigettato la domanda sulla base delle seguenti considerazioni:
“rilevato che, nel caso di specie, la resistente ha allegato, con la memoria autorizzata del 20.2.2025, l'emissione in proprio favore del decreto ingiuntivo n 589/235 - Tribunale di Roma del 23.01.2025, per € 422.763,50, nei confronti di BCT S.r.l. e, dall'ultimo bilancio 2023 (ndr, di , risultano disponibilità Controparte_1 liquide per € 98.027;
ritenuto che
gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono di assicurare integrale soddisfacimento dei creditori, atteso che l'esposizione debitoria (sempre di ammonta ad € 268.899 (cfr. bilancio 2023)”. Controparte_1
Ebbene, tali evenienze non possono giovare ad escludere lo stato di insolvenza della reclamata.
Risulta documentato in atti (v. doc. 17 di parte reclamante) come la società BCT s.r.l., nei cui confronti vanta il menzionato credito, si trovi sottoposta alla procedura di Controparte_1 liquidazione giudiziale (si rimanda al doc. 17 di parte reclamante).
In tale contesto, all'evidenza, non è in alcun modo dato inferire che il soddisfacimento del credito dell'odierna reclamante possa essere “assicurato” dagli “elementi attivi del patrimonio sociale”, a fortiori in assenza anche solo di alcuna allegazione circa l'esistenza ed eventuale entità dell'attivo della procedura e dell'importo dei crediti ammessi al passivo.
Per quanto necessario, in pendenza di giudizio è stato prodotto la sopravvenuta dichiarazione resa dal curatore, il quale ha dichiarato che non è previsto alcun soddisfacimento dei creditori chirografari di BCT s.r.l., tra i quali è l'odierna reclamata (si rimanda al doc. 23 di parte reclamante).
Tanto premesso, nel bilancio al 31.12.2023 depositato da risultano Controparte_1 esposizioni debitorie indicate in euro 268.899,00, rispetto alle quali, nello stesso bilancio, è indicato un attivo composto da crediti valorizzati in euro 161.000,00, di cui si ignora l'effettiva esigibilità, e da disponibilità liquide pari ad euro 98.000,00, di cui non è dato inferire l'attuale disponibilità, trattandosi di un dato risalente appunto all'anno 2023.
Per l'effetto, in assenza di allegazioni relative all'esistenza di eventuali ulteriori cespiti liquidabili al fine del soddisfacimento dei creditori ed esclusa, per quanto detto, la possibilità di incameramento della somma oggetto del provvedimento monitorio ottenuto in danno di BTC s.r.l., non può in alcun modo sostenersi che sia dotata di un patrimonio sufficiente a consentirle Controparte_1 di far fronte ai propri debiti, che è ciò in cui si sostanzia la valutazione dell'insolvenza nel caso di società che si trovino in stato di liquidazione.
Risulta infine il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del C.C.I.I. nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, considerato che negli esercizi 2022 e 2021
l'attivo patrimoniale ed i ricavi lordi conseguiti dalla debitrice hanno CP_1 Controparte_1 superato le soglie di legge (si rimanda ai doc. prodotti dalla resistente nella prima fase di giudizio).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della gravata pronuncia, deve essere dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società Controparte_1
Gli atti vanno conseguentemente rimessi al Tribunale di Tivoli per i provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII.
La pronuncia sulle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 1697/2025
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società
[...]
Controparte_1
2) rimette gli atti al Tribunale di Tivoli, per i provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, C.C.I.I.;
3) condanna la società alla rifusione delle spese del presente giudizio in Controparte_1 favore della reclamante, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino