TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 5127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5127 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 22 del mese di ottobre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 7890/25 RGAC;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliata in Giarre Viale CodiceFiscale_1
delle Province n. 261 presso lo studio dell'Avv. Mario Leotta che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_1
nata a [...] il [...], c.f.: , elettivamente domiciliata in C.F._2
Fiumefredddo di Sicilia Via Regina del Cielo n. 55 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Giannetto
che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta
AVENTE AD OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTUALE.
E' comparso l'Avv. Giannetto per parte intimata. Rileva che non è stata espletata la mediazione per come disposto e chiede quindi dichiararsi l'improcedibilità della domanda di parte intimante con condanna alle spese. Richiama sul punto Trib. Benevento 1970/2024.
Il Giudice invita la parte alla discussione orale in ordine alla rilevata questione di procedibilità.
La parte discute la causa riportandosi agli atti.
pagina 1 di 3 Quindi, il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con atto di citazione regolarmente notificato intimava sfratto per finito comodatoa a Parte_1
in relazione all'immobile sito in Fiumefreddo Via Amnedola 2/a. Deduceva di Controparte_1
essere proprietaria del detto bene e di averlo conccesso in comodato gratuito alla resistente.
L'intimata si costituiva in giudizio opponendosi.
Con ordinanza del 14.7.2025 veniva rigettata la chiesta emissione di ordinanza ex art. 665 c.p.c.,
disposto il mutamento del rito ed assegnato il termine di legge per l'avvio del procedimento di mediazione.
In diritto.
E' pacifico che la controversia in esame rientri tra quelle oggetto di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs 28/10 (trattandosi di rapporto di comodato). Tale procedimento non risulta, tuttavia, condizione di procedibilità giudiziale nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 c.p.c.., come nella specie.
E' pacifico che – disposto il mutamento del rito ed assegnato il termine per l'avvio del procedimento di mediazione – questa non è mai stata avviata da alcuna delle parti in causa.
Ne segue che la domanda di parte intimante/opposta deve essere dichiarata improcedibile.
Non vi sono dubbi che l'onere dell'avvio del procedimento gravasse sulla stessa (al parti della ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo), essendo l'intimata/opposta attrice in senso sostanziale nel presente giudizio e non avendo parte intimata/opponente avanzato domande riconvenzionali.
Spese a carico di parte intimante. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara improcedibile la domanda;
2. condanna parte intimante al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta,
liquidate in complessivi € 1500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 3 di 3
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 22 del mese di ottobre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 7890/25 RGAC;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliata in Giarre Viale CodiceFiscale_1
delle Province n. 261 presso lo studio dell'Avv. Mario Leotta che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_1
nata a [...] il [...], c.f.: , elettivamente domiciliata in C.F._2
Fiumefredddo di Sicilia Via Regina del Cielo n. 55 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Giannetto
che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta
AVENTE AD OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTUALE.
E' comparso l'Avv. Giannetto per parte intimata. Rileva che non è stata espletata la mediazione per come disposto e chiede quindi dichiararsi l'improcedibilità della domanda di parte intimante con condanna alle spese. Richiama sul punto Trib. Benevento 1970/2024.
Il Giudice invita la parte alla discussione orale in ordine alla rilevata questione di procedibilità.
La parte discute la causa riportandosi agli atti.
pagina 1 di 3 Quindi, il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con atto di citazione regolarmente notificato intimava sfratto per finito comodatoa a Parte_1
in relazione all'immobile sito in Fiumefreddo Via Amnedola 2/a. Deduceva di Controparte_1
essere proprietaria del detto bene e di averlo conccesso in comodato gratuito alla resistente.
L'intimata si costituiva in giudizio opponendosi.
Con ordinanza del 14.7.2025 veniva rigettata la chiesta emissione di ordinanza ex art. 665 c.p.c.,
disposto il mutamento del rito ed assegnato il termine di legge per l'avvio del procedimento di mediazione.
In diritto.
E' pacifico che la controversia in esame rientri tra quelle oggetto di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs 28/10 (trattandosi di rapporto di comodato). Tale procedimento non risulta, tuttavia, condizione di procedibilità giudiziale nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 c.p.c.., come nella specie.
E' pacifico che – disposto il mutamento del rito ed assegnato il termine per l'avvio del procedimento di mediazione – questa non è mai stata avviata da alcuna delle parti in causa.
Ne segue che la domanda di parte intimante/opposta deve essere dichiarata improcedibile.
Non vi sono dubbi che l'onere dell'avvio del procedimento gravasse sulla stessa (al parti della ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo), essendo l'intimata/opposta attrice in senso sostanziale nel presente giudizio e non avendo parte intimata/opponente avanzato domande riconvenzionali.
Spese a carico di parte intimante. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara improcedibile la domanda;
2. condanna parte intimante al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta,
liquidate in complessivi € 1500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 3 di 3