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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 13/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 396/2022 RG promossa da
, , Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
i in V D studio dell'avv. PORQUEDDU VANESSA che li rappresenta e difende per procura in atti;
attori in riassunzione contro in persona del legale rappresentante ( ), CP_1 P.IVA_1 già quale procuratore di in persona Controparte_2 Controparte_3 del nte elettivamente do MANNO 11 SASSARI presso lo studio dell'avv. BASSU FILIPPO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
convenuto in riassunzione OGGETTO: contratti bancari. All'udienza del 21.2.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse della parte ricorrente in riassunzione: voglia la Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari n. 778/2010 dichiarare fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna della controparte alle spese di tutti i giudizi compreso di quello di legittimità e alla restituzione degli importi già corrisposti, salvo errore e/o omissione, dal dott. e/o dai sigg. Parte_4
, e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Nell'interesse del resistente in riassunzione: voglia la Corte, 1) rigettare tutte le avverse domande svolte nei confronti della società Controparte_3 stante il difetto di titolarità dal lato passivo del rappor condannare i Sigg.ri , e Parte_3 Parte_2 Parte_1 al pagamento in fav Controparte_3 del titolo opposto al netto dell'importo pari a € 33.655,00 già incassato dalla
3) con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i Controparte_2 gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, ivi compreso il diritto al rimborso forfettario. Svolgimento del processo Con sentenza n. 778/2010, emessa in data 30.4.2010, il Tribunale di Sassari rigettò l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo datato Parte_4
1 10.7.1995, con cui gli era stato intimato il pagamento, nella qualità di fideiussore della società Cima srl, della complessiva somma di lire 364.704.855 in favore dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino. In particolare, il tribunale - istruita la causa con espletamento di c.t.u. e qualificato il rapporto quale contratto autonomo di garanzia - disattese le eccezioni di nullità della garanzia per indeterminatezza dell'oggetto e di illegittima applicazione di interessi anatocistici e ultralegali. Inoltre, il tribunale ritenne dimostrata l'entità del credito in base al cd estratto di saldaconto certificato, sul presupposto dell'inconferenza delle questioni relative all'anatocismo e allo smarrimento degli “estratti conto relativi ad alcune annualità”, rilevanti esclusivamente “nel diverso ed autonomo rapporto tra l'istituto bancario ed il debitore principale” (vedi sentenza n. 778/2010). Gli eredi di , nel frattempo deceduto, proponevano appello e la Parte_4
Corte di Ap distaccata di Sassari, con sentenza n. 449/2015, emessa in data 19.10.2015, rigettava integralmente il gravame, ritenendo corretta la qualificazione della garanzia ed escludendo, quindi, come il giudice di primo grado, la possibilità per il garante di fare valere l'illegittimità della pretesa di interessi anatocistici ed ultralegali per difetto di contrarietà a norme imperative. La Suprema Corte, adita in sede di legittimità, con ordinanza n. 24011/21, in parziale accoglimento del ricorso proposto dagli eredi ha cassato la Pt_4 sentenza resa in sede di appello e rimesso gli atti a questa Corte in sede di rinvio. In particolare, la cassazione - rigettati i primi quattro motivi di impugnazione relativi alla qualificazione del contratto, alla riferibilità della garanzia al Pt_4
e all'omessa ricostruzione del fascicolo di parte in difetto di qualsiasi istanza del sul punto – ha accolto il quinto, con cui è stata dedotta la violazione Pt_4 degli artt. 1283, 1418 e 1419 cod. civ. per avere il giudice di merito ritenuto che, anche interpretando il contratto come autonomo di garanzia, fosse precluso al garante l'eccezione di avvenuta applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 cod. civ., perché erroneamente considerata di per sé non contraria a norme imperative. La Suprema Corte ha, al contrario, sostenuto che “ove il correntista alleghi - come nel caso di specie - l'applicazione di interessi anatocistici in virtù di clausole inserite nel contratto di conto corrente in violazione dell'art. 1283 cod. civ. (o dell'art. 120 TUB), venendo in considerazione fattispecie di applicazione di interessi in contrasto con norme imperative, la nullità si comunica al rapporto di garanzia autonoma e la relativa eccezione può essere fatta valere quindi anche dal garante”, cassando conseguentemente “la sentenza impugnata limitatamente al quinto motivo, con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità”. Gli eredi , e , hanno riassunto la causa Pt_4 Parte_1 Parte_2 Pt_3 davanti l ioni sopra riportate. In particolare, illustrate le fasi precedenti della causa, gli attori in riassunzione
2 hanno sostenuto che, all'esito del giudizio di legittimità, il giudice del rinvio
“non potrà che accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo revocando il decreto monitorio opposto, emesso nei confronti del dante causa dei Sigg.ri dichiarando che nulla è dovuto dagli stessi o, in via subordinata, Pt_4 individuando la diversa somma dovuta” ed “il tutto dopo aver accertato l'illegittimo addebito delle somme per interessi anatocistici ed ultralegali ed aver proceduto all'epurazione delle relative poste illegittime”, insistendo per l'ammissione di una c.t.u. finalizzata alla “ricostruzione del rapporto di conto corrente n. 103 non solo epurato come sopra indicato ma anche applicando i criteri ritenuti oggi corretti dalla giurisprudenza nelle ipotesi in cui in atti la banca non abbia versato tutti gli estratti conto dall'apertura (nel caso di specie avvenuta in data 05.08.1982) sino all'estinzione (30.06.1995)”. Si è costituita la società già quale nuovo CP_1 Controparte_2 procuratore di ria d o all'appello e Controparte_3 chiedendo la conferma del rigetto dell'opposizione. In via preliminare, la società convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a qualsivoglia pretesa restitutoria e/o risarcitoria avanzata dalla controparte nei suoi confronti, posto che la stessa quale Controparte_3 cessionaria del credito, era succeduta a titolo particolare nei rapporti già di titolarità della cedente ma nel solo lato attivo del rapporto Controparte_4 obbligatorio. Per tali motivi, la convenuta in riassunzione ha rassegnato le conclusioni di cui sopra. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla società convenuta in riassunzione, la in persona CP_3 del suo procuratore già CP_5 Controparte_2
Orbene, è documentalmente dimostrato, e comunque pacifico tra le parti, che la società aveva acquistato il credito di cui è causa dalla Controparte_2
San Paolo di Torino, in virtù di una cessione di crediti in blocco stipulata il 29.5.2001 ex art. 58 TU Bancario e che, immediatamente dopo, la stessa
, con contratto del 22.6.2001, aveva, a sua volta, ceduto i CP_2 medesimi crediti alla la quale, con procura 27.3.2009, aveva Controparte_3 nominato la rocuratore speciale con l'incarico, tra gli Controparte_2 altri, di promuovere o partecipare a qualsiasi azione legale in qualunque stato o grado. E, infatti, la cessionaria , in tale sua veste, ha partecipato al giudizio CP_3 di appello, in persona curatore , e poi in quello di CP_2 cassazione, sempre in persona del procuratore , poi sostituito da CP_2 nella presente fase, e mai ha roprio difetto di CP_5 legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento negativo del credito fatta valere dagli eredi del fideiussore mediante l'originaria Pt_4 opposizione a decreto ingiuntivo.
3 La questione, pertanto, è ormai definitivamente superata dal giudicato implicito sulla legittimazione passiva della convenuta in riassunzione. Peraltro, giova evidenziare che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla in tema di cd patrimoni separati in seguito ad operazioni di CP_5 cartolarizzazione dei crediti bancari, mediante il richiamo specifico alla pronuncia della Suprema Corte n. 21843/19, non rileva in questo giudizio, posto che nei confronti della società cessionaria del credito - la quale è subentrata alla cedente, dal lato attivo, nella causa per il pagamento del credito ceduto - non è stata proposta alcuna eccezione di compensazione o alcuna domanda giudiziale fondate su crediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente e nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. Come, infatti, chiarito dalla cassazione nella sentenza citata, l'unico rischio delle società di cartolarizzazione è quello di non vedere pagati i crediti acquistati, perché non soddisfatti dai debitori ceduti o perché inesistenti ma non quello di vedersi opporre in compensazione, o addirittura in via di domanda riconvenzionale, controcrediti dei debitori rispetto al creditore cedente (“I possessori dei titoli emessi dallo "special pourpose vehicle" possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione ..”). La domanda avanzata in questo giudizio dagli attori in riassunzione e volta ad ottenere la “restituzione degli importi già corrisposti, salvo errore e/o omissione, dal dott. e/o dai sigg. , Parte_4 Parte_1 [...]
e ” non rientra tra quelle sopra indicate ed in Parte_2 Parte_3 im ndata, posto che non risulta documentato il versamento di somme in relazione al titolo per cui è causa, è inammissibile per la sua genericità.
Tanto premesso, nel merito, deve innanzi tutto evidenziarsi che questa Corte, in sede di rinvio, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 24011/21, è chiamata ad “esaminare, in concreto, nel testo contrattuale se siano stati o meno pattuiti dalle parti interessi anatocistici in violazione di quanto previsto dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 T.U.B, essendo indubitabile, in caso affermativo, la contrarietà di tale clausola ad una norma imperativa”, con la conseguenza che “ove il correntista alleghi - come nel caso di specie - l'applicazione di interessi anatocistici in virtù di clausole inserite nel contratto di conto corrente in violazione dell'art. 1283 cod. civ. (o dell'art. 120 TUB), venendo in considerazione fattispecie di applicazione di interessi in contrasto con norme imperative, la nullità si comunica al rapporto di garanzia autonoma e la relativa eccezione può essere fatta valere quindi anche dal garante”. Nel caso di specie, il garante - opponendosi al decreto ingiuntivo Parte_4
n. 987/1995, emesso per il pagamento del saldo al 30.6.1995 relativo al conto corrente n. 103 aperto il 5.8.1982 dalla di cui il era Controparte_6 Pt_4 fideiussore – eccepì, per quanto qui rileva, la nullità degli interessi passivi
4 applicati ad un tasso ultralegale, non pattuito, e ad un tasso anatocistico illegittimo per violazione dell'art. 1283 c.c. Orbene, l'applicazione di interessi ultralegali ed anatocistici è pacifica e comunque riscontrata dalla c.t.u. espletata davanti al tribunale, trovando la sua fonte nell'art. 7 delle condizioni generali del contratto, secondo cui “I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilità nonché le spese….I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, applicando agli interessi e competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto. Gli interessi dovuti dal correntista all'istituto, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle sulla Parte_5 piazza e producono a loro volta interessi nella stessa m L'illegittimità di tale clausola è ormai definitivamente acclarata, in difetto di espressa pattuizione di condizioni di reciprocità nell'applicazione della capitalizzazione (Cass. Sez. Un. n. 21095/04; Cass. n. 9140/20). Ciò posto, accertata la nullità della relativa clausola negoziale e la sua opponibilità anche da parte del garante, come espressamente sostenuto dalla ordinanza della Suprema Corte n. 24011, il saldo finale del conto corrente oggetto di causa non può che essere determinato previa eliminazione degli addebiti illegittimamente effettuati sulla base di tale titolo. Sul punto, giova preliminarmente evidenziare, come di recente ribadito dalla Suprema Corte (vedi Cass. n. 22290/23), che “la giurisprudenza di legittimità (cfr. più in particolare, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019) ha affermato che, nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito,
5 nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”. Il caso di specie rientra nella prima ipotesi, in cui è la banca ad agire, con il preciso onere di dimostrare e giustificare il saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti tutti gli estratti conto. Orbene, è pacifico che il rapporto di conto corrente è iniziato il 5.8.1982 e si è protratto da agosto 1982 a giugno 1995, ma, come rilevato dal c.t.u. nominato davanti al tribunale, dott. , in atti sono presenti solo gli estratti conto Per_1 compresi tra il 31.12.1984 ed il 30.9.1990 e tra il 30.3.1994 ed il 30.6.1995. Lo stesso ausiliare precisò, infatti, nella sua relazione, che per tali ragioni non fu “possibile procedere all'esatta ricostruzione del rapporto bancario, poiché la documentazione in atti relativa al rapporto di conto corrente non risulta continuativa ed in particolare non risultano presenti gli estratti conto per il periodo tra il 1.10.1990 ed il 30.3.1994”, essendo, invece, “disponibili documenti contabili che…non è possibile attribuire al rapporto in analisi perché intestati a soggetti diversi dalle parti”, con la conseguenza che “la definizione del saldo bancario..risulta inficiato dalle operazioni rilevate in detto periodo e dagli interessi calcolati ed addebitati periodicamente dall'Istituto di credito” ed
“i valori in questione, qualora fosse rispettato il trend storico analizzato è verosimile che possano contribuire a ridurre ulteriormente l'esposizione finale determinata come da quesito peritale”. Utilizzando gli estratti conto in atti, e, quindi, partendo dal saldo bancario negativo del 31.8.1984 e da quello del 30.3.1994, il dott. pervenne a Per_1 ricalcolare il saldo, pur sempre negativo per il correnti in termini notevolmente inferiori a quello bancario – ad esempio circa euro 110.656,08 anziché euro 190.927,00 escludendo ogni forma di capitalizzazione - secondo svariate formule (escludendo completamente l'anatocismo, ricalcolando gli interessi al tasso ex art. 117 TUB, con capitalizzazione annuale etc..) ma senza avere potuto eliminare tutti gli addebiti per interessi ultralegali e anatocistici applicati nei periodi antecedenti al 1984 e dal 1990 al 1994, rispetto ai quali, visto “il trend storico” del conto, è del tutto verosimile l'applicazione indebita di ulteriori interessi. In buona sostanza i conteggi risultano falsati da saldi che a loro volta sono stati del tutto verosimilmente determinati dall'applicazione di poste indebite. Nel caso di specie, peraltro, trattandosi di rapporto sorto prima della entrata in vigore del TUB, il ricalcolo avrebbe dovuto essere effettuato sulla base del tasso legale con una riduzione ulteriore rispetto a quella di applicazione del tasso di cui all'art. 117 citato (cfr Cass. n. 34600/22: “La disposizione di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma”).
6 Conseguentemente, tenuto conto che mancano del tutto gli estratti conto dei primi due anni del rapporto e dei quattro anni precedenti al primo dell'ultima serie continua di estratti, peraltro relativa a poco più di un anno (marzo 94- giugno 95), nonché di quanto accertato dal c.t.u. (“i valori in questione, qualora fosse rispettato il trend storico analizzato è verosimile che possano contribuire a ridurre ulteriormente l'esposizione finale determinata come da quesito peritale”), ritiene la Corte che non sia possibile ricostruire il saldo del conto partendo da un saldo zero, posto che non vengono forniti alternativi e specifici elementi di giudizio tali da potere escludere con adeguata verosimiglianza che “con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi(il correntista) abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo)” ed “in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta” (vedi sent. cit). Nel caso di specie, l'istituto bancario, oltre a non avere prodotto tutti gli estratti conto, come definitivamente emerso in corso di causa, non ha fornito ulteriori documenti contabili utili a ricostruire comunque il rapporto di conto corrente ordinario anche per i periodi suddetti, e pertanto, la mancanza dell'effettiva movimentazione del conto nei periodi non coperti dagli estratti conto esplica inevitabilmente ripercussioni inquinanti sulla prova della progressiva evoluzione del rapporto stesso e sulla formazione del dato intermedio costituente il punto di partenza della evoluzione successiva e che, nel caso di specie, dovrebbe essere il saldo zero del primo estratto conto agli atti, quello del 30.3.1994, senza potersi invece escludere, con sufficiente verosimiglianza e sussistendo invece elementi di giudizio in contrario, che a tale data fosse esistente anche un saldo addirittura positivo, con conseguente impossibilità di determinare in modo attendibile il saldo finale procedendo “per saltum” nei periodi ove è mancante la produzione. Per tali motivi, la Corte ha ritenuto inammissibile una nuova c.t.u. per la ricostruzione del rapporto partendo dal saldo zero dell'estratto del marzo 1994, tenuto anche conto che, come ammesso dalla stessa cessionaria del credito, il Concordato preventivo del debitore principale, CIMA s.r.l., ha già versato la somma di euro 33.655,00, con valuta 28.12.2011. Pertanto, per tali ragioni, in accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_4
, va revocato il decreto ingiuntivo n. 987/1995 emesso nei confronti del
[...] te . Parte_4
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex DM 147/22 secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il Parte_4 decreto ingiuntivo n. 987/1995;
7 2) condanna la , quale procuratore di a rifondere CP_1 CP_3 in favore degli attori in riassunzione le spese di lite di tutti i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 33.111,00, di cui euro 7.616,00 per il primo grado, euro 9.991,00 per la fase di appello, euro 9.991,00 per la fase di rinvio ed euro 5.513,00 per quella di legittimità, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Così deciso in Sassari, 4.6.2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
8
, , Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
i in V D studio dell'avv. PORQUEDDU VANESSA che li rappresenta e difende per procura in atti;
attori in riassunzione contro in persona del legale rappresentante ( ), CP_1 P.IVA_1 già quale procuratore di in persona Controparte_2 Controparte_3 del nte elettivamente do MANNO 11 SASSARI presso lo studio dell'avv. BASSU FILIPPO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
convenuto in riassunzione OGGETTO: contratti bancari. All'udienza del 21.2.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse della parte ricorrente in riassunzione: voglia la Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari n. 778/2010 dichiarare fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna della controparte alle spese di tutti i giudizi compreso di quello di legittimità e alla restituzione degli importi già corrisposti, salvo errore e/o omissione, dal dott. e/o dai sigg. Parte_4
, e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Nell'interesse del resistente in riassunzione: voglia la Corte, 1) rigettare tutte le avverse domande svolte nei confronti della società Controparte_3 stante il difetto di titolarità dal lato passivo del rappor condannare i Sigg.ri , e Parte_3 Parte_2 Parte_1 al pagamento in fav Controparte_3 del titolo opposto al netto dell'importo pari a € 33.655,00 già incassato dalla
3) con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i Controparte_2 gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, ivi compreso il diritto al rimborso forfettario. Svolgimento del processo Con sentenza n. 778/2010, emessa in data 30.4.2010, il Tribunale di Sassari rigettò l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo datato Parte_4
1 10.7.1995, con cui gli era stato intimato il pagamento, nella qualità di fideiussore della società Cima srl, della complessiva somma di lire 364.704.855 in favore dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino. In particolare, il tribunale - istruita la causa con espletamento di c.t.u. e qualificato il rapporto quale contratto autonomo di garanzia - disattese le eccezioni di nullità della garanzia per indeterminatezza dell'oggetto e di illegittima applicazione di interessi anatocistici e ultralegali. Inoltre, il tribunale ritenne dimostrata l'entità del credito in base al cd estratto di saldaconto certificato, sul presupposto dell'inconferenza delle questioni relative all'anatocismo e allo smarrimento degli “estratti conto relativi ad alcune annualità”, rilevanti esclusivamente “nel diverso ed autonomo rapporto tra l'istituto bancario ed il debitore principale” (vedi sentenza n. 778/2010). Gli eredi di , nel frattempo deceduto, proponevano appello e la Parte_4
Corte di Ap distaccata di Sassari, con sentenza n. 449/2015, emessa in data 19.10.2015, rigettava integralmente il gravame, ritenendo corretta la qualificazione della garanzia ed escludendo, quindi, come il giudice di primo grado, la possibilità per il garante di fare valere l'illegittimità della pretesa di interessi anatocistici ed ultralegali per difetto di contrarietà a norme imperative. La Suprema Corte, adita in sede di legittimità, con ordinanza n. 24011/21, in parziale accoglimento del ricorso proposto dagli eredi ha cassato la Pt_4 sentenza resa in sede di appello e rimesso gli atti a questa Corte in sede di rinvio. In particolare, la cassazione - rigettati i primi quattro motivi di impugnazione relativi alla qualificazione del contratto, alla riferibilità della garanzia al Pt_4
e all'omessa ricostruzione del fascicolo di parte in difetto di qualsiasi istanza del sul punto – ha accolto il quinto, con cui è stata dedotta la violazione Pt_4 degli artt. 1283, 1418 e 1419 cod. civ. per avere il giudice di merito ritenuto che, anche interpretando il contratto come autonomo di garanzia, fosse precluso al garante l'eccezione di avvenuta applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 cod. civ., perché erroneamente considerata di per sé non contraria a norme imperative. La Suprema Corte ha, al contrario, sostenuto che “ove il correntista alleghi - come nel caso di specie - l'applicazione di interessi anatocistici in virtù di clausole inserite nel contratto di conto corrente in violazione dell'art. 1283 cod. civ. (o dell'art. 120 TUB), venendo in considerazione fattispecie di applicazione di interessi in contrasto con norme imperative, la nullità si comunica al rapporto di garanzia autonoma e la relativa eccezione può essere fatta valere quindi anche dal garante”, cassando conseguentemente “la sentenza impugnata limitatamente al quinto motivo, con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità”. Gli eredi , e , hanno riassunto la causa Pt_4 Parte_1 Parte_2 Pt_3 davanti l ioni sopra riportate. In particolare, illustrate le fasi precedenti della causa, gli attori in riassunzione
2 hanno sostenuto che, all'esito del giudizio di legittimità, il giudice del rinvio
“non potrà che accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo revocando il decreto monitorio opposto, emesso nei confronti del dante causa dei Sigg.ri dichiarando che nulla è dovuto dagli stessi o, in via subordinata, Pt_4 individuando la diversa somma dovuta” ed “il tutto dopo aver accertato l'illegittimo addebito delle somme per interessi anatocistici ed ultralegali ed aver proceduto all'epurazione delle relative poste illegittime”, insistendo per l'ammissione di una c.t.u. finalizzata alla “ricostruzione del rapporto di conto corrente n. 103 non solo epurato come sopra indicato ma anche applicando i criteri ritenuti oggi corretti dalla giurisprudenza nelle ipotesi in cui in atti la banca non abbia versato tutti gli estratti conto dall'apertura (nel caso di specie avvenuta in data 05.08.1982) sino all'estinzione (30.06.1995)”. Si è costituita la società già quale nuovo CP_1 Controparte_2 procuratore di ria d o all'appello e Controparte_3 chiedendo la conferma del rigetto dell'opposizione. In via preliminare, la società convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a qualsivoglia pretesa restitutoria e/o risarcitoria avanzata dalla controparte nei suoi confronti, posto che la stessa quale Controparte_3 cessionaria del credito, era succeduta a titolo particolare nei rapporti già di titolarità della cedente ma nel solo lato attivo del rapporto Controparte_4 obbligatorio. Per tali motivi, la convenuta in riassunzione ha rassegnato le conclusioni di cui sopra. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla società convenuta in riassunzione, la in persona CP_3 del suo procuratore già CP_5 Controparte_2
Orbene, è documentalmente dimostrato, e comunque pacifico tra le parti, che la società aveva acquistato il credito di cui è causa dalla Controparte_2
San Paolo di Torino, in virtù di una cessione di crediti in blocco stipulata il 29.5.2001 ex art. 58 TU Bancario e che, immediatamente dopo, la stessa
, con contratto del 22.6.2001, aveva, a sua volta, ceduto i CP_2 medesimi crediti alla la quale, con procura 27.3.2009, aveva Controparte_3 nominato la rocuratore speciale con l'incarico, tra gli Controparte_2 altri, di promuovere o partecipare a qualsiasi azione legale in qualunque stato o grado. E, infatti, la cessionaria , in tale sua veste, ha partecipato al giudizio CP_3 di appello, in persona curatore , e poi in quello di CP_2 cassazione, sempre in persona del procuratore , poi sostituito da CP_2 nella presente fase, e mai ha roprio difetto di CP_5 legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento negativo del credito fatta valere dagli eredi del fideiussore mediante l'originaria Pt_4 opposizione a decreto ingiuntivo.
3 La questione, pertanto, è ormai definitivamente superata dal giudicato implicito sulla legittimazione passiva della convenuta in riassunzione. Peraltro, giova evidenziare che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla in tema di cd patrimoni separati in seguito ad operazioni di CP_5 cartolarizzazione dei crediti bancari, mediante il richiamo specifico alla pronuncia della Suprema Corte n. 21843/19, non rileva in questo giudizio, posto che nei confronti della società cessionaria del credito - la quale è subentrata alla cedente, dal lato attivo, nella causa per il pagamento del credito ceduto - non è stata proposta alcuna eccezione di compensazione o alcuna domanda giudiziale fondate su crediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente e nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. Come, infatti, chiarito dalla cassazione nella sentenza citata, l'unico rischio delle società di cartolarizzazione è quello di non vedere pagati i crediti acquistati, perché non soddisfatti dai debitori ceduti o perché inesistenti ma non quello di vedersi opporre in compensazione, o addirittura in via di domanda riconvenzionale, controcrediti dei debitori rispetto al creditore cedente (“I possessori dei titoli emessi dallo "special pourpose vehicle" possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione ..”). La domanda avanzata in questo giudizio dagli attori in riassunzione e volta ad ottenere la “restituzione degli importi già corrisposti, salvo errore e/o omissione, dal dott. e/o dai sigg. , Parte_4 Parte_1 [...]
e ” non rientra tra quelle sopra indicate ed in Parte_2 Parte_3 im ndata, posto che non risulta documentato il versamento di somme in relazione al titolo per cui è causa, è inammissibile per la sua genericità.
Tanto premesso, nel merito, deve innanzi tutto evidenziarsi che questa Corte, in sede di rinvio, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 24011/21, è chiamata ad “esaminare, in concreto, nel testo contrattuale se siano stati o meno pattuiti dalle parti interessi anatocistici in violazione di quanto previsto dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 T.U.B, essendo indubitabile, in caso affermativo, la contrarietà di tale clausola ad una norma imperativa”, con la conseguenza che “ove il correntista alleghi - come nel caso di specie - l'applicazione di interessi anatocistici in virtù di clausole inserite nel contratto di conto corrente in violazione dell'art. 1283 cod. civ. (o dell'art. 120 TUB), venendo in considerazione fattispecie di applicazione di interessi in contrasto con norme imperative, la nullità si comunica al rapporto di garanzia autonoma e la relativa eccezione può essere fatta valere quindi anche dal garante”. Nel caso di specie, il garante - opponendosi al decreto ingiuntivo Parte_4
n. 987/1995, emesso per il pagamento del saldo al 30.6.1995 relativo al conto corrente n. 103 aperto il 5.8.1982 dalla di cui il era Controparte_6 Pt_4 fideiussore – eccepì, per quanto qui rileva, la nullità degli interessi passivi
4 applicati ad un tasso ultralegale, non pattuito, e ad un tasso anatocistico illegittimo per violazione dell'art. 1283 c.c. Orbene, l'applicazione di interessi ultralegali ed anatocistici è pacifica e comunque riscontrata dalla c.t.u. espletata davanti al tribunale, trovando la sua fonte nell'art. 7 delle condizioni generali del contratto, secondo cui “I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilità nonché le spese….I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, applicando agli interessi e competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto. Gli interessi dovuti dal correntista all'istituto, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle sulla Parte_5 piazza e producono a loro volta interessi nella stessa m L'illegittimità di tale clausola è ormai definitivamente acclarata, in difetto di espressa pattuizione di condizioni di reciprocità nell'applicazione della capitalizzazione (Cass. Sez. Un. n. 21095/04; Cass. n. 9140/20). Ciò posto, accertata la nullità della relativa clausola negoziale e la sua opponibilità anche da parte del garante, come espressamente sostenuto dalla ordinanza della Suprema Corte n. 24011, il saldo finale del conto corrente oggetto di causa non può che essere determinato previa eliminazione degli addebiti illegittimamente effettuati sulla base di tale titolo. Sul punto, giova preliminarmente evidenziare, come di recente ribadito dalla Suprema Corte (vedi Cass. n. 22290/23), che “la giurisprudenza di legittimità (cfr. più in particolare, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019) ha affermato che, nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito,
5 nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”. Il caso di specie rientra nella prima ipotesi, in cui è la banca ad agire, con il preciso onere di dimostrare e giustificare il saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti tutti gli estratti conto. Orbene, è pacifico che il rapporto di conto corrente è iniziato il 5.8.1982 e si è protratto da agosto 1982 a giugno 1995, ma, come rilevato dal c.t.u. nominato davanti al tribunale, dott. , in atti sono presenti solo gli estratti conto Per_1 compresi tra il 31.12.1984 ed il 30.9.1990 e tra il 30.3.1994 ed il 30.6.1995. Lo stesso ausiliare precisò, infatti, nella sua relazione, che per tali ragioni non fu “possibile procedere all'esatta ricostruzione del rapporto bancario, poiché la documentazione in atti relativa al rapporto di conto corrente non risulta continuativa ed in particolare non risultano presenti gli estratti conto per il periodo tra il 1.10.1990 ed il 30.3.1994”, essendo, invece, “disponibili documenti contabili che…non è possibile attribuire al rapporto in analisi perché intestati a soggetti diversi dalle parti”, con la conseguenza che “la definizione del saldo bancario..risulta inficiato dalle operazioni rilevate in detto periodo e dagli interessi calcolati ed addebitati periodicamente dall'Istituto di credito” ed
“i valori in questione, qualora fosse rispettato il trend storico analizzato è verosimile che possano contribuire a ridurre ulteriormente l'esposizione finale determinata come da quesito peritale”. Utilizzando gli estratti conto in atti, e, quindi, partendo dal saldo bancario negativo del 31.8.1984 e da quello del 30.3.1994, il dott. pervenne a Per_1 ricalcolare il saldo, pur sempre negativo per il correnti in termini notevolmente inferiori a quello bancario – ad esempio circa euro 110.656,08 anziché euro 190.927,00 escludendo ogni forma di capitalizzazione - secondo svariate formule (escludendo completamente l'anatocismo, ricalcolando gli interessi al tasso ex art. 117 TUB, con capitalizzazione annuale etc..) ma senza avere potuto eliminare tutti gli addebiti per interessi ultralegali e anatocistici applicati nei periodi antecedenti al 1984 e dal 1990 al 1994, rispetto ai quali, visto “il trend storico” del conto, è del tutto verosimile l'applicazione indebita di ulteriori interessi. In buona sostanza i conteggi risultano falsati da saldi che a loro volta sono stati del tutto verosimilmente determinati dall'applicazione di poste indebite. Nel caso di specie, peraltro, trattandosi di rapporto sorto prima della entrata in vigore del TUB, il ricalcolo avrebbe dovuto essere effettuato sulla base del tasso legale con una riduzione ulteriore rispetto a quella di applicazione del tasso di cui all'art. 117 citato (cfr Cass. n. 34600/22: “La disposizione di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma”).
6 Conseguentemente, tenuto conto che mancano del tutto gli estratti conto dei primi due anni del rapporto e dei quattro anni precedenti al primo dell'ultima serie continua di estratti, peraltro relativa a poco più di un anno (marzo 94- giugno 95), nonché di quanto accertato dal c.t.u. (“i valori in questione, qualora fosse rispettato il trend storico analizzato è verosimile che possano contribuire a ridurre ulteriormente l'esposizione finale determinata come da quesito peritale”), ritiene la Corte che non sia possibile ricostruire il saldo del conto partendo da un saldo zero, posto che non vengono forniti alternativi e specifici elementi di giudizio tali da potere escludere con adeguata verosimiglianza che “con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi(il correntista) abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo)” ed “in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta” (vedi sent. cit). Nel caso di specie, l'istituto bancario, oltre a non avere prodotto tutti gli estratti conto, come definitivamente emerso in corso di causa, non ha fornito ulteriori documenti contabili utili a ricostruire comunque il rapporto di conto corrente ordinario anche per i periodi suddetti, e pertanto, la mancanza dell'effettiva movimentazione del conto nei periodi non coperti dagli estratti conto esplica inevitabilmente ripercussioni inquinanti sulla prova della progressiva evoluzione del rapporto stesso e sulla formazione del dato intermedio costituente il punto di partenza della evoluzione successiva e che, nel caso di specie, dovrebbe essere il saldo zero del primo estratto conto agli atti, quello del 30.3.1994, senza potersi invece escludere, con sufficiente verosimiglianza e sussistendo invece elementi di giudizio in contrario, che a tale data fosse esistente anche un saldo addirittura positivo, con conseguente impossibilità di determinare in modo attendibile il saldo finale procedendo “per saltum” nei periodi ove è mancante la produzione. Per tali motivi, la Corte ha ritenuto inammissibile una nuova c.t.u. per la ricostruzione del rapporto partendo dal saldo zero dell'estratto del marzo 1994, tenuto anche conto che, come ammesso dalla stessa cessionaria del credito, il Concordato preventivo del debitore principale, CIMA s.r.l., ha già versato la somma di euro 33.655,00, con valuta 28.12.2011. Pertanto, per tali ragioni, in accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_4
, va revocato il decreto ingiuntivo n. 987/1995 emesso nei confronti del
[...] te . Parte_4
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex DM 147/22 secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il Parte_4 decreto ingiuntivo n. 987/1995;
7 2) condanna la , quale procuratore di a rifondere CP_1 CP_3 in favore degli attori in riassunzione le spese di lite di tutti i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 33.111,00, di cui euro 7.616,00 per il primo grado, euro 9.991,00 per la fase di appello, euro 9.991,00 per la fase di rinvio ed euro 5.513,00 per quella di legittimità, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Così deciso in Sassari, 4.6.2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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