Sentenza 23 ottobre 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/10/2018, n. 26788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26788 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 7997-2014 proposto da: NT di OS NA e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO FAA' DI
BRUNO
52, presso lo studio dell'avvocato ARTURO IANNELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO TEDIOLI;
- ricorrente -
contro
COMUNE di VIADANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE ANGELICO
38, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SINOPOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO BINELLI;
GRAZZI LEA, nella sua qualità di socia accomandante di SIA s.a.s. di OL AU e C. cancellata dal registro delle imprese, nonché quale socia accomandante di SA.HI.TECH s.a.s. di OL AU e C. cancellata dal registro delle imprese, nonché infine quale erede di OL AU socio accomandatario, defunto, delle due suddette società, nonché SA AL e SA AL, nella loro qualità di eredi di OL AU socio accomandatario, defunto, delle due suddette società, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
TARO
35, presso lo studio dell'avvocato ENZO PARINI, che li rappresenta e difende;
SIA - SOCIETA' INDUSTRIA AGGLOMERATI S.r.l. in persona del Presidente del C.d.A. legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TARO
35, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MAZZONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE BARZONI;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1227/2013 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AZ AT che ha concluso per l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia;
udito l'Avvocato ARTURO IANNELLI, difensore della ricorrente, che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese;
udito l'Avvocato STELVIO DEL FRATE, con delega dell'Avvocato CARLO BINELLI difensore del Comune resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 14.03.2018 n. 7 7997-2014 Fatti di causa 1. E' stata depositata, in data 06/03/2018, rinuncia al ricorso da parte della Diamant di SI NN e C. s.n.c., seguita dal deposito in data 09/03/2018 di accettazioni di LE GR, AN OL e AL OL, nonché della SIA s.r.I., a spese compensate.
2. Non ha accettato la rinuncia il comune di Viadàna, che ha depositato memoria illustrativa del controricorso. Ragioni della decisione 1. La rinuncia ha i requisiti dell'art. 390 cod. proc. civ. onde va dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione.
2. Alla relativa declaratoria si deve far luogo senza provvedimenti (v. art. 391 cod. proc. civ.) in ordine alle spese di lite tra la rinunciante da un lato e LE GR, AN OL e AL OL, nonché la SIA s.r.I., dall'altro, stante l'accordo delle parti in argomento.
3. Al contrario, va emessa condanna alle spese a favore del comune di Viadàna, non accettante. Le spese stesse si liquidano come in dispositivo.
4. Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del non sussistere dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co.
1-bis dell'art. 13 cit., trattandosi di ricorso rinunciato.
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio di cassazione;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente comune di Viadàna delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
diehiara non doversi provvedere sulle spese tra le altre parti. Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del non sussistere dei presupposti per il versamento dell'ulteribre importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co.
1-bis dell'art. 13 cit. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 14 marzo 2018. Il consigliere est. AL) '(