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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/08/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1755 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1755 /2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. TICCIATI Parte_1 C.F._1
SONIA, elettivamente domiciliata in Pontedera (PI), Via F.Lotti n.12, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. COLUCCI DARIO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Pisa (PI), Via Livia Gereschi n.30, presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono, congiuntamente, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
08/05/2025.
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 12/06/2024, la sig.ra chiedeva venisse Parte_1
1 pronunciata, alle condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data in Caltabellotta (AG) in data 14 agosto 2003 con il sig. CP_1 nato a [...] il [...], c.f. . CodiceFiscale_3
Dalla loro unione sono nati in data 20.12.2003 a San Giuseppe VI (NA) la figlia primogenita c.f. , economicamente indipendente e con proprio nucleo Per_1 CodiceFiscale_4
Per_ familiare, e in data 14/05/2008 a Sciacca (AG) il secondogenito , c.f. . Il CodiceFiscale_5
Per_ minore è stato riconosciuto invalido ex legge 104/1992.
La separazione personale tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto n. 8618/2020 del 06/05/2020.
Si costituiva parte resistente in data 31/03/2025, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 03/04/2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterate nelle note per l'udienza cartolare del 08/05/2025, provvedendo al deposito del testo delle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 04/08/2025, rilevato che le parti avevano rinunciato espressamente ai termini di cui all'art.473 bis.28 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio previa trasmissione al Pubblico
Ministero.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse e confacenti con gli interessi del figlio.
2 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
, nata a [...] il [...], c.f. e
[...] CodiceFiscale_6 CP_1
(C.F. ) nato a Palermo il [...], in Caltabellotta (AG) in [...] 14 C.F._2 agosto 2003 dicembre 1980, e trascritto all'Ufficio di Stato civile del Comune di Caltabellotta
(AG) al n.11, Parte II, Serie A, anno 2003;
2) DISPONE che il figlio minore sia affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_3 genitori con collocazione e residenza presso la madre. Il padre tiene con sè il figlio minore un fine settimana alternato dal sabato fino alla domenica sera prima di cena, quando lo riporta presso l'abitazione della madre, oltre a tre pomeriggi durante la settimana con pernotto, il tutto compatibilmente con le esigenze e la volontà del minore. Entrambi i genitori possono tenere con sé il figlio quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive;
per le maggiori festività, si applica la regola dell'alternanza;
3) DISPONE l'obbligo a carico del sig. di versare, a titolo di contributo per il CP_1
3 Per_ mantenimento del figlio , a favore della sig.ra l'importo mensile di Parte_1
€ 350,00, con un maggior importo a tale titolo pari ad € 390,00 mensili sino a quando il sig. abiterà nella casa familiare in comproprietà, rivalutabili annualmente secondo gli CP_1 indici ISTAT;
Per_ 4) DISPONE che le spese straordinarie necessarie per il figlio , scolastiche, mediche, ricreative e di svago, sportive, sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno rimborsate entro dieci giorni dalla consegna di copia di ricevute di spesa al genitore che se ne è fatto carico;
5) DISPONE che l'assegno unico e/o qualsiasi buono per il figlio minore sia percepito, interamente, dalla sig.ra che già lo riscuote;
Parte_1
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- Il sig. si è obbligato a trasferire alla sig.ra l'immobile, già CP_1 Parte_1 casa familiare sito in Castelfranco di Sotto (PI) Via Dori n° 148, piano T-1-2 quanto alla quota del 50% indivisa di lui proprietà senza alcuna pretesa economica e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
detta proprietà è rappresentata all'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Pisa, Ufficio Provinciale – Territorio Servizi Catastali, Catasto dei Fabbricati del Comune di Castelfranco di Sotto (PI), nel foglio 3, particella 281, subalterno 5, categoria
A/4, Classe 2, Consistenza 10 vani;
l'atto pubblico di trasferimento verrà stipulato tramite rogito notarile entro il mese di giugno 2025 a richiesta del sig. che fisserà la data CP_1 avanti al Notaio da lui scelto;
tutte le spese tecniche, notarili, imposte e tasse conseguenti alla predetta compravendita rimangono a carico del sig. che se le accolla;
la sig.ra CP_1 si accolla - in via esclusiva- il mutuo gravante sull'immobile fino alla Parte_1 sua estinzione e le parti hanno dichiarato di nulla avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra per pregressi pagamenti di rate del mutuo e dunque hanno dichiarato di avere nulla da pretendere ciascuno dall'altro; giacchè il predetto accordo patrimoniale e trasferimento immobiliare è stato elemento imprescindibile e funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, i sig.ri e possono usufruire di tutti i benefici, Pt_1 CP_1 fiscali e di ogni anche altro genere, previsti dalla legge;
- Il sig. , che sulla base delle condizioni di separazione aveva la facoltà di abitare CP_1 al piano terra dell'immobile, ha dichiarato che avrebbe lasciato alla completa disponibilità e possesso della sig.ra l'intero immobile entro e non oltre il mese di aprile Parte_1
2025 da considerare tale termine come essenziale;
6) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite.
4 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Caltabellotta (AG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 21/08/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1755 /2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. TICCIATI Parte_1 C.F._1
SONIA, elettivamente domiciliata in Pontedera (PI), Via F.Lotti n.12, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. COLUCCI DARIO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Pisa (PI), Via Livia Gereschi n.30, presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono, congiuntamente, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
08/05/2025.
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 12/06/2024, la sig.ra chiedeva venisse Parte_1
1 pronunciata, alle condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data in Caltabellotta (AG) in data 14 agosto 2003 con il sig. CP_1 nato a [...] il [...], c.f. . CodiceFiscale_3
Dalla loro unione sono nati in data 20.12.2003 a San Giuseppe VI (NA) la figlia primogenita c.f. , economicamente indipendente e con proprio nucleo Per_1 CodiceFiscale_4
Per_ familiare, e in data 14/05/2008 a Sciacca (AG) il secondogenito , c.f. . Il CodiceFiscale_5
Per_ minore è stato riconosciuto invalido ex legge 104/1992.
La separazione personale tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto n. 8618/2020 del 06/05/2020.
Si costituiva parte resistente in data 31/03/2025, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 03/04/2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterate nelle note per l'udienza cartolare del 08/05/2025, provvedendo al deposito del testo delle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 04/08/2025, rilevato che le parti avevano rinunciato espressamente ai termini di cui all'art.473 bis.28 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio previa trasmissione al Pubblico
Ministero.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse e confacenti con gli interessi del figlio.
2 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
, nata a [...] il [...], c.f. e
[...] CodiceFiscale_6 CP_1
(C.F. ) nato a Palermo il [...], in Caltabellotta (AG) in [...] 14 C.F._2 agosto 2003 dicembre 1980, e trascritto all'Ufficio di Stato civile del Comune di Caltabellotta
(AG) al n.11, Parte II, Serie A, anno 2003;
2) DISPONE che il figlio minore sia affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_3 genitori con collocazione e residenza presso la madre. Il padre tiene con sè il figlio minore un fine settimana alternato dal sabato fino alla domenica sera prima di cena, quando lo riporta presso l'abitazione della madre, oltre a tre pomeriggi durante la settimana con pernotto, il tutto compatibilmente con le esigenze e la volontà del minore. Entrambi i genitori possono tenere con sé il figlio quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive;
per le maggiori festività, si applica la regola dell'alternanza;
3) DISPONE l'obbligo a carico del sig. di versare, a titolo di contributo per il CP_1
3 Per_ mantenimento del figlio , a favore della sig.ra l'importo mensile di Parte_1
€ 350,00, con un maggior importo a tale titolo pari ad € 390,00 mensili sino a quando il sig. abiterà nella casa familiare in comproprietà, rivalutabili annualmente secondo gli CP_1 indici ISTAT;
Per_ 4) DISPONE che le spese straordinarie necessarie per il figlio , scolastiche, mediche, ricreative e di svago, sportive, sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno rimborsate entro dieci giorni dalla consegna di copia di ricevute di spesa al genitore che se ne è fatto carico;
5) DISPONE che l'assegno unico e/o qualsiasi buono per il figlio minore sia percepito, interamente, dalla sig.ra che già lo riscuote;
Parte_1
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- Il sig. si è obbligato a trasferire alla sig.ra l'immobile, già CP_1 Parte_1 casa familiare sito in Castelfranco di Sotto (PI) Via Dori n° 148, piano T-1-2 quanto alla quota del 50% indivisa di lui proprietà senza alcuna pretesa economica e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
detta proprietà è rappresentata all'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Pisa, Ufficio Provinciale – Territorio Servizi Catastali, Catasto dei Fabbricati del Comune di Castelfranco di Sotto (PI), nel foglio 3, particella 281, subalterno 5, categoria
A/4, Classe 2, Consistenza 10 vani;
l'atto pubblico di trasferimento verrà stipulato tramite rogito notarile entro il mese di giugno 2025 a richiesta del sig. che fisserà la data CP_1 avanti al Notaio da lui scelto;
tutte le spese tecniche, notarili, imposte e tasse conseguenti alla predetta compravendita rimangono a carico del sig. che se le accolla;
la sig.ra CP_1 si accolla - in via esclusiva- il mutuo gravante sull'immobile fino alla Parte_1 sua estinzione e le parti hanno dichiarato di nulla avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra per pregressi pagamenti di rate del mutuo e dunque hanno dichiarato di avere nulla da pretendere ciascuno dall'altro; giacchè il predetto accordo patrimoniale e trasferimento immobiliare è stato elemento imprescindibile e funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, i sig.ri e possono usufruire di tutti i benefici, Pt_1 CP_1 fiscali e di ogni anche altro genere, previsti dalla legge;
- Il sig. , che sulla base delle condizioni di separazione aveva la facoltà di abitare CP_1 al piano terra dell'immobile, ha dichiarato che avrebbe lasciato alla completa disponibilità e possesso della sig.ra l'intero immobile entro e non oltre il mese di aprile Parte_1
2025 da considerare tale termine come essenziale;
6) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite.
4 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Caltabellotta (AG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 21/08/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
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