TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 29/09/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2056/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2056/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata in [...], il Parte_1 C.F._1 9.6.1992, residente in [...]
e
, (C.F. , nato in [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2 Monticello (CN) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FENOGLIO MARGHERITA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in Piobesi d'Alba (CN), il 21/06/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Piobesi d'Alba (CN) (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato un figlio , in data 26.1.2017, ad Asti. Persona_1
1 Con ricorso depositato il 26/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2014, parte I, serie n. 1. Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piobesi d'Alba (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE
Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avrà la residenza Per_1 presso il padre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori per le questioni di straordinaria amministrazione mentre sarà essere esercitata disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime degli incontri con il minore, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- nella I settimana, starà con la madre dal martedì al giovedì; con il padre dal venerdì alla Per_1 domenica;
il lunedì con la madre.
- nella II settimana, starà con il padre dal martedì al giovedì; con la madre dal venerdì a Per_1 domenica;
il lunedì con il padre.
La turnazione di cui sopra proseguirà nelle settimane successive nei medesimi termini.
2 trascorrerà la metà delle vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore, con alternanza Per_1 annuale del periodo dal mattino del 23 dicembre al mattino del 31 dicembre con un genitore e dal mattino del 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; la metà delle vacanze scolastiche pasquali con alternanza annuale fra i genitori, del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore nel periodo delle Per_1 vacanze scolastiche estive;
i genitori concorderanno i periodi di rispettiva pertoccanza entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni dispari prevarrà la scelta del padre e negli anni pari quella della madre.
I cd. ponti scolastici verranno distribuiti in alternanza fra i genitori.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del minore nei periodi in cui lo avrà con sé.
I genitori sosterranno in ragione della metà ciascuno le spese straordinarie a favore di , Per_1 applicando integralmente (in merito a: individuazione delle spese, onere di concertazione, documentazione, rimborso etc), il Protocollo di Asti, siglato in data 7.7.2017 dal Presidente ff del Tribunale di Asti, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti e dai Referenti della Commissione Famiglia di Asti, che dichiarano di conoscere;
con la precisazione che anche il costo della mensa scolastica e del dopo scuola sarà suddiviso fra di loro in pari quota.
PRENDE ATTO
La casa familiare, sita in Monticello d'Alba, di proprietà di entrambi i coniugi, è già stata posta in vendita e, sino al rilascio a favore dell'acquirente ovvero sino al rilascio da parte del marito, ove antecedente, viene assegnata a quest'ultimo.
L'assegno unico universale (o altra provvidenza equipollente) sarà percepito da entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno.
Le parti provvederanno al loro mantenimento personale, avendo entrambi realtà e capacità di lavoro.
Il sig. , sino a che abiterà nella casa ex coniugale, provvederà all'integrale pagamento delle CP_1 rate del mutuo, mentre le altre spese relative alla proprietà saranno suddivise in pari quota dalle parti.
Il prezzo che sarà ricavato dalla vendita dell'immobile già adibito a casa familiare sito in Monticello d'Alba sarà utilizzato dapprima per l'estinzione del mutuo nonchè dei tre finanziamenti contratti dalle parti e di cui ai docc. nn. 9), 11) e 12) allegato al ricorso in quanto relativi al pagamento dei lavori di ristrutturazione della casa familiare;
il residuo del prezzo ricavato dalla vendita sarà diviso fra i ricorrenti in parti uguali.
In ogni caso, e in qualsiasi momento, i sigg.ri e si riservano il diritto di introdurre Pt_1 CP_1 la procedura di divisione giudiziale del bene.
L'autovettura Mini One tg. CV498PH resterà nella disponibilità del sig. e la sig.ra CP_1 Pt_1 si impegna alla volturazione e/o alla vendita a terzi a semplice richiesta del marito, senza pretendere alcun corrispettivo;
nelle more, il sig. si impegna a tenere indenne la moglie da qualsivoglia CP_1 spesa, sanzione amministrativa o tassa connessa alla proprietà nonché da eventuali richieste di risarcimento danni.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 24/09/2025
3 La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2056/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata in [...], il Parte_1 C.F._1 9.6.1992, residente in [...]
e
, (C.F. , nato in [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2 Monticello (CN) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FENOGLIO MARGHERITA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in Piobesi d'Alba (CN), il 21/06/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Piobesi d'Alba (CN) (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato un figlio , in data 26.1.2017, ad Asti. Persona_1
1 Con ricorso depositato il 26/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2014, parte I, serie n. 1. Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piobesi d'Alba (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE
Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avrà la residenza Per_1 presso il padre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori per le questioni di straordinaria amministrazione mentre sarà essere esercitata disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime degli incontri con il minore, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- nella I settimana, starà con la madre dal martedì al giovedì; con il padre dal venerdì alla Per_1 domenica;
il lunedì con la madre.
- nella II settimana, starà con il padre dal martedì al giovedì; con la madre dal venerdì a Per_1 domenica;
il lunedì con il padre.
La turnazione di cui sopra proseguirà nelle settimane successive nei medesimi termini.
2 trascorrerà la metà delle vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore, con alternanza Per_1 annuale del periodo dal mattino del 23 dicembre al mattino del 31 dicembre con un genitore e dal mattino del 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; la metà delle vacanze scolastiche pasquali con alternanza annuale fra i genitori, del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore nel periodo delle Per_1 vacanze scolastiche estive;
i genitori concorderanno i periodi di rispettiva pertoccanza entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni dispari prevarrà la scelta del padre e negli anni pari quella della madre.
I cd. ponti scolastici verranno distribuiti in alternanza fra i genitori.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del minore nei periodi in cui lo avrà con sé.
I genitori sosterranno in ragione della metà ciascuno le spese straordinarie a favore di , Per_1 applicando integralmente (in merito a: individuazione delle spese, onere di concertazione, documentazione, rimborso etc), il Protocollo di Asti, siglato in data 7.7.2017 dal Presidente ff del Tribunale di Asti, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti e dai Referenti della Commissione Famiglia di Asti, che dichiarano di conoscere;
con la precisazione che anche il costo della mensa scolastica e del dopo scuola sarà suddiviso fra di loro in pari quota.
PRENDE ATTO
La casa familiare, sita in Monticello d'Alba, di proprietà di entrambi i coniugi, è già stata posta in vendita e, sino al rilascio a favore dell'acquirente ovvero sino al rilascio da parte del marito, ove antecedente, viene assegnata a quest'ultimo.
L'assegno unico universale (o altra provvidenza equipollente) sarà percepito da entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno.
Le parti provvederanno al loro mantenimento personale, avendo entrambi realtà e capacità di lavoro.
Il sig. , sino a che abiterà nella casa ex coniugale, provvederà all'integrale pagamento delle CP_1 rate del mutuo, mentre le altre spese relative alla proprietà saranno suddivise in pari quota dalle parti.
Il prezzo che sarà ricavato dalla vendita dell'immobile già adibito a casa familiare sito in Monticello d'Alba sarà utilizzato dapprima per l'estinzione del mutuo nonchè dei tre finanziamenti contratti dalle parti e di cui ai docc. nn. 9), 11) e 12) allegato al ricorso in quanto relativi al pagamento dei lavori di ristrutturazione della casa familiare;
il residuo del prezzo ricavato dalla vendita sarà diviso fra i ricorrenti in parti uguali.
In ogni caso, e in qualsiasi momento, i sigg.ri e si riservano il diritto di introdurre Pt_1 CP_1 la procedura di divisione giudiziale del bene.
L'autovettura Mini One tg. CV498PH resterà nella disponibilità del sig. e la sig.ra CP_1 Pt_1 si impegna alla volturazione e/o alla vendita a terzi a semplice richiesta del marito, senza pretendere alcun corrispettivo;
nelle more, il sig. si impegna a tenere indenne la moglie da qualsivoglia CP_1 spesa, sanzione amministrativa o tassa connessa alla proprietà nonché da eventuali richieste di risarcimento danni.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 24/09/2025
3 La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
4