Articolo 26 della Legge 4 febbraio 1958, n. 87
Articolo 25Articolo 27
Versione
21 marzo 1958
Art. 26.
Fino al 31 dicembre 1959 sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario, anche col sistema del cottimo, oltre i limiti di ore individuali e di spesa complessiva consentiti dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , e successive modificazioni, con le modalita' e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958
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