Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01479/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Preti, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
Commissione Centrale Esami Iscrizione Albi Avvocati - Anno 2020, presso il Ministero di Giustizia, I Sottocommissione per gli esami avvocato – sessione 2020, istituita presso la Corte d'Appello di Milano, II Sottocommissione per gli esami di avvocato - sessione 2020, istituita presso la Corte d'Appello di Milano, Sottocommissione per gli esami di avvocato - sessione 2020, istituita presso la Corte d'Appello di Napoli, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale del 20 gennaio 2022 nel quale la II Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Milano per l’Esame di Avvocato – sessione 2020 ha valutato come non idonea la prova orale del ricorrente;
- del verbale del 20 gennaio 2022 della II Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Milano per l’esame di avvocato – sessione 2020 nella parte in cui viene riportato il punteggio numerico in materia di diritto civile, di diritto ecclesiastico e ordinamento forense e deontologia;
- ove occorra, dei verbali del 16 settembre 2021 e del 14 ottobre 2021 in cui le Sottocommissioni per gli Esami Avvocato – Sessione 2020 istituita presso la Corte d’Appello di Milano hanno deliberato di recepire i criteri stabiliti dalla Corte Centrale per la seconda prova orale;
- ove occorra, dell’elenco dei candidati non idonei dell’esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sessione 2020 presso la Corte di Appello di Milano;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, presentata domanda presso la Corte di Appello di Milano ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione all’albo degli avvocati, sessione 2020, indetto con D.M. del 14 settembre 2020 (in G.U. 4ª Serie Speciale, n. 72 del 15 settembre 2020), ha partecipato alle relative prove svoltesi da remoto e in presenza, rispettivamente nelle giornate del 14 settembre 2021 e del 20 gennaio 2022.
Segnatamente il ricorrente:
- in data 14 settembre 2021 sosteneva, tramite collegamento da remoto, la prima prova orale in materia di diritto civile, venendo interrogato - dopo l’estrazione a sorte di una delle tre buste - dalla Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Napoli ed ottenendo il voto di 26/30;
- in data 20 gennaio 2022, per l’effetto del superamento della prima prova, sosteneva la seconda prova orale in presenza innanzi alla II Sottocommissione, presso la Corte di Appello di Milano, risultando non idoneo, per aver ottenuto voti insufficienti in tre materie, e precisamente:
-- 15 in ordinamento forense e deontologia;
-- 18 in diritto penale;
-- 15 in diritto civile;
-- 18 in diritto dell’Unione Europea;
-- 21 in diritto processuale civile;
-- 15 in diritto ecclesiastico.
La Commissione ha accompagnato i voti numerici con un giudizio sintetico complessivo del seguente tenore “ Il candidato denota diffuse lacune nella preparazione anche in materie fondamentali ”.
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, resistendo al ricorso di cui ha contestato la fondatezza con separata memoria.
Con ordinanza n. 303 del 9 marzo 2022 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso, seppur ad un sommario esame, non assistito da adeguati profili di fondatezza.
All’udienza pubblica del 20 marzo 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, senza che le parti depositassero ulteriori scritti difensivi.
Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I) sulla violazione dei criteri valutativi predisposti dalla commissione centrale per la valutazione della prova orale “allegato A” recepiti dalla Sottocommissione di Milano - violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241/90 - violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. - violazione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa; - difetto di istruttoria - violazione e falsa applicazione del D.L. n. 31/2021, della L. n. 50/2021 e del R.D.L. n. 37/1934 - violazione e falsa applicazione dell’art. 22 co. 8, del R.D.L. n. 1578/1933 - eccesso di potere per genericità; omesso rispetto del divieto di estendere le domande oggetto dell'esame a materie che, ancorché alle prime correlate, esulino da esse –omesso rispetto dell’obbligo di predisporre un numero elevato di domande specifiche al fine di garantire che la materia sia coperta integralmente - difetto di motivazione e di istruttoria:
sarebbero stati violati i criteri dettati dalla Commissione Centrale per la seconda prova orale, pur recepiti espressamente dalle Sottocommissioni di Milano con la delibera del 16 settembre 2021.
Ed invero, le domande poste in materia di diritto ecclesiastico (“il matrimonio dello straniero in Italia” e “i diritti di stola bianca e stola nera”) ricadrebbero, rispettivamente, nelle materie di diritto internazionale privato e di diritto canonico, così violando i criteri stabiliti dalla Commissione Centrale che, nel verbale del 15 settembre 2021 “Allegato A”, ha invitato le Sottocommissioni a porre ai candidati delle domande sulle “ materie dagli stessi scelte, senza estendere l'oggetto dell'esame a materie che, ancorché alle prime correlate, esulino da esse o siano per qualsiasi ragione in contrasto con le previsioni del bando ”.
Con riferimento alla materia obbligatoria “ordinamento forense e deontologia”, l’esame svolto della Sottocommissione sarebbe incompleto, essendo state limitate le domande alla sola legge professionale n. 247/2012, senza porre domande sul Codice deontologico. Inoltre, nonostante nella seduta del 16 settembre 2021 tutte le sottocommissioni di Milano avessero deciso di iniziare la seconda prova orale con la “deontologia professionale”, la II Sottocommissione avrebbe iniziato l’esame con domande sulla legge n. 247/2012. Ciò avrebbe determinato una situazione di estremo disagio da parte del candidato.
Ancora, la Commissione Centrale ha indicato che “ in caso di preparazione delle domande prima di ogni seduta e successiva scelta a sorteggio da parte del candidato… a predisporre un numero elevato di domande specifiche, sempre in funzione della ampiezza della disciplina e della necessità che la materia sia coperta integralmente ” (cfr. verbale del 15 settembre 2021- Allegato A). Tuttavia dal verbale del 20 gennaio 2022 della II Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Milano non solo non risulterebbe la preparazione delle domande prima della seduta per la successiva scelta a sorteggio da parte del candidato, ma neppure la predisposizione di un numero elevato di domande specifiche idonee a garantire un esame equo, imparziale e trasparente;
II) sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 3, legge n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. - violazione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa – difetto di istruttoria – eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, dei presupposti e di motivazione, della contraddittorietà ed illogicità, del travisamento e incongruità delle scelte. Illegittimità violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati di cui all'art. 97 Cost. - Eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità e incongruità delle scelte e difetto di motivazione. Mancanza assoluta di elementi idonei a risalire all’ iter logico-argomentativo seguito dalla Sottocommissione per pervenire ai punteggi attribuiti - Insufficienza del mero voto numerico - Difetto di motivazione:
il giudizio espresso dalla II Sottocommissione e riportato nel verbale del 20 gennaio 2022 (“ Il candidato denota diffuse lacune nella preparazione anche in materie fondamentali ”) sarebbe affidato ad una motivazione errata e non coerente con i voti numerici ottenuti dal ricorrente, tenuto conto dei voti sufficienti riportati in diritto penale, diritto processuale civile, diritto dell’Unione Europea;
III) sulla violazione dei criteri valutativi predisposti dalla Commissione centrale per la valutazione della prova orale “allegato A” recepiti dalla Sottocommissione di Milano - violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241/90 - violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. - violazione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa – difetto di istruttoria - violazione e falsa applicazione del D.L. n. 31/2021, della L. n. 50/2021 e degli artt. 17 bis e 26 del R.D. n.37 del 1934 – eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, dei presupposti e di motivazione, della contraddittorietà ed illogicità, del travisamento e incongruità delle scelte. Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione per non aver la II Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano motivato in ordine alle ragioni della non condivisione degli indirizzi e dei criteri espressi dalla Commissione Centrale nel verbale del 15 settembre 2021:
la Commissione Centrale, con il verbale del 15 settembre 2021, nell’indicare i criteri da seguire per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova orale, ha richiamato l’importanza della “ preparazione delle domande prima di ogni seduta e successiva scelta a sorteggio da parte del candidato ” (cfr. Commissione Centrale Allegato A – Documento del 10.07.2020). Tali criteri sono stati recepiti nella seduta del 16 settembre 2021 dalle Sottocommissioni presso la Corte d’Appello di Milano, pur optando per la “ formulazione orale delle domande da porre al candidato aderendo ai criteri di valutazione adottati dalla Commissione Centrale come da verbale del 15 settembre 2021, già trasmesso ai presidenti e che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale…”. Le Sottocommissioni, avendo deciso di aderire ai criteri di valutazione adottati dalla Commissione Centrale, non avrebbero potuto esimersi dalla preparazione delle domande prima di ogni seduta e successiva scelta a sorteggio da parte del candidato nonché dalla predisposizione di un numero elevato di domande specifiche, sempre in funzione della ampiezza della disciplina e della necessità che la materia sia coperta integralmente. Laddove le sottocommissioni avessero deciso di discostarsi dai criteri suggeriti dalla Commissione Centrale, avrebbero dovuto prevedere ulteriori accorgimenti per garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’esame.
Nessuno dei motivi di gravame dedotti – che possono essere esaminati congiuntamente - risulta fondato.
Va premesso, in termini generali, che l’attività posta in essere dalle commissioni di esame – sia quella di predisposizione delle prove d’esame sia quella valutativa - è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo ed ictu oculi dalla sola lettura degli atti, non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre le proprie valutazioni alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice, né utilizzare mezzi istruttori o ricorrere all’ausilio di consulenti per infirmarne le conclusioni (Consiglio di Stato sez. IV, 29 marzo 2019, n.2087).
Ciò premesso, il Collegio rileva che l’impostazione complessiva del ricorso tende a contrapporre l’opinione personale del ricorrente alla discrezionalità tecnica della commissione che, si anticipa, non è censurabile sotto i profili dell’irragionevolezza o erroneità riscontrabili ab externo .
Più nel dettaglio, procedendo ad esaminare le censure dedotte, il Collegio ritiene che il giudizio sintetico e complessivo espresso dalla Sottocommissione è coerente con i punteggi conseguiti dal ricorrente nelle singole materie. A fronte della insufficienza riportata in tre materie su sei (di cui una in diritto civile, ovvero una materia fondamentale) e del voto appena sufficiente (18) o di poco superiore (21) riportato nelle altre tre materie, il giudizio complessivo di non idoneità risulta rispondente alle singole valutazioni ottenute.
In tale contesto la ritenuta non riconducibilità di una domanda di diritto ecclesiastico alla relativa disciplina, oltre ad essere affermazione fortemente opinabile (già solo per la circostanza che taluni temi possono presentare un’intrinseca interdisciplinarietà), è argomento da solo non sufficiente a scalfire il giudizio complessivo, tenuto conto dell’insieme dei voti riportati.
Parimenti deve dirsi in relazione alla sottoposizione al ricorrente di domande afferenti solo la legge professionale e non il codice deontologico. Il candidato è tenuto a conoscere entrambi gli ambiti di disciplina, sicchè la commissione è libera di sottoporre domande anche relative ad una delle due materie, senza che questo infici l’esame, soprattutto tenuto conto dell’andamento complessivo dello stesso.
In relazione alla doglianza secondo cui non sarebbero state preparate preventivamente le domande e non si sarebbe quindi proceduto al sorteggio delle stesse da parte del candidato, il Collegio osserva che l’allegato A al verbale del 15 settembre 2021 della Commissione centrale prevede che “ In caso di preparazione delle domande prima di ogni seduta e successiva scelta a sorteggio da parte del candidato, la Commissione Centrale invita a predisporre un numero elevato di domande specifiche… ”. La piana lettura di quanto appena riportato rende evidente che la previa predisposizione delle domande è una delle possibili modalità di espletamento della prova orale, ben potendo le Commissioni decidere di non seguire tale indicazione.
Nella seduta del 16 settembre 2021 le Sottocommissioni presso la Corte d’Appello di Milano hanno espressamente stabilito di procedere alla formulazione orale delle domande da porre al candidato, aderendo ai criteri di valutazione adottati dalla Commissione Centrale. L’adesione espressa attiene quindi ai criteri di valutazione, e non alle modalità di espletamento della prova orale, che le Sottocommissioni erano libere di condurre secondo proprie autonome determinazioni. Sicchè non si rileva alcuna contraddizione nel procedere della Commissione.
Sotto altro e concorrente profilo, va osservato che, come risulta dal verbale del 20 gennaio 2022 della II Sottocommissione, al ricorrente sono state sottoposte plurime domande per ciascuna materia, essendosi quindi comunque garantita l’ampiezza dell’esame per ciascuna disciplina, come raccomandato dalla Commissione Centrale.
Va ancora dato atto che le Sottocommissioni presso la Corte d’Appello di Milano nella seduta del 16 settembre 2021 hanno stabilito che le domande sarebbero state “ variate per ogni singola seduta d’esame della sottocommissione e nel rispetto dei criteri individuati dal R.D. n. 37/1934 ”. Di fatto, quindi, è stata assicurata la formulazione di un elevato numero di domande, seppure non previamente predisposte.
Le deduzioni dedotte con l’atto introduttivo del giudizio infine non conducono a ritenere, come affermato dal ricorrente, che le operazioni d’esame abbiano violato i principi di imparzialità e trasparenza. A margine della genericità dell’argomentazione, a fronte dell’infondatezza dei motivi dedotti già esaminati, non emergono profili – nella conduzione dell’esame orale e nella relativa valutazione – che possano sostenere quanto lamentato.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso proposto non è meritevole di accoglimento e va pertanto rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Ministero della Giustizia, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Santina Mameli | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.