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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott . Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est.
3. dott. Davide Capizzello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2996/2024 R.G. promossa da nata in [...] il [...], elettivamente dom. Parte_1
presso lo studio dell'avv. Ornella Mirabella che rapp. e dif. per procura in atti
E
nato in [...] il [...], elettivamente Parte_2
dom. presso lo studio dell'avv. Anna Rita Rapisarda che rapp. e dif. per procura in atti.
All'udienza camerale innanzi al Giudice delegato in data
17/12/2024 le parti chiedono concordemente la pronuncia di
1 cessazione effetti civili del loro matrimonio celebrato in
Catania il 16/9/2017, onde la causa viene rimessa al Collegio in deliberazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il depositato ricorso congiunto i coniugi e Pt_1 Pt_2
chiedevano al Tribunale di Catania la pronuncia di cessazione effetti civili del loro matrimonio celebrato in Catania il 16/9/2017.
Esponevano di essersi separati sin dall'anno 2023 e di non essersi più riconciliati.
Davanti al Giudice delegato alla udienza in data 17/12/2024 i coniugi personalmente comparsi insistevano nel ricorso, dichiarando che “i consensi ivi espressi, sono frutto di libera volizione ed in alcun modo oggetto di condizionamento, coartazione o costringimento”, onde la causa viene rimessa al Collegio in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3
n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione emanato inter partes dal tribunale di Catania il 6/6/2023, né risulta eccepita la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei
2 termini per cui è domanda.
Tanto premesso, a tenore dell'accordo dei coniugi, il divorzio procede alle seguenti condizioni di cui in ricorso:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e della comunicazione del luogo di residenza;
- il minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
- il sig. potrà tenere con sé il figlio dal lunedì al Parte_2
venerdì dalle 12.30 alle ore 20.00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio alternativamente una settimana il sabato o la domenica, intera giornata con pernottamento. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio nonché, nel rispetto delle volontà del piccolo previo accordo telefonico con la madre;
in caso di disaccordo il sig. potrà alternativamente alla sig.ra Parte_2
accompagnare e prendere il figlio da scuola e dalle Parte_1
attività sportive e/o ricreative;
il piccolo trascorrerà insieme al Per_1
padre, alternativamente la vigilia di Natale e/o di Santo Stefano e/o di
Capodanno; altresì trascorrerà alternativamente insieme al padre nel periodo pasquale due giorni, di cui un giorno nel giorno di Pasqua ( domenica) e/o (lunedì) Pasquetta;
nel periodo estivo, il minore trascorrerà due settimane con il padre, da concordare nel periodo tra il
15 giugno e il 15 settembre, compatibilmente con le esigenze del minore ed eventuali esigenze lavorative del sig. Pt_2
- il sig. atteso le difficoltà economiche in cui versa, provvederà Pt_2
a contribuire al mantenimento del figlio versando la somma di Per_1
euro 200,00, con aggiornamento istat annuale, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie da concordare unanimemente. Le decisioni più
3 importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla Per_1
formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso;
- i coniugi rinunciano entrambi a qualsiasi richiesta di mantenimento o assegno alimentare essendo entrambi economicamente indipendenti:
- I coniugi dichiarano di aver già provveduto, alla divisione delle somme di denaro in comunione esistenti, nonché di ogni altro bene mobile rientrante nella comunione legale;
- Le parti dichiarano reciprocamente che non hanno null'altro a pretendere reciprocamente;
- La casa coniugale di proprietà della madre del sig. concessa Pt_2
in comodato d'uso gratuito ai coniugi è ritornata nella piena disponibilità dei genitori del sig. il quale adesso risiede in Pt_2
Sant'Agata Li Battiati in via J mentre la sig.ra risiede C.F._1 Pt_1
insieme al minore presso l'abitazione sita in Catania Via Ammiraglio
Caracciolo n. 30
Essendo la domanda congiunta e non essendo, dunque, configurabile soccombenza, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del processo ed art. 91 cpc
PTM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 16/9/2017 tra nata in [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato in [...] il [...] e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania, anno 2017, n.
367, parte II, S. A, alle condizioni in parte motiva specificate;
4 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 10/1/2025
Il presidente Il giudice estensore
Massimo Escher Cannata Baratta
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