Sentenza 27 ottobre 2009
Massime • 1
Il disposto dell'art. 1, lett. a) della direttiva CEE n. 442 del 1975, recepito dall'art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 22 del 1997, in base al quale costituiscono rifiuti le sostanze derivanti dalla lavorazione, riportate in apposito allegato, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo disfarsi, non può ritenersi in alcun modo modificato dall'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, conv. in legge n. 178 del 2002. Tale ultima norma, infatti, formalmente qualificata come d'interpretazione autentica, ha in realtà, come rilevato dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sent. 11 novembre 2004, in causa C-457, Niselli), contenuto dispositivo contrastante - e perciò da disapplicare, nel rispetto del criterio gerarchico delle fonti - con la direttiva sopra indicata, nella parte in cui sottrae dalla categoria dei rifiuti le sostanze che possono essere riutilizzate in un diverso ciclo produttivo e che, invece, secondo la direttiva medesima, debbono considerarsi rifiuti fino alla loro effettiva riutilizzazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata registrata l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dal titolare di una ditta di lavorazione e commercializzazione di marmi, a cui era stata applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 52 d.lgs. n. 22 del 1997, per avere omesso di annotare nei relativi registri il carico e scarico di rifiuti, consistenti in fanghi e pezzame di marmi, disattendendo il motivo di ricorso, con cui si sosteneva che i presunti rifiuti erano frazioni merceologiche, suscettibili di poter essere riutilizzati senza preliminari trasformazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/10/2009, n. 22672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22672 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI MO NA, nella qualita? di rappresentante legale pro tempore della SANT?NA AR EN DI MO NA & C S.n.c., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. BARTOLONI 47, presso lo studio dell?avvocato TERRAZZA ALDO, rappresentata e difesa dall?avvocato DI ZAZZO ANTONIO;
- ricorrente -
contro
IA DI SI in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO BRUNACCI 19, presso lo studio dell?avvocato CASCIO GIOIA ANTONINO, rappresentato e difeso dall?avvocato GNAGNI GERARDO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 85/2004 del TRIBUNALE di CASSINO, depositata il 22/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 16/06/2009 dal Consigliere Dott. ATRIPALDI Umberto;
udito l?Avvocato STELLA RICHTER Giorgio, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, in via principale: applicando non la disciplina statale ma quella comunitaria, rigetto del ricorso;
in subordine: accertata la rilevanza e la non manifesta fondatezza della sollevata questione di legittimita? costituzionale, sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale, affinche? statuisca se, ponendosi in contrasto con le direttive comunitarie di settore e con le decisioni della corte di giustizia, IL D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14, conv.con L. 8 agosto 2002, n. 178, violi gli artt. 11, 111 e 117 Cost. nonche? il valore costituzionale dell?ambiente (artt. 2, 9, 32,
41, 42, 43 e 44 Cost.), quale conformato anche dalla disciplina comunitaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di AI AN, legale rappresentante della s.n.c. Sant?AN, ha impugnato, nei confronti della Provincia di Frosinone, con ricorso notificato il 7.3.2005, la sentenza del Tribunale di Cassino depositata il 22.1.2004, che ha rigettato l?opposizione dell?ordinanza - ingiunzione di Euro 10.853,74, emessa dall?intimata per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11, 12, e art. 52, commi 1 e 2 da parte della s.n.c. Sant?AN Marmi, che aveva omesso di denunciare nel 1998 i rifiuti prodotti (fanghi e pezzame) derivanti dalla lavorazione del marmo, e di annotarne il carico e scarico nell?apposito registro.
Lamenta:
1) la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 1 atteso che il verbale di contestazione delle violazioni non le erano mai stato notificato, sebbene fosse l?unica rappresentate legale della soc., essendo stato invece inefficacemente notificato al socio NG AT;
e pertanto si era estinta l?obbligazione di pagare la sanzione in capo ad essa, obbligata in solido L. n. 689 del 1981, ex art. 14;
2) la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 1 dato che i presunti rifiuti costituivano prodotti dell?azienda, frazioni merceologiche, che parimenti al marmo estratto e lavorato erano quotidianamente commercializzati per essere utilizzati senza preliminari trasformazioni nell?edilizia; donde ai sensi della L. n.178 del 2002, art. 14, comma 2, contenente l?interpretazione autentica della definizione "rifiuti", i materiali in questione non erano ammissibili agli stessi;
3) difetto di motivazione, perche? il Tribunale non aveva tenuto conto della valenza giuridica obbligatoria dell?interpretazione autentica della nozione rifiuto contenuta nella L. n. 178 del 2002, art. 14 ed aveva applicato "sic et simpliciter" la normativa comunitaria senza valutarne la valenza giuridica.
L?intimata resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Inammissibile risulta il 1 motivo che non attacca in alcun modo la "ratio decidendi", secondo cui ogni nullita? della notifica del verbale di contestazione doveva ritenersi sanata, ex art. 156 c.p.c., comma 3, atteso che la ricorrente aveva presentato scritti difensivi all?amministrazione procedente, prima della scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta.
Anche il 2^ e 3^ motivo, che per l?intrinseca connessione si esaminano congiuntamente,vanno disattesi perche? infondati. Infatti, contrariamente all?assunto del ricorrente, il disposto dell?art. 1, lett. a) della direttiva CEE n. 442 del 1975, recepito dal D.Lgs. n.22 del 1997, art. 6, comma 1, lett. a, in base al quale costituiscono rifiuti soggetti alla disciplina degli applicati artt. 11 e 12 le sostanze derivanti dalla lavorazione comprese nelle elencate categorie (in cui rientrano i materiali in questione) di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l?obbligo di disfarsi" nel rispetto del criterio gerarchico delle fonti, non puo? ritenersi in alcun modo modificato dall?invocato art. 14 178/02; formalmente d?interpretazione autentica, ma in realta?, come rilevato dalla Corte di Giustizia Europea (sent. 457/02 Miselli), di contenuto dispositivo contrastante, (e percio? da disapplicare) con la medesima;
la? dove sottrae dalla categoria dei rifiuti le sostanze che, come nella specie, possono essere riutilizzate in un diverso ciclo produttivo e che, invece, secondo, l?applicata direttiva CEE, debbono considerarsi a tutti gli effetti rifiuti fino alla loro effettiva riutilizzazione. Al rigetto segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 1.200,0, di cui 1000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2009