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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/10/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 14938/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14938/2025 v.g. promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti FORNATTO ELENA GIUSEPPINA MARIA Parte_1
e SCUTO ALESSANDRA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e con il patrocinio degli avv.ti DUTTO LAURA e CACCIABUE STEFANIA Controparte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente depositato il 24/07/2025 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 18/12/2014, relativamente alla revisione del contributo al mantenimento del figlio e al regime di visita padre- figlio. I ricorrenti hanno chiesto una regolamentazione in ordine alle spese relative alle attività sportive di e alle lezioni di dopo scuola. Infine, i ricorrenti pattuivano, a tacitazione di ogni Per_1 pretesa pregressa, un importo onnicomprensivo di euro 200,00 a carico del sig. . CP_1
***
Vi è accordo economico.
L'ascolto del minore è superfluo in assenza di contrasto tra i genitori in ordine ad affidamento, collocazione e visite.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in parziale modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 18/12/2014:
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso Per_1
l'abitazione materna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa incontrare in ogni occasione concordata fra le parti e/o in difetto Per_1 di accordo tenuto conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici del ragazzo e tenuto conto delle sue esigenze e delle sue richieste. Tanto premesso gli incontri fra padre e figlio si svolgeranno indicativamente a fine settimana alternati ed un pomeriggio a settimana nei giorni ed agli orari compatibili con le esigenze e le richieste di . I genitori concordano che gli incontri del padre Per_1 col figlio prevedano anche i pernottamenti che avverranno sempre tenuto conto delle esigenze e delle richieste del ragazzo.
Anche per le festività, i ponti e le vacanze estive il calendario, tendenzialmente paritario, seguirà le esigenze ed il gradimento di tenuto conto dei quali, previo confronto fra i genitori, verranno Per_1 organizzati i tempi e le modalità di permanenza con ciascun genitore.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 360,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo 15.3.2016 applicato dal Tribunale di Torino.
DA' ATTO che le parti concordano affinché l'assegno unico per i figli a carico sia percepito al 100% dalla signora rinunciando così il signor alla quota di sua spettanza. Pt_1 CP_1
DA' ATTO che la spesa straordinaria relativa all'attività sciistica di è posta interamente a Per_1 carico del padre e che lo stesso si impegna ad attenersi alla previa volontà del figlio circa l'intenzione di praticare detto sport.
DA' ATTO che per la stagione invernale 2024/2025 il ragazzo ha avviato la pratica dell'attività sciistica e che, qualora manifesti l'intenzione di proseguire con detta attività, i genitori Per_1 concordano che lo stesso possa partecipare, se lo desidera, a vacanze sulla neve con relativi pernottamenti.
DA' ATTO che i genitori nulla oppongono a che il minore svolga altra attività sportiva rispetto allo sci con espresso richiamo alle indicazioni contenute nel protocollo sulle spese straordinarie in vigore presso il Tribunale di Torino e quanto ai costi dell'ulteriore attività sportiva, purché l'esborso richiesto sia rispettoso delle disponibilità economiche di ciascun genitore.
DA' ATTO che i genitori concordano nel rispettare la volontà espressa dal minore nella scelta del percorso di studi successivo alla scuola media inferiore, con iscrizione all'istituto di Meccatronica
I.I.S. Amaldi Sraffa in Orbassano.
DA' ATTO che i genitori concordano che nelle materie in cui manifesta maggiori difficoltà Per_1 sia seguito da insegnati privati con lezioni domiciliari il cui costo viene ripartito al 50% tra i genitori.
DA' ATTO che a definitiva tacitazione di ogni pregressa pretesa reciproca fra le parti, tanto a titolo di rivalutazione Istat quanto in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie, il signor si CP_1 impegna a corrispondere alla signora entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, Pt_1
l'importo di € 200,00 onnicomprensivi, cosicché le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per le rispettive ragioni di credito dedotte.
DA' ATTO che le parti si impegnano a dare corso alle nuove pattuizioni con reciproca fiducia e buona fede.
DA' ATTO che le condizioni sopra indicate saranno efficaci tra le parti a decorrere dalla settimana successiva alla sottoscrizione del presente ricorso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/9/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14938/2025 v.g. promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti FORNATTO ELENA GIUSEPPINA MARIA Parte_1
e SCUTO ALESSANDRA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e con il patrocinio degli avv.ti DUTTO LAURA e CACCIABUE STEFANIA Controparte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente depositato il 24/07/2025 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 18/12/2014, relativamente alla revisione del contributo al mantenimento del figlio e al regime di visita padre- figlio. I ricorrenti hanno chiesto una regolamentazione in ordine alle spese relative alle attività sportive di e alle lezioni di dopo scuola. Infine, i ricorrenti pattuivano, a tacitazione di ogni Per_1 pretesa pregressa, un importo onnicomprensivo di euro 200,00 a carico del sig. . CP_1
***
Vi è accordo economico.
L'ascolto del minore è superfluo in assenza di contrasto tra i genitori in ordine ad affidamento, collocazione e visite.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in parziale modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 18/12/2014:
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso Per_1
l'abitazione materna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa incontrare in ogni occasione concordata fra le parti e/o in difetto Per_1 di accordo tenuto conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici del ragazzo e tenuto conto delle sue esigenze e delle sue richieste. Tanto premesso gli incontri fra padre e figlio si svolgeranno indicativamente a fine settimana alternati ed un pomeriggio a settimana nei giorni ed agli orari compatibili con le esigenze e le richieste di . I genitori concordano che gli incontri del padre Per_1 col figlio prevedano anche i pernottamenti che avverranno sempre tenuto conto delle esigenze e delle richieste del ragazzo.
Anche per le festività, i ponti e le vacanze estive il calendario, tendenzialmente paritario, seguirà le esigenze ed il gradimento di tenuto conto dei quali, previo confronto fra i genitori, verranno Per_1 organizzati i tempi e le modalità di permanenza con ciascun genitore.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 360,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo 15.3.2016 applicato dal Tribunale di Torino.
DA' ATTO che le parti concordano affinché l'assegno unico per i figli a carico sia percepito al 100% dalla signora rinunciando così il signor alla quota di sua spettanza. Pt_1 CP_1
DA' ATTO che la spesa straordinaria relativa all'attività sciistica di è posta interamente a Per_1 carico del padre e che lo stesso si impegna ad attenersi alla previa volontà del figlio circa l'intenzione di praticare detto sport.
DA' ATTO che per la stagione invernale 2024/2025 il ragazzo ha avviato la pratica dell'attività sciistica e che, qualora manifesti l'intenzione di proseguire con detta attività, i genitori Per_1 concordano che lo stesso possa partecipare, se lo desidera, a vacanze sulla neve con relativi pernottamenti.
DA' ATTO che i genitori nulla oppongono a che il minore svolga altra attività sportiva rispetto allo sci con espresso richiamo alle indicazioni contenute nel protocollo sulle spese straordinarie in vigore presso il Tribunale di Torino e quanto ai costi dell'ulteriore attività sportiva, purché l'esborso richiesto sia rispettoso delle disponibilità economiche di ciascun genitore.
DA' ATTO che i genitori concordano nel rispettare la volontà espressa dal minore nella scelta del percorso di studi successivo alla scuola media inferiore, con iscrizione all'istituto di Meccatronica
I.I.S. Amaldi Sraffa in Orbassano.
DA' ATTO che i genitori concordano che nelle materie in cui manifesta maggiori difficoltà Per_1 sia seguito da insegnati privati con lezioni domiciliari il cui costo viene ripartito al 50% tra i genitori.
DA' ATTO che a definitiva tacitazione di ogni pregressa pretesa reciproca fra le parti, tanto a titolo di rivalutazione Istat quanto in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie, il signor si CP_1 impegna a corrispondere alla signora entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, Pt_1
l'importo di € 200,00 onnicomprensivi, cosicché le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per le rispettive ragioni di credito dedotte.
DA' ATTO che le parti si impegnano a dare corso alle nuove pattuizioni con reciproca fiducia e buona fede.
DA' ATTO che le condizioni sopra indicate saranno efficaci tra le parti a decorrere dalla settimana successiva alla sottoscrizione del presente ricorso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/9/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.