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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/10/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SI De LU Presidente Relatore
GI ER IU
Valeria Monti IU ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 6420/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 19/12/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BENEDINI FRANCESCO
E
( ) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BIFFI MADDALENA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi
Per_1 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che saranno assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni di precisandosi che
Per_1 la stessa sarà collocata prevalentemente presso la madre, presso cui manterrà anche la residenza anagrafica. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando starà con l'uno o con l'altro
Per_1 genitore, precisandosi, altresì, che il padre avrà diritto – dovere: - di vedere e tenere con sé compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, ogni
Per_1 qualvolta quest'ultima lo desidererà; stante l'età della figlia (ormai sedicenne) non si prevedono giornate fisse e nemmeno periodi di permanenza durante le vacanze estive, invernali o pasquali, impegnandosi i genitori a tenere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare alla figlia la crescita più sana e serena.
2) Il sig. verserà a favore della sig.ra , con decorrenza dal Parte_1 CP_1 mese di deposito del presente ricorso, un contributo mensile per il mantenimento della figlia di euro 150,00=; l'assegno sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e dovrà essere versato entro il giorno 27 del mese di competenza. Il signor Pt_1 devolverà l'importo dei buoni pasti di € 120,00 attualmente percepiti dal datore di lavoro a favore della signora . Nell'eventualità in cui il signor perdesse CP_1 Pt_1 per qualsiasi ragione il benefit dei buoni pasto, lo stesso sarà tenuto a versare alla sig.ra la medesima somma di euro 120,00 o la somma maggiore che nel tempo potrà CP_1 essere modificata sotto forma di assegno di mantenimento, il quale pertanto sarà versato nella misura di euro 270,00 o nella diversa maggiore misura tenuto conto dell'importo raggiunto dai buoni pasto fino all'ultima erogazione.
3) Entrambi i genitori saranno tenuti a sostenere pariteticamente al 50% tra loro, per la figlia, le spese accessorie al suo mantenimento, come segue: I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti/atenei pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi relativi a corsi di specializzazione;
pernottamento presso la sede universitaria;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); abbonamento a mezzi pubblici;
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori;
acquisto di bicicletta, motociclo e autovettura. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa, deve provvedere a comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal IU. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
4) Stante la rispettiva indipendenza economica dei ricorrenti, alcun assegno di mantenimento è previsto a favore dell'uno o dell'altro.
5) Le parti concordano che la sig.ra , sino al diciottesimo compleanno di CP_1 abbia diritto di fruire in via esclusiva dell'Assegno Unico per i figli. Per_1
6) Le parti si impegnano ad eseguire reciprocamente il passaggio di proprietà dall'uno all'altro delle rispettive due autovetture Fiat Punto tg DP240YF e Volvo V60 tg. EW698SY. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CURTATONE (MN) in data 19/09/2009 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2009) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CURTATONE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 09/10/2025.
Il Presidente
SI De LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SI De LU Presidente Relatore
GI ER IU
Valeria Monti IU ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 6420/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 19/12/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BENEDINI FRANCESCO
E
( ) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BIFFI MADDALENA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi
Per_1 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che saranno assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni di precisandosi che
Per_1 la stessa sarà collocata prevalentemente presso la madre, presso cui manterrà anche la residenza anagrafica. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando starà con l'uno o con l'altro
Per_1 genitore, precisandosi, altresì, che il padre avrà diritto – dovere: - di vedere e tenere con sé compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, ogni
Per_1 qualvolta quest'ultima lo desidererà; stante l'età della figlia (ormai sedicenne) non si prevedono giornate fisse e nemmeno periodi di permanenza durante le vacanze estive, invernali o pasquali, impegnandosi i genitori a tenere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare alla figlia la crescita più sana e serena.
2) Il sig. verserà a favore della sig.ra , con decorrenza dal Parte_1 CP_1 mese di deposito del presente ricorso, un contributo mensile per il mantenimento della figlia di euro 150,00=; l'assegno sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e dovrà essere versato entro il giorno 27 del mese di competenza. Il signor Pt_1 devolverà l'importo dei buoni pasti di € 120,00 attualmente percepiti dal datore di lavoro a favore della signora . Nell'eventualità in cui il signor perdesse CP_1 Pt_1 per qualsiasi ragione il benefit dei buoni pasto, lo stesso sarà tenuto a versare alla sig.ra la medesima somma di euro 120,00 o la somma maggiore che nel tempo potrà CP_1 essere modificata sotto forma di assegno di mantenimento, il quale pertanto sarà versato nella misura di euro 270,00 o nella diversa maggiore misura tenuto conto dell'importo raggiunto dai buoni pasto fino all'ultima erogazione.
3) Entrambi i genitori saranno tenuti a sostenere pariteticamente al 50% tra loro, per la figlia, le spese accessorie al suo mantenimento, come segue: I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti/atenei pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi relativi a corsi di specializzazione;
pernottamento presso la sede universitaria;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); abbonamento a mezzi pubblici;
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori;
acquisto di bicicletta, motociclo e autovettura. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa, deve provvedere a comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal IU. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
4) Stante la rispettiva indipendenza economica dei ricorrenti, alcun assegno di mantenimento è previsto a favore dell'uno o dell'altro.
5) Le parti concordano che la sig.ra , sino al diciottesimo compleanno di CP_1 abbia diritto di fruire in via esclusiva dell'Assegno Unico per i figli. Per_1
6) Le parti si impegnano ad eseguire reciprocamente il passaggio di proprietà dall'uno all'altro delle rispettive due autovetture Fiat Punto tg DP240YF e Volvo V60 tg. EW698SY. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CURTATONE (MN) in data 19/09/2009 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2009) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CURTATONE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 09/10/2025.
Il Presidente
SI De LU