Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01313/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Palermo, (Atto Rif. Prot. 589192 dell'8 luglio 2021) nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
-del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, già appartenente alla Polizia di Stato, cessato dal servizio a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, ha chiesto l’accertamento della maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio (TFS), come previsto dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, dopo avere avanzato espressamente richiesta mediante istanza presentata agli uffici competenti, e la conseguente condanna dell’amministrazione resistente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, includendoli nella relativa base di calcolo.
Con memoria del 15.04.2025, l’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione (quinquennale) del diritto alla riliquidazione decorrente, ai sensi del secondo comma dell’art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973, dalla cessazione dal servizio e dedotto l’infondatezza delle domande avversarie, evidenziando, per un verso, la decadenza per l’inosservanza del termine del 30 giugno di cui al citato art. 6-bis, comma 2 per presentare domanda di collocamento in quiescenza ed escludendo, per altro verso, l’applicabilità del beneficio in oggetto al personale cessato dal servizio a domanda. All’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Riguardo ai profili di legittimazione processuale, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita – e conseguentemente a partecipare al giudizio in qualità di parte resistente – è il competente Ente previdenziale (Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231 e sez. VI, 6 settembre 2010 n. 6465, nonché 31 gennaio 2006 n. 329).
La circostanza che il Ministero dell’Interno (per gli ex appartenenti alla Polizia di Stato) debba eventualmente partecipare al procedimento amministrativo prodromico alla definizione della buonuscita non incide sulla legittimazione processuale, dovendosi gestire all’interno del rapporto di diritto pubblico fra i due enti, connotato dal principio di leale collaborazione, atteso che solo l’Inps rappresenta il soggetto debitore nei confronti del ricorrente.
Tanto premesso, sul riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio agli appartenenti a tutte le c.d. Forze di polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, si è pronunciato a più riprese il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (cfr., ex multis, 29 dicembre 2022, nn. 1329, 1331, 1326), dalle cui conclusioni (ribadite dal Consiglio di Stato con la sentenza del 23-03-2023, n. 2985) il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.
Per quanto di interesse in questa sede, il C.G.A.R.S, dopo aver proceduto ad un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, ha chiarito, in sintesi, che:
i- l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. 16 settembre 1987, n. 379, ha esteso il beneficio dei sei “scatti” « ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati », ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda;
ii -la norma tuttavia deve ritenersi ormai abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872), del C.o.m (che nell’abrogare espressamente l’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, che lo ha novellato, non ha disposto la reviviscenza della precedente previsione contenuta nella formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis), sicché il richiamo alla stessa come disciplina speciale applicabile agli appartenenti alla Guardia di finanza e all’Arma dei Carabinieri operato dal primo non è in alcun modo conferente;
iii- ritenuti abrogati l’art. 1, comma 15-bis del d.l. n. 379/1987 e l’art. 11 della l. n. 231/1990, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, del C.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha esteso l’istituto dei sei scatti « al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate »;
iv- quanto all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è stata intesa in senso ampio e si delinea anche in ragione dello scopo del medesimo decreto (cfr. art. 1) di estendere i benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 - di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato - all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 (cfr. C.G.A.R.S., 29 dicembre 2022, n. 1131);
v- quanto all’ambito oggettivo di applicazione, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 il beneficio in questione deve essere riconosciuto « al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile », sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva.
Si è altresì precisato che “ l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna conseguenza decadenziale poiché il rispetto del termine del 30 giugno, infatti, è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo ” (Cons. Stato Sez. II, Sent., 23-03-2023, n. 2985).
L’applicazione delle richiamate coordinate giurisprudenziali al caso di specie conduce al riconoscimento del beneficio in questione nei confronti del signor -OMISSIS- -OMISSIS-, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento del beneficio. Il menzionato ricorrente è infatti ex appartenente ad una forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato) che, al momento del collocamento in congedo, era in possesso dell’anzianità anagrafica e contributiva richiesta dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 ai fini del riconoscimento del beneficio in esame. Né il diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita può ritenersi estinto per prescrizione, poiché, pur assumendo la data di cessazione dal servizio quale dies a quo di decorrenza del relativo termine ex art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032 del 1973 (ai sensi del quale “ Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione ”), il termine di cinque anni non era decorso alla data di introduzione del presente giudizio, atteso che il dipendente in questione è andato in pensione il 30 giugno 2021 e il corso della prescrizione è stato interrotto, prima dello spirare del quinquennio, dapprima con l’istanza di ricalcolo inoltrata all’INPS il 17 aprile 2023 e infine col ricorso introduttivo notificato all’ente creditore il 25 maggio 2023.
Dunque, il ricorso deve essere accolto con conseguente accertamento del diritto del ricorrente al beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della determinazione del TFS. Sulle somme dovute non deve calcolarsi la rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali, essendo noto che vige la regola del divieto di cumulo, in tema di pubblico impiego, tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria stabilita dall’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (la quale ha esteso ai crediti di lavoro la medesima regola della non cumulabilità già prevista per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria).
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio e alla fase introduttiva; non si procede alla liquidazione delle fasi istruttoria/trattazione e decisionale, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna l’INPS a provvedere alla rideterminazione in favore del ricorrente del TFS, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis, D.L. n. 387 del 1987, e a corrispondere il relativo importo (detratte le somme già liquidate e corrisposte sul medesimo trattamento), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Condanna l’INPS a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e ne ordina la distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bartolo Salone | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO