Articolo 25 della Legge 21 luglio 1965, n. 903
Articolo 24Articolo 26
Versione
15 agosto 1965
Art. 25.
Il coniuge superstite dell'assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1939 o del pensionato deceduto anteriormente al 1 luglio 1962, gia' escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) , b) e e), dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 , ha diritto alla pensione secondo le norme dell' articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , nel testo modificato dal precedente articolo 24 a condizione che:
a) tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma successivo, non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che, a norma dell' articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 , determinano la cessazione del diritto alla pensione;
b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La pensione spettante per effetto delle disposizioni che precedono decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 15 agosto 1965
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