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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/12/2025, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria IA BA giudice relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4453 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge n. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 e promossa da
di nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall' C.F._1
Avv. Raffaella Spinelli (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Sammichele di Bari (BA) alla Via T. Tasso n. 21/2
RICORRENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
1 INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni:
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025 parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi, alla documentazione depositata telematicamente e ai verbali di causa, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e chiedendo la decisione della causa, con rinuncia ai termini di legge per il deposito di note conclusive.
Il P.M. in data 07.11.2025 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.10.2024 e notificato al PM in data 17.02.2025, di Pt_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: ordinare,
[...] indipendentemente e a prescindere dall'adeguamento medico - chirurgico dei caratteri sessuali, all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso il Comune di IC EQ (NA) la rettifica dell'atto di nascita (n. 14, parte II, serie B, anno 2002 del Registro degli atti di nascita) di di nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
(C.F. , con riferimento al nome da “ a e, con C.F._1 Pt_1 Per_1 riferimento al sesso, da “femminile” a “maschile” nonché di ordinare ogni altro adempimento susseguente ai sensi della Legge n. 164/1982 e del vigente ordinamento dello stato civile;
di autorizzare altresì parte ricorrente a sottoporsi ad interventi medico-chirurgici presso qualsiasi struttura sanitaria per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali, da femminili a maschili.
A tal fine l'istante - di anni 22, nubile e senza prole- deduceva di presentare disforia di genere di tipo gino-androide in quanto, nata di sesso biologico femminile, ha percepito fin dall'adolescenza in modo chiaro, stabile e consapevole la propria identità di uomo e l'appartenenza al genere maschile tanto da rifiutare le proprie caratteristiche anatomiche femminili (da sempre nascoste con bendaggi e abbigliamento maschile), provare forte disagio sociale e soffrire di disturbi d'ansia; che, pertanto, nell'ottobre 2020, si sottoponeva ad un assesment psicodiagnostico presso il Consultorio InConTra
(Consultorio per le Persone Trans e con Identità Non Binarie) dell' Controparte_1
dell' di TI a conclusione del quale è stata certifica la sua
[...] Parte_2 condizione di “Disforia di Genere in soggetto femminile senza disordini della differenziazione sessuale in fase di pre-transizione” ed è stata evidenziata una totale identificazione nel genere maschile, oltre ad un aspetto anche somaticamente mascolino, tale da rendere necessario, in
2 funzione del benessere psicofisico della persona, l'avvio di una idonea terapia ormonale ad azione mascolinizzante e gli interventi chirurgici di mascolinizzazione dei caratteri sessuali e del corpo.
Pertanto, ad aprile 2022, l'istante iniziava l'assunzione di terapia ormonale sostitutiva per la mascolinizzazione del corpo che ancor oggi continua assumendo testosterone in forma di gel transdermico, come da piano terapeutico rilasciato dall'A.O.U. “Federico II” di Pt_2
Nel luglio 2024, su indicazione della psicologa referente, parte ricorrente si sottoponeva ad un follow up diagnostico al termine del quale veniva confermata la presenza di una marcata incongruenza tra il genere sessuale esperito ed espresso sul piano comportamentale e sociale, quello maschile, e le caratteristiche sessuali femminili, legata ad un forte desiderio di liberarsi di queste e di appartenere al genere maschile
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione, in data 06.07.2025 si procedeva all'ascolto della parte ricorrente – giunta in abiti ed aspetto maschile – la quale parlava di sé declinandosi al maschile e confermava le circostanze dedotte nell'atto introduttivo specificando di seguire da 3 anni la terapia ormonale, di aver capito già a quattordici/quindici anni di sentire un'identità di genere diversa e di essere determinata sia al cambio dei dati anagrafici sia all'intervento chirurgico in ragione delle difficoltà riscontrate nella vita quotidiana e lavorativa per la circostanza di non avere un'identità corrispondente al dato anagrafico.
Inoltre, nel corso di detta udienza il difensore, alla luce della intervenuta pronuncia della Corte
Costituzione sulla illegittimità del quarto comma dell'art. 31 del dlgs 150/2011, rinunciava alla domanda di autorizzazione agli interventi chirurgici ma confermava la domanda relativa alla rettificazione di genere e nome.
Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025, con ordinanza del 29.10.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza.
Preliminarmente, nulla deve essere statuito dal Tribunale in ordine alla domanda di autorizzazione agli interventi medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali sia in quanto, come già anticipato, oggetto di espressa rinuncia nel corso dell'udienza del 06.07.2025 sia in ragione della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024 con cui è stato osservato che la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponda più alla ratio legis, qualora sia stata già disposta – senza previo trattamento chirurgico – la rettificazione di attribuzione di sesso e nome negli atti dello stato civile e che dunque l'istante potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, a strutture sanitarie onde procedere a trattamenti medico-chirurgici necessari (Cfr:
Corte Costituzionale n. 143/2024 “è costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma 4, d.lgs. 1°
3 settembre 2011, n. 150, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e della sentenza della Corte costituzionale n. 221 del
2015. Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito che agli effetti della rettificazione è necessaria e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”).
Passando alla domanda di autorizzazione al cambiamento di sesso anagrafico da femminile a maschile, questa è fondata e pertanto merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Invero, dalla documentazione depositata è emersa un'evidente identificazione dell'istante con il sesso maschile e, al contempo, l'esclusione di condizioni psichiche patologiche.
Valga osservare che la documentazione versata in atti, datata 10.01.2022, rilasciata dalla struttura pubblica U.O.C. Coordinamento Integrato Materno Infantile del Consultorio InConTra di TI
(NA), comprova la diagnosi in relazione alla persona dell'attore, all'esito di un ciclo di colloqui effettuati col predetto, di disforia di genere senza disordini della differenziazione sessuale, attestando la mancata emersione di elementi psicopatologici del pensiero ovvero comportamentali.
Inoltre, nel corso del presente giudizio l'attore è stato sentito dal giudice istruttore e le dichiarazioni rese dalla parte hanno confermato le circostanze dedotte nell'atto introduttivo, nonché disvelato piena coscienza e consapevole volontà della stessa.
In particolare, dalla relazione medica in atti si evince che: “l'incongruenza tra il genere sessuale esperito e il genere sessuale assegnato alla nascita appare al momento severa. Si osserva una divergenza tra il genere sessuale vissuto ed i caratteri sessuali primari e secondari. In particolare, appaiono evidenti il desiderio di appartenenza all'altro genere, quello di essere trattato come un
4 membro del genere maschile ed il convincimento di avere sentimenti e reazioni tipiche di un membro del genere sessuale maschile” e che “sul piano psicopatologico, non si sono rilevati disturbi quantitativi e qualitativi dello stato di coscienza: l'utente è apparso sempre orientato nei parametri spazio-temporali e riguardo alla propria ed alla altrui persona. Non sono stati rilevati né riferiti segni o sintomi rinvianti alla possibile presenza di disturbi della senso-percezione. Le capacità intellettive appaiono pienamente adeguate rispetto all'età ed al livello culturale, non evidenziandosi specifici disturbi della sfera cognitiva. Nel corso dei colloqui clinici non i sono evidenziati franchi disturbi del corso e del contenuto del pensiero. Non si riscontra, allo stato, una franca elevazione del tono dell'umore, né una deflessione dello stesso. Analogamente risultano assenti segni e/o sintomi riferibili a specifici Disturbi d'Ansia e Disturbi di Personalità”.
Nella successiva relazione del 18.07.2024, è stato confermato “il quadro di disforia di genere in soggetto nato femmina senza disordini della differenziazione sessuale precedentemente diagnosticato, condizione che si manifesta per il soggetto nella definizione di sé come persona non binaria”.
Orbene, ritiene questo Tribunale che, alla luce di quanto accertato e della documentazione prodotta, sussistano le condizioni per autorizzare la rettifica anagrafica.
Per quanto concerne la domanda di rettifica anagrafica, occorre considerare che, al riguardo, la
Corte di cassazione, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
La tematica in esame, coinvolgendo il diritto inviolabile alla determinazione personale, implica un intricato intreccio tra “autodeterminazione e ricorso a trattamenti medico-psicologici che accompagna il percorso di avvicinamento del soma alla psiche” (così, Corte Cost., sent. n. 161 del
1985). La percezione di una disforia di genere determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie, che non si realizza necessariamente attraverso il verificarsi delle condizioni dell'intervento chirurgico. Infatti, anche grazie allo sviluppo della scienza medica e della psicologia, si è evidenziato che ciascuna persona deve poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il proprio personale percorso di mutamento di identità di genere, percorso di certo non standardizzabile in quanto attinente alla sfera più esclusiva della personalità e, pertanto, non implicante necessariamente il trattamento chirurgico.
5 La stessa Corte EDU, nella sentenza del 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
Turchia), ha espressamente stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare, da realizzarsi, ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute.
È necessario, allora, interpretare il sistema creato con la legge 162 del 1984 con i parametri costituzionali e convenzionali, ed in particolare con i principi di personalità e dignità personale, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza della identificazione dei generi sessuali.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che il combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge
162/1984 non richieda esclusivamente e necessariamente la demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari, non distinguendo esplicitamente la norma in questione, che prevede, tra l'altro, il ricorso all'intervento chirurgico “quando risulti necessario”, tra il mutamento dei caratteri primari e quello dei caratteri secondari.
L'acquisizione di una nuova identità di genere prescinde, pertanto, dal previo ricorso al trattamento chirurgico di mutamento dei caratteri sessuali, ben potendo essere autorizzata la rettificazione dell'attribuzione dei caratteri anagrafici a prescindere da tale requisito. Infatti, l'evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). Pertanto, le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica non includono necessariamente un trattamento chirurgico di adeguamento, essendo quest'ultimo soltanto un possibile mezzo per il conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
Tanto premesso, dalla documentazione prodotta e dal libero interrogatorio della parte attrice emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso - anche senza l'esecuzione dell'intervento di rettificazione di attribuzione di sesso - il crisma della irreversibilità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta la parte attrice ed il desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico denotano la consolidata convinzione di di di appartenenza al genere oggetto della richiesta giudiziale di Parte_1 rettificazione.
Inoltre, il profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui di assessment psicologico effettuati presso U.O.C. Coordinamento Integrato Materno Infantile del Consultorio
InConTra di TI (NA) corrisponde ad una condizione di “equilibrio tra somatopsichico della
6 persona sulla base del quale si suggerisce di adeguare l'atto di stato civile all'identità di genere maschile, vissuta pienamente sul piano individuale, relazionale e sociale”.
Dunque, non residuando dubbi circa la radicalità della scelta di genere effettuata dall'istante, va ordinata la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte dell'istante del nome “ in luogo del nome . Per_1 Pt_1
In ordine alle spese di lite, nulla va disposto restando le stesse a carico dell'istante.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_3
1- accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
IC EQ (NA) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita (atto n. 14, parte II, serie
B, anno 2002 del Registro degli atti di nascita) di di nata a [...] Parte_1
(NA) il 26.09.2002 ed ivi residente a[...] (C.F. , C.F._1 nel senso che l'indicazione del sesso femminile debba essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome “ ” deve essere modificata in;
Pt_1 Per_1
2- nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata 09.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria IA BA dott.ssa Marianna Lopiano
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