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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 28/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 299/2021 RG vertente
TRA
C.F.: ) in TE P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Eustachio
Sarra
APPELLANTE
E
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore D'Apice C.F._2
APPELLATI
NONCHE'
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti TR C.F._3
Leonardo Delre e Claudio Ciriello
INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 665/2020 del Tribunale di Matera;
opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 11.11.2017, Controparte_4
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera, la Controparte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto TE ingiuntivo n. 569/2017, emesso per l'importo di Euro 175.681,00, anche nei confronti di
[...]
, a titolo di saldo negativo dei rapporti di conto corrente n. 175/2201448/7 e n. CP_5
175/2201498/4.
Sostenevano: che il decreto ingiuntivo era inesistente, nei confronti del fideiussore , già CP_5
deceduto; che le fideiussioni erano inesistenti, in quanto, rispetto ai contratti azionati, stipulati nel marzo 2016, le fideiussioni erano state sottoscritte dieci anni prima e non potevano spiegare alcuna efficacia rispetto ai citati rapporti contrattuali;
che il decreto ingiuntivo opposto era nullo, in quanto,
a fronte dell'indicazione del credito azionato, pari ad € 175.681,38, non era stato prodotto l'atto di revoca degli affida-menti concessi, né era stato allegato e/o provato il criterio di calcolo degli interessi, compresa una loro eventuale capitalizzazione e l'importo degli interessi di mora, con la relativa base di calcolo tempo per tempo utilizzata;
che vi era stata l'illegittima applicazione di tassi d'interesse superiori al tasso soglia, nonchè l'illegittimo recesso della relativamente alle linee Pt_1 di credito concesse, la mancata pattuizione in forma scritta dei tassi d'interesse da applicare e la conseguente nullità dei tassi applicati, l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito opposto e la conseguente inefficacia delle modifiche e variazioni sfavorevoli al cliente, adottati tra l'altro senza giustificato motivo, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, anche a far data dall'1.1.2014 a seguito della modifica dell'articolo 120 del T.U.B., l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e l'erronea applicazione delle valute;
che era illegittima la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; che la fideiussione rilasciata era illegittima sia sotto il profilo della deroga al disposto dell'art. 1956 c.c., che sotto il profilo della necessaria indicazione dell'importo massimo garantito.
Si costituiva in giudizio la opponendosi TE all'accoglimento dell'opposizione e delle domande in essa formulate.
2. Con sentenza n. 665/2020 pubblicata in data 17.11.2020, il Tribunale di Matera così disponeva:
“1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la al Controparte_4 pagamento, in favore dell'istituto di credito opposto, della somma di Euro 89.647,70, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
3) compensa le spese di giudizio tra le parti”.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
-che, con la comparsa conclusionale, gli opponenti avevano eccepito la nullità delle fideiussioni prestate, in quanto i relativi contratti contenevano clausole conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, e a seguito di tale eccezione erano stati concessi i termini di cui all'articolo
101, comma 2, c.p.c.;
- che l'eccezione di nullità era fondata e doveva essere accolta;
infatti, le clausole fideiussorie conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI (clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c.) erano nulle e la nullità si estendeva all'intero contratto di fideiussione;
nel caso di specie, le pattuizioni (conformi allo schema ABI) contenute nelle clausole della fideiussione prestata avevano avuto sicuramente una funzione rilevante e fondamentale ai fini della conclusione del contratto, estendendo la garanzia fideiussoria sia al caso in cui, estinta l'obbligazione, l'istituto di credito fosse stato costretto a restituire delle somme a seguito di annullamento, revoca o inefficacia dei pagamenti estintivi, sia a quello in cui l'obbligazione principale fosse stata dichiarata invalida, pattuizioni con le quali l'istituto di credito aveva rafforzato in maniera forte la garanzia che andava ad assumere dai fideiussori, il che portava a ritenere che senza tali ulteriori pattuizioni il prestito non sarebbe stato concesso;
-che, quanto ai restanti motivi d'opposizione (con i quali era stato contestato il criterio di calcolo degli interessi, compresa la loro eventuale capitalizzazione e l'importo degli interessi di mora, con la relativa base di calcolo tempo per tempo utili, l'illegittima applicazione di tassi d'interesse oltre quello soglia, la mancata pattuizione in forma scritta dei tassi d'interesse, l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito opposto, l'illegittima capitalizzazione degli interessi,
l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e l'erronea applicazione delle valute), all'esito dell'espletata CTU, si doveva concludere che il decreto ingiuntivo doveva essere revocato e la società opponente doveva essere condannata al pagamento, in favore dell'istituto di credito, della somma di Euro 89.647,70 (pari alla differenza tra l'importo di Euro 134.778,09, accertato dal CTU quale saldo negativo, e l'importo di Euro 45.139,39, accertato dal CTU quale somma addebitata al correntista per commissioni di massimo scoperto non dovute), oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
3. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 17.5.2021, la TE
soc. coop. p.a. proponeva appello avverso la sentenza n. 665/2020 del Tribunale di Matera
[...]
pubblicata il 17.11.2020, chiedendo di: - accertare e dichiarare che e Controparte_1 CP_2
sono obbligati solidalmente con la quali fideiussori, al pagamento, in
[...] Controparte_4
favore della della somma di Euro 89.647,70 oltre interessi legali TE
dalla data della domanda al soddisfo;
- condannare e al Controparte_1 Controparte_2
pagamento della somma di Euro 89.647,70 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
- porre a carico degli appellati il compenso di lite per il primo e secondo grado di giudizio. In particolare, l'appellante sosteneva che la sentenza impugnata era errata nella parte in cui aveva ritenuto nulle le fideiussioni rilasciate alla a garanzia dell'esatto adempimento delle Pt_1
obbligazioni di pagamento assunte dalla garantita e deduceva: Controparte_4
- che la nullità delle fideiussioni non era configurabile, né in termini di nullità derivata (non essendovi un vincolo di dipendenza funzionale o un collegamento negoziale apprezzabile tra le intese e i contratti a valle), né in termini di illiceità della causa (perché, anche a voler ammettere che l'imprenditore persegua, con la contrattazione individuale, il fine ultimo anticoncorrenziale di alterare a suo favore il mercato o di ottenere un extraprofitto, l'altro contraente stipula il contratto per soddisfare un proprio interesse, che costituisce il fine tipico dell'operazione posta in essere), né ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. ( dal momento che l'art. 2 L. 287/1990 vieta le intese, ma nulla dispone circa le sorti dei rapporti commerciali con altri contraenti); che dalla nullità di un'intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza non derivava la nullità dei contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, ma dava solo luogo ad azione di risarcimento del danno;
- che la sanzione della nullità per violazione della normativa antitrust non era applicabile alle fideiussioni omnibus, essendo la conformazione standardizzata alle condizioni generali di contratto inidonea a menomare il diritto di scelta del garante tra i prodotti in concorrenza;
che quando la fideiussione era rilasciata da un terzo estraneo rispetto al rapporto bancario, non si poneva un problema di tutela della concorrenza;
- che la disciplina antitrust tutelava esclusivamente il consumatore, mentre gli opponenti, avendo rilasciato fideiussione in favore di una società commerciale, non potevano considerarsi tali, in ragione del vincolo di accessorietà che lega la fideiussione al contratto principale e dello stretto legame che univa i garanti alla società; che la parte opponente non aveva prodotto la modulistica ABI al fine di documentare la coincidenza tra questa e i contratti di garanzia;
- che l'eventuale nullità di clausole riproducenti nel loro contenuto le clausole predisposte dall'ABI non poteva condurre alla declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza dell'allegazione che, in mancanza delle dette clausole, l'accordo non sarebbe stato concluso;
- che, se il Tribunale avesse considerato valida la fideiussione rilasciata da e Controparte_1
, avrebbe dovuto condannare i garanti in via solidale con il debitore principale Controparte_2
al pagamento della somma di Euro 89.647,70 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.8.2021 si costituivano CP_1
e , i quali in via preliminare eccepivano l'inammissibilità
[...] Controparte_2 dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; nel merito, si opponevano all'accoglimento dell'appello, affermando che la fideiussione rilasciata in data 1.8.2006, ovverosia dieci anni prima della stipula dei contratti di conto corrente, non poteva garantire le obbligazioni nascenti dai detti rapporti di conto corrente e che occorreva, per garantire le obbligazioni future,
l'indicazione dell'importo massimo garantito e sostenendo che le clausole contenute negli artt. 5, 7,
8 e 9 del contratto di garanzia erano nulle, riproducendo il contenuto dello schema di contratto predisposto dall'ABI, dichiarato illegittimo con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca
d'Italia, per violazione dell'art. 2 L. 287/1990.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.11.2024 interveniva in giudizio TR
, deducendo: di essere stata convenuta in giudizio innanzi al Tribunale di Matera, da
[...] [...]
, che aveva proposto nei suoi confronti un'azione revocatoria ex art. TE
2901 c.c. per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione del 23.10.2018 col quale CP_1
aveva disposto in suo favore di alcuni immobili, sul presupposto che si trattasse di un atto
[...]
asseritamente idoneo a pregiudicare il soddisfacimento del credito derivante dalla fideiussione;
che, in caso di accoglimento dell'appello, la avrebbe acquisito la TE qualità di creditrice di presupposto necessario per la proposizione dell'azione Controparte_1
revocatoria; che la fideiussione omnibus rilasciata da era nulla in quanto conforme Controparte_1 allo schema di contratto predisposto dall'ABI; che era deceduto il 26.8.2022 e la Controparte_1
aveva rinunciato alla sua eredità; che spiegava intervento di terzo a tutela dei propri diritti. CP_3
Chiedeva di rigettare l'appello proposto, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 19.11.2024 la causa veniva assegnata in decisione con assegnazione dei termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Occorre in primo luogo prendere atto del fatto che, con comparsa depositata in data 18.11.2024, è intervenuta volontariamente in giudizio , deducendo di essere stata convenuta TR
in un distinto giudizio dalla , la quale, sul TE
presupposto di essere creditore di in forza della fideiussione oggetto del presente Controparte_1
giudizio, ha proposto nei suoi confronti un'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., avente ad oggetto un atto di donazione immobiliare stipulato in suo favore da Controparte_1
L'intervento della deve essere ricondotto alla fattispecie dell'intervento volontario del terzo CP_3
previsto dall'art. 105 c.p.c.; detto intervento volontario -che non può essere qualificato come principale non essendo volto a far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto- deve essere qualificato come adesivo dipendente -avendo il terzo dedotto un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni dei fideiussori appellati, fondato sulla circostanza di essere stato convenuto in altro giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. dalla la quale ha agito TE in forza dell'asserita qualità di creditore di con la conseguenza che il Controparte_1
riconoscimento del credito della in questa sede risulta potenzialmente idoneo a determinare un Pt_1
pregiudizio al diritto vantato dalla sugli immobili ricevuti in donazione, integrando uno dei CP_3
requisiti necessari ai fini dell'azione revocatoria-.
6. Sempre in via preliminare, occorre evidenziare, con riferimento all'eccezione formulata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) che la Corte, avendo fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
7. Nel merito, l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, il Tribunale, accogliendo l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus formulata dalla parte opponente nella comparsa conclusionale, ha affermato che le clausole fideiussorie conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI (clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c.) sono nulle e la nullità si estende all'intero contratto di fideiussione;
ha ritenuto pertanto insussistente l'obbligazione di garanzia dei fideiussori.
La parte appellante -tra le censure proposte avverso la statuizione con la quale il Tribunale ha dichiarato la nullità delle fideiussioni- ha sostenuto che la nullità della clausola violativa della normativa antitrust non determini la nullità dell'intero contratto di fideiussione;
detta doglianza risulta fondata.
Ed invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel pronunciarsi su una questione di massima di peculiare importanza -ovverosia sulla questione relativa alla tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione a valle, in caso di nullità delle condizioni stabilite nelle intese tra imprese a monte, per violazione dell'art. 2, comma, 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990, -tema sul quale si erano sostanzialmente delineate tre soluzioni: a) nullità totale del contratto a valle;
b) nullità parziale di tale contratto, ossia limitatamente alle clausole che riproducono le condizioni dell'intesa nulla a monte;
c) tutela risarcitoria- hanno statuito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ., S.U., n. 41994/2021).
In applicazione del richiamato principio, dal quale non vi è ragione di discostarsi, si deve ritenere che le clausole -contenute nel contratto di fideiussione stipulato a valle, coincidenti con le condizioni dell'intesa a monte, dichiarata nulla dall'organo di vigilanza di settore- siano affette da nullità e che detta nullità non si estenda tuttavia all'intero contratto di fideiussione, in mancanza di prova in ordine alla diversa volontà delle parti.
Nel caso di specie, non essendo stata fornita la prova di una diversa volontà delle parti, si deve ritenere che la nullità della clausola non si riverberi sull'intero contratto, circostanza che impone di verificare se sussista o meno l'interesse della parte a far valere detta nullità parziale.
Dalla documentazione prodotta dalla appellante in primo grado -e poi allegata al fascicolo del Pt_1
giudizio di appello-, risulta che sia che hanno sottoscritto in Controparte_1 Controparte_2
data 1.8.2006 una fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura già contratte o successivamente contratte da sino a Controparte_4 concorrenza dell'importo di Euro 345.000,00, importo poi aumentato -con atto sottoscritto in data
4.10.2006- ad Euro 570.000,00 e -con atto sottoscritto in data 16.10.2008- ad Euro 650.000,00.
La parte opponente, nella comparsa conclusionale di primo grado -come affermato dal Tribunale-, ma in realtà sin dalla prima memoria depositata in primo grado dagli opponenti ai sensi dell'art. 183
c.p.c., ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, deducendo la decadenza della Banca dal diritto di azionare le fideiussioni per il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c..
Sul punto, si deve evidenziare che la mancata coltivazione, da parte della banca, delle istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza costituisce un fatto estintivo dell'avversa pretesa e, pertanto, l'eccezione di estinzione della garanzia prestata dal fideiussore ha natura di eccezione in senso stretto che va sollevata e provata dalla parte entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c. diretti a fissare thema decidendum e thema probandum nel giudizio di primo grado.
Nel caso di specie, l'eccezione di decadenza ai sensi della norma predetta non è stata sollevata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale gli opponenti hanno invece formulato la diversa eccezione della liberazione del fideiussore di cui all'art.1956 c.c.; solo nella prima memoria depositata in primo grado ai sensi dell'art. 183 c.p.c., gli opponenti hanno eccepito, unitamente alla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, anche la decadenza della Banca dal diritto di azionare le fideiussioni per il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c..
Ebbene, vertendosi in una fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo, è evidente che l'eccezione di decadenza, per essere tempestiva, avrebbe dovuto essere sollevata dai fideiussori con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non potendosi considerare una simile eccezione, in mancanza di specifici elementi evidenziati dalla parte opponente, conseguenza della difesa svolta dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta.
Peraltro, nel formulare detta eccezione, gli opponenti non si sono affatto premurati di specificare la data di scadenza dell'obbligazione e la tardività delle iniziative intraprese dalla Banca nei confronti della parte debitrice;
né detta specifica deduzione è stata svolta nella comparsa conclusionale di primo grado -richiamata dal Tribunale nella motivazione dell'impugnata sentenza-, nella quale gli opponenti si sono limitati a richiamare l'eccezione, come genericamente sollevata nella citata memoria ex art. 183 c.p.c.; né invero gli appellati hanno fornito dette indicazioni nella comparsa di costituzione in appello, nella quale i predetti si sono limitati a richiamare l'eccezione, come genericamente sollevata in primo grado.
Tenuto conto della motivata inammissibilità dell'eccezione di decadenza dalla garanzia formulata ai sensi dell'art. 1957 c.c. -sia in quanto tardiva, sia in quanto genericamente dedotta in fatto-, difetta ogni interesse alla declaratoria di nullità, anche parziale, della fideiussione, in quanto conforme al modulo ABI dichiarato in contrasto con la normativa antitrust, art. 2 comma 2, lettera a) della Legge
287/1990 dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, rispetto alla deroga all'art. 1957 c.c., non potendo comunque tale declaratoria di nullità sorreggere l'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria, proposta tardivamente e genericamente.
Alla luce di quanto sin qui esposto, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata e, per l'effetto, e devono Controparte_1 Controparte_2
essere condannati, in via solidale anche con al pagamento, in favore di Controparte_4 [...]
della somma di Euro 89.647,70, oltre interessi legali TE
dalla data della domanda al soddisfo, tenuto conto, per un verso, dell'infondatezza delle ulteriori eccezioni reiterate in grado di appello dalla parte appellata -secondo cui la fideiussione rilasciata in data 1.8.2006, ovverosia dieci anni prima della stipula dei contratti di conto corrente, non poteva garantire le obbligazioni nascenti dai detti rapporti di conto corrente, occorrendo per garantire le obbligazioni future l'indicazione dell'importo massimo garantito, eccezione infondata vertendosi in tema di fideiussione omnibus rilasciata per iscritto a garanzia delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura già contratte o successivamente contratte da CP_4 sino a concorrenza dell'importo di Euro 345.000,00, importo poi aumentato, con atto sottoscritto
[...]
in data 4.10.2006, ad Euro 570.000,00 e, con atto sottoscritto in data 16.10.2008, ad Euro 650.000,00-
e per altro verso della circostanza che la statuizione con la quale il Tribunale ha quantificato in Euro
89.647,70, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, l'importo dovuto dal debitore principale non è stata impugnata dalla parte appellata mediante la proposizione di appello incidentale.
8. Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ne consegue -considerato che la lite si è conclusa con la condanna di e di Controparte_1
al pagamento dell'importo di € 89.647,70- che i predetti devono essere Controparte_2
condannati, in via solidale, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte per il doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (calcolato sulla base del decisum
e non del disputatum, rientrante nello scaglione compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00) e dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria per il secondo grado di giudizio, in quanto non espletata-.
Sussistono invece i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di appello nei rapporti tra le parti e il terzo intervenuto , trattandosi di TR
intervento effettuato il giorno prima dell'udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione, che non ha comportato lo svolgimento di attività difensiva ulteriore a carico della parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 665/2020 emessa dal Tribunale di Matera e pubblicata in data 17.11.2020, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna e al pagamento in solido anche con in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
favore di della somma di Euro 89.647,70, oltre TE
interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
b) condanna e alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Controparte_2
p.a., così liquidate: TE
• per il primo grado: Euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il secondo grado: Euro 1.138,50 per spese ed Euro 4.997,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) compensa integralmente le spese di lite del giudizio di appello nei rapporti tra le parti e il terzo intervenuto.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 26.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 299/2021 RG vertente
TRA
C.F.: ) in TE P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Eustachio
Sarra
APPELLANTE
E
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore D'Apice C.F._2
APPELLATI
NONCHE'
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti TR C.F._3
Leonardo Delre e Claudio Ciriello
INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 665/2020 del Tribunale di Matera;
opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 11.11.2017, Controparte_4
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera, la Controparte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto TE ingiuntivo n. 569/2017, emesso per l'importo di Euro 175.681,00, anche nei confronti di
[...]
, a titolo di saldo negativo dei rapporti di conto corrente n. 175/2201448/7 e n. CP_5
175/2201498/4.
Sostenevano: che il decreto ingiuntivo era inesistente, nei confronti del fideiussore , già CP_5
deceduto; che le fideiussioni erano inesistenti, in quanto, rispetto ai contratti azionati, stipulati nel marzo 2016, le fideiussioni erano state sottoscritte dieci anni prima e non potevano spiegare alcuna efficacia rispetto ai citati rapporti contrattuali;
che il decreto ingiuntivo opposto era nullo, in quanto,
a fronte dell'indicazione del credito azionato, pari ad € 175.681,38, non era stato prodotto l'atto di revoca degli affida-menti concessi, né era stato allegato e/o provato il criterio di calcolo degli interessi, compresa una loro eventuale capitalizzazione e l'importo degli interessi di mora, con la relativa base di calcolo tempo per tempo utilizzata;
che vi era stata l'illegittima applicazione di tassi d'interesse superiori al tasso soglia, nonchè l'illegittimo recesso della relativamente alle linee Pt_1 di credito concesse, la mancata pattuizione in forma scritta dei tassi d'interesse da applicare e la conseguente nullità dei tassi applicati, l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito opposto e la conseguente inefficacia delle modifiche e variazioni sfavorevoli al cliente, adottati tra l'altro senza giustificato motivo, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, anche a far data dall'1.1.2014 a seguito della modifica dell'articolo 120 del T.U.B., l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e l'erronea applicazione delle valute;
che era illegittima la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; che la fideiussione rilasciata era illegittima sia sotto il profilo della deroga al disposto dell'art. 1956 c.c., che sotto il profilo della necessaria indicazione dell'importo massimo garantito.
Si costituiva in giudizio la opponendosi TE all'accoglimento dell'opposizione e delle domande in essa formulate.
2. Con sentenza n. 665/2020 pubblicata in data 17.11.2020, il Tribunale di Matera così disponeva:
“1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la al Controparte_4 pagamento, in favore dell'istituto di credito opposto, della somma di Euro 89.647,70, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
3) compensa le spese di giudizio tra le parti”.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
-che, con la comparsa conclusionale, gli opponenti avevano eccepito la nullità delle fideiussioni prestate, in quanto i relativi contratti contenevano clausole conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, e a seguito di tale eccezione erano stati concessi i termini di cui all'articolo
101, comma 2, c.p.c.;
- che l'eccezione di nullità era fondata e doveva essere accolta;
infatti, le clausole fideiussorie conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI (clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c.) erano nulle e la nullità si estendeva all'intero contratto di fideiussione;
nel caso di specie, le pattuizioni (conformi allo schema ABI) contenute nelle clausole della fideiussione prestata avevano avuto sicuramente una funzione rilevante e fondamentale ai fini della conclusione del contratto, estendendo la garanzia fideiussoria sia al caso in cui, estinta l'obbligazione, l'istituto di credito fosse stato costretto a restituire delle somme a seguito di annullamento, revoca o inefficacia dei pagamenti estintivi, sia a quello in cui l'obbligazione principale fosse stata dichiarata invalida, pattuizioni con le quali l'istituto di credito aveva rafforzato in maniera forte la garanzia che andava ad assumere dai fideiussori, il che portava a ritenere che senza tali ulteriori pattuizioni il prestito non sarebbe stato concesso;
-che, quanto ai restanti motivi d'opposizione (con i quali era stato contestato il criterio di calcolo degli interessi, compresa la loro eventuale capitalizzazione e l'importo degli interessi di mora, con la relativa base di calcolo tempo per tempo utili, l'illegittima applicazione di tassi d'interesse oltre quello soglia, la mancata pattuizione in forma scritta dei tassi d'interesse, l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito opposto, l'illegittima capitalizzazione degli interessi,
l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e l'erronea applicazione delle valute), all'esito dell'espletata CTU, si doveva concludere che il decreto ingiuntivo doveva essere revocato e la società opponente doveva essere condannata al pagamento, in favore dell'istituto di credito, della somma di Euro 89.647,70 (pari alla differenza tra l'importo di Euro 134.778,09, accertato dal CTU quale saldo negativo, e l'importo di Euro 45.139,39, accertato dal CTU quale somma addebitata al correntista per commissioni di massimo scoperto non dovute), oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
3. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 17.5.2021, la TE
soc. coop. p.a. proponeva appello avverso la sentenza n. 665/2020 del Tribunale di Matera
[...]
pubblicata il 17.11.2020, chiedendo di: - accertare e dichiarare che e Controparte_1 CP_2
sono obbligati solidalmente con la quali fideiussori, al pagamento, in
[...] Controparte_4
favore della della somma di Euro 89.647,70 oltre interessi legali TE
dalla data della domanda al soddisfo;
- condannare e al Controparte_1 Controparte_2
pagamento della somma di Euro 89.647,70 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
- porre a carico degli appellati il compenso di lite per il primo e secondo grado di giudizio. In particolare, l'appellante sosteneva che la sentenza impugnata era errata nella parte in cui aveva ritenuto nulle le fideiussioni rilasciate alla a garanzia dell'esatto adempimento delle Pt_1
obbligazioni di pagamento assunte dalla garantita e deduceva: Controparte_4
- che la nullità delle fideiussioni non era configurabile, né in termini di nullità derivata (non essendovi un vincolo di dipendenza funzionale o un collegamento negoziale apprezzabile tra le intese e i contratti a valle), né in termini di illiceità della causa (perché, anche a voler ammettere che l'imprenditore persegua, con la contrattazione individuale, il fine ultimo anticoncorrenziale di alterare a suo favore il mercato o di ottenere un extraprofitto, l'altro contraente stipula il contratto per soddisfare un proprio interesse, che costituisce il fine tipico dell'operazione posta in essere), né ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. ( dal momento che l'art. 2 L. 287/1990 vieta le intese, ma nulla dispone circa le sorti dei rapporti commerciali con altri contraenti); che dalla nullità di un'intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza non derivava la nullità dei contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, ma dava solo luogo ad azione di risarcimento del danno;
- che la sanzione della nullità per violazione della normativa antitrust non era applicabile alle fideiussioni omnibus, essendo la conformazione standardizzata alle condizioni generali di contratto inidonea a menomare il diritto di scelta del garante tra i prodotti in concorrenza;
che quando la fideiussione era rilasciata da un terzo estraneo rispetto al rapporto bancario, non si poneva un problema di tutela della concorrenza;
- che la disciplina antitrust tutelava esclusivamente il consumatore, mentre gli opponenti, avendo rilasciato fideiussione in favore di una società commerciale, non potevano considerarsi tali, in ragione del vincolo di accessorietà che lega la fideiussione al contratto principale e dello stretto legame che univa i garanti alla società; che la parte opponente non aveva prodotto la modulistica ABI al fine di documentare la coincidenza tra questa e i contratti di garanzia;
- che l'eventuale nullità di clausole riproducenti nel loro contenuto le clausole predisposte dall'ABI non poteva condurre alla declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza dell'allegazione che, in mancanza delle dette clausole, l'accordo non sarebbe stato concluso;
- che, se il Tribunale avesse considerato valida la fideiussione rilasciata da e Controparte_1
, avrebbe dovuto condannare i garanti in via solidale con il debitore principale Controparte_2
al pagamento della somma di Euro 89.647,70 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.8.2021 si costituivano CP_1
e , i quali in via preliminare eccepivano l'inammissibilità
[...] Controparte_2 dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; nel merito, si opponevano all'accoglimento dell'appello, affermando che la fideiussione rilasciata in data 1.8.2006, ovverosia dieci anni prima della stipula dei contratti di conto corrente, non poteva garantire le obbligazioni nascenti dai detti rapporti di conto corrente e che occorreva, per garantire le obbligazioni future,
l'indicazione dell'importo massimo garantito e sostenendo che le clausole contenute negli artt. 5, 7,
8 e 9 del contratto di garanzia erano nulle, riproducendo il contenuto dello schema di contratto predisposto dall'ABI, dichiarato illegittimo con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca
d'Italia, per violazione dell'art. 2 L. 287/1990.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.11.2024 interveniva in giudizio TR
, deducendo: di essere stata convenuta in giudizio innanzi al Tribunale di Matera, da
[...] [...]
, che aveva proposto nei suoi confronti un'azione revocatoria ex art. TE
2901 c.c. per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione del 23.10.2018 col quale CP_1
aveva disposto in suo favore di alcuni immobili, sul presupposto che si trattasse di un atto
[...]
asseritamente idoneo a pregiudicare il soddisfacimento del credito derivante dalla fideiussione;
che, in caso di accoglimento dell'appello, la avrebbe acquisito la TE qualità di creditrice di presupposto necessario per la proposizione dell'azione Controparte_1
revocatoria; che la fideiussione omnibus rilasciata da era nulla in quanto conforme Controparte_1 allo schema di contratto predisposto dall'ABI; che era deceduto il 26.8.2022 e la Controparte_1
aveva rinunciato alla sua eredità; che spiegava intervento di terzo a tutela dei propri diritti. CP_3
Chiedeva di rigettare l'appello proposto, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 19.11.2024 la causa veniva assegnata in decisione con assegnazione dei termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Occorre in primo luogo prendere atto del fatto che, con comparsa depositata in data 18.11.2024, è intervenuta volontariamente in giudizio , deducendo di essere stata convenuta TR
in un distinto giudizio dalla , la quale, sul TE
presupposto di essere creditore di in forza della fideiussione oggetto del presente Controparte_1
giudizio, ha proposto nei suoi confronti un'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., avente ad oggetto un atto di donazione immobiliare stipulato in suo favore da Controparte_1
L'intervento della deve essere ricondotto alla fattispecie dell'intervento volontario del terzo CP_3
previsto dall'art. 105 c.p.c.; detto intervento volontario -che non può essere qualificato come principale non essendo volto a far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto- deve essere qualificato come adesivo dipendente -avendo il terzo dedotto un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni dei fideiussori appellati, fondato sulla circostanza di essere stato convenuto in altro giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. dalla la quale ha agito TE in forza dell'asserita qualità di creditore di con la conseguenza che il Controparte_1
riconoscimento del credito della in questa sede risulta potenzialmente idoneo a determinare un Pt_1
pregiudizio al diritto vantato dalla sugli immobili ricevuti in donazione, integrando uno dei CP_3
requisiti necessari ai fini dell'azione revocatoria-.
6. Sempre in via preliminare, occorre evidenziare, con riferimento all'eccezione formulata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) che la Corte, avendo fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
7. Nel merito, l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, il Tribunale, accogliendo l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus formulata dalla parte opponente nella comparsa conclusionale, ha affermato che le clausole fideiussorie conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI (clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c.) sono nulle e la nullità si estende all'intero contratto di fideiussione;
ha ritenuto pertanto insussistente l'obbligazione di garanzia dei fideiussori.
La parte appellante -tra le censure proposte avverso la statuizione con la quale il Tribunale ha dichiarato la nullità delle fideiussioni- ha sostenuto che la nullità della clausola violativa della normativa antitrust non determini la nullità dell'intero contratto di fideiussione;
detta doglianza risulta fondata.
Ed invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel pronunciarsi su una questione di massima di peculiare importanza -ovverosia sulla questione relativa alla tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione a valle, in caso di nullità delle condizioni stabilite nelle intese tra imprese a monte, per violazione dell'art. 2, comma, 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990, -tema sul quale si erano sostanzialmente delineate tre soluzioni: a) nullità totale del contratto a valle;
b) nullità parziale di tale contratto, ossia limitatamente alle clausole che riproducono le condizioni dell'intesa nulla a monte;
c) tutela risarcitoria- hanno statuito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ., S.U., n. 41994/2021).
In applicazione del richiamato principio, dal quale non vi è ragione di discostarsi, si deve ritenere che le clausole -contenute nel contratto di fideiussione stipulato a valle, coincidenti con le condizioni dell'intesa a monte, dichiarata nulla dall'organo di vigilanza di settore- siano affette da nullità e che detta nullità non si estenda tuttavia all'intero contratto di fideiussione, in mancanza di prova in ordine alla diversa volontà delle parti.
Nel caso di specie, non essendo stata fornita la prova di una diversa volontà delle parti, si deve ritenere che la nullità della clausola non si riverberi sull'intero contratto, circostanza che impone di verificare se sussista o meno l'interesse della parte a far valere detta nullità parziale.
Dalla documentazione prodotta dalla appellante in primo grado -e poi allegata al fascicolo del Pt_1
giudizio di appello-, risulta che sia che hanno sottoscritto in Controparte_1 Controparte_2
data 1.8.2006 una fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura già contratte o successivamente contratte da sino a Controparte_4 concorrenza dell'importo di Euro 345.000,00, importo poi aumentato -con atto sottoscritto in data
4.10.2006- ad Euro 570.000,00 e -con atto sottoscritto in data 16.10.2008- ad Euro 650.000,00.
La parte opponente, nella comparsa conclusionale di primo grado -come affermato dal Tribunale-, ma in realtà sin dalla prima memoria depositata in primo grado dagli opponenti ai sensi dell'art. 183
c.p.c., ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, deducendo la decadenza della Banca dal diritto di azionare le fideiussioni per il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c..
Sul punto, si deve evidenziare che la mancata coltivazione, da parte della banca, delle istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza costituisce un fatto estintivo dell'avversa pretesa e, pertanto, l'eccezione di estinzione della garanzia prestata dal fideiussore ha natura di eccezione in senso stretto che va sollevata e provata dalla parte entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c. diretti a fissare thema decidendum e thema probandum nel giudizio di primo grado.
Nel caso di specie, l'eccezione di decadenza ai sensi della norma predetta non è stata sollevata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale gli opponenti hanno invece formulato la diversa eccezione della liberazione del fideiussore di cui all'art.1956 c.c.; solo nella prima memoria depositata in primo grado ai sensi dell'art. 183 c.p.c., gli opponenti hanno eccepito, unitamente alla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, anche la decadenza della Banca dal diritto di azionare le fideiussioni per il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c..
Ebbene, vertendosi in una fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo, è evidente che l'eccezione di decadenza, per essere tempestiva, avrebbe dovuto essere sollevata dai fideiussori con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non potendosi considerare una simile eccezione, in mancanza di specifici elementi evidenziati dalla parte opponente, conseguenza della difesa svolta dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta.
Peraltro, nel formulare detta eccezione, gli opponenti non si sono affatto premurati di specificare la data di scadenza dell'obbligazione e la tardività delle iniziative intraprese dalla Banca nei confronti della parte debitrice;
né detta specifica deduzione è stata svolta nella comparsa conclusionale di primo grado -richiamata dal Tribunale nella motivazione dell'impugnata sentenza-, nella quale gli opponenti si sono limitati a richiamare l'eccezione, come genericamente sollevata nella citata memoria ex art. 183 c.p.c.; né invero gli appellati hanno fornito dette indicazioni nella comparsa di costituzione in appello, nella quale i predetti si sono limitati a richiamare l'eccezione, come genericamente sollevata in primo grado.
Tenuto conto della motivata inammissibilità dell'eccezione di decadenza dalla garanzia formulata ai sensi dell'art. 1957 c.c. -sia in quanto tardiva, sia in quanto genericamente dedotta in fatto-, difetta ogni interesse alla declaratoria di nullità, anche parziale, della fideiussione, in quanto conforme al modulo ABI dichiarato in contrasto con la normativa antitrust, art. 2 comma 2, lettera a) della Legge
287/1990 dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, rispetto alla deroga all'art. 1957 c.c., non potendo comunque tale declaratoria di nullità sorreggere l'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria, proposta tardivamente e genericamente.
Alla luce di quanto sin qui esposto, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata e, per l'effetto, e devono Controparte_1 Controparte_2
essere condannati, in via solidale anche con al pagamento, in favore di Controparte_4 [...]
della somma di Euro 89.647,70, oltre interessi legali TE
dalla data della domanda al soddisfo, tenuto conto, per un verso, dell'infondatezza delle ulteriori eccezioni reiterate in grado di appello dalla parte appellata -secondo cui la fideiussione rilasciata in data 1.8.2006, ovverosia dieci anni prima della stipula dei contratti di conto corrente, non poteva garantire le obbligazioni nascenti dai detti rapporti di conto corrente, occorrendo per garantire le obbligazioni future l'indicazione dell'importo massimo garantito, eccezione infondata vertendosi in tema di fideiussione omnibus rilasciata per iscritto a garanzia delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura già contratte o successivamente contratte da CP_4 sino a concorrenza dell'importo di Euro 345.000,00, importo poi aumentato, con atto sottoscritto
[...]
in data 4.10.2006, ad Euro 570.000,00 e, con atto sottoscritto in data 16.10.2008, ad Euro 650.000,00-
e per altro verso della circostanza che la statuizione con la quale il Tribunale ha quantificato in Euro
89.647,70, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, l'importo dovuto dal debitore principale non è stata impugnata dalla parte appellata mediante la proposizione di appello incidentale.
8. Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ne consegue -considerato che la lite si è conclusa con la condanna di e di Controparte_1
al pagamento dell'importo di € 89.647,70- che i predetti devono essere Controparte_2
condannati, in via solidale, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte per il doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (calcolato sulla base del decisum
e non del disputatum, rientrante nello scaglione compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00) e dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria per il secondo grado di giudizio, in quanto non espletata-.
Sussistono invece i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di appello nei rapporti tra le parti e il terzo intervenuto , trattandosi di TR
intervento effettuato il giorno prima dell'udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione, che non ha comportato lo svolgimento di attività difensiva ulteriore a carico della parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 665/2020 emessa dal Tribunale di Matera e pubblicata in data 17.11.2020, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna e al pagamento in solido anche con in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
favore di della somma di Euro 89.647,70, oltre TE
interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
b) condanna e alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Controparte_2
p.a., così liquidate: TE
• per il primo grado: Euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il secondo grado: Euro 1.138,50 per spese ed Euro 4.997,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) compensa integralmente le spese di lite del giudizio di appello nei rapporti tra le parti e il terzo intervenuto.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 26.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta