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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9698 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32060/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., Letti gli atti della causa in epigrafe indicata, pendente tra (Avv.ti Sottile Parte_1 Contr Giuseppe e Marco D'Ambrosio) e a in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore e avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive;
rilevato che va preliminarmente dichiarata la contumacia di parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità e la tempestività della notifica del ricorso introduttivo;
rilevato che il ricorso appare carente sotto il profilo delle allegazioni tanto da comportarne la nullità; rilevato infatti che le molteplici differenze retributive vantate non sono sorrette da adeguate e puntuali allegazioni in fatto (la maggior parte delle differenze retributive vantate non si fondano su alcuna allegazione in fatto) né da puntuali indicazioni in ordine al titolo sotteso, e nemmeno da adeguata e specifica indicazione delle somme inerenti le varie differenze retributive, avendo la parte ricorrente indicato in ricorso la sola somma complessiva finale, pari a 68.400,72 risultante dall'addizione di tutte le voci retributive richieste;
rilevato che la parte ricorrente, pur nella consapevolezza di problemi di nullità a seguito di precedente sentenza passata in giudicato pendente tra le stesse parti e versata in atti, ha instaurato il presente giudizio senza fornire alcuna specifica allegazione;
rilevato che per tutto quanto sopra precede il ricorso appare integralmente nullo;
rilevato che nonostante la soccombenza la parte non va condannata al pagamento delle spese di lite stante la contumacia id parte convenuta;
p.q.m.
dichiara nullo il ricorso;
nulla sulle spese. Roma, 2.10.2025 Il G.L. Paola Farina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., Letti gli atti della causa in epigrafe indicata, pendente tra (Avv.ti Sottile Parte_1 Contr Giuseppe e Marco D'Ambrosio) e a in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore e avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive;
rilevato che va preliminarmente dichiarata la contumacia di parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità e la tempestività della notifica del ricorso introduttivo;
rilevato che il ricorso appare carente sotto il profilo delle allegazioni tanto da comportarne la nullità; rilevato infatti che le molteplici differenze retributive vantate non sono sorrette da adeguate e puntuali allegazioni in fatto (la maggior parte delle differenze retributive vantate non si fondano su alcuna allegazione in fatto) né da puntuali indicazioni in ordine al titolo sotteso, e nemmeno da adeguata e specifica indicazione delle somme inerenti le varie differenze retributive, avendo la parte ricorrente indicato in ricorso la sola somma complessiva finale, pari a 68.400,72 risultante dall'addizione di tutte le voci retributive richieste;
rilevato che la parte ricorrente, pur nella consapevolezza di problemi di nullità a seguito di precedente sentenza passata in giudicato pendente tra le stesse parti e versata in atti, ha instaurato il presente giudizio senza fornire alcuna specifica allegazione;
rilevato che per tutto quanto sopra precede il ricorso appare integralmente nullo;
rilevato che nonostante la soccombenza la parte non va condannata al pagamento delle spese di lite stante la contumacia id parte convenuta;
p.q.m.
dichiara nullo il ricorso;
nulla sulle spese. Roma, 2.10.2025 Il G.L. Paola Farina
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