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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6384 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa LA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al n. 36474 del ruolo generale per l'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via del Plebiscito n. 102, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Lorenzo Pacella che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE-OPPONENTE
E
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde Mazza per procura generale alle liti n. 77778 del 23 dicembre 2011, rogito per notaio di Roma;
Persona_1
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Pietro Castellino n. 85, presso lo studio dell'avv. Enrico Lucci che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla memoria;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento;
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 ottobre 2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9083816460/000 notificata, ad istanza dell , a mezzo posta raccomandata, in data Controparte_2
26.09.2024, con la quale gli era stato richiesto, a titolo di contributi relativi CP_1
all'anno 2012 il pagamento della somma complessiva di € 11.055,29.
Ha esposto, al riguardo, che non aveva precedentemente ricevuto, in relazione al medesimo debito, la notifica dell'avviso di addebito n. 39720180033019967000, asseritamente notificato in data 21.01.2019, con il quale l'Ente impositore, a seguito di verifica, gli aveva richiesto il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2012. Ha eccepito, al riguardo, l'intervenuta estinzione del credito per inutile decorso del termine quinquennale di prescrizione, tanto con riguardo alla data di notifica dell'intimazione di pagamento che con riguardo alla notifica dell'avviso di addebito ad esso sotteso. Ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' ad ottenere il pagamento dei contributi CP_1
previdenziali relativi alla posizione del ricorrente per l'anno 2012 e per l'effetto dichiarare illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali , oltre CP_1
somme aggiuntive, portati dall'avviso di addebito sotteso all'intimazione; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, l' si è costituito in giudizio deducendo CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e concludendo per il rigetto della domanda. Si costituiva in giudizio anche l' rilevando che dopo Controparte_2
la notifica dell'avviso di addebito sopra indicato erano stati notificati successivi atti interruttivi della prescrizione.
Istruita la causa in via documentale la stessa era decisa all'odierna udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
In primo luogo si rileva che sicuramente è impugnabile l'intimazione di pagamento, come affermato più volte dalla Suprema Corte in materia tributaria (Cass. civ.,
Sezioni Unite Sentenza n. 8928 del 17 aprile 2014; Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n.
14373 del 15 giugno 2010; Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 12194 del 15 maggio 2008,
Cass. civ., Sezioni Unite Sentenza n. 16293 del 24 luglio 2007). Peraltro, relativamente alle impugnazioni ex art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice Ordinario, il problema dell'impugnabilità o meno di tali atti non sussiste, in quanto il contribuente con l'esercizio di tale azione può sempre dare il via ad un giudizio di accertamento negativo del credito vantato dalla Pubblica Amministrazione, che può portare all'annullamento delle cartelle prescritte e/o illegittime non resesi definitive, di cui si chiede il pagamento per mezzo dell'intimazione o sollecito. Preliminarmente deve evidenziarsi come l'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento non può consentire di superare le preclusioni e le decadenze conseguenti alla mancata impugnazione tempestiva della stessa intimazione e/o degli atti prodromici e, nella fattispecie, di precedenti intimazioni di pagamento e di pignoramento presso terzi.
Ciò posto, osserva il giudicante che l ha depositato Controparte_2
la documentazione atta a comprovare la notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione aventi ad oggetto i medesimi crediti portati dall'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento per cui oggi è causa. In particolare, dopo il predetto avviso di addebito è stato notificato preavviso di fermo, ad interruzione del termine di prescrizione, in data 23/09/2019 con n. 09780201900118534000 e, in data
05/08/2023, intimazione di pagamento n.720239062234215000. Pertanto, appare evidente che alcuna prescrizione può ritenersi maturata successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, posto che il presente giudizio è stato introdotto il 9 ottobre 2024 e la prescrizione doveva essere fatta valere impugnando tempestivamente l'avviso di addebito indicato e gli atti interruttivi della prescrizione notificati al ricorrente a cura dell'agenzia delle entrate riscossione. Peraltro, nella prima difesa utile (costituita dalle difese svolte nella prima udienza del 21.1.2024)
l'odierna parte attrice nulla ha eccepito od osservato relativamente alla suddetta intervenuta notifica dei successivi atti interruttivi della prescrizione rispetto a quello impugnato, costituito come detto dall'intimazione di pagamento.
Va rilevato, al riguardo, che il rito del lavoro è governato dal noto principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova che caratterizza il processo del lavoro (Cass. S. U. n. 11353/2004, Cass. n. 5816 del 13.3.2007, Cass. n.
13878 del 14 giugno 2007; Cass. n. 25269 del 4 dicembre 2007 e altre).
Infatti, nel processo del lavoro sia il convenuto che l'attore hanno l'onere di contestare specificamente e tempestivamente i fatti affermati dalla controparte.
L'onere di contestazione tempestiva riguarda anche la parte attrice “perché tale onere
è desumibile non solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (giusto processo).
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata “(Cass. 25269/2007). Non basta quindi una contestazione generica, come avvenuto nel caso di specie, tenuto conto che la parte ricorrente nella prima udienza di discussione si è limitata a impugnare contestare tutto quanto dedotto dalla controparte, in particolare la produzione documentale riversata in atti dall'Agenzia delle Entrate. Applicando i suddetti principi al caso di specie, sul piano delle regole del processo, va osservato che la parte ricorrente non ha tempestivamente allegato alcun elemento di fatto idoneo a contestare la ritualità degli atti di notifica degli atti interruttivi depositati in atti, dovendosi conseguentemente ritenere rituale la notifica in questione in assenza di qualsivoglia contestazione anche con riguardo alla riferibilità agli atti sottesi all'intimazione di pagamento. Ciò posto, alla luce dei richiamati principi deve ritenersi che la notifica degli atti interruttivi della prescrizione, secondo quanto sopra specificato, sia avvenuta regolarmente e che non vi sia alcun vizio. Pertanto,
l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito deve essere respinta proprio in considerazione della notifica dei predetti atti interruttivi del relativo termine.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando,
- respinge il ricorso
- condanna la parte opponente a rimborsare in favore delle parti resistenti le spese del giudizio che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in complessivi €
2.700,00, oltre accessori se dovuti.
- Roma, 3 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA NT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa LA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al n. 36474 del ruolo generale per l'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via del Plebiscito n. 102, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Lorenzo Pacella che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE-OPPONENTE
E
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde Mazza per procura generale alle liti n. 77778 del 23 dicembre 2011, rogito per notaio di Roma;
Persona_1
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Pietro Castellino n. 85, presso lo studio dell'avv. Enrico Lucci che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla memoria;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento;
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 ottobre 2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9083816460/000 notificata, ad istanza dell , a mezzo posta raccomandata, in data Controparte_2
26.09.2024, con la quale gli era stato richiesto, a titolo di contributi relativi CP_1
all'anno 2012 il pagamento della somma complessiva di € 11.055,29.
Ha esposto, al riguardo, che non aveva precedentemente ricevuto, in relazione al medesimo debito, la notifica dell'avviso di addebito n. 39720180033019967000, asseritamente notificato in data 21.01.2019, con il quale l'Ente impositore, a seguito di verifica, gli aveva richiesto il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2012. Ha eccepito, al riguardo, l'intervenuta estinzione del credito per inutile decorso del termine quinquennale di prescrizione, tanto con riguardo alla data di notifica dell'intimazione di pagamento che con riguardo alla notifica dell'avviso di addebito ad esso sotteso. Ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' ad ottenere il pagamento dei contributi CP_1
previdenziali relativi alla posizione del ricorrente per l'anno 2012 e per l'effetto dichiarare illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali , oltre CP_1
somme aggiuntive, portati dall'avviso di addebito sotteso all'intimazione; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, l' si è costituito in giudizio deducendo CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e concludendo per il rigetto della domanda. Si costituiva in giudizio anche l' rilevando che dopo Controparte_2
la notifica dell'avviso di addebito sopra indicato erano stati notificati successivi atti interruttivi della prescrizione.
Istruita la causa in via documentale la stessa era decisa all'odierna udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
In primo luogo si rileva che sicuramente è impugnabile l'intimazione di pagamento, come affermato più volte dalla Suprema Corte in materia tributaria (Cass. civ.,
Sezioni Unite Sentenza n. 8928 del 17 aprile 2014; Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n.
14373 del 15 giugno 2010; Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 12194 del 15 maggio 2008,
Cass. civ., Sezioni Unite Sentenza n. 16293 del 24 luglio 2007). Peraltro, relativamente alle impugnazioni ex art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice Ordinario, il problema dell'impugnabilità o meno di tali atti non sussiste, in quanto il contribuente con l'esercizio di tale azione può sempre dare il via ad un giudizio di accertamento negativo del credito vantato dalla Pubblica Amministrazione, che può portare all'annullamento delle cartelle prescritte e/o illegittime non resesi definitive, di cui si chiede il pagamento per mezzo dell'intimazione o sollecito. Preliminarmente deve evidenziarsi come l'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento non può consentire di superare le preclusioni e le decadenze conseguenti alla mancata impugnazione tempestiva della stessa intimazione e/o degli atti prodromici e, nella fattispecie, di precedenti intimazioni di pagamento e di pignoramento presso terzi.
Ciò posto, osserva il giudicante che l ha depositato Controparte_2
la documentazione atta a comprovare la notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione aventi ad oggetto i medesimi crediti portati dall'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento per cui oggi è causa. In particolare, dopo il predetto avviso di addebito è stato notificato preavviso di fermo, ad interruzione del termine di prescrizione, in data 23/09/2019 con n. 09780201900118534000 e, in data
05/08/2023, intimazione di pagamento n.720239062234215000. Pertanto, appare evidente che alcuna prescrizione può ritenersi maturata successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, posto che il presente giudizio è stato introdotto il 9 ottobre 2024 e la prescrizione doveva essere fatta valere impugnando tempestivamente l'avviso di addebito indicato e gli atti interruttivi della prescrizione notificati al ricorrente a cura dell'agenzia delle entrate riscossione. Peraltro, nella prima difesa utile (costituita dalle difese svolte nella prima udienza del 21.1.2024)
l'odierna parte attrice nulla ha eccepito od osservato relativamente alla suddetta intervenuta notifica dei successivi atti interruttivi della prescrizione rispetto a quello impugnato, costituito come detto dall'intimazione di pagamento.
Va rilevato, al riguardo, che il rito del lavoro è governato dal noto principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova che caratterizza il processo del lavoro (Cass. S. U. n. 11353/2004, Cass. n. 5816 del 13.3.2007, Cass. n.
13878 del 14 giugno 2007; Cass. n. 25269 del 4 dicembre 2007 e altre).
Infatti, nel processo del lavoro sia il convenuto che l'attore hanno l'onere di contestare specificamente e tempestivamente i fatti affermati dalla controparte.
L'onere di contestazione tempestiva riguarda anche la parte attrice “perché tale onere
è desumibile non solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (giusto processo).
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata “(Cass. 25269/2007). Non basta quindi una contestazione generica, come avvenuto nel caso di specie, tenuto conto che la parte ricorrente nella prima udienza di discussione si è limitata a impugnare contestare tutto quanto dedotto dalla controparte, in particolare la produzione documentale riversata in atti dall'Agenzia delle Entrate. Applicando i suddetti principi al caso di specie, sul piano delle regole del processo, va osservato che la parte ricorrente non ha tempestivamente allegato alcun elemento di fatto idoneo a contestare la ritualità degli atti di notifica degli atti interruttivi depositati in atti, dovendosi conseguentemente ritenere rituale la notifica in questione in assenza di qualsivoglia contestazione anche con riguardo alla riferibilità agli atti sottesi all'intimazione di pagamento. Ciò posto, alla luce dei richiamati principi deve ritenersi che la notifica degli atti interruttivi della prescrizione, secondo quanto sopra specificato, sia avvenuta regolarmente e che non vi sia alcun vizio. Pertanto,
l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito deve essere respinta proprio in considerazione della notifica dei predetti atti interruttivi del relativo termine.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando,
- respinge il ricorso
- condanna la parte opponente a rimborsare in favore delle parti resistenti le spese del giudizio che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in complessivi €
2.700,00, oltre accessori se dovuti.
- Roma, 3 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA NT