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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 29/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2016 211
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 211/2016 R.G. promossa da:
( ), in persona del sindaco Prof. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ) legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Gianfranco Morello;
-ATTRICE-
Contro
corrente in Corridonia Controparte_1
(MC) alla Via S. Anna n. 6 C.F. e P. VA , in persona del suo Presidente P.IVA_2 P.IVA_3 pro-tempore, IG.ra C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. David Broglia
-CONVENUTO-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 02.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 1.2.2016, il Parte_1
conveniva in giudizio la Controparte_3
con sede in Corridonia (MC) opponendo il decreto ingiuntivo n. 402 del 2015 a mezzo del quale l'Ente comunale era stato condannato al pagamento in favore della Scuola convenuta del complessivo importo di euro 24.472,00 (oltre accessori), a titolo di costi sostenuti dalla associazione per il periodo di permanenza della sig.ra e del di lei figlio minore – dal 1.5.2015 al Controparte_4 Per_1
31.10.2015, giacchè con precedente determina n. 314 del 24.7.2014 era stato autorizzato il ricovero della signora presso la struttura, con conseguente impegno di spesa da parte del CP_4 Pt_1
relativamente alla retta giornaliera, solo per il periodo dal 9.6.2014 al 31.12.2014 e non quindi anche per il periodo successivo, cui invece si riferivano le somme ingiunte.
Più specificamente, la parte attrice argomentava le proprie conclusioni, chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nei seguenti termini.
In primo luogo, rilevava che il procedimento traeva origine da vicende risalenti al maggio 2014 allorquando la IG.ra , proveniente da Serravalle di Chienti e frattanto stabilitasi Controparte_4
nel Comune di a seguito di violenze subite dal compagno, tal sig. anche Parte_1 Parte_3
in ragione del suo stato di gravidanza, veniva ricoverata presso una struttura protetta di Parte_1
luogo, questo, da cui la stessa, successivamente, si allontanava.
L'Ufficio delle Politiche Sociali del Comune di informato del suddetto Parte_1
allontanamento, contattava dunque i Servizi Sociali del Comune di RI (luogo dove la signora era stata in precedenza seguita) chiedendo loro di attivarsi per le ricerche.
Rintracciata nel territorio del Comune di il 14 maggio 2014, la veniva Parte_1 CP_4 trasferita presso la struttura “Casa Giuditta” di Treia cui chiedeva la disponibilità ad accogliere la sig.ra invitando la suddetta associazione a mettersi in contatto con i servizi sociali del CP_4
Comune di RI.
Ciò anche in ragione della iniziale indisponibilità dei genitori di costei ad occuparsi della figlia.
Stante l'inidoneità di detta struttura all'accoglienza, con la già citata determina 314 del 24/7/2014, in ragione dell'urgenza e della gravità dei fatti, il Comune si accollava provvisoriamente l'onere economico del ricovero provvisorio della ma solo per il periodo 9/6/2014-31/12/2014, CP_4
presso la Scuola di discussione per adolescenti, coppie e famiglia, odierna convenuta, demandando ad un momento successivo eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei terzi, oltre che un
2 approfondimento tramite una necessaria istruttoria che stabilisse la necessità o meno di un ricovero stabile e/o di modalità alternative di reinserimento.
Dalla predetta data la sig.ra non faceva più rientro a né al perveniva CP_4 Parte_1 Pt_1
alcuna relazione dei S.S. né da altra Istituzione che giustificasse lo stabile ricovero della e CP_4
del figlio né, tantomeno, alcuna richiesta di proroga di questo, adeguatamente supportata dalla documentazione medica, né alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ne obbligasse il ricovero in casa protetta, né, infine, richiesta di definizione di progettualità a breve, medio e lungo periodo relativa all'utente.
Per tale ragione, il opponente, dopo una proroga di qualche mese, con determina del Pt_1
27/4/2015 decideva di non prorogare ulteriormente il ricovero oltre la data del 30/4/2015, a pena di incorrere in evidenti responsabilità erariali, provvedimento che peraltro non veniva mai neppure impugnato.
Era dunque evidente, a parere di parte attrice, la non debenza delle somme richieste dalla associazione convenuta per il periodo successivo alla data del 30.4.2015 e tanto legittimava la chiesta revoca del decreto ingiuntivo illegittimamente ottenuto.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3
con comparsa di costituzione del 9.5.2016, contestando fermamente le argomentazioni in fatto e in diritto sostenute dal . Parte_1
In particolare, la parte convenuta evidenziava la errata interpretazione che il attore aveva Pt_1
sostenuto con riferimento alla Legge 328 del 2000 , avente ad oggetto “la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, nella misura in cui suggeriva che la propria obbligazione assistenziale e di cura sorgesse per effetto di un provvedimento di carattere amministrativo – con conseguente formale impegno di spesa – e non ex lege, come invece depone il tenore letterale dell'art. 6 comma 4 della legge citata, ove dispone che: “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso le strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.”
Ebbene, secondo la tesi della convenuta, l'accertamento dell'obbligo assistenziale in capo al Comune di discendeva dalla pacifica sussistenza nel caso di specie dei due presupposti richiesti Parte_1
dalla legge:
3 1. Il luogo di residenza della beneficiaria, sig.ra appunto il di CP_4 Pt_1 Parte_1
come riconosciuto dalla stessa parte attrice;
2. La “necessarietà” del ricovero, di cui non poteva dubitarsi nella vicenda in esame, in ragione delle violenze subite dalla nel maggio del 2014 (quando era ancora in stato di CP_4
gravidanza) ad opera del compagno e dunque la necessità di una tutela immediata e, del pari, la necessità di realizzare un progetto di sostegno madre-figli nonché di responsabilizzazione della stessa percorso di cui la associazione convenuta si era resa responsabile e la CP_4
cui effettiva esecuzione era stata riconosciuta anche dal Tribunale per i minorenni delle
Marche, con provvedimento datato 12.2.2016 (allegato alla comparsa di costituzione).
Pertanto, a parere della convenuta opposta, ferma la pacifica sussistenza dei presupposti di legge da cui derivava l'impegno (anche economico) del la opposizione proposta Parte_1
doveva ritenersi infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito della prima udienza di trattazione, con ordinanza del 12.7.2016 veniva rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini 183
c.p.c. per le richieste di prova.
Alla scadenza dei termini assegnati, l'istruttoria veniva espletata a mezzo di acquisizione della produzione documentale delle parti nonché a mezzo di prove testimoniali, delegati al Tribunale di
Macerata.
Esaurita la istruttoria, dopo alcuni rinvii, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e alfine trattenuta per la decisione in data 2.10.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie finali.
§
Così brevemente ricostruite le opposte difese delle parti e l'iter procedimentale, a parere di questo
Giudice la opposizione proposta è fondata, per le motivazioni che seguono.
In primo luogo si deve evidenziare che non è di per sé in discussione che, per un periodo iniziale e circoscritto tra il 9.6.2014 e il 31.12.2014, il nell'ambito dei compiti di Parte_1 Parte_1
natura assistenziale sullo stesso derivanti dalla legge 328 del 2000, avesse assicurato anche a mezzo della disposizione dei mezzi finanziari necessari, il ricovero della sig.ra (residente a CP_4
presso la associazione odierna convenuta, assumendo quindi anche formalmente il Parte_1
relativo impegno di spesa, così come si evince dalla determina n. 314 del 24.7.2014, in atti.
4 Neppure è quindi in discussione che, quantomeno in relazione a tale arco temporale, il avesse Pt_1
accettato e condiviso il programma di assistenza e di recupero messo in atto dalla associazione, cui la veniva affidata e che difatti ha incontestabilmente beneficiato della attività e dei CP_4
programmi realizzati dalla Scuola Discussione.
Ancora, poi, non è in contestazione che rispetto al periodo circoscritto (luglio-dicembre 2014) e specificato anche nella determina comunale di autorizzazione al ricovero, il Comune di Parte_1
fosse tenuto ad adempiere al pagamento di tutti gli oneri economici relativi alla permanenza della sig.ra in favore della Scuola Discussione, come in effetti avvenuto e confermato dalla stessa CP_4
convenuta.
La superiore premessa è utile a circoscrivere i termini della questione che oggi è in esame, così come a sgombrare il campo da alcune delle argomentazioni sostenute dalla difesa di parte resistente che, tuttavia, non colgono nel segno.
La resistente, infatti, si è in parte a lungo soffermata sulla necessità del ricovero della presso CP_4
la struttura, evocando a sostegno anche alcuni provvedimenti della A.G. minorile delle Marche.
Tuttavia, occorre osservare che in primo luogo non è di per sé in contestazione il fatto che in origine il ricovero della fosse stato dettato da ragioni di urgente necessità e, d'altra parte, proprio CP_4
tale valutazione aveva (correttamente) giustificato l'impegno del Comune di a farsi Parte_1
carico degli oneri anche finanziari connessi alla permanenza della donna presso la Scuola
Discussione, tuttavia limitando tale intervento a un periodo specifico: 9 giugno 2014-31 dicembre
2014 e ciò in ragione della temporaneità della urgenza del collocamento, dettata soprattutto dallo stato di gravidanza della e dalle specifiche circostanze della vicenda, ovverosia le diverse denunce CP_4
dalla stessa proposte nei confronti del compagno per le violenze subite e dunque il rischio per la incolumità sua e del nascituro.
Del resto, che l'intervento messo in atto dagli stessi Servizi Sociali a tutela della donna fosse di carattere necessariamente temporaneo, si evince anche dal tenore delle comunicazioni intercorse tra i vari enti interessati del caso (Servizi sociali e associazioni di accoglienza presenti anche nel territorio delle Marche, ove la dimorava in prevalenza), prima che venisse individuata la Scuola di CP_4
Discussione. In particolare, si fa riferimento alla mail datata 13.5.2014 trasmessa dal Servizio Sociale di alla “Associazione Il Lume” di Treia (MC), avente ad oggetto specificamente la Parte_1
“richiesta di alloggio temporaneo donna in difficoltà”.
5 La Scuola Discussione odierna convenuta, veniva individuata proprio a seguito del diniego opposto dalla Associazione Il Lume in data 6.6.2014, in quanto struttura non adeguata rispetto alle problematiche della donna.
Si giunge così alla individuazione della associazione ”, presso cui la Controparte_1 CP_4
viene collocata a far data dal 9.6.2014 e in relazione a tale ricovero il Comune di Parte_1
nell'ambito dei doveri assistenziali sullo stesso gravanti, con successiva determina del 24.7.2014 autorizza il detto ricovero ed assume il relativo impegno di spesa, specificando che il periodo coperto
è, appunto, limitato a quello dal 9.6.2014 al 31.12.2014, verificata “la necessità e l'urgenza di provvedere al ricovero dell'utente” .
Occorre a questo punto soffermarsi sulla normativa di riferimento, ossia la legge 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in primis, sull'art. 2 della normativa, che prevede che:
1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonchè gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonchè delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonchè i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla
6 base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.
5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.
Nel caso che ci occupa, l'intervento del Servizio Sociale di Grammichele a favore della era CP_4
giustificato in termini però appunto di mera urgenza e transitorietà, dalle particolari condizioni in cui versava la donna, così come attestate sia dal verbale di P.S. di Macerata del 14.5.2014 che riconosceva uno “stato di ansia in pz. Gravida al 2 mese e comportamenti infantili da parte di persona con insufficienza mentale” sia dalla relazione redatta dalla psicologa dott.ssa del Persona_2
20.5.2014 che aveva attestato la “necessità di una figura di sostegno e di accompagnamento, particolarmente nella situazione attuale di gravidanza parto e post-parto”. A tali elementi, poi, si aggiungeva il dato familiare delle violenze subite e denunciate ad opera del compagno, con cui la continuava a mantenere una relazione altalenante. CP_4
Va detto che se tali contingenti situazioni integravano i presupposti per l'attivazione da parte del
Servizio Sociale e dunque per il collocamento della donna in una idonea struttura, come poi difatti avvenuto a far data dal mese di giugno del 2014, i provvedimenti della A.G. minorile, pure richiamati da parte convenuta a sostegno della asserita permanenza delle condizioni e dunque di un intervento non più transitorio e urgente, bensì stabilizzato nel tempo, non sono in verità dirimenti.
Infatti, l'unico provvedimento antecedente all'iniziale ricovero del giugno del 2014 è quello emesso dal Tribunale per i minorenni delle Marche, in data 20.2.2014, ove però non viene disposto il collocamento della in una struttura, prevedendosi invece da un lato la sospensione della CP_4
responsabilità genitoriale della stessa relativamente al primo figlio minore e, dall'altro, il Per_3
collocamento di quest'ultimo presso i nonni materni.
Né può assumere rilievo il successivo provvedimento della A.G. minorile, datato 12.2.2016, sia perché in ogni caso comunque successivo al periodo di permanenza presso la struttura
[...]
che qui interessa (ossia il periodo dal 1 maggio 2015 al 31.10.2015) sia perché anche nel CP_1
predetto provvedimento nulla veniva disposto in ordine a un eventuale collocamento della donna e dei minori in strutture protette, limitandosi a prendere atto e a confermare la necessità di un percorso di sostegno alla genitorialità e di incontri protetti tra la madre e i due figli minori, ivi compreso l'ultimo nato, Per_1
7 Ebbene, in mancanza allora di provvedimenti specifici della Autorità Giudiziaria, non può non evidenziarsi che lo stesso Servizio Sociale di pur avendo sollecitato ai Servizi sociali Parte_1
incaricati dal Tribunale minorile di seguire le condizioni della donna (ossia quelli del Comune di
RI), richieste di informazioni sulla eventuale sussistenza dei requisiti per la permanenza della presso la Scuola di Discussione anche oltre il periodo già deliberato, non ricevevano alcuna CP_4
informazione né con riferimento alla predisposizione di un progetto di sostegno a medio-lungo termine né, in ogni caso, con riferimento alla permanenza dei requisiti di legge (anche sotto il profilo reddituale) che legittimassero la prosecuzione della presa in carico da parte del di Pt_1
e, soprattutto, della relativa assunzione degli impegni di spesa, ormai non più coperti Parte_1
da delibera autorizzativa.
Tanto si evince anche dalla missiva trasmessa dal Comune di in data 27.4.2015 tra gli Parte_1
altri anche alla associazione odierna convenuta, per comunicare proprio la sopravvenuta carenza dei presupposti di legge in ordine alla prosecuzione delle attività di sostegno da parte dell'Ente e dei servizi di deliberate appunto in ragione della urgenza dell'intervento sino al Parte_1
31.12.2014 e quindi comunque, dopo una breve proroga, sino alla data ultima del 30.4.2015.
Ciò posto, venendo ancora al dato normativo, l'art. 6 della già citata legge 328 del 2000, prevede che
“per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Tale disposizione, a lungo evocata dalla difesa della convenuta, che ne ha valorizzato sia la portata contenutistica della “stabilità” del ricovero sia, soprattutto, la derivazione degli obblighi in capo al di natura ex lege e non di natura amministrativa, non evoca una sua applicazione Pt_1
incondizionata, imponendosi al contrario sempre un “bilanciamento con altri interessi di pari rango, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P.A." (cfr. Corte di Appello di Catania, sentenza n. 982 del 2019).
E' d'altra parte pacifico e consolidato l'indirizzo giurisprudenziale sostenuto anche dalla Corte di
Cassazione, secondo cui appunto: "In tema di servizi socio-assistenziali, l'art. 6 della L.
n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000, sicché l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione. Tale obbligo di assistenza, infatti, non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento
8 con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P.A." (v. Cassazione civile sez. I, 02/12/2016, n. 24655; Cass. 14006/10).
In buona sostanza, allora, facendo corretta applicazione delle norme di legge così come dei chiarimenti consolidati della giurisprudenza e parimenti essendo incontestato che, nel caso di specie, il collocamento della sig.ra presso la associazione era stato deliberato CP_4 Controparte_1
dal Comune di solo limitatamente al periodo dal giugno 2014 al dicembre 2014 e che Parte_1
dunque solo limitatamente a tale periodo era stato approvato il relativo impegno di spesa da parte del
Comune, le prestazioni successive a tale periodo, oggetto delle richieste di pagamento da parte della associazione, non erano mai state autorizzate né deliberate e dunque, in assenza della disposta copertura finanziaria, non potevano trovare giustificazione.
Per tale ragione, dunque, la opposizione proposta dal è fondata e Parte_1
deve trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 402 del 2015.
§
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte resistente, nell'importo indicato in dispositivo, considerandosi svolte tutte le fasi secondo i parametri di legge, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta dal Parte_1
2. REVOCA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 402 del 2015;
3. CO parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio che si liquidano in: euro 4.227,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali sulla somma che precede, euro 145,50 per spese specifiche;
IVA e CPA come per legge.
Caltagirone, 28.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 211/2016 R.G. promossa da:
( ), in persona del sindaco Prof. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ) legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Gianfranco Morello;
-ATTRICE-
Contro
corrente in Corridonia Controparte_1
(MC) alla Via S. Anna n. 6 C.F. e P. VA , in persona del suo Presidente P.IVA_2 P.IVA_3 pro-tempore, IG.ra C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. David Broglia
-CONVENUTO-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 02.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 1.2.2016, il Parte_1
conveniva in giudizio la Controparte_3
con sede in Corridonia (MC) opponendo il decreto ingiuntivo n. 402 del 2015 a mezzo del quale l'Ente comunale era stato condannato al pagamento in favore della Scuola convenuta del complessivo importo di euro 24.472,00 (oltre accessori), a titolo di costi sostenuti dalla associazione per il periodo di permanenza della sig.ra e del di lei figlio minore – dal 1.5.2015 al Controparte_4 Per_1
31.10.2015, giacchè con precedente determina n. 314 del 24.7.2014 era stato autorizzato il ricovero della signora presso la struttura, con conseguente impegno di spesa da parte del CP_4 Pt_1
relativamente alla retta giornaliera, solo per il periodo dal 9.6.2014 al 31.12.2014 e non quindi anche per il periodo successivo, cui invece si riferivano le somme ingiunte.
Più specificamente, la parte attrice argomentava le proprie conclusioni, chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nei seguenti termini.
In primo luogo, rilevava che il procedimento traeva origine da vicende risalenti al maggio 2014 allorquando la IG.ra , proveniente da Serravalle di Chienti e frattanto stabilitasi Controparte_4
nel Comune di a seguito di violenze subite dal compagno, tal sig. anche Parte_1 Parte_3
in ragione del suo stato di gravidanza, veniva ricoverata presso una struttura protetta di Parte_1
luogo, questo, da cui la stessa, successivamente, si allontanava.
L'Ufficio delle Politiche Sociali del Comune di informato del suddetto Parte_1
allontanamento, contattava dunque i Servizi Sociali del Comune di RI (luogo dove la signora era stata in precedenza seguita) chiedendo loro di attivarsi per le ricerche.
Rintracciata nel territorio del Comune di il 14 maggio 2014, la veniva Parte_1 CP_4 trasferita presso la struttura “Casa Giuditta” di Treia cui chiedeva la disponibilità ad accogliere la sig.ra invitando la suddetta associazione a mettersi in contatto con i servizi sociali del CP_4
Comune di RI.
Ciò anche in ragione della iniziale indisponibilità dei genitori di costei ad occuparsi della figlia.
Stante l'inidoneità di detta struttura all'accoglienza, con la già citata determina 314 del 24/7/2014, in ragione dell'urgenza e della gravità dei fatti, il Comune si accollava provvisoriamente l'onere economico del ricovero provvisorio della ma solo per il periodo 9/6/2014-31/12/2014, CP_4
presso la Scuola di discussione per adolescenti, coppie e famiglia, odierna convenuta, demandando ad un momento successivo eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei terzi, oltre che un
2 approfondimento tramite una necessaria istruttoria che stabilisse la necessità o meno di un ricovero stabile e/o di modalità alternative di reinserimento.
Dalla predetta data la sig.ra non faceva più rientro a né al perveniva CP_4 Parte_1 Pt_1
alcuna relazione dei S.S. né da altra Istituzione che giustificasse lo stabile ricovero della e CP_4
del figlio né, tantomeno, alcuna richiesta di proroga di questo, adeguatamente supportata dalla documentazione medica, né alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ne obbligasse il ricovero in casa protetta, né, infine, richiesta di definizione di progettualità a breve, medio e lungo periodo relativa all'utente.
Per tale ragione, il opponente, dopo una proroga di qualche mese, con determina del Pt_1
27/4/2015 decideva di non prorogare ulteriormente il ricovero oltre la data del 30/4/2015, a pena di incorrere in evidenti responsabilità erariali, provvedimento che peraltro non veniva mai neppure impugnato.
Era dunque evidente, a parere di parte attrice, la non debenza delle somme richieste dalla associazione convenuta per il periodo successivo alla data del 30.4.2015 e tanto legittimava la chiesta revoca del decreto ingiuntivo illegittimamente ottenuto.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3
con comparsa di costituzione del 9.5.2016, contestando fermamente le argomentazioni in fatto e in diritto sostenute dal . Parte_1
In particolare, la parte convenuta evidenziava la errata interpretazione che il attore aveva Pt_1
sostenuto con riferimento alla Legge 328 del 2000 , avente ad oggetto “la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, nella misura in cui suggeriva che la propria obbligazione assistenziale e di cura sorgesse per effetto di un provvedimento di carattere amministrativo – con conseguente formale impegno di spesa – e non ex lege, come invece depone il tenore letterale dell'art. 6 comma 4 della legge citata, ove dispone che: “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso le strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.”
Ebbene, secondo la tesi della convenuta, l'accertamento dell'obbligo assistenziale in capo al Comune di discendeva dalla pacifica sussistenza nel caso di specie dei due presupposti richiesti Parte_1
dalla legge:
3 1. Il luogo di residenza della beneficiaria, sig.ra appunto il di CP_4 Pt_1 Parte_1
come riconosciuto dalla stessa parte attrice;
2. La “necessarietà” del ricovero, di cui non poteva dubitarsi nella vicenda in esame, in ragione delle violenze subite dalla nel maggio del 2014 (quando era ancora in stato di CP_4
gravidanza) ad opera del compagno e dunque la necessità di una tutela immediata e, del pari, la necessità di realizzare un progetto di sostegno madre-figli nonché di responsabilizzazione della stessa percorso di cui la associazione convenuta si era resa responsabile e la CP_4
cui effettiva esecuzione era stata riconosciuta anche dal Tribunale per i minorenni delle
Marche, con provvedimento datato 12.2.2016 (allegato alla comparsa di costituzione).
Pertanto, a parere della convenuta opposta, ferma la pacifica sussistenza dei presupposti di legge da cui derivava l'impegno (anche economico) del la opposizione proposta Parte_1
doveva ritenersi infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito della prima udienza di trattazione, con ordinanza del 12.7.2016 veniva rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini 183
c.p.c. per le richieste di prova.
Alla scadenza dei termini assegnati, l'istruttoria veniva espletata a mezzo di acquisizione della produzione documentale delle parti nonché a mezzo di prove testimoniali, delegati al Tribunale di
Macerata.
Esaurita la istruttoria, dopo alcuni rinvii, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e alfine trattenuta per la decisione in data 2.10.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie finali.
§
Così brevemente ricostruite le opposte difese delle parti e l'iter procedimentale, a parere di questo
Giudice la opposizione proposta è fondata, per le motivazioni che seguono.
In primo luogo si deve evidenziare che non è di per sé in discussione che, per un periodo iniziale e circoscritto tra il 9.6.2014 e il 31.12.2014, il nell'ambito dei compiti di Parte_1 Parte_1
natura assistenziale sullo stesso derivanti dalla legge 328 del 2000, avesse assicurato anche a mezzo della disposizione dei mezzi finanziari necessari, il ricovero della sig.ra (residente a CP_4
presso la associazione odierna convenuta, assumendo quindi anche formalmente il Parte_1
relativo impegno di spesa, così come si evince dalla determina n. 314 del 24.7.2014, in atti.
4 Neppure è quindi in discussione che, quantomeno in relazione a tale arco temporale, il avesse Pt_1
accettato e condiviso il programma di assistenza e di recupero messo in atto dalla associazione, cui la veniva affidata e che difatti ha incontestabilmente beneficiato della attività e dei CP_4
programmi realizzati dalla Scuola Discussione.
Ancora, poi, non è in contestazione che rispetto al periodo circoscritto (luglio-dicembre 2014) e specificato anche nella determina comunale di autorizzazione al ricovero, il Comune di Parte_1
fosse tenuto ad adempiere al pagamento di tutti gli oneri economici relativi alla permanenza della sig.ra in favore della Scuola Discussione, come in effetti avvenuto e confermato dalla stessa CP_4
convenuta.
La superiore premessa è utile a circoscrivere i termini della questione che oggi è in esame, così come a sgombrare il campo da alcune delle argomentazioni sostenute dalla difesa di parte resistente che, tuttavia, non colgono nel segno.
La resistente, infatti, si è in parte a lungo soffermata sulla necessità del ricovero della presso CP_4
la struttura, evocando a sostegno anche alcuni provvedimenti della A.G. minorile delle Marche.
Tuttavia, occorre osservare che in primo luogo non è di per sé in contestazione il fatto che in origine il ricovero della fosse stato dettato da ragioni di urgente necessità e, d'altra parte, proprio CP_4
tale valutazione aveva (correttamente) giustificato l'impegno del Comune di a farsi Parte_1
carico degli oneri anche finanziari connessi alla permanenza della donna presso la Scuola
Discussione, tuttavia limitando tale intervento a un periodo specifico: 9 giugno 2014-31 dicembre
2014 e ciò in ragione della temporaneità della urgenza del collocamento, dettata soprattutto dallo stato di gravidanza della e dalle specifiche circostanze della vicenda, ovverosia le diverse denunce CP_4
dalla stessa proposte nei confronti del compagno per le violenze subite e dunque il rischio per la incolumità sua e del nascituro.
Del resto, che l'intervento messo in atto dagli stessi Servizi Sociali a tutela della donna fosse di carattere necessariamente temporaneo, si evince anche dal tenore delle comunicazioni intercorse tra i vari enti interessati del caso (Servizi sociali e associazioni di accoglienza presenti anche nel territorio delle Marche, ove la dimorava in prevalenza), prima che venisse individuata la Scuola di CP_4
Discussione. In particolare, si fa riferimento alla mail datata 13.5.2014 trasmessa dal Servizio Sociale di alla “Associazione Il Lume” di Treia (MC), avente ad oggetto specificamente la Parte_1
“richiesta di alloggio temporaneo donna in difficoltà”.
5 La Scuola Discussione odierna convenuta, veniva individuata proprio a seguito del diniego opposto dalla Associazione Il Lume in data 6.6.2014, in quanto struttura non adeguata rispetto alle problematiche della donna.
Si giunge così alla individuazione della associazione ”, presso cui la Controparte_1 CP_4
viene collocata a far data dal 9.6.2014 e in relazione a tale ricovero il Comune di Parte_1
nell'ambito dei doveri assistenziali sullo stesso gravanti, con successiva determina del 24.7.2014 autorizza il detto ricovero ed assume il relativo impegno di spesa, specificando che il periodo coperto
è, appunto, limitato a quello dal 9.6.2014 al 31.12.2014, verificata “la necessità e l'urgenza di provvedere al ricovero dell'utente” .
Occorre a questo punto soffermarsi sulla normativa di riferimento, ossia la legge 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in primis, sull'art. 2 della normativa, che prevede che:
1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonchè gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonchè delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonchè i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla
6 base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.
5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.
Nel caso che ci occupa, l'intervento del Servizio Sociale di Grammichele a favore della era CP_4
giustificato in termini però appunto di mera urgenza e transitorietà, dalle particolari condizioni in cui versava la donna, così come attestate sia dal verbale di P.S. di Macerata del 14.5.2014 che riconosceva uno “stato di ansia in pz. Gravida al 2 mese e comportamenti infantili da parte di persona con insufficienza mentale” sia dalla relazione redatta dalla psicologa dott.ssa del Persona_2
20.5.2014 che aveva attestato la “necessità di una figura di sostegno e di accompagnamento, particolarmente nella situazione attuale di gravidanza parto e post-parto”. A tali elementi, poi, si aggiungeva il dato familiare delle violenze subite e denunciate ad opera del compagno, con cui la continuava a mantenere una relazione altalenante. CP_4
Va detto che se tali contingenti situazioni integravano i presupposti per l'attivazione da parte del
Servizio Sociale e dunque per il collocamento della donna in una idonea struttura, come poi difatti avvenuto a far data dal mese di giugno del 2014, i provvedimenti della A.G. minorile, pure richiamati da parte convenuta a sostegno della asserita permanenza delle condizioni e dunque di un intervento non più transitorio e urgente, bensì stabilizzato nel tempo, non sono in verità dirimenti.
Infatti, l'unico provvedimento antecedente all'iniziale ricovero del giugno del 2014 è quello emesso dal Tribunale per i minorenni delle Marche, in data 20.2.2014, ove però non viene disposto il collocamento della in una struttura, prevedendosi invece da un lato la sospensione della CP_4
responsabilità genitoriale della stessa relativamente al primo figlio minore e, dall'altro, il Per_3
collocamento di quest'ultimo presso i nonni materni.
Né può assumere rilievo il successivo provvedimento della A.G. minorile, datato 12.2.2016, sia perché in ogni caso comunque successivo al periodo di permanenza presso la struttura
[...]
che qui interessa (ossia il periodo dal 1 maggio 2015 al 31.10.2015) sia perché anche nel CP_1
predetto provvedimento nulla veniva disposto in ordine a un eventuale collocamento della donna e dei minori in strutture protette, limitandosi a prendere atto e a confermare la necessità di un percorso di sostegno alla genitorialità e di incontri protetti tra la madre e i due figli minori, ivi compreso l'ultimo nato, Per_1
7 Ebbene, in mancanza allora di provvedimenti specifici della Autorità Giudiziaria, non può non evidenziarsi che lo stesso Servizio Sociale di pur avendo sollecitato ai Servizi sociali Parte_1
incaricati dal Tribunale minorile di seguire le condizioni della donna (ossia quelli del Comune di
RI), richieste di informazioni sulla eventuale sussistenza dei requisiti per la permanenza della presso la Scuola di Discussione anche oltre il periodo già deliberato, non ricevevano alcuna CP_4
informazione né con riferimento alla predisposizione di un progetto di sostegno a medio-lungo termine né, in ogni caso, con riferimento alla permanenza dei requisiti di legge (anche sotto il profilo reddituale) che legittimassero la prosecuzione della presa in carico da parte del di Pt_1
e, soprattutto, della relativa assunzione degli impegni di spesa, ormai non più coperti Parte_1
da delibera autorizzativa.
Tanto si evince anche dalla missiva trasmessa dal Comune di in data 27.4.2015 tra gli Parte_1
altri anche alla associazione odierna convenuta, per comunicare proprio la sopravvenuta carenza dei presupposti di legge in ordine alla prosecuzione delle attività di sostegno da parte dell'Ente e dei servizi di deliberate appunto in ragione della urgenza dell'intervento sino al Parte_1
31.12.2014 e quindi comunque, dopo una breve proroga, sino alla data ultima del 30.4.2015.
Ciò posto, venendo ancora al dato normativo, l'art. 6 della già citata legge 328 del 2000, prevede che
“per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Tale disposizione, a lungo evocata dalla difesa della convenuta, che ne ha valorizzato sia la portata contenutistica della “stabilità” del ricovero sia, soprattutto, la derivazione degli obblighi in capo al di natura ex lege e non di natura amministrativa, non evoca una sua applicazione Pt_1
incondizionata, imponendosi al contrario sempre un “bilanciamento con altri interessi di pari rango, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P.A." (cfr. Corte di Appello di Catania, sentenza n. 982 del 2019).
E' d'altra parte pacifico e consolidato l'indirizzo giurisprudenziale sostenuto anche dalla Corte di
Cassazione, secondo cui appunto: "In tema di servizi socio-assistenziali, l'art. 6 della L.
n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000, sicché l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione. Tale obbligo di assistenza, infatti, non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento
8 con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P.A." (v. Cassazione civile sez. I, 02/12/2016, n. 24655; Cass. 14006/10).
In buona sostanza, allora, facendo corretta applicazione delle norme di legge così come dei chiarimenti consolidati della giurisprudenza e parimenti essendo incontestato che, nel caso di specie, il collocamento della sig.ra presso la associazione era stato deliberato CP_4 Controparte_1
dal Comune di solo limitatamente al periodo dal giugno 2014 al dicembre 2014 e che Parte_1
dunque solo limitatamente a tale periodo era stato approvato il relativo impegno di spesa da parte del
Comune, le prestazioni successive a tale periodo, oggetto delle richieste di pagamento da parte della associazione, non erano mai state autorizzate né deliberate e dunque, in assenza della disposta copertura finanziaria, non potevano trovare giustificazione.
Per tale ragione, dunque, la opposizione proposta dal è fondata e Parte_1
deve trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 402 del 2015.
§
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte resistente, nell'importo indicato in dispositivo, considerandosi svolte tutte le fasi secondo i parametri di legge, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta dal Parte_1
2. REVOCA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 402 del 2015;
3. CO parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio che si liquidano in: euro 4.227,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali sulla somma che precede, euro 145,50 per spese specifiche;
IVA e CPA come per legge.
Caltagirone, 28.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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