Articolo 6 ter della Legge 13 dicembre 1989, n. 401
Articolo 6Articolo 6 quater
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10 agosto 2019
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1 luglio 2025
Art. 6-ter. Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive). (( 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, e' trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro ))
Entrata in vigore il 1 luglio 2025
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