Art. 6-ter. Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive). (( 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, e' trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro ))
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25 aprile 2003
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6 aprile 2007
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10 agosto 2019
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1 luglio 2025
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Commentari • 21
- 1. Emis Killa, Daspo e l’istituto del “gradimento”https://www.iusinitinere.it/
[…]
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Giurisprudenza • 231
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2019, n. 1654Provvedimento: […] del reato di cui all'art. 588 cod.pen. per avere partecipato ad una rissa all'esterno dello stadio Friuli di NE (capo d), D'IO, anche, in relazione al reato di cui all'art. 6 ter della legge n. 401 del 1989, perché trovato in possesso di cinghie arrotolate sulle mani, oggetti atti ad offendere (capo e); D'ES in relazione al reato di cui all'art. 6 ter della legge n. 401 del 1989, […]Leggi di più...
- non menzione della condanna·
- prescrizione del reato·
- partecipazione a rissa·
- possesso di oggetti atti ad offendere·
- violazione art. 606 cod.proc.pen.·
- riconoscimento di persona·
- art. 6 ter legge 401/1989·
- travisamento della prova·
- causa di non punibilità·
- sospensione condizionale della pena