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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/11/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa CL AL MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 847/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. GAROFALO KAREN con domicilio eletto in Udine, Via San Francesco
d'Assisi, 34
ATTRICE contro
in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'avv. GRANZOTTO ROBERTO con domicilio eletto in Belluno, Via J. Tasso n. 7
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
1.accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del nella determinazione del Controparte_1 sinistro avvenuto in data 27 gennaio 2023 ai danni della Sig.ra Parte_1
2.per l'effetto condannare il al risarcimento di tutti danni patiti dalla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 quantificati nella somma di € 58.113,10 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
[...]
pagina 1 di 6 Con rifusione delle spese di lite.
Per il convenuto
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE : respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, non ravvisandosi alcuna responsabilità del nella causazione del sinistro in Controparte_1 oggetto;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA : qualora dovesse ravvisarsi una responsabilità del la CP_1 stessa sia limitata ad una percentuale dei danni patiti dalla parte attrice per il concorso della medesima nella causazione del danno dovuto all'evidenza dello stato di fatto e, quindi, per non aver adottato maggiori cautele nel procedere;
sia ridotta in ogni caso la pretesa risarcitoria.
Con vittoria di spese ed onorario di causa nel primo caso e con compensazione delle medesime nel secondo caso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1
deducendo di essersi infortunata in data 27 gennaio 2023, alle ore 10.30 circa, Controparte_1 cadendo a terra in Via Cappello, a causa “… dell'inciampare in un punto del medesimo percorso in cui vi è un'importante disconnessione non segnalata…”.
Ha esposto di avere riportato lesioni personali e ha chiesto la condanna del al risarcimento dei CP_1 danni ex art. 2051 c.c.
Il ritualmente costituitosi, ha contestato integralmente la ricostruzione attorea, Controparte_1 negando qualsiasi responsabilità nella causazione del sinistro. Sul piano giuridico ha dedotto che, per casi come quello in esame, occorre trovare un equilibrio tra la tutela degli utenti della strada (in questo caso del pedone) e l'esigenza di non estendere in modo incontrollato la responsabilità della P.A., tenendo conto anche del principio di autoresponsabilità in capo al danneggiato e del concreto e peculiare contesto logistico in cui l'evento si è verificato. Secondo il il cittadino medio è consapevole che la CP_1 manutenzione del territorio non può garantire uno stato “impeccabile” dei luoghi e che strade e marciapiedi presentano fisiologiche irregolarità (anche in prossimità di tombini o accessori stradali), le quali richiedono un minimo di attenzione nell'incedere. In riferimento al luogo del sinistro, il CP_1 ha evidenziato che, se l'incidente è avvenuto davanti al civico 5A di Via Cappello, come indicato dall'attrice, la caduta sarebbe presumibilmente occorsa in corrispondenza di un chiusino, dove il dislivello è di pochi millimetri e, quindi, praticamente irrilevante e facilmente superabile senza alcun pericolo, come mostrerebbero le fotografie depositate (docc. 3, 4 e 5). Il Comune ha inoltre precisato che pagina 2 di 6 la caduta è avvenuta in pieno giorno e in una zona di pavimentazione disomogenea, come si evince dalla documentazione fotografica, sì che l'evento sarebbe riconducibile a distrazione o a un passo maldestro della stessa attrice.
Nel merito
La domanda non è fondata.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del custode presuppone la prova, a carico del danneggiato, del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Tuttavia, il custode può liberarsi dimostrando il caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale, ravvisabile – a determinate condizioni – anche nella condotta del danneggiato.
In tale quadro normativo, centrale è la valutazione della condotta del danneggiato, alla luce degli artt.
1227 e 2056 c.c. Il primo recepisce il principio del concorso di colpa (c.d. causalità materiale), mentre il secondo richiama il principio del nesso tra l'evento e le conseguenze risarcibili (c.d. causalità giuridica).
Entrambe le disposizioni si ricollegano al generale dovere di diligenza sancito dall'art. 1176 c.c., imponendo al soggetto un comportamento improntato a cautela e attenzione in relazione alle circostanze concrete.
Ne consegue che la mancanza di diligenza del pedone, tale da determinare la causazione dell'evento, integra il caso fortuito ed esonera il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. Le misure precauzionali richieste al custode devono essere declinate in base alla normale avvedutezza di una persona di media diligenza ai nostri giorni, che agisca senza imprudenza: oggigiorno la persona di media diligenza è consapevole che marciapiedi e camminamenti presentino fisiologiche disconnessioni e lievi irregolarità, tali da richiedere una certa attenzione. Ciò è a dirsi con particolare riguardo ai centri storici delle città, caratterizzati – come nel caso in esame – da pavimentazione in blocchi di pietra accostati gli uni agli altri
(si vedano le foto dimesse dalla stessa attrice sub 8-9).
La giurisprudenza di legittimità è oramai consolidata nel riconoscere che, quanto più la situazione di pericolo è percepibile ed evitabile con l'uso delle normali cautele, tanto più l'imprudenza del danneggiato incide sul nesso causale fino ad interromperlo del tutto (Cass. civ., Sez. III, 13 gennaio 2005, n. 287). È stato altresì affermato che la concreta possibilità per il pedone di percepire o prevedere la situazione di rischio con l'ordinaria diligenza elimina la configurabilità dell'insidia e la conseguente responsabilità della P.A. (Cass. civ., Sez. III, 16 maggio 2013, n. 11946). Sul punto, Cass. civ., Sez. III, 17 ottobre
2013, n. 23584 ha escluso la responsabilità del custode in un caso di caduta su uno scivolo di pagina 3 di 6 congiunzione tra due dislivelli, precisando che, in assenza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di potenziale rischio poteva essere agevolmente superata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato. In tal modo, il bene degrada a mera occasione dell'evento, e le mancate cautele o, comunque, il fatto stesso dell'inciampo (al di là delle ragioni di esso, ad es. malessere improvviso, disattenzione etc.) integra caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico.
Più di recente – richiamando comunque autorevoli precedenti in tal senso – la Corte di Cassazione (Cass.
2376/2024) è giunta ad affermare con chiarezza – proprio in una fattispecie di caduta a piedi su strada – il seguente principio: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”.
Per la chiarezza dei passaggi argomentativi è utile riportare ampio stralcio della parte motiva:
“9.1.1. Deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo – al quale i ricorrenti si richiamano e che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto alle decisioni assunte da questa Corte con le pronunce nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1° febbraio 2018 – secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre
2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035). Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute
“funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile
2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, anche di recente, ribadito da questa Corte che “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la
pagina 4 di 6 gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio
2023, n. 14228, Rv. 667836-02). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01). A questi principi questa Corte intende dare, anche qui, continuità, donde il rigetto del presente ricorso… omissis…”.
In sostanza, ai fini di escludere la responsabilità del custode, non è necessario che l'eventuale concorso dato dalla condotta del danneggiato assuma i connotati dell'imprevedibilità, inevitabilità o abnormità.
Applicando tali principi al caso concreto, deve riconoscersi che la caduta è avvenuta in pieno giorno, in un tratto di Via Cappello pavimentato con blocchi di pietra, tipici del centro storico di La stessa CP_1 attrice proveniva da Piazza Bra, e quindi aveva già percorso tratti con analoga pavimentazione, sì da avere avuto contezza della loro conformazione disomogenea. In un contesto urbano caratterizzato dalla presenza diffusa di tale pavimentazione, era esigibile dall'attrice una maggiore attenzione nel procedere.
All'udienza del 23 settembre 2025 è stato escusso il sig. marito dell'attrice. Il teste ha Tes_1 confermato la presenza con la moglie a la mattina del 27 gennaio 2023 e ha dichiarato che la CP_1 caduta sarebbe stata causata da una disconnessione della pavimentazione, priva di segnalazioni, la cui visibilità era ostacolata dalla presenza di erba tra le fessure. Ha inoltre precisato che la pavimentazione fosse costituita da cubetti di porfido non orizzontali e mal posati, e che l'inciampo sarebbe avvenuto davanti al civico 5 di Via Cappello, in prossimità di un tombino.
Sul punto, tuttavia, occorre rilevare come la testimonianza presenti margini di incertezza e contraddizione, come evidenziato dall'ente convenuto. In particolare, il teste ha ammesso di non aver visto direttamente l'inciampo, ma solo la caduta, avendo distolto lo sguardo al momento del fatto. Ne pagina 5 di 6 consegue che le affermazioni sulla causa e sull'esatta dinamica dell'inciampo si fondano su deduzioni personali e non su visione diretta di tutte le fasi della caduta. Inoltre, il riferimento a “cubetti di porfido” non corrisponde alla reale tipologia della pavimentazione, che risulta invece costituita da blocchi/lastre di pietra di maggiori dimensioni, come documentato fotograficamente e rilevato dal CP_1
Le fotografie prodotte (docc. 8 e 9 di parte attrice;
docc.
3-5 di parte convenuta) confermano “ictu oculi” che il dislivello davanti al civico 5A è minimo, non tale da costituire un'insidia occulta, essendo percepibile in pieno giorno. Non risulta, peraltro, che la presenza di erba tra le fessure fosse tale da occultare in modo significativo la disconnessione e rendere invisibile la conformazione del piano di calpestio: le stesse fotografie risalenti all'epoca del fatto (doc. 8) mostrano appena due ciuffi d'erba, peraltro distanziati, di per sé del tutto inidonei ad occultare la fessurazione, che appare invece pienamente percepibile anche per lo scarto cromatico tra il grigio della pietra ed il marrone scuro, quasi nero, della fuga. La testimonianza non fornisce quindi elementi idonei a ribaltare tale valutazione, ma si inserisce anzi in un quadro probatorio che riconduce la caduta al caso fortuito, non addebitabile all'ente custode.
In questo complessivo contesto la condotta dell'attrice appare idonea ad interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, sì da escludere la responsabilità del custode, con conseguente rigetto della domanda.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo la richiesta di parte convenuta, che appare coerente con i parametri di cui al DM
55/2014 e successive modifiche (riferendosi ai valori minimi quanto a fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande di parte attrice.
- Condanna la parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4.217,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed
IVA, come per legge.
Verona, 3 novembre 2025
La Giudice
CL AL MA
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