Sentenza 7 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 07/03/2022, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/03/2022
N. 00377/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01459/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Cantelmo, Daniela Anna Ponzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniela Anna Ponzo in Lecce, via Michelangelo Schipa 35;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l'ottemperanza al giudicato
formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Lecce in composizione monocratica, pubblicata in data -OMISSIS-, munita di “Annotazione in calce” in data 18.2.2020, resa all'esito del ricorso -OMISSIS-, passata in giudicato, come da certificazione del competente Funzionario Giudiziario–Cancelliere del Tribunale di Lecce, rilasciata in data 29.9.2021, munita di formula esecutiva apposta in data 28.08.2020 e, in tale forma, notificata al Ministero della Salute, nella Sede reale, in data 29.12.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. D. Ponzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza-OMISSIS- munita di “Annotazione in calce” in data 18.2.2020, il Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme in atti, oltre accessori, spese e competenze di lite.
Tale sentenza è stata ritualmente notificata al resistente, il quale ha tuttavia omesso di darvi esecuzione. Per tali ragioni, la parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza al giudicato.
Nella camera di consiglio del 2.3.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Sussistono, nella specie, tutti i presupposti legalmente richiesti per far luogo al rimedio in esame. Invero, il suddetto titolo, passato in giudicato, è stato notificato al Ministero della Salute in data 29.12.2020, e tuttavia, ad onta del decorso del termine di gg. 120 legalmente richiesto per far luogo allo spontaneo pagamento (art. 14 d.l. n. 669/96, convertito in l. n. 30/97), il resistente non ha adottato alcun atto volto a dare attuazione al dictum consacrato nelle suddette pronunce giudiziali.
Deve pertanto essere sancito l’obbligo del Ministero della Salute di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce-OMISSIS- munita di “Annotazione in calce” in data 18.2.2020, provvedendo all’integrale pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme ivi indicate, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14 co. 2 l. n. 669/96, convertito in l. n. 30/97.
Ai fini dell’ottemperanza appare congruo assegnare al resistente termine di gg. 90 decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
Qualora il Ministero della Salute non provveda nel termine indicato si nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 90 giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
3. Per quel che attiene all’ulteriore domanda proposta dalla parte ricorrente ex art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a, rileva il Collegio che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/14, componendo il contrasto esistente sul punto, ha affermato che: “ Nell’ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria ”.
Se ciò è vero in linea di principio, non va tuttavia sottaciuto che, per il dettato della medesima Adunanza Plenaria (cfr. punto n. 6.5.1 della parte motiva), “ l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative.
Ferma restando l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità, spetterà allora al giudice dell’ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell’ammontare della sanzione, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l’importo ”.
Tanto premesso, rileva il Collegio che, nella specie, il mancato pagamento è dipeso, più che dalla cattiva volontà dell’Amministrazione, dagli intuibili ritardi connessi alla necessità di evasione di un considerevole numero di domande aventi il medesimo oggetto, oltre che dalla obiettiva difficoltà – connessa alla delicata situazione economica che il Paese si trova tuttora a dover fronteggiare – di reperire la provvista finanziaria sui relativi capitoli di bilancio.
Per tali ragioni, reputa il Collegio la sussistenza sia di ragioni connesse allo stato attuale della finanza pubblica, e sia di impedimenti ostativi, rappresentati dalla obiettiva difficoltà di evasione di tali tipi di domande, che si pongono come altrettanti fattori ostativi al riconoscimento della chiesta penalità di mora.
Ne consegue il rigetto di tale capo di domanda.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie l’azione di ottemperanza, e ordina per l’effetto al Ministero della Salute di provvedere al pagamento, in favore della parte ricorrente, di tutte le somme liquidate in favore di quest’ultima in virtù di sentenza del Tribunale di Lecce n.-OMISSIS- munita di “Annotazione in calce” in data 18.2.2020, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, entro gg. 90 dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
In difetto di adempimento si nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, affinché provveda in luogo dell’amministrazione, nei successivi 90 giorni, senza compenso, a dare esecuzione al giudicato.
Condanna il resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.