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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/09/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, a seguito della discussione orale all'udienza del 9.9.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 825/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GARGANI BENEDETTO e dell'avv. MACCARONE GUIDO
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
NUNZIATA CINZIA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- annullare e riformare la sentenza n. 2513 del 2023 del Giudice di Pace di Firenze;
- per l'effetto, rigettare tutte le domande e pretese avanzate dal sig. nei CP_1 confronti della banca odierna appellante, perché totalmente infondate per le motivazioni
pagina 1 di 16 tutte di cui alla parte motiva del presente atto e per l'ulteriore effetto accogliere le conclusioni precisate dalla esponente in primo grado, che di seguito si riportano:
“- nel merito, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
- in subordine nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si riconoscesse il diritto di parte attrice al rimborso anche degli oneri up front, applicare, ai fini della determinazione delle somme da restituire alla parte istante il criterio proporzionale all'incidenza degli interessi ed accertare che nessun'altra somma è dovuta al sig.
CP_1
- in via riconvenzionale:
- condannare il sig. alla restituzione della somma di Euro 1.089,65, oltre CP_1 interessi legali dal momento della proposizione della domanda riconvenzionale sino al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
- condannare il sig. nonché l'avv. Nunziata – quale procuratore antistatario – CP_1 alla restituzione di tutto quanto a questi versato da in Parte_1 adempimento della sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2513/2023, pari ad Euro 636,11 a titolo di sorte capitale ed Euro 568,28 a titolo di spese legali;
Parte appellata:
“Voglia l'adito Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo.”
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduttivo del procedimento di primo grado R.G. 3845/2022 davanti al Giudice di Pace di Firenze, il sig.
[...]
a convenuto in giudizio la CP_1 Parte_1 al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di €600,62 a titolo di ripetizione dei costi up front sostenuti al momento della stipula di un contratto di mutuo contro cessione pro-solvendo di quote dello stipendio e oggetto di riduzione a seguito della estinzione anticipata del contratto.
pagina 2 di 16 A tal proposito, l'attore ha rappresentato che in data 6.07.2016 le parti avevano stipulato il contratto di finanziamento n. 20019199 mediante cessione del quinto della retribuzione/pensione per un capitale lordo di €36.480,00 da rimborsare in 120 rate da €304,00. All'atto della sottoscrizione, il contratto prevedeva a carico del contraente il pagamento di complessivi €2.817,12 a titolo di costi. In data 31.10.2020 il contratto è stato estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata n. 48. In sede di estinzione anticipata, l'istituto finanziario ha restituito al sig. ai sensi dell'art. 125sexies TUB la somma di €1.089,65 a titolo di costi CP_1 up front, di cui €973,59 a titolo di “quota parte provvigione Agente” in attività finanziaria ed €116,06 a titolo di spese di istruttoria. Premesso il proprio diritto alla riduzione proporzionale tanto dei costi recurring quanto di quelli up front alla luce del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché del principio espresso dalla Corte di Giustizia nel caso CP_2 parte attrice ha dedotto che, in sede di estinzione anticipata, l'istituto finanziario ha applicato ai fini della liquidazione della quota di costi up front da restituire il criterio del tasso interno di rendimento effettivo invece di quello – ritenuto corretto – del pro rata, con conseguente rimborso di soli € €1.089,65 invece dei
€1.690,27 dovuti. La si è costituita in giudizio Parte_1 sollevando preliminarmente l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace, nonché il difetto di legittimazione passiva rispetto alle spese di intermediazione. Nel merito, la stessa ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la ripetizione della somma versata di €1.089,65, divenuta indebita a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11octies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021, che ha modificato l'art. 125 sexies TUB. Il Giudice di Pace di Firenze, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda attorea, condannando la convenuta al pagamento di €600,62. Con atto di citazione in appello la soccombente ha contestato la decisione di primo grado e ne ha chiesto la riforma – con conseguente restituzione delle somme versate in adempimento della sentenza –, deducendo il superamento della sentenza da parte della Corte di Giustizia a seguito della sentenza CP_2 del 9.02.2023, resa nella causa C-555/2021, con la quale, anche se in merito al credito immobiliare, si è pronunciata positivamente sulla conformità al diritto comunitario della normativa nazionale che preveda il rimborso anticipato pagina 3 di 16 soltanto dei costi cosiddetti recurring – soggetti a riduzione – e non dei costi up front, quali corrispondenti a prestazioni già eseguite integralmente. Peraltro, data la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, secondo l'appellante anche quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 263/2022 ha perso efficacia rispetto al caso di specie, atteso che la stessa si è pronunciata sulla base di un orientamento giurisprudenziale europeo ormai superato dalla stessa Corte di Giustizia.
Da tale nuovo assetto conseguirebbe non solo l'erroneità della condanna ma anche la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall'appellante in primo grado. L'appellante ha inoltre dedotto l'errata applicazione da parte del Giudice di Pace del criterio del pro rata, posto che i principi contabili (IAS 39) richiedono che tutti gli elementi di costo e ricavo correlati, in termini di funzionamento, al finanziamento originario siano calcolati secondo il tasso interno di rendimento effettivo. Del resto, anche il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, con provvedimento n. 26525 dell'11 dicembre 2019, ha optato per il criterio del tasso interno di rendimento effettivo per il rimborso dei costi up front. L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha implicitamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva relativamente alle commissioni di intermediazione nonché nella parte in cui ha affermato la rimborsabilità dei detti costi, stante la previsione di cui all'art. 1748 co. 6 c.c. Si è costituito in giudizio il sig. contestando la fondatezza CP_1 delle deduzioni avversarie ed assumendo la perdurante validità e applicabilità della sentenza Lexitor, in quanto la pronuncia della corte di Giustizia del 9.02.2023, resa nella causa C-555/21, riguarda l'art. 25 §1 della Direttiva 2014/17/U e dunque non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto relativa ai soli contratti di credito al consumo relativi a beni immobili residenziali. L'appellato ha dedotto inoltre che il criterio di calcolo del pro rata sia imposto da norme imperative quali devono ritenersi sia l'art. 3 comma 1 del D.M. Tesoro 8 luglio 1992, l'art. 125 secondo comma TUB e l'art. 125-sexies primo comma TUB, sia l'art. 2033 c.c. e dunque non solo lo stesso rappresenta il criterio più conforme a ragionevolezza, ma non è neanche derogabile dalle parti e l'eventuale clausola contraria risulterebbe nulla ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c. Il sig. a inoltre sostenuto la vessatorietà, con conseguente nullità CP_1 ex art. 33 e ss. Codice del consumo della clausola contrattuale contenuta nell'art.
pagina 4 di 16 11 del contratto, che mediante rinvio al punto 4 del modulo “Informazioni Europee di base dul Credito ai Consumatori” limita il diritto del contraente al rimborso di tutti i costi relativi al finanziamento – seppur in misura proporzionale alla residua durata del contratto –, in particolare escludendone “a) commissioni di istruttoria;
b) provvigioni all'intermediario”, in quanto costi up front.
°°° 1. In rito va premesso che l'impugnazione proposta da
[...] ha ad oggetto la sentenza del Giudice di pace di Parte_1
Firenze con la quale è stata decisa una controversia relativa ad un rapporto giuridico sorto in forza di un contratto di finanziamento concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
Invero, pur concernendo una causa il cui valore era inferiore all'importo di €
1.100,00, la sentenza risulta decisa secondo le norme di diritto e non anche secondo equità, dal momento che, come statuito ex art. 113 comma 2 c.p.c., “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”. Soltanto le sentenze del Giudice di pace risolte con il parametro dell'equità sono soggette ad una appellabilità limitata, poiché sono impugnabili a pena di inammissibilità solo al ricorrere di uno dei motivi di cui all'art. 339 comma 2 c.p.c. e a condizione che venga individuato il principio violato, nonché l'eventuale contrasto tra esso e la regola equitativa posta a base della decisione dal giudice di pace. Nel caso di specie la sentenza, avendo ad oggetto un contratto concluso nelle forme di cui all'art. 1342 c.c., è stata decisa secondo le norme di diritto, conseguentemente non sussistono le limitazioni alla proposizione dell'appello previste dall'art. 339 comma 2 c.p.c..
2. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la ha censurato la CP_3 sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile il principio espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza c.d. Lexitor del giorno 11 settembre 2019, resa nella causa C-383/18, e conseguentemente dichiarato la rimborsabilità di una ulteriore quota dei costi up front rispetto a quella già rimborsata in sede di estinzione anticipata. Secondo l'appellante, infatti, con sentenza del 9.02.2023 emessa nella causa C–555/21 la stessa Corte di Giustizia avrebbe superato il pagina 5 di 16 proprio precedente orientamento, affermando la compatibilità col diritto europeo della normativa nazionale che distingue, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, tra costi recurring, che sarebbero rimborsabili, e costi up front, rispetto ai quali non sarebbe prevista la restituzione. Il motivo è infondato. Il Giudice di pace ha fatto corretta applicazione dell'art. 125sexies TUB, conformemente all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor. La norma è stata introdotta dall'art. 1 co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 per dare attuazione all'art. 16 della Direttiva 2008/48 e disciplina i casi di rimborso anticipato del finanziamento e del conseguente diritto del consumatore alla riduzione dei costi del contratto. Fino all'intervento della Corte di Giustizia con la sentenza in CP_2 giurisprudenza era sorto un contrasto in ordine alla possibilità di distinguere, ai fini del rimborso, tra costi recurring e costi up front. Con tale sentenza, l'art. 16 della Direttiva 2008/48 è stato interpretato nel senso di ritenere che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti gli esborsi sostenuti, senza distinzione tra costi recurring e costi up front. I giudici europei hanno d'altra parte precisato che “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32). La pronuncia offre quindi una interpretazione coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008.
Considerato che l'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia sulle norme europee ha natura vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a conformarsi alle stesse anche con riferimento a rapporti giuridici sorti prima della sentenza interpretativa (dotata di effetto retroattivo, avendo natura dichiarativa) con il solo limite dei rapporti coperti da giudicato, il giudice nazionale chiamato a decidere su una controversia rientrante nella sfera di applicazione della Direttiva interpretata (nel caso di specie, Direttiva 2008/48), è tenuto a conformarsi a tale interpretazione superando quindi la distinzione tra oneri rimborsabili e oneri non rimborsabili al cliente-consumatore, frutto di un pagina 6 di 16 orientamento giurisprudenziale divenuto incompatibile con l'art. 16 alla luce dalla sentenza Lexitor. Oltre alla giurisprudenza di merito, anche il legislatore italiano, con il d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, entrata in vigore il 25.07.2021, si è conformato ai principi enunciati nella sentenza Lexitor, modificando l'art. 125sexies TUB. Con una norma di diritto intertemporale, all'art. 11 octies comma 2, il legislatore ha stabilito che “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del TU di cui al d. lgs. n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato illegittimo l'art. 11 octies comma 2 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 convertito nella l. 23 luglio
2021 n. 106 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”, avendo ritenuto che mediante il richiamo alle disposizioni della Banca d'Italia che esplicitano la distinzione tra le due tipologie di costi, il legislatore avesse limitato l'operatività del principio europeo ai soli contratti conclusi dopo il 25.07.2021 e circoscrivendo così ai soli costi c.d. recurring il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di restituzione anticipata da parte del consumatore nei contratti di finanziamento sottoscritti prima di quella data. Con questa pronuncia, dunque, la Consulta ha reso nuovamente applicabile la sentenza anche alle estinzioni anticipate del contratti di credito conclusi CP_2 prima del 25.07.2021. Alla luce della richiamata giurisprudenza europea, inoltre, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 6 settembre 2023, n. 25997, dopo aver fornito una puntuale ricostruzione delle vicende normative ed interpretative riguardanti l'estinzione anticipata del credito mobiliare, ha aderito ai principi affermati nella sentenza Lexitor e dalla Corte costituzionale, ritenendo quindi che il riferimento alla “riduzione del costo totale del credito” contenuto nell'art. 125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che il cliente-consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale e al rimborso sia dei costi recurring che dei costi up front.
Confermato dunque che l'art. 125-sexies del TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE dev'essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della pagina 7 di 16 direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia, la Cassazione ha ribadito il principio di diritto per cui “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 206/2005”. Quanto poi alla giurisprudenza europea successiva alla sentenza Lexitor, nessuna rilevanza assume, nel caso di specie, la sentenza della Corte di Giustizia del 9.02.2023 relativa alla causa C-555/21, dal momento che la stessa ha ad oggetto i contratti di credito al consumo relativo a beni immobili residenziali, che trova la sua disciplina nella Direttiva 2014/17. Tale pronuncia ha espresso il principio di diritto secondo cui: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Tuttavia, la stessa chiarisce che tali conclusioni, lungi dal determinare un superamento della sentenza Lexitor, trovano giustificazione nelle peculiarità del settore dei crediti immobiliari. Ciò in quanto le specificità di questo settore consentono di escludere il rischio di comportamenti abusivi da parte del creditore, il quale è invece molto elevato negli altri casi di credito al consumo (§33-36). La sentenza pertanto non rileva nel caso di specie, posto che il contratto concluso tra le parti non ha a oggetto beni immobili residenziali e, dall'altra parte, non si può ritenere che con tale pronuncia la Corte abbia ritenuto di superare i principi espressi nella sentenza avendo la stessa chiarito che è CP_2 proprio la peculiarità dell'oggetto del credito immobiliare a giustificare la distinzione tra costi recurring e costi up front (in senso conf. Tribunale Lecco sez. I, 9/06/2023, n. 328; Tribunale Benevento sez. II, 9/03/2023, n. 639; Corte d'appello di Genova sez. III, 10/11/2023 n. 1221). Occorre inoltre dar conto di ulteriori due disposizioni normative intervenute in ordine alla disciplina applicabile ai contratti sottoscritti prima del 2021 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 di modifica dell'art. 11 octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021.
pagina 8 di 16 In particolare, l' art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, - comma aggiunto dalla Legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che
“all'articolo 11 octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
Diversamente, l'art. 27 del decreto legge del 10 agosto 2023, n. 104, rubricato
“Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” ha disposto che
“all'articolo 11 octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”. Il decreto legge è stato convertito con modificazione dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09/10/2023, n. 236) ma la norma in oggetto è rimasta invariata. La prima norma, esclude espressamente che in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 106/2021 siano soggetti a riduzione i costi sostenuti perla conclusione dei contratti, ossia gli oneri up front. La norma specifica inoltre che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata – con riferimento ai soli oneri recurring – con il criterio del c.d. costo ammortizzato. Nonostante l'inciso iniziale (“nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”) la previsione pagina 9 di 16 si pone in palese contrasto coi principi espressi nella sentenza Lexitor e dunque dovrebbe essere disapplicata. D'altra parte, la seconda disposizione, modificativa della precedente in ragione del principio di successione delle leggi nel tempo poiché pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale ma con numerazione successiva, non contiene alcun riferimento alla irripetibilità degli oneri up front né al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito, conformandosi quindi alla normativa europea come interpretata dalla Corte di Giustizia e della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022. Alla luce dell'assetto normativo e giurisprudenziale vigenti, deve dunque ritenersi che anche con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25.07.2021 il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla restituzione sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), con la sola esclusione delle imposte (in senso conf. Corte d'appello di Genova sez. III, 10/11/2023 n. 1221). Ciò conduce alla infondatezza anche del secondo motivo di appello, sul rigetto della domanda riconvenzionale, posto che alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale appena ricostruito, il versamento della somma di €1.089,65 in favore dell'appellato al momento della estinzione anticipata del contratto non può ritenersi indebita ma, al contrario, doverosa. Venendo dunque al terzo motivo di appello, la lamenta l'erroneità della CP_3 pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto applicabile ai fini del calcolo dei costi da rimborsare il criterio del pro rata invece di quello del tasso interno di rendimento dalla stessa applicato in sede di estinzione anticipata. Anche questo motivo di impugnazione risulta infondato. Sul punto, né la direttiva 2008/48/CE, né la sentenza “Lexitor”, né l'art. 125 sexies TUB (prima delle modifiche introdotte con D.L. 25 maggio 2021, n. 73) precisano la modalità di calcolo della riduzione del costo del credito, la quale deve essere commisurata in modo proporzionale alla vita residua del contratto. Il nuovo articolo 125sexies, comma 2 TUB prevede quali criteri alternativi quello della proporzionalità lineare e quello del costo ammortizzato e, in assenza di pattuizione, impone quello del costo ammortizzato. Tale previsione non è tuttavia applicabile retroattivamente in forza dell'art. 11octies co. 2, d.l. n. 73/2021.
pagina 10 di 16 L'individuazione della soluzione più idonea a realizzare le finalità della disciplina della estinzione anticipata è dunque rimessa all'interprete. Il criterio del pro rata temporis (proporzionalità lineare) consiste nel dividere i costi totali per la durata programmata del contratto e moltiplicare il quoziente per il numero di rate successive al momento dell'estinzione anticipata. Tale criterio consente dunque al consumatore di stimare, già nella fase precontrattuale, la convenienza dell'estinzione anticipata in quanto si fonda su elementi noti. Il criterio del costo ammortizzato è un criterio contabile noto nel diritto societario (art. 2426 c.c.). Secondo i principi contabili internazionali IAS 39/IFRS 9 tale criterio consiste nel “valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di insolvenza”, con la precisazione che il tasso di interesse effettivo è “il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria”.
Il criterio del costo ammortizzato, previsto dall'art. 2426 n. 8) c.c. nonché dai principi contabili per la rilevazione in bilancio di debiti e crediti, utilizza dunque per l'attualizzazione dei costi il criterio dell'interesse effettivo, ossia “il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale”. L'applicazione di tale criterio implica dunque delle valutazioni contabili interne da parte del finanziatore e dunque, in assenza di adeguata pubblicità precedente alla conclusione del contratto, non consente al consumatore di valutare al momento della stipula la convenienza della estinzione anticipata. Conseguentemente, come già affermato dalla giurisprudenza di merito, “in assenza di puntuali obblighi informativi sulla sua applicazione, il criterio del costo ammortizzato frustra le finalità della disciplina di trasparenza in punto di comprensibilità e comparabilità delle condizioni e consente al finanziatore di eludere le finalità specifiche dell'istituto dell'estinzione anticipata attraverso valutazioni unilateralmente stabilite, in contrasto con le statuizioni della già citata sentenza
pagina 11 di 16 “ . Dalle considerazioni esposte deriva in primis che deve attribuirsi rilevanza al CP_2 criterio indicato dalle parti in contratto per il calcolo della riduzione e, in mancanza, stante l'inapplicabilità del nuovo art. 125 sexies TUB ai contratti conclusi prima del 25.7.2021 – è applicabile il criterio pro-rata temporis, maggiormente rispondente alle finalità della direttiva di tutela dei consumatori” (Tribunale di Genova sez. VI, 8.05.2025, n. 1237/2025). È peraltro opportuno considerare anche che nel caso di specie, il punto 4 del modulo “Informazioni Europee di base del Credito ai Consumatori” rubricato
“rimborso anticipato”, cui fa rinvio l'art. 11 del contratto, con riferimento al rimborso degli importi a titolo di “spese di incasso quote” contiene un espresso riferimento al criterio del pro rata. Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Giudice di Pace ha implicitamente ed erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alla restituzione dei costi di intermediazione, posto che le somme dovute per l'intermediazione del credito non sono state introitate dalla ma dal mediatore finanziario. CP_3
Anche questo motivo dev'essere ritenuto infondato. Dal contratto emerge infatti che gli importi relativi alle spese di intermediazione sostenute dal cliente sono stati trattenuti direttamente dalla in sede di concessione del finanziamento. D'altra parte, i costi di CP_3 intermediazione rappresentano un costo accessorio al credito, tanto che proprio in virtù di questo collegamento la banca ha incassato materialmente il pagamento mediante trattenimento dei relativi importi dalle somme date in prestito. Da tutto ciò discende la legittimazione passiva dell'appellante rispetto alla domanda di restituzione delle dette somme. In tal senso si esprime la giurisprudenza di merito, per la quale “anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata” (Tribunale di Napoli, sentenza 24 gennaio 2022, n. 743).
pagina 12 di 16 Alle medesime conclusioni perviene anche il Tribunale di Torino (sent. 3321/2023), il quale più diffusamente chiarisce che “la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale. In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato. Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata
[…] attiene non tanto alla legittimazione passiva – che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto della domanda [attorea], la quale ha individuato la
[banca] quale controparte contrattuale tenuta alla riduzione del costo totale del credito in sede di estinzione anticipata - bensì al merito, cioè alla titolarità passiva […]
[I]l diritto alla riduzione compete, quale effetto legale del contratto di credito, al consumatore nei confronti del finanziatore, quale parte del contratto, e comporta la deduzione, dal debito residuo da rimborsare per l'estinzione anticipata, dell'ammontare degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, comprese le remunerazioni dei terzi (quali le commissioni spettanti all'intermediario). In tal senso, si è recentemente espresso l'intestato Tribunale con l'ordinanza 20/03/2023 (Nrg. 13251/2021), ove si legge che la centralità del finanziatore e la non spettanza al consumatore di alcuna azione nei confronti dell'intermediario del credito trovano un'incidentale conferma nel novellato art. 125 sexies c. 3 Tub (tuttavia inapplicabile ai contratti anteriori al 25/07/2021), secondo cui “salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”;
“dall'irretroattività di tale previsione (vedi art. 11-octies d.l. 73/2021, comma 2, primo periodo) si ricava che, per i contratti anteriori, al rimborso della quota di provvigione percepita dall'intermediario del credito e non maturata al tempo dell'estinzione anticipata
pagina 13 di 16 è tenuto a provvedere il finanziatore, senza una facoltà di regresso ex lege” (cfr. Trib. Torino ord. 20/03/2023 in Nrg 13251/2021, p. 15). Venendo poi all'argomento per cui il nostro ordinamento giuridico non consente la restituzione – nemmeno in quota parte – delle provvigioni riscosse nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, atteso che secondo l'art. 1748 co. 6 c.c. prevede che “L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”, è evidente che tale conclusione si porrebbe in insuperabile contrasto con la disciplina europea come sopra ricostruita, la quale chiaramente impone, in caso di estinzione anticipata di un credito da parte del consumatore, la riduzione di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, senza alcuna esclusione dunque rispetto ai costi di intermediazione. La norma dunque dev'essere, nel caso in questione, disapplicata.
Con riguardo alla determinazione degli interessi legali, questi spettano nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda, ciò in quanto, come chiarito dalla Cassazione in tema di contratti di mutuo, “la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022). Nel caso di specie manca questa determinazione univoca in quanto la previsione contrattuale riguarda esclusivamente gli interessi relativi alle rate e non alla restituzione dei costi del contratto conseguenti all'estinzione anticipata. Priva di pregio è infine l'argomentazione per la quale il presupposto giuridico dell'applicazione di questo peculiare “tasso di interesse legale moratorio” è costituito dalla mancata determinazione, ad opera della parti, della misura degli interessi, perciò la norma è applicabile soltanto all'ipotesi di inadempimenti di contenuto economico individuato od individuabile a priori, ossia nei giudizi di accertamento del diritto (e conseguente condanna) al pagamento di una somma di danaro determinata ab origine e non versata, visto che lo scopo del legislatore è quello di contrastare solo “i ritardi nei pagamenti” e null'altro.
pagina 14 di 16 Tale affermazione è infatti smentita dalla giurisprudenza di merito che, tenuto conto della funzione della norma, ne individua un ambito applicativo molto esteso. Il Tribunale di Rovigo, 05/07/2023, n. 582 ha diffusamente affrontato il tema, chiarendo che se “la ratio è quella di evitare un uso distorto del processo, se la misura ha quindi carattere afflittivo, al pari dell'art. 96 co. 3 c.p.c. e di altre disposizioni nel tempo introdotte per dissuadere da un ricorso strumentale alla giustizia, tale esigenza appare comune a tutta la giurisdizione civile, ivi comprese le controversie relative a risarcimento del danno in materia extracontrattuale o da ripetizione di indebito o altre obbligazioni non di fonte contrattuale. D'altro canto, anche lo stesso dato letterale dell'art. 1284 co. 4 c.c. non giustifica la lettura riduttiva che se ne è fino ad oggi fornita. La locuzione “se le parti non ne hanno determinato la misura” non ha evidentemente la funzione di circoscrivere l'applicabilità del periodo successivo alle sole obbligazioni contrattuali, bensì quella di escludere che la nuova disposizione si traduca in un pregiudizio per il creditore, laddove fosse stato tra le parti convenuto un saggio di interesse superiore a quello previsto dal D.Lgs 231/2002. Perciò dalla data della proposizione della domanda il saggio di interesse è quello del D.Lgs 231/2002, qualunque sia la fonte dell'obbligazione pecuniaria dedotta in processo, ma se l'obbligazione pecuniaria deriva da contratto e le parti avevano convenuto un interesse superiore all'interesse di mora, allora quel saggio di interesse convenzionale continuerà ad applicarsi in luogo dell'interesse di mora. Del resto, se si seguisse il contrario orientamento, la norma avrebbe davvero ben scarso ambito di applicazione e gli scopi del legislatore rimarrebbero irrimediabilmente frustrati. Infatti, la norma sarebbe del tutto inutile con riguardo alle transazioni commerciali, ove l'applicazione dell'interesse di mora, alla scadenza dell'obbligazione e fino al saldo, è già previsto dal D.Lgs 231/2002. Se se ne esclude pure l'applicazione alle obbligazioni da fatto illecito o di altro tipo, è del tutto evidente che l'operatività della disposizione rimarrebbe circoscritta ad un numero davvero esiguo di controversie, in aperto contrasto con i suoi scopi dichiarati”.
In conclusione, la sentenza del Giudice di Pace deve essere confermata.
3. Le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico di parte appellante, quale soccombente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori prossimi ai medi di cui al DM 147/2022.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo in grado di appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'appello promosso da Parte_1 conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di che liquida in euro 500,00 per CP_1 compensi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Cinzia Nunziata.
3) dichiara l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 s.m.i.
Così deciso in Firenze il 9 settembre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T dott.ssa Martina Niccolini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, a seguito della discussione orale all'udienza del 9.9.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 825/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GARGANI BENEDETTO e dell'avv. MACCARONE GUIDO
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
NUNZIATA CINZIA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- annullare e riformare la sentenza n. 2513 del 2023 del Giudice di Pace di Firenze;
- per l'effetto, rigettare tutte le domande e pretese avanzate dal sig. nei CP_1 confronti della banca odierna appellante, perché totalmente infondate per le motivazioni
pagina 1 di 16 tutte di cui alla parte motiva del presente atto e per l'ulteriore effetto accogliere le conclusioni precisate dalla esponente in primo grado, che di seguito si riportano:
“- nel merito, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
- in subordine nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si riconoscesse il diritto di parte attrice al rimborso anche degli oneri up front, applicare, ai fini della determinazione delle somme da restituire alla parte istante il criterio proporzionale all'incidenza degli interessi ed accertare che nessun'altra somma è dovuta al sig.
CP_1
- in via riconvenzionale:
- condannare il sig. alla restituzione della somma di Euro 1.089,65, oltre CP_1 interessi legali dal momento della proposizione della domanda riconvenzionale sino al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
- condannare il sig. nonché l'avv. Nunziata – quale procuratore antistatario – CP_1 alla restituzione di tutto quanto a questi versato da in Parte_1 adempimento della sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2513/2023, pari ad Euro 636,11 a titolo di sorte capitale ed Euro 568,28 a titolo di spese legali;
Parte appellata:
“Voglia l'adito Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo.”
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduttivo del procedimento di primo grado R.G. 3845/2022 davanti al Giudice di Pace di Firenze, il sig.
[...]
a convenuto in giudizio la CP_1 Parte_1 al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di €600,62 a titolo di ripetizione dei costi up front sostenuti al momento della stipula di un contratto di mutuo contro cessione pro-solvendo di quote dello stipendio e oggetto di riduzione a seguito della estinzione anticipata del contratto.
pagina 2 di 16 A tal proposito, l'attore ha rappresentato che in data 6.07.2016 le parti avevano stipulato il contratto di finanziamento n. 20019199 mediante cessione del quinto della retribuzione/pensione per un capitale lordo di €36.480,00 da rimborsare in 120 rate da €304,00. All'atto della sottoscrizione, il contratto prevedeva a carico del contraente il pagamento di complessivi €2.817,12 a titolo di costi. In data 31.10.2020 il contratto è stato estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata n. 48. In sede di estinzione anticipata, l'istituto finanziario ha restituito al sig. ai sensi dell'art. 125sexies TUB la somma di €1.089,65 a titolo di costi CP_1 up front, di cui €973,59 a titolo di “quota parte provvigione Agente” in attività finanziaria ed €116,06 a titolo di spese di istruttoria. Premesso il proprio diritto alla riduzione proporzionale tanto dei costi recurring quanto di quelli up front alla luce del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché del principio espresso dalla Corte di Giustizia nel caso CP_2 parte attrice ha dedotto che, in sede di estinzione anticipata, l'istituto finanziario ha applicato ai fini della liquidazione della quota di costi up front da restituire il criterio del tasso interno di rendimento effettivo invece di quello – ritenuto corretto – del pro rata, con conseguente rimborso di soli € €1.089,65 invece dei
€1.690,27 dovuti. La si è costituita in giudizio Parte_1 sollevando preliminarmente l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace, nonché il difetto di legittimazione passiva rispetto alle spese di intermediazione. Nel merito, la stessa ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la ripetizione della somma versata di €1.089,65, divenuta indebita a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11octies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021, che ha modificato l'art. 125 sexies TUB. Il Giudice di Pace di Firenze, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda attorea, condannando la convenuta al pagamento di €600,62. Con atto di citazione in appello la soccombente ha contestato la decisione di primo grado e ne ha chiesto la riforma – con conseguente restituzione delle somme versate in adempimento della sentenza –, deducendo il superamento della sentenza da parte della Corte di Giustizia a seguito della sentenza CP_2 del 9.02.2023, resa nella causa C-555/2021, con la quale, anche se in merito al credito immobiliare, si è pronunciata positivamente sulla conformità al diritto comunitario della normativa nazionale che preveda il rimborso anticipato pagina 3 di 16 soltanto dei costi cosiddetti recurring – soggetti a riduzione – e non dei costi up front, quali corrispondenti a prestazioni già eseguite integralmente. Peraltro, data la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, secondo l'appellante anche quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 263/2022 ha perso efficacia rispetto al caso di specie, atteso che la stessa si è pronunciata sulla base di un orientamento giurisprudenziale europeo ormai superato dalla stessa Corte di Giustizia.
Da tale nuovo assetto conseguirebbe non solo l'erroneità della condanna ma anche la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall'appellante in primo grado. L'appellante ha inoltre dedotto l'errata applicazione da parte del Giudice di Pace del criterio del pro rata, posto che i principi contabili (IAS 39) richiedono che tutti gli elementi di costo e ricavo correlati, in termini di funzionamento, al finanziamento originario siano calcolati secondo il tasso interno di rendimento effettivo. Del resto, anche il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, con provvedimento n. 26525 dell'11 dicembre 2019, ha optato per il criterio del tasso interno di rendimento effettivo per il rimborso dei costi up front. L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha implicitamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva relativamente alle commissioni di intermediazione nonché nella parte in cui ha affermato la rimborsabilità dei detti costi, stante la previsione di cui all'art. 1748 co. 6 c.c. Si è costituito in giudizio il sig. contestando la fondatezza CP_1 delle deduzioni avversarie ed assumendo la perdurante validità e applicabilità della sentenza Lexitor, in quanto la pronuncia della corte di Giustizia del 9.02.2023, resa nella causa C-555/21, riguarda l'art. 25 §1 della Direttiva 2014/17/U e dunque non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto relativa ai soli contratti di credito al consumo relativi a beni immobili residenziali. L'appellato ha dedotto inoltre che il criterio di calcolo del pro rata sia imposto da norme imperative quali devono ritenersi sia l'art. 3 comma 1 del D.M. Tesoro 8 luglio 1992, l'art. 125 secondo comma TUB e l'art. 125-sexies primo comma TUB, sia l'art. 2033 c.c. e dunque non solo lo stesso rappresenta il criterio più conforme a ragionevolezza, ma non è neanche derogabile dalle parti e l'eventuale clausola contraria risulterebbe nulla ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c. Il sig. a inoltre sostenuto la vessatorietà, con conseguente nullità CP_1 ex art. 33 e ss. Codice del consumo della clausola contrattuale contenuta nell'art.
pagina 4 di 16 11 del contratto, che mediante rinvio al punto 4 del modulo “Informazioni Europee di base dul Credito ai Consumatori” limita il diritto del contraente al rimborso di tutti i costi relativi al finanziamento – seppur in misura proporzionale alla residua durata del contratto –, in particolare escludendone “a) commissioni di istruttoria;
b) provvigioni all'intermediario”, in quanto costi up front.
°°° 1. In rito va premesso che l'impugnazione proposta da
[...] ha ad oggetto la sentenza del Giudice di pace di Parte_1
Firenze con la quale è stata decisa una controversia relativa ad un rapporto giuridico sorto in forza di un contratto di finanziamento concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
Invero, pur concernendo una causa il cui valore era inferiore all'importo di €
1.100,00, la sentenza risulta decisa secondo le norme di diritto e non anche secondo equità, dal momento che, come statuito ex art. 113 comma 2 c.p.c., “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”. Soltanto le sentenze del Giudice di pace risolte con il parametro dell'equità sono soggette ad una appellabilità limitata, poiché sono impugnabili a pena di inammissibilità solo al ricorrere di uno dei motivi di cui all'art. 339 comma 2 c.p.c. e a condizione che venga individuato il principio violato, nonché l'eventuale contrasto tra esso e la regola equitativa posta a base della decisione dal giudice di pace. Nel caso di specie la sentenza, avendo ad oggetto un contratto concluso nelle forme di cui all'art. 1342 c.c., è stata decisa secondo le norme di diritto, conseguentemente non sussistono le limitazioni alla proposizione dell'appello previste dall'art. 339 comma 2 c.p.c..
2. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la ha censurato la CP_3 sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile il principio espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza c.d. Lexitor del giorno 11 settembre 2019, resa nella causa C-383/18, e conseguentemente dichiarato la rimborsabilità di una ulteriore quota dei costi up front rispetto a quella già rimborsata in sede di estinzione anticipata. Secondo l'appellante, infatti, con sentenza del 9.02.2023 emessa nella causa C–555/21 la stessa Corte di Giustizia avrebbe superato il pagina 5 di 16 proprio precedente orientamento, affermando la compatibilità col diritto europeo della normativa nazionale che distingue, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, tra costi recurring, che sarebbero rimborsabili, e costi up front, rispetto ai quali non sarebbe prevista la restituzione. Il motivo è infondato. Il Giudice di pace ha fatto corretta applicazione dell'art. 125sexies TUB, conformemente all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor. La norma è stata introdotta dall'art. 1 co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 per dare attuazione all'art. 16 della Direttiva 2008/48 e disciplina i casi di rimborso anticipato del finanziamento e del conseguente diritto del consumatore alla riduzione dei costi del contratto. Fino all'intervento della Corte di Giustizia con la sentenza in CP_2 giurisprudenza era sorto un contrasto in ordine alla possibilità di distinguere, ai fini del rimborso, tra costi recurring e costi up front. Con tale sentenza, l'art. 16 della Direttiva 2008/48 è stato interpretato nel senso di ritenere che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti gli esborsi sostenuti, senza distinzione tra costi recurring e costi up front. I giudici europei hanno d'altra parte precisato che “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32). La pronuncia offre quindi una interpretazione coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008.
Considerato che l'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia sulle norme europee ha natura vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a conformarsi alle stesse anche con riferimento a rapporti giuridici sorti prima della sentenza interpretativa (dotata di effetto retroattivo, avendo natura dichiarativa) con il solo limite dei rapporti coperti da giudicato, il giudice nazionale chiamato a decidere su una controversia rientrante nella sfera di applicazione della Direttiva interpretata (nel caso di specie, Direttiva 2008/48), è tenuto a conformarsi a tale interpretazione superando quindi la distinzione tra oneri rimborsabili e oneri non rimborsabili al cliente-consumatore, frutto di un pagina 6 di 16 orientamento giurisprudenziale divenuto incompatibile con l'art. 16 alla luce dalla sentenza Lexitor. Oltre alla giurisprudenza di merito, anche il legislatore italiano, con il d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, entrata in vigore il 25.07.2021, si è conformato ai principi enunciati nella sentenza Lexitor, modificando l'art. 125sexies TUB. Con una norma di diritto intertemporale, all'art. 11 octies comma 2, il legislatore ha stabilito che “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del TU di cui al d. lgs. n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato illegittimo l'art. 11 octies comma 2 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 convertito nella l. 23 luglio
2021 n. 106 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”, avendo ritenuto che mediante il richiamo alle disposizioni della Banca d'Italia che esplicitano la distinzione tra le due tipologie di costi, il legislatore avesse limitato l'operatività del principio europeo ai soli contratti conclusi dopo il 25.07.2021 e circoscrivendo così ai soli costi c.d. recurring il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di restituzione anticipata da parte del consumatore nei contratti di finanziamento sottoscritti prima di quella data. Con questa pronuncia, dunque, la Consulta ha reso nuovamente applicabile la sentenza anche alle estinzioni anticipate del contratti di credito conclusi CP_2 prima del 25.07.2021. Alla luce della richiamata giurisprudenza europea, inoltre, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 6 settembre 2023, n. 25997, dopo aver fornito una puntuale ricostruzione delle vicende normative ed interpretative riguardanti l'estinzione anticipata del credito mobiliare, ha aderito ai principi affermati nella sentenza Lexitor e dalla Corte costituzionale, ritenendo quindi che il riferimento alla “riduzione del costo totale del credito” contenuto nell'art. 125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che il cliente-consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale e al rimborso sia dei costi recurring che dei costi up front.
Confermato dunque che l'art. 125-sexies del TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE dev'essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della pagina 7 di 16 direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia, la Cassazione ha ribadito il principio di diritto per cui “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 206/2005”. Quanto poi alla giurisprudenza europea successiva alla sentenza Lexitor, nessuna rilevanza assume, nel caso di specie, la sentenza della Corte di Giustizia del 9.02.2023 relativa alla causa C-555/21, dal momento che la stessa ha ad oggetto i contratti di credito al consumo relativo a beni immobili residenziali, che trova la sua disciplina nella Direttiva 2014/17. Tale pronuncia ha espresso il principio di diritto secondo cui: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Tuttavia, la stessa chiarisce che tali conclusioni, lungi dal determinare un superamento della sentenza Lexitor, trovano giustificazione nelle peculiarità del settore dei crediti immobiliari. Ciò in quanto le specificità di questo settore consentono di escludere il rischio di comportamenti abusivi da parte del creditore, il quale è invece molto elevato negli altri casi di credito al consumo (§33-36). La sentenza pertanto non rileva nel caso di specie, posto che il contratto concluso tra le parti non ha a oggetto beni immobili residenziali e, dall'altra parte, non si può ritenere che con tale pronuncia la Corte abbia ritenuto di superare i principi espressi nella sentenza avendo la stessa chiarito che è CP_2 proprio la peculiarità dell'oggetto del credito immobiliare a giustificare la distinzione tra costi recurring e costi up front (in senso conf. Tribunale Lecco sez. I, 9/06/2023, n. 328; Tribunale Benevento sez. II, 9/03/2023, n. 639; Corte d'appello di Genova sez. III, 10/11/2023 n. 1221). Occorre inoltre dar conto di ulteriori due disposizioni normative intervenute in ordine alla disciplina applicabile ai contratti sottoscritti prima del 2021 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 di modifica dell'art. 11 octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021.
pagina 8 di 16 In particolare, l' art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, - comma aggiunto dalla Legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che
“all'articolo 11 octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
Diversamente, l'art. 27 del decreto legge del 10 agosto 2023, n. 104, rubricato
“Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” ha disposto che
“all'articolo 11 octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”. Il decreto legge è stato convertito con modificazione dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09/10/2023, n. 236) ma la norma in oggetto è rimasta invariata. La prima norma, esclude espressamente che in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 106/2021 siano soggetti a riduzione i costi sostenuti perla conclusione dei contratti, ossia gli oneri up front. La norma specifica inoltre che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata – con riferimento ai soli oneri recurring – con il criterio del c.d. costo ammortizzato. Nonostante l'inciso iniziale (“nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”) la previsione pagina 9 di 16 si pone in palese contrasto coi principi espressi nella sentenza Lexitor e dunque dovrebbe essere disapplicata. D'altra parte, la seconda disposizione, modificativa della precedente in ragione del principio di successione delle leggi nel tempo poiché pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale ma con numerazione successiva, non contiene alcun riferimento alla irripetibilità degli oneri up front né al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito, conformandosi quindi alla normativa europea come interpretata dalla Corte di Giustizia e della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022. Alla luce dell'assetto normativo e giurisprudenziale vigenti, deve dunque ritenersi che anche con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25.07.2021 il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla restituzione sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), con la sola esclusione delle imposte (in senso conf. Corte d'appello di Genova sez. III, 10/11/2023 n. 1221). Ciò conduce alla infondatezza anche del secondo motivo di appello, sul rigetto della domanda riconvenzionale, posto che alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale appena ricostruito, il versamento della somma di €1.089,65 in favore dell'appellato al momento della estinzione anticipata del contratto non può ritenersi indebita ma, al contrario, doverosa. Venendo dunque al terzo motivo di appello, la lamenta l'erroneità della CP_3 pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto applicabile ai fini del calcolo dei costi da rimborsare il criterio del pro rata invece di quello del tasso interno di rendimento dalla stessa applicato in sede di estinzione anticipata. Anche questo motivo di impugnazione risulta infondato. Sul punto, né la direttiva 2008/48/CE, né la sentenza “Lexitor”, né l'art. 125 sexies TUB (prima delle modifiche introdotte con D.L. 25 maggio 2021, n. 73) precisano la modalità di calcolo della riduzione del costo del credito, la quale deve essere commisurata in modo proporzionale alla vita residua del contratto. Il nuovo articolo 125sexies, comma 2 TUB prevede quali criteri alternativi quello della proporzionalità lineare e quello del costo ammortizzato e, in assenza di pattuizione, impone quello del costo ammortizzato. Tale previsione non è tuttavia applicabile retroattivamente in forza dell'art. 11octies co. 2, d.l. n. 73/2021.
pagina 10 di 16 L'individuazione della soluzione più idonea a realizzare le finalità della disciplina della estinzione anticipata è dunque rimessa all'interprete. Il criterio del pro rata temporis (proporzionalità lineare) consiste nel dividere i costi totali per la durata programmata del contratto e moltiplicare il quoziente per il numero di rate successive al momento dell'estinzione anticipata. Tale criterio consente dunque al consumatore di stimare, già nella fase precontrattuale, la convenienza dell'estinzione anticipata in quanto si fonda su elementi noti. Il criterio del costo ammortizzato è un criterio contabile noto nel diritto societario (art. 2426 c.c.). Secondo i principi contabili internazionali IAS 39/IFRS 9 tale criterio consiste nel “valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di insolvenza”, con la precisazione che il tasso di interesse effettivo è “il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria”.
Il criterio del costo ammortizzato, previsto dall'art. 2426 n. 8) c.c. nonché dai principi contabili per la rilevazione in bilancio di debiti e crediti, utilizza dunque per l'attualizzazione dei costi il criterio dell'interesse effettivo, ossia “il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale”. L'applicazione di tale criterio implica dunque delle valutazioni contabili interne da parte del finanziatore e dunque, in assenza di adeguata pubblicità precedente alla conclusione del contratto, non consente al consumatore di valutare al momento della stipula la convenienza della estinzione anticipata. Conseguentemente, come già affermato dalla giurisprudenza di merito, “in assenza di puntuali obblighi informativi sulla sua applicazione, il criterio del costo ammortizzato frustra le finalità della disciplina di trasparenza in punto di comprensibilità e comparabilità delle condizioni e consente al finanziatore di eludere le finalità specifiche dell'istituto dell'estinzione anticipata attraverso valutazioni unilateralmente stabilite, in contrasto con le statuizioni della già citata sentenza
pagina 11 di 16 “ . Dalle considerazioni esposte deriva in primis che deve attribuirsi rilevanza al CP_2 criterio indicato dalle parti in contratto per il calcolo della riduzione e, in mancanza, stante l'inapplicabilità del nuovo art. 125 sexies TUB ai contratti conclusi prima del 25.7.2021 – è applicabile il criterio pro-rata temporis, maggiormente rispondente alle finalità della direttiva di tutela dei consumatori” (Tribunale di Genova sez. VI, 8.05.2025, n. 1237/2025). È peraltro opportuno considerare anche che nel caso di specie, il punto 4 del modulo “Informazioni Europee di base del Credito ai Consumatori” rubricato
“rimborso anticipato”, cui fa rinvio l'art. 11 del contratto, con riferimento al rimborso degli importi a titolo di “spese di incasso quote” contiene un espresso riferimento al criterio del pro rata. Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Giudice di Pace ha implicitamente ed erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alla restituzione dei costi di intermediazione, posto che le somme dovute per l'intermediazione del credito non sono state introitate dalla ma dal mediatore finanziario. CP_3
Anche questo motivo dev'essere ritenuto infondato. Dal contratto emerge infatti che gli importi relativi alle spese di intermediazione sostenute dal cliente sono stati trattenuti direttamente dalla in sede di concessione del finanziamento. D'altra parte, i costi di CP_3 intermediazione rappresentano un costo accessorio al credito, tanto che proprio in virtù di questo collegamento la banca ha incassato materialmente il pagamento mediante trattenimento dei relativi importi dalle somme date in prestito. Da tutto ciò discende la legittimazione passiva dell'appellante rispetto alla domanda di restituzione delle dette somme. In tal senso si esprime la giurisprudenza di merito, per la quale “anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata” (Tribunale di Napoli, sentenza 24 gennaio 2022, n. 743).
pagina 12 di 16 Alle medesime conclusioni perviene anche il Tribunale di Torino (sent. 3321/2023), il quale più diffusamente chiarisce che “la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale. In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato. Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata
[…] attiene non tanto alla legittimazione passiva – che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto della domanda [attorea], la quale ha individuato la
[banca] quale controparte contrattuale tenuta alla riduzione del costo totale del credito in sede di estinzione anticipata - bensì al merito, cioè alla titolarità passiva […]
[I]l diritto alla riduzione compete, quale effetto legale del contratto di credito, al consumatore nei confronti del finanziatore, quale parte del contratto, e comporta la deduzione, dal debito residuo da rimborsare per l'estinzione anticipata, dell'ammontare degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, comprese le remunerazioni dei terzi (quali le commissioni spettanti all'intermediario). In tal senso, si è recentemente espresso l'intestato Tribunale con l'ordinanza 20/03/2023 (Nrg. 13251/2021), ove si legge che la centralità del finanziatore e la non spettanza al consumatore di alcuna azione nei confronti dell'intermediario del credito trovano un'incidentale conferma nel novellato art. 125 sexies c. 3 Tub (tuttavia inapplicabile ai contratti anteriori al 25/07/2021), secondo cui “salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”;
“dall'irretroattività di tale previsione (vedi art. 11-octies d.l. 73/2021, comma 2, primo periodo) si ricava che, per i contratti anteriori, al rimborso della quota di provvigione percepita dall'intermediario del credito e non maturata al tempo dell'estinzione anticipata
pagina 13 di 16 è tenuto a provvedere il finanziatore, senza una facoltà di regresso ex lege” (cfr. Trib. Torino ord. 20/03/2023 in Nrg 13251/2021, p. 15). Venendo poi all'argomento per cui il nostro ordinamento giuridico non consente la restituzione – nemmeno in quota parte – delle provvigioni riscosse nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, atteso che secondo l'art. 1748 co. 6 c.c. prevede che “L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”, è evidente che tale conclusione si porrebbe in insuperabile contrasto con la disciplina europea come sopra ricostruita, la quale chiaramente impone, in caso di estinzione anticipata di un credito da parte del consumatore, la riduzione di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, senza alcuna esclusione dunque rispetto ai costi di intermediazione. La norma dunque dev'essere, nel caso in questione, disapplicata.
Con riguardo alla determinazione degli interessi legali, questi spettano nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda, ciò in quanto, come chiarito dalla Cassazione in tema di contratti di mutuo, “la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022). Nel caso di specie manca questa determinazione univoca in quanto la previsione contrattuale riguarda esclusivamente gli interessi relativi alle rate e non alla restituzione dei costi del contratto conseguenti all'estinzione anticipata. Priva di pregio è infine l'argomentazione per la quale il presupposto giuridico dell'applicazione di questo peculiare “tasso di interesse legale moratorio” è costituito dalla mancata determinazione, ad opera della parti, della misura degli interessi, perciò la norma è applicabile soltanto all'ipotesi di inadempimenti di contenuto economico individuato od individuabile a priori, ossia nei giudizi di accertamento del diritto (e conseguente condanna) al pagamento di una somma di danaro determinata ab origine e non versata, visto che lo scopo del legislatore è quello di contrastare solo “i ritardi nei pagamenti” e null'altro.
pagina 14 di 16 Tale affermazione è infatti smentita dalla giurisprudenza di merito che, tenuto conto della funzione della norma, ne individua un ambito applicativo molto esteso. Il Tribunale di Rovigo, 05/07/2023, n. 582 ha diffusamente affrontato il tema, chiarendo che se “la ratio è quella di evitare un uso distorto del processo, se la misura ha quindi carattere afflittivo, al pari dell'art. 96 co. 3 c.p.c. e di altre disposizioni nel tempo introdotte per dissuadere da un ricorso strumentale alla giustizia, tale esigenza appare comune a tutta la giurisdizione civile, ivi comprese le controversie relative a risarcimento del danno in materia extracontrattuale o da ripetizione di indebito o altre obbligazioni non di fonte contrattuale. D'altro canto, anche lo stesso dato letterale dell'art. 1284 co. 4 c.c. non giustifica la lettura riduttiva che se ne è fino ad oggi fornita. La locuzione “se le parti non ne hanno determinato la misura” non ha evidentemente la funzione di circoscrivere l'applicabilità del periodo successivo alle sole obbligazioni contrattuali, bensì quella di escludere che la nuova disposizione si traduca in un pregiudizio per il creditore, laddove fosse stato tra le parti convenuto un saggio di interesse superiore a quello previsto dal D.Lgs 231/2002. Perciò dalla data della proposizione della domanda il saggio di interesse è quello del D.Lgs 231/2002, qualunque sia la fonte dell'obbligazione pecuniaria dedotta in processo, ma se l'obbligazione pecuniaria deriva da contratto e le parti avevano convenuto un interesse superiore all'interesse di mora, allora quel saggio di interesse convenzionale continuerà ad applicarsi in luogo dell'interesse di mora. Del resto, se si seguisse il contrario orientamento, la norma avrebbe davvero ben scarso ambito di applicazione e gli scopi del legislatore rimarrebbero irrimediabilmente frustrati. Infatti, la norma sarebbe del tutto inutile con riguardo alle transazioni commerciali, ove l'applicazione dell'interesse di mora, alla scadenza dell'obbligazione e fino al saldo, è già previsto dal D.Lgs 231/2002. Se se ne esclude pure l'applicazione alle obbligazioni da fatto illecito o di altro tipo, è del tutto evidente che l'operatività della disposizione rimarrebbe circoscritta ad un numero davvero esiguo di controversie, in aperto contrasto con i suoi scopi dichiarati”.
In conclusione, la sentenza del Giudice di Pace deve essere confermata.
3. Le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico di parte appellante, quale soccombente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori prossimi ai medi di cui al DM 147/2022.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo in grado di appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'appello promosso da Parte_1 conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di che liquida in euro 500,00 per CP_1 compensi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Cinzia Nunziata.
3) dichiara l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 s.m.i.
Così deciso in Firenze il 9 settembre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T dott.ssa Martina Niccolini
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