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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6829 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il giudice, della II sezione civile, dott. Roberta Guardasole, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g188\2024 promossa da:.
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Ottaviano (Na), alla Via San Leonardo n. 105, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Emanuel Cappiello (C.F. ), dal quale sono rappr.ti e C.F._3 difesi in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- OPPONENTI
E
(P. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed C.F._4
Andrea Ornati (C.F. giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto C.F._5 ingiuntivo, domiciliata in La Spezia (Sp), alla Via Paolo Emilio Taviani Regina n. 170
- OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art 650 c.p.c. a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e hanno convenuto in giudizio, a sensi dell'art 650 c.p.c. (a tanto Parte_1 Parte_2 autorizzato dal provvedimento del giudice dell'esecuzione), la al fine di ottenere la revoca Controparte_1 del D.I. n. 5065/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 25.06.2021 con il quale veniva a loro ingiunto, il pagamento della complessiva somma di € 22.790,31, oltre interessi al tasso legale sulla sorta capitale, e fino al soddisfo oltre spese della procedura monitoria, oltre oneri fiscali.
A tal fine deducevano l'inesistenza e l'erronea quantificazione del presunto credito e la sua consequenziale indeterminatezza in particolare per quanto attiene alla esorbitante misura degli interessi pretesi ed alla abusività delle clausole contenute nel contratto di azionato in monitorio.
Chiedevano, pertanto, verificata l'infondatezza in fatto ed in diritto dei presupposti per la emissione del decreto ingiuntivo, giacché il credito vantato dalla società presentava caratteri usurari, revocare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.
Si costituiva la quale in via preliminare eccepiva la inammissibilità della opposizione Controparte_1 tardiva in quanto avente ad oggetto questioni coperte dal giudicato implicito e non invece la eventuale presenza di una clausola abusiva/vessatoria per il consumatore per la quale il giudice dell'esecuzione aveva concesso il termine ex art 650 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto della opposizione essendo il credito certo, liquido ed esigibile fondato su idonea prova, con condanna alle spese di lite.
Con decreto del 26.01.2024 il GU preso atto che il giudizio doveva seguire il rito ante Cartabia disponeva il mutamento di rito e all'udienza del 24.05.2024, all'esito della camera di consiglio, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ex art 649 c.p.c.
All'udienza del 3.01.2025, rilevato che il presente giudizio in considerazione del suo oggetto soggiaceva alla disciplina prevista dal d. lgs. 28/2010, veniva onerata parte opposta a promuovere nel termine di 15 gg il tentativo di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità, rinviando all'udienza del
6.05.2025, al fine di verificarne l'esito.
Alla successiva udienza rilevato che la parte opponente dichiarava di non aver ricevuto alcuna comunicazione inerente all'invito a partecipare al primo incontro di mediazione e che in effetti anche confermava l'assunto, il GU rinviava la causa al 4.07.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. Controparte_1
A tale udienza revocata l'ordinanza ex art 281 sexies c.p.c. la causa veniva riservata in decisione senza termini di legge per rinunzia delle parti.
Ebbene, in primis, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione per essere la stessa stata notificata entro il termine di 40 giorni concesso dal giudice dell'esecuzione (atterrebbe al merito invece la questione sull'ammissibilità delle doglianze formulate dall'opponente rispetto alla tutela del consumatore ed al giudicato implicito).
In via preliminare ed assorbente delle questioni di merito, la spiegata opposizione va dichiarata improcedibile per vizi connessi alla corretta instaurazione e conclusione del tentativo obbligatorio di mediazione per come delegato dal GU alla udienza del 3.01.2025.
Il tentativo di mediazione è infatti condizione di procedibilità del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 D.lgs n. 28/2010.
Invero, posto il dettato delle richiamate norme e la natura dell'istituto in questione quale strumento deflattivo del processo, volto alla rapida risoluzione stragiudiziale delle vertenze ad oggetto le materie previste per legge, non vi è dubbio che nel caso sottoposto alla cognizione di questo Giudice, le parti abbiano completamente disatteso l'incombente prodromico all'esame del merito della vicenda.
In particolare, si confronti quanto recentemente pronunciato da Cassazione civile sez. II, 14/12/2021,
(ud. 20/10/2021, dep. 14/12/2021), n.40035 nonché da Cassazione civile sez. II, 28/12/2022, (ud.
07/12/2022, dep. 28/12/2022), n.37920. Le pronunce innanzi richiamate riguardano due casi diversi di mediazione ma che collimano nel medesimo principio rispetto alla pronuncia di improcedibilità della domanda giudiziale.
Precisamente, la sentenza del 2022 riguarda un caso di mediazione delegata ope legis, quindi obbligatoria rispetto alla materia (come nel caso in esame) mentre la sentenza del 2021 riguarda la diversa ipotesi della mediazione delegata ope iudicis, pertanto facoltativa, ma dalla quale, una volta disposta, dipende la procedibilità della domanda.
Entrambe le sentenze condividono il medesimo principio che pone in risalto la natura sostanziale dell'istituto, quale strumento deflattivo del contenzioso, posto a tutela anche della ragionevole durata del processo, secondo il quale “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore
e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione“.
In altre parole, nel quadro interpretativo così delineato, che ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge.
Di conseguenza se, da un lato, va confermata la natura non perentoria del termine di 15gg per la attivazione del tentativo (posto che l'istituto della mediazione si pone al di fuori dell'attività giurisdizionale e dunque escluso dal dettato di cui all'art. 152 cpc), dall'altro, va posto invece in risalto l' "indispensibilità" che, in ogni caso, il primo incontro del cui esito è prova il relativo processo verbale, sia attivato e/o si concluda entro l'udienza in precedenza fissata dal GU per la verifica della condizione di procedibilità, senza che il suo fallimento sia riconducibile a condotta omissiva della parte proponente.
L'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità, che nel caso in esame era stata fissata per il giorno 6.05.2025 acquista, dunque, secondo il maggioritario orientamento giurisprudenziale di legittimità, natura di termine essenziale e finale ai fini della prosecuzione del giudizio.
Criterio interpretativo invero sposato anche in dottrina.
Nel caso in cui la parte onerata dell'attivazione del tentativo, sia in materia obbligatoria che nei casi facoltativi, non proponga o non riesca a concludere il primo incontro (per propria colpevole inerzia) entro l'udienza di verifica già fissata, indipendentemente dal rispetto del termine di 15gg, ha l'onere di chiedere tempestivamente una proroga. L'istanza di proroga risulterà tardiva se richiesta all'udienza fissata per la verifica sull'esito dell'incontro di mediazione (in particolare sentenza Cassazione 28/12/2022, (ud. 07/12/2022, dep. 28/12/2022),
n.37920.
Nel caso in esame, si aggiunga, che alcuna richiesta di proroga per l'attivazione della mediazione è stata formulata da parte della CP_1
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, vertendo la presente decisione su un vizio attinente esclusivamente il rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda di pagamento oggetto del ricorso monitorio e revoca integralmente il D.I. n. 5065/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 25.06.2021;
- Spese integralmente compensate.
Napoli 4.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Roberta Guardasole)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il giudice, della II sezione civile, dott. Roberta Guardasole, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g188\2024 promossa da:.
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Ottaviano (Na), alla Via San Leonardo n. 105, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Emanuel Cappiello (C.F. ), dal quale sono rappr.ti e C.F._3 difesi in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- OPPONENTI
E
(P. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed C.F._4
Andrea Ornati (C.F. giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto C.F._5 ingiuntivo, domiciliata in La Spezia (Sp), alla Via Paolo Emilio Taviani Regina n. 170
- OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art 650 c.p.c. a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e hanno convenuto in giudizio, a sensi dell'art 650 c.p.c. (a tanto Parte_1 Parte_2 autorizzato dal provvedimento del giudice dell'esecuzione), la al fine di ottenere la revoca Controparte_1 del D.I. n. 5065/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 25.06.2021 con il quale veniva a loro ingiunto, il pagamento della complessiva somma di € 22.790,31, oltre interessi al tasso legale sulla sorta capitale, e fino al soddisfo oltre spese della procedura monitoria, oltre oneri fiscali.
A tal fine deducevano l'inesistenza e l'erronea quantificazione del presunto credito e la sua consequenziale indeterminatezza in particolare per quanto attiene alla esorbitante misura degli interessi pretesi ed alla abusività delle clausole contenute nel contratto di azionato in monitorio.
Chiedevano, pertanto, verificata l'infondatezza in fatto ed in diritto dei presupposti per la emissione del decreto ingiuntivo, giacché il credito vantato dalla società presentava caratteri usurari, revocare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.
Si costituiva la quale in via preliminare eccepiva la inammissibilità della opposizione Controparte_1 tardiva in quanto avente ad oggetto questioni coperte dal giudicato implicito e non invece la eventuale presenza di una clausola abusiva/vessatoria per il consumatore per la quale il giudice dell'esecuzione aveva concesso il termine ex art 650 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto della opposizione essendo il credito certo, liquido ed esigibile fondato su idonea prova, con condanna alle spese di lite.
Con decreto del 26.01.2024 il GU preso atto che il giudizio doveva seguire il rito ante Cartabia disponeva il mutamento di rito e all'udienza del 24.05.2024, all'esito della camera di consiglio, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ex art 649 c.p.c.
All'udienza del 3.01.2025, rilevato che il presente giudizio in considerazione del suo oggetto soggiaceva alla disciplina prevista dal d. lgs. 28/2010, veniva onerata parte opposta a promuovere nel termine di 15 gg il tentativo di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità, rinviando all'udienza del
6.05.2025, al fine di verificarne l'esito.
Alla successiva udienza rilevato che la parte opponente dichiarava di non aver ricevuto alcuna comunicazione inerente all'invito a partecipare al primo incontro di mediazione e che in effetti anche confermava l'assunto, il GU rinviava la causa al 4.07.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. Controparte_1
A tale udienza revocata l'ordinanza ex art 281 sexies c.p.c. la causa veniva riservata in decisione senza termini di legge per rinunzia delle parti.
Ebbene, in primis, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione per essere la stessa stata notificata entro il termine di 40 giorni concesso dal giudice dell'esecuzione (atterrebbe al merito invece la questione sull'ammissibilità delle doglianze formulate dall'opponente rispetto alla tutela del consumatore ed al giudicato implicito).
In via preliminare ed assorbente delle questioni di merito, la spiegata opposizione va dichiarata improcedibile per vizi connessi alla corretta instaurazione e conclusione del tentativo obbligatorio di mediazione per come delegato dal GU alla udienza del 3.01.2025.
Il tentativo di mediazione è infatti condizione di procedibilità del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 D.lgs n. 28/2010.
Invero, posto il dettato delle richiamate norme e la natura dell'istituto in questione quale strumento deflattivo del processo, volto alla rapida risoluzione stragiudiziale delle vertenze ad oggetto le materie previste per legge, non vi è dubbio che nel caso sottoposto alla cognizione di questo Giudice, le parti abbiano completamente disatteso l'incombente prodromico all'esame del merito della vicenda.
In particolare, si confronti quanto recentemente pronunciato da Cassazione civile sez. II, 14/12/2021,
(ud. 20/10/2021, dep. 14/12/2021), n.40035 nonché da Cassazione civile sez. II, 28/12/2022, (ud.
07/12/2022, dep. 28/12/2022), n.37920. Le pronunce innanzi richiamate riguardano due casi diversi di mediazione ma che collimano nel medesimo principio rispetto alla pronuncia di improcedibilità della domanda giudiziale.
Precisamente, la sentenza del 2022 riguarda un caso di mediazione delegata ope legis, quindi obbligatoria rispetto alla materia (come nel caso in esame) mentre la sentenza del 2021 riguarda la diversa ipotesi della mediazione delegata ope iudicis, pertanto facoltativa, ma dalla quale, una volta disposta, dipende la procedibilità della domanda.
Entrambe le sentenze condividono il medesimo principio che pone in risalto la natura sostanziale dell'istituto, quale strumento deflattivo del contenzioso, posto a tutela anche della ragionevole durata del processo, secondo il quale “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore
e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione“.
In altre parole, nel quadro interpretativo così delineato, che ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge.
Di conseguenza se, da un lato, va confermata la natura non perentoria del termine di 15gg per la attivazione del tentativo (posto che l'istituto della mediazione si pone al di fuori dell'attività giurisdizionale e dunque escluso dal dettato di cui all'art. 152 cpc), dall'altro, va posto invece in risalto l' "indispensibilità" che, in ogni caso, il primo incontro del cui esito è prova il relativo processo verbale, sia attivato e/o si concluda entro l'udienza in precedenza fissata dal GU per la verifica della condizione di procedibilità, senza che il suo fallimento sia riconducibile a condotta omissiva della parte proponente.
L'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità, che nel caso in esame era stata fissata per il giorno 6.05.2025 acquista, dunque, secondo il maggioritario orientamento giurisprudenziale di legittimità, natura di termine essenziale e finale ai fini della prosecuzione del giudizio.
Criterio interpretativo invero sposato anche in dottrina.
Nel caso in cui la parte onerata dell'attivazione del tentativo, sia in materia obbligatoria che nei casi facoltativi, non proponga o non riesca a concludere il primo incontro (per propria colpevole inerzia) entro l'udienza di verifica già fissata, indipendentemente dal rispetto del termine di 15gg, ha l'onere di chiedere tempestivamente una proroga. L'istanza di proroga risulterà tardiva se richiesta all'udienza fissata per la verifica sull'esito dell'incontro di mediazione (in particolare sentenza Cassazione 28/12/2022, (ud. 07/12/2022, dep. 28/12/2022),
n.37920.
Nel caso in esame, si aggiunga, che alcuna richiesta di proroga per l'attivazione della mediazione è stata formulata da parte della CP_1
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, vertendo la presente decisione su un vizio attinente esclusivamente il rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda di pagamento oggetto del ricorso monitorio e revoca integralmente il D.I. n. 5065/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 25.06.2021;
- Spese integralmente compensate.
Napoli 4.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Roberta Guardasole)