Ordinanza collegiale 4 giugno 2021
Sentenza 25 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 04/06/2021, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2021
N. 00651/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 65-OMISSIS- del 20-OMISSIS-9, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Massella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, viale N. Bixio 22/A;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- del -OMISSIS-/N, -OMISSIS-/A, emesso dal Ministero della Difesa - -OMISSIS- – -OMISSIS-^ -OMISSIS-– -OMISSIS-^ Sezione, sottoscritto dal-OMISSIS-, con il quale l'infermità “ postumi di intervento di disarticolazione dell'arto inferiore destro per sarcoma epiteliomorfo indifferenziato ad alto grado di malignità della diafisi femorale ” è stata riconosciuta non dipendente da causa di servizio e con il quale è stata respinta per mancanza di presupposti l'istanza per la concessione dell'equo indennizzo presentata il -OMISSIS-;
- per quanto occorra, del parere del -OMISSIS-, con il quale l'infermità sopra citata non è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio;
- unitamente ad ogni altro atto preordinato, consequenziale, anche non conosciuto. Riservati motivi aggiunti ed istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 202-OMISSIS- il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che l’Amministrazione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso perché il ricorrente non ha tempestivamente impugnato il decreto n. -OMISSIS- con il quale il Ministero della Difesa, dopo lo svolgimento di una rinnovata attività istruttoria comprendente l’acquisizione di un ulteriore parere del -OMISSIS- n. -OMISSIS-, ha opposto un diniego all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe;
- che l’Amministrazione ritiene corretto far decorrere il termine per l’impugnazione del predetto decreto ministeriale n. -OMISSIS- dalla data del -OMISSIS-, in cui assume di averlo notificato presso il difensore del ricorrente, ove quest’ultimo aveva eletto domicilio con l’istanza di annullamento in autotutela del-OMISSIS-(cfr. il doc. -OMISSIS- allegato al ricorso consultabile come allegato n. 9 nel sistema informatico della giustizia amministrativa, in cui è presente il mandato al difensore sottoscritto dalla parte in forma autenticata con elezione di domicilio e l’espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni presso lo studio del medesimo);
- che tuttavia per dimostrare il proprio assunto l’Amministrazione si è limitata a depositare in giudizio la nota accompagnatoria della notifica (cfr. doc. -OMISSIS- depositato in giudizio dall’Amministrazione il -OMISSIS-), ma non la prova dell’avvenuta notifica, con la conseguenza che non si evince se la notifica sia stata effettivamente eseguita ed in quale forma sia avvenuta (se tramite PEC, email, posta raccomandata ecc.);
- che il difensore della parte ricorrente all’odierna udienza in sede di trattazione orale ha espresso dei dubbi circa l’effettiva esecuzione di tale notificazione, e non era presente l’Avvocato dello Stato per poter chiarire la posizione dell’Amministrazione sul punto;
- che pertanto, posto che tale circostanza costituisce un elemento determinante per la definizione della controversia, ai fini del decidere è necessario acquisire dall’Amministrazione resistente entro la data del 2-OMISSIS- giugno 202-OMISSIS- la prova dell’avvenuta notifica del decreto ministeriale n. -OMISSIS- al difensore del ricorrente;
- che la pronuncia sulla ripartizione delle spese del giudizio resta riservata al definitivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sez. Prima) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Fissa la prosecuzione della trattazione del ricorso l’udienza del -OMISSIS-4 luglio 202-OMISSIS-.
Spese al definitivo.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi -OMISSIS- e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. -OMISSIS-96, e all'articolo 9, paragrafi -OMISSIS- e 4, del Regolamento (UE) 20-OMISSIS-6/6-OMISSIS-9 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2-OMISSIS- aprile 20-OMISSIS-6 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. -OMISSIS-96, come modificato dal decreto legislativo -OMISSIS-0 agosto 20-OMISSIS-8, n. -OMISSIS-0-OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 28 aprile 202-OMISSIS- in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.