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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 11621/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in P.ZZA DORATO GUIDO, 5 10056 OULX presso lo studio dell'avv. FERROTTA CARLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...] e nato a [...] Persona_1 Per_2
l'8.11.2014.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra , Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 09/05/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Parte_2
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, con residenza presso la madre in Oulx, via Vittorio Emanuele n. 14.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e, comunque, tenendo prioritariamente conto degli interessi, impegni scolastici ed esigenze dei minori, con le seguenti modalità: a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando riaccompagnerà i figli a scuola;
due pomeriggi nella settimana in cui non avrà con sé i figli nel weekend, da concordare di comune accordo con la madre, dall'uscita da scuola e fino alle ore 21,00; un pomeriggio nella settimana in cui avrà con sé i figli nel weekend, da concordare di comune accordo con la madre, dall'uscita della scuola fino al mattino successivo quando riaccompagnerà i figli a scuola;
per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie: un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio e così di seguito, a decorrere dal natale del 2024 che i minori trascorreranno con il padre;
per cinque giorni consecutivi, un anno a Pasqua ed un anno a Carnevale;
in altre occasioni o con diverse modalità su accordo dei genitori.
DISPONE che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 250,00 (duecententocinquanta/00) da corrispondere alla sig.ra entro il giorno quindici di ogni Pt_3 mese a far data dal 15.11.2023 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. DISPONE che i genitori concorrano in parti uguali alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative nell'interesse dei figli, preventivamente concordate o necessitate e successivamente documentate.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 11621/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in P.ZZA DORATO GUIDO, 5 10056 OULX presso lo studio dell'avv. FERROTTA CARLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...] e nato a [...] Persona_1 Per_2
l'8.11.2014.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra , Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 09/05/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Parte_2
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, con residenza presso la madre in Oulx, via Vittorio Emanuele n. 14.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e, comunque, tenendo prioritariamente conto degli interessi, impegni scolastici ed esigenze dei minori, con le seguenti modalità: a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando riaccompagnerà i figli a scuola;
due pomeriggi nella settimana in cui non avrà con sé i figli nel weekend, da concordare di comune accordo con la madre, dall'uscita da scuola e fino alle ore 21,00; un pomeriggio nella settimana in cui avrà con sé i figli nel weekend, da concordare di comune accordo con la madre, dall'uscita della scuola fino al mattino successivo quando riaccompagnerà i figli a scuola;
per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie: un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio e così di seguito, a decorrere dal natale del 2024 che i minori trascorreranno con il padre;
per cinque giorni consecutivi, un anno a Pasqua ed un anno a Carnevale;
in altre occasioni o con diverse modalità su accordo dei genitori.
DISPONE che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 250,00 (duecententocinquanta/00) da corrispondere alla sig.ra entro il giorno quindici di ogni Pt_3 mese a far data dal 15.11.2023 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. DISPONE che i genitori concorrano in parti uguali alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative nell'interesse dei figli, preventivamente concordate o necessitate e successivamente documentate.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.