TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 913/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi Presidente rel.
- dr. Chiara Campagner Giudice
- dr. Maddalena Bassi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 913/2024 del Ruolo Generale, promossa con comparsa in riassunzione
da
Cod. Fisc. e P.Iva Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv. Mario Furno del Foro di Vicenza, e gli avv. Antonio Franzoi (anche domicilitario) del Foro di Venezia e Francesca Gambato Caberlotto del Foro di Venezia,
Attrice in riassunzione contro odice fiscale e Partita CP_1 P.IVA_2
con l'Avv. Andrea Bindi del Foro di Biella
Convenuta in riassunzione
pagina 1 di 5
Causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2024 comunicata il
21/11/2024 con assegnazione di termini ordinari ex art. 190 c.p.c. previgente
Conclusioni per parte attrice:
Respinta ogni domanda, eccezione, deduzione e difesa avversaria in quanto inammissibile e/o infondata, accertarsi e dichiararsi il diritto della convenuta al pagamento di euro 61.166,19, così come identificato in atti, o del diverso importo risultante di giustizia, e conseguentemente condannare CP_1 al pagamento della relativa somma complessivamente pari a € 61.166,19 o al diverso importo
[...]
risultante di giustizia, oltre ad interessi come per legge dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite
Conclusioni per parte convenuta:
in via principale
1) Dichiararsi inesigibili i crediti azionati da parte convenuta opposta in quanto da ritenersi finanziamenti soci di natura non rimborsabile.
In subordine
2) Dichiararsi inesigibili i crediti azionati da parte convenuta opposta in quanto da ritenersi soggetti a postergazione per le causali di cui in espositiva.
In ogni caso
3) La vittoria nelle spese e compenso di causa, oltre IVA, CPA, Spese Generali 15% ex art. 2 DM
55/2014 con distrazione a favore del legale antistatario.
MOTIVI
La causa viene qui riassunta dopo che la Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 1977/2023 pubblicata il 10 ottobre 2023 ha riformato la sentenza del Tribunale di Padova del 3/12/2021 che, relativamente a una parte delle somme pretese da verso e portate da decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 1807/2020 (4354/2020 RG) del 28/7/2020, aveva ritenuto la propria competenza e anche il fondamento della pretesa, revocando il D.I. ma condannando la opponente al pagamento in favore di della somma di euro 61.166,19 quale derivante CP_1 Parte_1
dalla partecipazione al consolidato fiscale fino al 2014, oltre ad interessi legali dal 14/9/2020 al saldo;
pagina 2 di 5 la somma capitale costituendo minore importo rispetto al totale portato dal decreto ingiuntivo
(596.626,70).
Secondo l'atto di riassunzione la Corte ha chiarito anche la natura del credito, quale derivante appunto dalla partecipazione al consolidato fiscale e non da finanziamento soci, con ciò ponendo le premesse per il rigetto dell'eccezione di postergazione ex art. 2467 c.c. formulata da controparte.
Agisce dunque per ottenere il pagamento Parte_1
La causa segue il rito applicabile ratione temporis, con riferimento alla data di introduzione dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
i termini per le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. sono stati già assegnati e goduti avanti il Tribunale di Padova. Il fatto che l'atto di citazione in riassunzione sia stato redatto e notificato secondo l'attuale disciplina è irrilevante, dato che esso è comunque un valido atto di ripresa del processo, contenente tutte le indicazioni richieste anche dalla disciplina anteriore.
Sono pertanto inammissibili:
- le memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate dalle parti
- le produzioni non già versate avanti il primo giudice, salvo che non siano sopravvenute (così fra gli altri i bilanci 2021, 2022 e 2023, approvati successivamente al maturare dei termini preclusivi avanti il
Tribunale di Padova, la sentenza n. 2333/2023 di questa Sezione, la relazione di CTU nella causa
597/2022 di questa Sezione CTU Per_1
- le nuove prospettazioni e conseguenti domande di parte convenuta (già ingiungente e opposta) CP_1
fondate sulla allegazione, del tutto nuova, per cui la somma oggetto della richiesta di restituzione avrebbe costituito un versamento in conto capitale, circostanza che essa vorrebbe corroborare sulla scorta di uno Statuto approvato nel 2017, dopo che le dazioni di cui si discute intervennero
Il documento sulla scorta del quale aveva ottenuto a carico della partecipata dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Padova il decreto ingiuntivo n. 1807 del 28/7/2020, portante condanna al pagamento di euro 596.626,70 oltre accessori, era un atto di ricognizione di debito sottoscritto da ambedue le parti il
19/12/2018 nel quale il dovuto era indicato parte (535.460,51) derivante da finanziamenti infruttiferi, il restante, e cioè la somma oggi richiesta dalla attrice, per “partecipazione al consolidato fiscale sino al
2014”.
Si tratta di somme rispetto alle quali non ha mai contestato di essere debitrice, solo invocando la CP_1
postergazione ex art. 2467 c.c..
, già Impresa Fratelli Gallo, è socia di oggi per una quota, un tempo (così Parte_1 CP_1 quantomeno nel 2016) per l'intero.
pagina 3 di 5 Quanto alla prima parte della somma (535.460,51) questa Sezione si è già pronunciata ritenendola finanziamento postergato del socio ex art. 2467 c.c., rigettando la domanda di pagamento con sent.
2333/2023 più volte richiamata dalle parti.
Anche per il restante, oggetto del presente giudizio, la debenza è incontestata. Esso, come già chiarito anche dalla Corte d'Appello, “si ricollega al cd. “consolidato fiscale”, che è un regime di tassazione opzionale introdotto dal D.P.R n. 917 del 22 dicembre 1986, il quale viene utilizzato per determinare il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi delle società (Ires) di un gruppo societario tenendo conto delle società partecipanti che hanno aderito in modo facoltativo alla tassazione consolidata.
La società consolidante, in maniera del tutto indipendente dall'onere civilistico di redigere il bilancio
CP_ consolidato, può così calcolare l' in modo unitario prendendo come riferimento tutte le società aderenti al regime di tassazione opzionale.
In pratica, il gruppo societario paga l'imposta sul reddito utilizzando un'unica base imponibile, data dalla somma algebrica delle singole basi imponibili derivanti dalla dichiarazione dei redditi di tutte le società partecipanti”
Tale somma attiene a pagamenti relativi al consolidato “fino al 2014” , cioè, si intende, ai pagamenti fatti dalla consolidante (tale era al tempo) fino all'anno fiscale 2014, e che essa ripete dalla Parte_1
partecipata, per la parte ad essa relativa. La scelta del regime consolidato fiscale una volta scelta è vincolante per un triennio, salvi casi di legge;
in ogni caso si trattava dell' anno 2014 ed eventualmente di anni anteriori.
Fermo che la sentenza della Corte d'Appello di Venezia sulla competenza non vincola la decisione di merito, non occorre in questa sede addentrarsi nella questione se il pagamento del “consolidato” per la partecipata possa qualificarsi quale finanziamento ai sensi dell'art. 2467 c.c., in quanto, come pertinentemente osserva la difesa di , parte avversa, che pure ha ottenuto ragione in altri Parte_1
giudizi relativamente alla postergazione di altri suoi debiti verso la socia, non ha, relativamente a questi pagamenti, provato che la partecipata versasse, all'epoca degli stessi, nelle condizioni di cui all'art. 2467 c.c. . Tali condizioni sono state ritenute provate dalla sent. 2333/23 per il restante importo portato dalla ricognizione di debito (535mila) e in essa espressamente indicato come somma di finanziamenti infruttiferi apportati nel tempo dal socio per sovvenire a improrogabili scadenze di pagamenti di Viabit.
Si trattava di finanziamenti apportati in larga parte nel corso dell'anno 2016, come si legge anche nella nota integrativa al bilancio di di quell'anno. Nella medesima annotazione si legge che i CP_1
finanziamenti concessi in quell'anno, che portavano l'ammontare finanziato complessivo a 599.138 euro, si aggiungevano a finanziamenti già fatti in precedenza per euro 307.626. Questo è però l'unico elemento in causa che segnali una qualche situazione di necessità finanziaria di Viabit anteriore al pagina 4 di 5 2016, ma non è affatto un dato che univocamente permetta di dire alcunché della situazione nel periodo
2014 e anteriore, che è quello di interesse per valutare la eventuale applicabilità del regime della postergazione. Perché si possa applicare il regime della postergazione le condizioni di cui all'articolo
2467 devono infatti sussistere al momento in cui vengono posti in essere gli atti costitutivi del finanziamento – o comunque dell'operazione generativa di credito del socio.
Pertanto la domanda attorea va accolta, con le spese al seguito, che si liquidano escludendo la fase istruttoria, dato che la causa è documentale e che le nuove memorie istruttorie qui depositate sono inammissibili .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) dichiara inammissibile la domanda sub 1) di parte convenuta;
2) condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 61.166,19, oltre interessi come per legge.
3) condanna la convenuta a rifondere le spese di lite di parte attrice, per euro 8.500,00 in compensi, 1.545,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
Venezia, 26/2/2025
Il Presidente rel.dr. Lina Tosi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi Presidente rel.
- dr. Chiara Campagner Giudice
- dr. Maddalena Bassi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 913/2024 del Ruolo Generale, promossa con comparsa in riassunzione
da
Cod. Fisc. e P.Iva Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv. Mario Furno del Foro di Vicenza, e gli avv. Antonio Franzoi (anche domicilitario) del Foro di Venezia e Francesca Gambato Caberlotto del Foro di Venezia,
Attrice in riassunzione contro odice fiscale e Partita CP_1 P.IVA_2
con l'Avv. Andrea Bindi del Foro di Biella
Convenuta in riassunzione
pagina 1 di 5
Causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2024 comunicata il
21/11/2024 con assegnazione di termini ordinari ex art. 190 c.p.c. previgente
Conclusioni per parte attrice:
Respinta ogni domanda, eccezione, deduzione e difesa avversaria in quanto inammissibile e/o infondata, accertarsi e dichiararsi il diritto della convenuta al pagamento di euro 61.166,19, così come identificato in atti, o del diverso importo risultante di giustizia, e conseguentemente condannare CP_1 al pagamento della relativa somma complessivamente pari a € 61.166,19 o al diverso importo
[...]
risultante di giustizia, oltre ad interessi come per legge dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite
Conclusioni per parte convenuta:
in via principale
1) Dichiararsi inesigibili i crediti azionati da parte convenuta opposta in quanto da ritenersi finanziamenti soci di natura non rimborsabile.
In subordine
2) Dichiararsi inesigibili i crediti azionati da parte convenuta opposta in quanto da ritenersi soggetti a postergazione per le causali di cui in espositiva.
In ogni caso
3) La vittoria nelle spese e compenso di causa, oltre IVA, CPA, Spese Generali 15% ex art. 2 DM
55/2014 con distrazione a favore del legale antistatario.
MOTIVI
La causa viene qui riassunta dopo che la Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 1977/2023 pubblicata il 10 ottobre 2023 ha riformato la sentenza del Tribunale di Padova del 3/12/2021 che, relativamente a una parte delle somme pretese da verso e portate da decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 1807/2020 (4354/2020 RG) del 28/7/2020, aveva ritenuto la propria competenza e anche il fondamento della pretesa, revocando il D.I. ma condannando la opponente al pagamento in favore di della somma di euro 61.166,19 quale derivante CP_1 Parte_1
dalla partecipazione al consolidato fiscale fino al 2014, oltre ad interessi legali dal 14/9/2020 al saldo;
pagina 2 di 5 la somma capitale costituendo minore importo rispetto al totale portato dal decreto ingiuntivo
(596.626,70).
Secondo l'atto di riassunzione la Corte ha chiarito anche la natura del credito, quale derivante appunto dalla partecipazione al consolidato fiscale e non da finanziamento soci, con ciò ponendo le premesse per il rigetto dell'eccezione di postergazione ex art. 2467 c.c. formulata da controparte.
Agisce dunque per ottenere il pagamento Parte_1
La causa segue il rito applicabile ratione temporis, con riferimento alla data di introduzione dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
i termini per le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. sono stati già assegnati e goduti avanti il Tribunale di Padova. Il fatto che l'atto di citazione in riassunzione sia stato redatto e notificato secondo l'attuale disciplina è irrilevante, dato che esso è comunque un valido atto di ripresa del processo, contenente tutte le indicazioni richieste anche dalla disciplina anteriore.
Sono pertanto inammissibili:
- le memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate dalle parti
- le produzioni non già versate avanti il primo giudice, salvo che non siano sopravvenute (così fra gli altri i bilanci 2021, 2022 e 2023, approvati successivamente al maturare dei termini preclusivi avanti il
Tribunale di Padova, la sentenza n. 2333/2023 di questa Sezione, la relazione di CTU nella causa
597/2022 di questa Sezione CTU Per_1
- le nuove prospettazioni e conseguenti domande di parte convenuta (già ingiungente e opposta) CP_1
fondate sulla allegazione, del tutto nuova, per cui la somma oggetto della richiesta di restituzione avrebbe costituito un versamento in conto capitale, circostanza che essa vorrebbe corroborare sulla scorta di uno Statuto approvato nel 2017, dopo che le dazioni di cui si discute intervennero
Il documento sulla scorta del quale aveva ottenuto a carico della partecipata dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Padova il decreto ingiuntivo n. 1807 del 28/7/2020, portante condanna al pagamento di euro 596.626,70 oltre accessori, era un atto di ricognizione di debito sottoscritto da ambedue le parti il
19/12/2018 nel quale il dovuto era indicato parte (535.460,51) derivante da finanziamenti infruttiferi, il restante, e cioè la somma oggi richiesta dalla attrice, per “partecipazione al consolidato fiscale sino al
2014”.
Si tratta di somme rispetto alle quali non ha mai contestato di essere debitrice, solo invocando la CP_1
postergazione ex art. 2467 c.c..
, già Impresa Fratelli Gallo, è socia di oggi per una quota, un tempo (così Parte_1 CP_1 quantomeno nel 2016) per l'intero.
pagina 3 di 5 Quanto alla prima parte della somma (535.460,51) questa Sezione si è già pronunciata ritenendola finanziamento postergato del socio ex art. 2467 c.c., rigettando la domanda di pagamento con sent.
2333/2023 più volte richiamata dalle parti.
Anche per il restante, oggetto del presente giudizio, la debenza è incontestata. Esso, come già chiarito anche dalla Corte d'Appello, “si ricollega al cd. “consolidato fiscale”, che è un regime di tassazione opzionale introdotto dal D.P.R n. 917 del 22 dicembre 1986, il quale viene utilizzato per determinare il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi delle società (Ires) di un gruppo societario tenendo conto delle società partecipanti che hanno aderito in modo facoltativo alla tassazione consolidata.
La società consolidante, in maniera del tutto indipendente dall'onere civilistico di redigere il bilancio
CP_ consolidato, può così calcolare l' in modo unitario prendendo come riferimento tutte le società aderenti al regime di tassazione opzionale.
In pratica, il gruppo societario paga l'imposta sul reddito utilizzando un'unica base imponibile, data dalla somma algebrica delle singole basi imponibili derivanti dalla dichiarazione dei redditi di tutte le società partecipanti”
Tale somma attiene a pagamenti relativi al consolidato “fino al 2014” , cioè, si intende, ai pagamenti fatti dalla consolidante (tale era al tempo) fino all'anno fiscale 2014, e che essa ripete dalla Parte_1
partecipata, per la parte ad essa relativa. La scelta del regime consolidato fiscale una volta scelta è vincolante per un triennio, salvi casi di legge;
in ogni caso si trattava dell' anno 2014 ed eventualmente di anni anteriori.
Fermo che la sentenza della Corte d'Appello di Venezia sulla competenza non vincola la decisione di merito, non occorre in questa sede addentrarsi nella questione se il pagamento del “consolidato” per la partecipata possa qualificarsi quale finanziamento ai sensi dell'art. 2467 c.c., in quanto, come pertinentemente osserva la difesa di , parte avversa, che pure ha ottenuto ragione in altri Parte_1
giudizi relativamente alla postergazione di altri suoi debiti verso la socia, non ha, relativamente a questi pagamenti, provato che la partecipata versasse, all'epoca degli stessi, nelle condizioni di cui all'art. 2467 c.c. . Tali condizioni sono state ritenute provate dalla sent. 2333/23 per il restante importo portato dalla ricognizione di debito (535mila) e in essa espressamente indicato come somma di finanziamenti infruttiferi apportati nel tempo dal socio per sovvenire a improrogabili scadenze di pagamenti di Viabit.
Si trattava di finanziamenti apportati in larga parte nel corso dell'anno 2016, come si legge anche nella nota integrativa al bilancio di di quell'anno. Nella medesima annotazione si legge che i CP_1
finanziamenti concessi in quell'anno, che portavano l'ammontare finanziato complessivo a 599.138 euro, si aggiungevano a finanziamenti già fatti in precedenza per euro 307.626. Questo è però l'unico elemento in causa che segnali una qualche situazione di necessità finanziaria di Viabit anteriore al pagina 4 di 5 2016, ma non è affatto un dato che univocamente permetta di dire alcunché della situazione nel periodo
2014 e anteriore, che è quello di interesse per valutare la eventuale applicabilità del regime della postergazione. Perché si possa applicare il regime della postergazione le condizioni di cui all'articolo
2467 devono infatti sussistere al momento in cui vengono posti in essere gli atti costitutivi del finanziamento – o comunque dell'operazione generativa di credito del socio.
Pertanto la domanda attorea va accolta, con le spese al seguito, che si liquidano escludendo la fase istruttoria, dato che la causa è documentale e che le nuove memorie istruttorie qui depositate sono inammissibili .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) dichiara inammissibile la domanda sub 1) di parte convenuta;
2) condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 61.166,19, oltre interessi come per legge.
3) condanna la convenuta a rifondere le spese di lite di parte attrice, per euro 8.500,00 in compensi, 1.545,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
Venezia, 26/2/2025
Il Presidente rel.dr. Lina Tosi
pagina 5 di 5