Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/05/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. _1793/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1793/24, promossa con ricorso depositato il 10/04/2024 da:
1) Parte_1
Nata a Busto Arsizio il 15.06.1973
cittadina: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] Cassano Magnago con l'Avv. Veronica Salvino
e
2) Parte_2
Nato a Palermo il 11.06.1968
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] Cassano Magnago
con l'Avv. Veronica Salvino
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in JE (VE), in data 26.08.2008
(anno 2008 atto n. 25 parte 1 serie - Ufficio)
□ con i seguenti figli maggiorenni: nato a [...] il [...]; Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.04.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
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1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2. Nella dimora coniugale in locazione, ubicata nel Comune di Via Giovanni Gasparoli 6/B
Cassano Magnago (VA), unitamente ai mobili arredi e pertinenze, ivi esistenti, rimarrà il signor il quale si impegna all'intestazione individuale del contratto di Parte_2
locazione, attualmente intestato ad entrambi i coniugi (doc.8);
3. La SI trasferirà la propria abitazione/residenza nei pressi della dimora Parte_1
coniugale sita in via Marsala, 22 Fagnano Olona;
4. Il figlio oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, rimarrà Per_1 ad abitare presso l'abitazione paterna, ove già abita e ove ha la propria residenza, in Via
Giovanni Gasparoli 6/B Cassano Magnago (VA). I genitori, anche alla luce della vicinanza delle rispettive abitazioni, si occuperanno equamente del suo mantenimento e viene confermato il sostentamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie e mediche, come da linee guida della Corte di Appello di Milano;
5. I mobili gli arredi e le pertinenze, beni comuni dei coniugi ed, il frigorifero e pozzetto ivi presenti, quest'ultimi di esclusiva proprietà della SI , rimarranno nella casa Parte_1
coniugale e nella disponibilità del signor sintanto che il figlio abiterà stabilmente e Pt_2
prevalentemente presso la stessa. I coniugi convengono pertanto, sin da ora, che si accorderanno solo successivamente a detto momento, per la divisione degli arredi/mobili/pertinenze comuni, fermo il loro normale degrado per l'uso e, alla restituzione da parte del signor alla SI , dei beni elencati di sua esclusiva Pt_2 Parte_1 proprietà e come sopra meglio precisati, fermo il loro normale degrado, per l'uso concesso;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. Il signor provvederà alla immediata intestazione a suo nome dell'autovettura tg. Pt_2
DT 887FT, attualmente intestata ad entrambi i coniugi, a proprie spese;
7. Entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 26.08.2008, in JE ( ), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di JE (anno 2008, atto n. 25, parte 1, Serie Ufficio) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___13.5.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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