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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 29/12/2022, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 00332/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
LE - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2020, proposto da
FR NE e Andrea Capobianco, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale LE, domiciliataria ex lege in LE, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
per l’esecuzione del giudicato
formatosi a seguito del decreto n. 34/2019 della Corte d’appello di LE – sezione Promiscua, notificato al Ministero della Giustizia in data 12.3.2019, non opposto, e divenuto definitivo dal 12.4.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 114, comma 6, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che:
- la Sezione si è pronunciata con sentenza n. 360/2022 sul ricorso n. 332/2020, depositato dai ricorrenti, per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di LE n. 34/2019, inerente al pagamento dell’indennizzo ai sensi della Legge n. 89/2001;
- con reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., notificato il 06/10/2022, parte ricorrente ha rappresentato che tanto l’Amministrazione intimata quanto il Commissario ad acta non hanno provveduto a dare integrale esecuzione al dictum giudiziale nei termini previsti in sentenza e ha chiesto, pertanto, di dichiarare il perdurante inadempimento sia del Ministero della Giustizia che del nominato commissario ad acta in relazione alla sentenza del T.A.R. LE n. 360 del 1° marzo 2022 resa con riferimento al giudicato formatosi in seguito al decreto n. 34/2019 della Corte d’Appello di LE, procedendo alla sostituzione del Commissario ad acta con altro soggetto, anche estraneo al Ministero della Giustizia; inoltre, la parte ricorrente, ha chiesto di condannare il Ministero della Giustizia inadempiente al pagamento delle somme a titolo di rivalutazione, con decorrenza dal passaggio in giudicato del decreto ex Legge Pinto, richiesta da qualificarsi, in via gradata, anche quale azione di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione, totale, del giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.;
- con ordinanza n. 1685/2022 il T.A.R. LE (Sezione Prima) si è pronunciato sul reclamo/incidente d’esecuzione ex art. 114, comma 6, c.p.a.;
- in particolare, la Sezione da un lato ha dichiarato inammissibile la richiesta di un’ulteriore somma a titolo di rivalutazione, nonché la domanda gradata di risarcimento dei danni, dall’altro ha reiterato l’ordine già disposto, prescrivendo che il Ministero della Giustizia e il Commissario dessero piena e integrale esecuzione al decreto decisorio della Corte di Appello n. 34/2019, provvedendo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione dell’ordinanza alla corresponsione in favore della parte ricorrente di tutti gli importi dovuti di cui essa risulti creditrice in forza del richiamato titolo giudiziario e disponendo, altresì, che comunque entro il suddetto termine il Commissario ad acta relazionasse in merito alle attività concretamente poste in essere ai fini dell’esatto adempimento;
- il Commissario ad acta nominato non ha proceduto all’evasione dell’incarico, né ha fatto pervenire in Segreteria alcun chiarimento nel termine assegnato;
- allo stato, non è stata data esecuzione al decreto della Corte d’Appello di LE n. 34/2019.
Ritenuto che:
- sussistono i presupposti per sostituire il Commissario ad acta , nominando in sua vece il responsabile dell’ufficio della ragioneria distrettuale di LE per le richieste di pagamento ex Legge n. 89/2001, dr.ssa Maria Cazzolla, affinché provveda all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;
- si rende opportuno disporre la comunicazione della presente ordinanza – a cura della Segreteria di questo T.A.R. – anche al precedente Commissario ad acta .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia LE - Sezione Prima nomina quale nuovo commissario ad acta nel giudizio in epigrafe la dr.ssa Maria Cazzolla.
Assegna a quest’ultima termine di gg. 90 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza per l’evasione dell’incarico ricevuto.
Dispone che la Segreteria di questo T.A.R. provveda alla comunicazione della presente ordinanza alle parti del giudizio, al Commissario ad acta nominato e al precedente Commissario ad acta .
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO