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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/11/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2308/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2308/2019 R.G., avente ad oggetto: Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., promossa da:
(c.f. C.F. 1 ), Parte_2 Parte_1 C.F. 2 entrambi elettivamente domiciliati in
[...] (c.f.
Ispica (RG), nella via Ugo Foscolo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Giorgio
Terranova, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attori
Nei confronti di Contr CP_2 P.IVA P.IVA 1
Controparte_3 C.F. 3
Convenuti contumaci
IN FATTO E IN DIRITTO
Contr e in rinnovazione il Con atto di citazione, notificato il 06.05.2019 alla CP_2
23.07.2024 ad Controparte_3 Parte_2 Parte_1 e
,
convenivano in giudizio i suddetti, asserendo di essere creditori di Controparte_3
per una somma complessiva di euro 25.836,48, in forza della sentenza n. 64/2017, del
Tribunale di Ragusa/ex Tribunale di Modica, emessa il 07.04.2017. Le parti attrici affermavano di agire mediante esperimento di azione surrogatoria in sostituzione del debitore, in quanto lo stesso non agiva al fine di ottenere le somme a lui dovute per aver rivestito, dal 25.01.2018, la carica di amministratore unico della società
C CP_2 Per le superiori motivazioni convenuta eParte_2
chiedevano ritenersi e dichiararsi Controparte_3 creditore nei Parte_1
Contr confronti della CP_2 per il compenso dovuto in ragione dell'attività espletata, e per l'effetto quantificarsi il compenso dovutogli, e autorizzarsi gli attori ad esperire l'azione surrogatoria in sostituzione del debitore convenuto, fino a concorrenza e soddisfazione del credito pari a euro 25.836,48, discendente dalla sentenza n. 64/2017 del Tribunale di Ragusa ex Tribunale di Modica;
con vittoria di spese e compensi. وsebbene regolarmente citati, non si costituivano in La JO. CP_2 e Controparte_3
giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni, all'udienza del 12.05.2025, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Ciò premesso, occorre anzitutto precisare che il credito vantato dalle parti attrici risulta provato mediante allegazione della sentenza n. 64/2017 del Tribunale di
Ragusa ex Tribunale di Modica, con la quale è stata disposta la condanna di CP_3
[...] al pagamento di euro 10.000,00 in favore di ciascuno degli attori, per un totale di euro 20.000, oltre ad interessi legali dal 09.02.2012 al soddisfo.
Relativamente all'esperimento dell'azione surrogatoria, al fine della sostituzione delle parti attrici al convenuto CP_3 nell'azione diretta all'ottenimento del compenso dovuto per l'espletamento della carica di amministratore svolta presso la società convenuta, deve considerarsi che, ai sensi dell'art. 1709 c.c., "Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi;
in mancanza è determinata dal giudice".
C Nel caso di specie, il compenso dell'amministratore della società CP_2 non è stato determinato dallo statuto sociale della predetta società, il quale all'art. 22, rubricato "Compensi degli amministratori", ha previsto che "Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione".
Alla luce della dizione del citato articolo, non risulta alcuna successiva decisione o delibera assembleare diretta all'individuazione di tale compenso. Mediante dichiarazione del terzo, resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., datata 24.12.2018.
C e depositata in atti, nella qualità di socia unica della Parte_3
[...]
CP_2 ha dichiarato che “nessuna delibera ha previsto compenso all'amministratore, pertanto, nulla è dovuto dalla società al citato sig. Controparte_3 per il ruolo ricoperto di amministratore della società in oggetto" (vedi allegato n. 5 all'atto di citazione).
Sul punto, ritiene la giurisprudenza di legittimità che "La determinazione giudiziaria del giusto compenso dell'amministratore di società di capitali, ove non pattuito dalle parti ex articolo 2389 del Cc, debba essere condotta alla stregua del criterio dell'equità (si veda l'articolo 1709 del Cc), secondo la regola della proporzione con l'entità della prestazione in concreto svolta e con il risultato fatto conseguire alla società, potendo rilevare, al riguardo, una pluralità di elementi, quali l'impegno profuso dall'amministratore nell'attività prestata, la situazione economica della società, gli utili ed i vantaggi conseguiti, la misura dei compensi come corrisposti nei precedenti esercizi, il compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di simili dimensioni" (Cass. n. 6056/2021).
Nel caso di specie le parti attrici non hanno allegato degli elementi cui poter fare ricorso per la determinazione del compenso richiesto.
,Non è stata allegata prova dell'attività e delle funzioni espletate da Controparte_3
né è stato fornito alcun riscontro probatorio relativo al periodo lavorato, alla natura, alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, né vi è alcuna prova del risultato utile fatto conseguire alla società convenuta.
Secondo giurisprudenza di merito "il richiamo al mandato ed all'art. 1709 c.c., consente di fare applicazione della giurisprudenza che si è formata nel caso in cui il compenso del mandatario debba essere determinato dal giudice. In particolare, ai fini della liquidazione in via equitativa del compenso dovuto ad un professionista ex artt. 1709 e 2225 c.c., il giudice di merito deve far riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità dell'attività svolta;
deve altresì ispirarsi ad un criterio di proporzione con l'entità delle prestazioni eseguite dal mandatario, nonché con il risultato utile conseguito dal mandante, e la determinazione concreta del compenso non può, per sua natura, che essere dominata da un criterio di giudizio di tipo equitativo, avente carattere ampiamente discrezionale" (Trib. Catania sez. spec.
Imprese n. 3388/2022).
In conseguenza di ciò, non avendo gli attori fornito alcun riscontro probatorio circa gli elementi necessari ai fini del calcolo in via equitativa del compenso spettante ad Controparte_3 non è possibile determinarne l'importo.
,
Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea va dunque rigettata.
Nulla va disposto sulle spese di lite nei riguardi dei convenuti, rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
2308/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Cont nella contumacia dei convenuti CP_2 e Controparte_3
- rigetta la domanda attorea;
Contr nulla sulle spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci, CP_2 e
Controparte_3
Così deciso in Ragusa, il 28.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2308/2019 R.G., avente ad oggetto: Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., promossa da:
(c.f. C.F. 1 ), Parte_2 Parte_1 C.F. 2 entrambi elettivamente domiciliati in
[...] (c.f.
Ispica (RG), nella via Ugo Foscolo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Giorgio
Terranova, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attori
Nei confronti di Contr CP_2 P.IVA P.IVA 1
Controparte_3 C.F. 3
Convenuti contumaci
IN FATTO E IN DIRITTO
Contr e in rinnovazione il Con atto di citazione, notificato il 06.05.2019 alla CP_2
23.07.2024 ad Controparte_3 Parte_2 Parte_1 e
,
convenivano in giudizio i suddetti, asserendo di essere creditori di Controparte_3
per una somma complessiva di euro 25.836,48, in forza della sentenza n. 64/2017, del
Tribunale di Ragusa/ex Tribunale di Modica, emessa il 07.04.2017. Le parti attrici affermavano di agire mediante esperimento di azione surrogatoria in sostituzione del debitore, in quanto lo stesso non agiva al fine di ottenere le somme a lui dovute per aver rivestito, dal 25.01.2018, la carica di amministratore unico della società
C CP_2 Per le superiori motivazioni convenuta eParte_2
chiedevano ritenersi e dichiararsi Controparte_3 creditore nei Parte_1
Contr confronti della CP_2 per il compenso dovuto in ragione dell'attività espletata, e per l'effetto quantificarsi il compenso dovutogli, e autorizzarsi gli attori ad esperire l'azione surrogatoria in sostituzione del debitore convenuto, fino a concorrenza e soddisfazione del credito pari a euro 25.836,48, discendente dalla sentenza n. 64/2017 del Tribunale di Ragusa ex Tribunale di Modica;
con vittoria di spese e compensi. وsebbene regolarmente citati, non si costituivano in La JO. CP_2 e Controparte_3
giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni, all'udienza del 12.05.2025, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Ciò premesso, occorre anzitutto precisare che il credito vantato dalle parti attrici risulta provato mediante allegazione della sentenza n. 64/2017 del Tribunale di
Ragusa ex Tribunale di Modica, con la quale è stata disposta la condanna di CP_3
[...] al pagamento di euro 10.000,00 in favore di ciascuno degli attori, per un totale di euro 20.000, oltre ad interessi legali dal 09.02.2012 al soddisfo.
Relativamente all'esperimento dell'azione surrogatoria, al fine della sostituzione delle parti attrici al convenuto CP_3 nell'azione diretta all'ottenimento del compenso dovuto per l'espletamento della carica di amministratore svolta presso la società convenuta, deve considerarsi che, ai sensi dell'art. 1709 c.c., "Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi;
in mancanza è determinata dal giudice".
C Nel caso di specie, il compenso dell'amministratore della società CP_2 non è stato determinato dallo statuto sociale della predetta società, il quale all'art. 22, rubricato "Compensi degli amministratori", ha previsto che "Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione".
Alla luce della dizione del citato articolo, non risulta alcuna successiva decisione o delibera assembleare diretta all'individuazione di tale compenso. Mediante dichiarazione del terzo, resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., datata 24.12.2018.
C e depositata in atti, nella qualità di socia unica della Parte_3
[...]
CP_2 ha dichiarato che “nessuna delibera ha previsto compenso all'amministratore, pertanto, nulla è dovuto dalla società al citato sig. Controparte_3 per il ruolo ricoperto di amministratore della società in oggetto" (vedi allegato n. 5 all'atto di citazione).
Sul punto, ritiene la giurisprudenza di legittimità che "La determinazione giudiziaria del giusto compenso dell'amministratore di società di capitali, ove non pattuito dalle parti ex articolo 2389 del Cc, debba essere condotta alla stregua del criterio dell'equità (si veda l'articolo 1709 del Cc), secondo la regola della proporzione con l'entità della prestazione in concreto svolta e con il risultato fatto conseguire alla società, potendo rilevare, al riguardo, una pluralità di elementi, quali l'impegno profuso dall'amministratore nell'attività prestata, la situazione economica della società, gli utili ed i vantaggi conseguiti, la misura dei compensi come corrisposti nei precedenti esercizi, il compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di simili dimensioni" (Cass. n. 6056/2021).
Nel caso di specie le parti attrici non hanno allegato degli elementi cui poter fare ricorso per la determinazione del compenso richiesto.
,Non è stata allegata prova dell'attività e delle funzioni espletate da Controparte_3
né è stato fornito alcun riscontro probatorio relativo al periodo lavorato, alla natura, alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, né vi è alcuna prova del risultato utile fatto conseguire alla società convenuta.
Secondo giurisprudenza di merito "il richiamo al mandato ed all'art. 1709 c.c., consente di fare applicazione della giurisprudenza che si è formata nel caso in cui il compenso del mandatario debba essere determinato dal giudice. In particolare, ai fini della liquidazione in via equitativa del compenso dovuto ad un professionista ex artt. 1709 e 2225 c.c., il giudice di merito deve far riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità dell'attività svolta;
deve altresì ispirarsi ad un criterio di proporzione con l'entità delle prestazioni eseguite dal mandatario, nonché con il risultato utile conseguito dal mandante, e la determinazione concreta del compenso non può, per sua natura, che essere dominata da un criterio di giudizio di tipo equitativo, avente carattere ampiamente discrezionale" (Trib. Catania sez. spec.
Imprese n. 3388/2022).
In conseguenza di ciò, non avendo gli attori fornito alcun riscontro probatorio circa gli elementi necessari ai fini del calcolo in via equitativa del compenso spettante ad Controparte_3 non è possibile determinarne l'importo.
,
Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea va dunque rigettata.
Nulla va disposto sulle spese di lite nei riguardi dei convenuti, rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
2308/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Cont nella contumacia dei convenuti CP_2 e Controparte_3
- rigetta la domanda attorea;
Contr nulla sulle spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci, CP_2 e
Controparte_3
Così deciso in Ragusa, il 28.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo