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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1981/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1981/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 11.55 innanzi al dott. Pietro Merletti, sono comparsi:
Per l'avv. e l'avv. CURCI EMILIO ( ) VIA Parte_1 C.F._1
PUTIGNANI 267 70122 BARI;
, oggi sostituito dall'avv. Marcella Biocca
Per contumace Controparte_1
Per contumace Controparte_2
.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv Biocca precisa le conclusioni come da atto di appello. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1981/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._2
CURCI EMILIO ( ) VIA PUTIGNANI 267 70122 BARI;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv.
appellante contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), nel presente grado contumaci P.IVA_2
appellate
CONCLUSIONI
La costituita parte appellante ha concluso come da atto introduttivo richiamato nella odierna discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza 857 del 2018 il giudice di pace di ha rigettato CP_2 la opposizione di contro la cartella esattoriale 01420180005658212000 a seguito di Parte_1 infrazione del codice della strada, per il giudice di pace contestata entro i novanta giorni con raccomandata terminata in compiuta giacenza e la perdita di possesso del veicolo per furto è stata denunciata successivamente alla contestata infrazione. Interpone appello il trasgressore sostenendo che la notifica non gli è pervenuta alla sua residenza che è Bari lungomare IX maggio numero 54. Ciò rende nulla la notifica e gli atti successivi, compresa la relativa cartella esattoriale. In esito a discussione la causa è stata decisa come da odierna sentenza, contumace . Controparte_3
Il Giudice di pace ha ritenuto ben notificato il verbale in data 27 ottobre 2013, per compiuta giacenza. Come ha affermato la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 28451/10, In tema di violazioni del codice della strada, il "dies a quo" del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico registro automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l'interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico registro automobilistico. Ne
pagina 2 di 4 consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di
150 giorni dalla annotazione all'anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel Pra o nell'Archivio nazionale veicoli. Ancora più in termini la decisione Cass. 9 luglio 2009 n. 16185, secondo cui « la disposizione contenuta nell'art. 247 del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, nel prevedere che le comunicazioni al Pra del cambio di residenza, già dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, debbano essere eseguite a cura della pubblica amministrazione, comporta — anche in ragione del fatto che non esiste più una norma simile a quella di cui all'art. 59 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Codice della strada abrogato) , che imponeva all'interessato la comunicazione del cambio di residenza — che la notifica effettuata, in forza dell'art. 201, comma 3, ultimo periodo, d. lgs.
30 aprile 1992 n. 985, al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi, ove questi non siano aggiornati, non possa ritenersi validamente eseguita, atteso che il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri archivi non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente ». Come affermato da Cassazione, 9370/2020, In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale.
Nel caso di specie, la notifica è avvenuta, e si è perfezionata con compiuta giacenza, in luogo ove non era più residente il trasgressore;
risultante tuttavia dal PRA. A seguito di intervento delle Sezioni Unite sopra ricordato, si è composto il conflitto giurisdizionale;
per cui le annotazioni del PRA, ove non allineate alle annotazioni dello Stato Civile, non prevalgono più su queste. Ne consegue pertanto che la sentenza, che ha ritenuto validamente notificato il verbale con notifica perfezionata per compiuta Par giacenza all'indirizzo risultante al ma dove il trasgressore più non aveva la residenza, va considerata nulla. Si aggiunga che non risultano essere state ritirate né la notifica e nemmeno la raccomandata di avviso;
il fatto quindi che vi possa ancora essere stata una cassetta delle poste con il nome del trasgressore, senza che vi siano prove che quella ipotetica cassetta sia stata presidiata da persone che si poteva presumere avessero un legame con il trasgressore, non rende valida una notifica nulla;
si aggiunga infine che si ha la data di variazione del Pra, che è del 14, ma non si ha la data di denuncia di variazione;
che avrebbe potuto essere interessante, ove fosse stata posteriore alla presunta perdita di possesso per furto, per ipotizzare una preordinazione volta ad evitare la corretta notifica;
per cui per quanto se ne sà la dichiarazione di variazione avrebbe anche potuto essere tempestiva. Infine va riscontrato come il 23 settembre la sia stata informata, per la denuncia di furto, del corretto CP_2 indirizzo del trasgressore, dichiarato in sede di querela;
quindi ben avrebbe potuto, continuando ad essere in termini, notificare il verbale all'indirizzo giusto. Ne consegue che il ricorso va accolto e pertanto la cartella impugnata va annullata, limitatamente al verbale qui impugnato CP_2
essendovi altri titoli da impugnare autonomamente con quella cartella, in ordine ai quali, oltre
[...]
a non essere competenti, si sconosce perché giustamente non portati a conoscenza di come i verbali relativi siano stati contestati;
questo impone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in quanto in tesi gli altri tre titoli potrebbero essere validi;
ed allora si tratterebbe di atto di precetto solo parzialmente invalido, per cui l'opponente può vedersi solo compensare le spese di lite, ma non può vedersi condannare alle stesse parte esecutante, comunque creditrice.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e annulla la cartella esattoriale 01420180005658212000 emessa da CP_4
, limitatamente all'importo relativo alla infrazione contestata a con verbale
[...] Parte_1
SCV0003548463 infrazione del 13 9 2013 h 22.26 accertata il 2 ottobre 2013 h 14.25. Ordina pertanto pagina 3 di 4 a di rinotificare il titolo espungendo gli importi derivanti da tale verbale, Controparte_3 ove gli altri titoli non siano stati oggetto di impugnazione, né del verbale né della suddetta impugnanda Cartella, dinanzi agli altri fori competenti. Spese di lite del doppio grado compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 13.25.
Teramo, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Pietro Merletti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1981/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 11.55 innanzi al dott. Pietro Merletti, sono comparsi:
Per l'avv. e l'avv. CURCI EMILIO ( ) VIA Parte_1 C.F._1
PUTIGNANI 267 70122 BARI;
, oggi sostituito dall'avv. Marcella Biocca
Per contumace Controparte_1
Per contumace Controparte_2
.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv Biocca precisa le conclusioni come da atto di appello. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1981/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._2
CURCI EMILIO ( ) VIA PUTIGNANI 267 70122 BARI;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv.
appellante contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), nel presente grado contumaci P.IVA_2
appellate
CONCLUSIONI
La costituita parte appellante ha concluso come da atto introduttivo richiamato nella odierna discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza 857 del 2018 il giudice di pace di ha rigettato CP_2 la opposizione di contro la cartella esattoriale 01420180005658212000 a seguito di Parte_1 infrazione del codice della strada, per il giudice di pace contestata entro i novanta giorni con raccomandata terminata in compiuta giacenza e la perdita di possesso del veicolo per furto è stata denunciata successivamente alla contestata infrazione. Interpone appello il trasgressore sostenendo che la notifica non gli è pervenuta alla sua residenza che è Bari lungomare IX maggio numero 54. Ciò rende nulla la notifica e gli atti successivi, compresa la relativa cartella esattoriale. In esito a discussione la causa è stata decisa come da odierna sentenza, contumace . Controparte_3
Il Giudice di pace ha ritenuto ben notificato il verbale in data 27 ottobre 2013, per compiuta giacenza. Come ha affermato la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 28451/10, In tema di violazioni del codice della strada, il "dies a quo" del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico registro automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l'interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico registro automobilistico. Ne
pagina 2 di 4 consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di
150 giorni dalla annotazione all'anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel Pra o nell'Archivio nazionale veicoli. Ancora più in termini la decisione Cass. 9 luglio 2009 n. 16185, secondo cui « la disposizione contenuta nell'art. 247 del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, nel prevedere che le comunicazioni al Pra del cambio di residenza, già dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, debbano essere eseguite a cura della pubblica amministrazione, comporta — anche in ragione del fatto che non esiste più una norma simile a quella di cui all'art. 59 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Codice della strada abrogato) , che imponeva all'interessato la comunicazione del cambio di residenza — che la notifica effettuata, in forza dell'art. 201, comma 3, ultimo periodo, d. lgs.
30 aprile 1992 n. 985, al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi, ove questi non siano aggiornati, non possa ritenersi validamente eseguita, atteso che il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri archivi non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente ». Come affermato da Cassazione, 9370/2020, In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale.
Nel caso di specie, la notifica è avvenuta, e si è perfezionata con compiuta giacenza, in luogo ove non era più residente il trasgressore;
risultante tuttavia dal PRA. A seguito di intervento delle Sezioni Unite sopra ricordato, si è composto il conflitto giurisdizionale;
per cui le annotazioni del PRA, ove non allineate alle annotazioni dello Stato Civile, non prevalgono più su queste. Ne consegue pertanto che la sentenza, che ha ritenuto validamente notificato il verbale con notifica perfezionata per compiuta Par giacenza all'indirizzo risultante al ma dove il trasgressore più non aveva la residenza, va considerata nulla. Si aggiunga che non risultano essere state ritirate né la notifica e nemmeno la raccomandata di avviso;
il fatto quindi che vi possa ancora essere stata una cassetta delle poste con il nome del trasgressore, senza che vi siano prove che quella ipotetica cassetta sia stata presidiata da persone che si poteva presumere avessero un legame con il trasgressore, non rende valida una notifica nulla;
si aggiunga infine che si ha la data di variazione del Pra, che è del 14, ma non si ha la data di denuncia di variazione;
che avrebbe potuto essere interessante, ove fosse stata posteriore alla presunta perdita di possesso per furto, per ipotizzare una preordinazione volta ad evitare la corretta notifica;
per cui per quanto se ne sà la dichiarazione di variazione avrebbe anche potuto essere tempestiva. Infine va riscontrato come il 23 settembre la sia stata informata, per la denuncia di furto, del corretto CP_2 indirizzo del trasgressore, dichiarato in sede di querela;
quindi ben avrebbe potuto, continuando ad essere in termini, notificare il verbale all'indirizzo giusto. Ne consegue che il ricorso va accolto e pertanto la cartella impugnata va annullata, limitatamente al verbale qui impugnato CP_2
essendovi altri titoli da impugnare autonomamente con quella cartella, in ordine ai quali, oltre
[...]
a non essere competenti, si sconosce perché giustamente non portati a conoscenza di come i verbali relativi siano stati contestati;
questo impone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in quanto in tesi gli altri tre titoli potrebbero essere validi;
ed allora si tratterebbe di atto di precetto solo parzialmente invalido, per cui l'opponente può vedersi solo compensare le spese di lite, ma non può vedersi condannare alle stesse parte esecutante, comunque creditrice.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e annulla la cartella esattoriale 01420180005658212000 emessa da CP_4
, limitatamente all'importo relativo alla infrazione contestata a con verbale
[...] Parte_1
SCV0003548463 infrazione del 13 9 2013 h 22.26 accertata il 2 ottobre 2013 h 14.25. Ordina pertanto pagina 3 di 4 a di rinotificare il titolo espungendo gli importi derivanti da tale verbale, Controparte_3 ove gli altri titoli non siano stati oggetto di impugnazione, né del verbale né della suddetta impugnanda Cartella, dinanzi agli altri fori competenti. Spese di lite del doppio grado compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 13.25.
Teramo, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Pietro Merletti
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