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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 18/03/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP dott. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
rappresentata e difesa dall'avv.to LABIA CHIARA nel cui studio ha Parte_1 eletto domicilio
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dalla dott.ssa DI Controparte_1
NOIA ANGELA TIZIANA
RESISTENTE
Oggetto: Carta docente – legge 107/2015
Con ricorso depositato il 15/07/2024, parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 1 commi 121 – 122 -124 L. 107/2015, art.2 DPCM del 23/11/2015 e/o dell'art. 3 DPCM del 28/11/2016, il diritto a percepire l'incentivo Carta del docente per l'ammontare di € 500,00 annui in riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 disponendo la condanna del al pagamento della succitata somma anche a titolo CP_1 risarcitorio, oltre gli accessori di legge.
La parte istante specificava: - di essere docente a tempo determinato;
–di aver lavorato negli aa.ss. sopra indicati come docente a tempo determinato presso vari istituti scolastici sempre con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche;
- di non aver usufruito, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui ex art. 1 comma 121 L.107/2015 e DPCM 23/9/2015, previsti per l'acquisto di beni e servizi formativi al fine di favorire lo sviluppo delle competenze professionali (Carta elettronica del docente).
Il , costituendosi, concludeva per il rigetto della domanda. Controparte_1
In data odierna le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale.
**************
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' opportuno, preliminarmente effettuare un excursus storico di tutta la normativa e della recente giurisprudenza, in ambito nazionale ed europeo che ha interessato la subiecta materia.
L'art.63 del CCNL del comparto scuola, 27/11/2007, prevede testualmente che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse, opportunità che garantiscano la formazione in servizio.”
In linea con il succitato art. 63 del CCNL vanno viste le disposizioni di legge di cui all'art. 1 comma 121 L.107/2015 istitutiva della carta elettronica del docente. Detta norma, riferendosi all'aggiornamento ed alla formazione del solo docente di ruolo, ha previsto l'erogazione della somma di € 500,00 annui per promuovere tutte quelle attività finalizzate a favorire la formazione dei docenti, statuendo inoltre che tale erogazione non costituisce retribuzione accessoria, né reddito imponibile.
Nel comma 122 della L.107/2015 stabilisce testualmente “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e Controparte_2 con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione ed utilizzo della carta di cui al comma 121, l'importo da asssegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla carta medesima”.
L'art. 2 comma 1 del DPCM del 23/9/2015, attuativo di quanto previsto nel citato comma 122, dispone: “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzione scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”. Il , successivamente, emanava la Nota Prot. N°15219 del 15/10/2015 Controparte_1 la quale, al punto 2 (“destinatari”) ribadiva che “La carta del docente (ed il relativo importo nominale di € 500,00/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti in periodo di formazione e prova che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”.
A seguire l'art. 3 comma 1 DPCM 28/11/2016, sostitutivo del DPCM 107/2015, prevedeva:
“La carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del DL 16/4/1994, n°297, e ss. mm., i docenti i posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.”
In riferimento a quanto statuito nelle leggi sopra riportate che, in sostanza, escludevano dal beneficio dell'erogazione della Carta il solo personale docente a tempo determinato, interveniva il
Consiglio di Stato, Sezione VII, il quale, con sentenza n°1842/2022 del 16/3/2022, mutando peraltro il proprio precedente orientamento, (Sent. N°3979/2017), annullava gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente, stabilendo che tale beneficio spettasse anche agli assunti a tempo determinato.
Sulla questione si è pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18/5/2022 affermando la contrarietà dell'art- 1, comma 121, L. 107/2015 alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che garantisce parità di trattamento ai lavoratori precari quanto alle “condizioni di impiego” rispetto alle condizioni dei lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili.
La Corte di Giustizia ha così affermato che la Carta docenti deve essere considerata come rientrante tra le condizioni di impiego di cui alla clausola 4 punto 1 del predetto accordo quadro poiché tale indennità è versata per sostenere la formazione continua dei docenti obbligatoria sia per coloro che sono assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato che siano comparabili.
Orbene la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato per il lavoro svolto e le competenze professionali richieste, non sussistendo ragioni oggettive che possano giustificare un differente trattamento avendo lo stesso diritto-dovere d'aggiornamento.
Dirimente, poi, è stata la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n°29961 del
27/10/2023, che, richiamando gli obblighi di formazione dei docenti, ha affermato, facendo proprio il principio espresso dalla Corte di Giustizia secondo il quale i docenti allorquando svolgono una prestazione lavorativa pienamente comparabile devono conseguenzialmente ricevere analogo trattamento, che per le supplenze per le quali vi sia sovrapponibilità di condizioni l'obiettivo del legislatore di garantire la formazione può essere assicurato solo attraverso la parità di trattamento.
Riportando i principi suesposti alla condizione di parte ricorrente che ha rivestito la qualifica di docente a tempo determinato sino al termine delle attività scolastiche per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 deve essere dichiarato il diritto della stessa ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex L.107/2015 secondo i criteri stabiliti per i docenti a tempo indeterminato, a cui consegue la condanna del ad erogare la prestazione oggetto di Controparte_1 causa nelle forme di legge.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 15/07/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a beneficiare dell'erogazione economica di €
500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e per l'effetto condanna il alla corresponsione, mediante Controparte_1 accredito sulla “Carta elettronica del docente” dell'importo di € 2500,00 in favore di T_
;
[...]
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della parte ricorrente che liquida in € 2000,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Brindisi lì 18/03/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi