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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13150/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 13150/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato presso lo studio degli avv.ti Giovanni Ferraù e Francesco Giuffrida, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Resistente contumace
------------
Conclusioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc, la causa, all'udienza del 4 dicembre 2024, è stata posta in decisione, sulle conclusioni della sola parte ricorrente costituita.
----------
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 29 novembre 2023 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto del 21 novembre 2023, a mezzo del quale il Tribunale di
Catania, in persona del Giudice monocratico, ha liquidato la somma complessiva di euro
455,00, quale onorario per l'attività prestata in favore di ammesso al patrocinio a Parte_2
spese dello Stato, nel giudizio penale n. 11495/2015 R.G., sì come conclusosi con la sentenza di non doversi procedere n. 3316/2023 RG.
Nella specie, il Giudice, ritenuta la non particolare complessità del processo, ha ritenuto di riconoscere all'avv. il compenso per la fase studio, istruttoria e Parte_1
decisoria, applicando il minimo tariffario e le diminuzioni nella loro massima misura percentuale.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso è stato notificato al
, il quale non ha curato di costituirsi. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 4 dicembre 2024.
Le ragioni dell'impugnato decreto consistono nell'assunto per cui, a fronte dell'attività professionale in concreto svolta dal ricorrente, il Giudice avrebbe liquidato un importo minore rispetto a quello dovuto, oltreché inferiore ai minimi inderogabili.
Viene evidenziata, al riguardo, la circostanza per la quale, avendo l'avv. Parte_1
partecipato a oltre sei udienze dibattimentali, come da verbali in atti, e avendo svolto, in quattro di queste, attività professionale di difesa in favore dell'imputato irreperibile, avrebbesi dovuto liquidare un compenso rapportato quantomeno ai valori rinvenibili nel protocollo convenuto con l'Ordine degli Avvocati di Catania per i processi svoltisi entro le sei udienze.
L'opposizione è fondata.
Tenuto conto del principio di congruità degli onorari, del carattere, in effetti, inderogabile dei minimi tariffari (Cass. 2024 n. 11102), e dell'art. 13 DM 55/2024 - il quale, in parola, nei giudizi penali c.d. non compiuti, impone al magistrato procedente di tener conto, ai fini della liquidazione, dell'attività effettivamente svolta dal professionista fino alla data della pagina 2 di 4 pronuncia della sentenza, benché dichiarativa della causa estintiva del reato (come, per l'appunto, nella fattispecie in esame) – il Tribunale, considerata l'attività svolta nel corso delle sette udienze dibattimentali ritiene di condividere le opposte difese sì da liquidare, in favore dell'avv. , quanto concordato con il protocollo di intesa da recente adottato con Parte_1
l'Ordine degli avvocati di Catania alla tabella 9 (processi dibattimentali oltre quattro udienze, con esclusione di quelle di mero rinvio): nello specifico, le fasi di studio, istruttoria (cfr.
l'udienza del 5 ottobre 2020 in seno alla quale si è proceduto all'esame dei testi) e decisionale, sì come esitata con la sentenza del 15 maggio 2023.
Sono, come ben aveva chiesto la difesa dell'opponente con la spiegata istanza di liquidazione:
€. 400,00 studio
€.
1.000.00 istruttoria
€.
1.200.00 decisionale, per un ammontare di €. 2.600,00, che ridotti di 1/3, assommano ad €. 1.733,00.
Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che riformare l'impugnato decreto e liquidare le spese processuali secondo il criterio della soccombenza (valore della causa da €.
1.100,00/€. 5.200,00 – compensi minimi – fasi studio, introduttiva, istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13150/2023 RG, nella contumacia del , così statuisce: Controparte_1
liquida, in riforma del decreto del 21 novembre 2023, in favore di , la Parte_1
somma di euro 1.733,00, oltre iva, cpa e spese generali. condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1
processuali, che liquida nella misura di euro 852,00 oltre CU, iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 26 marzo 2025
pagina 3 di 4 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 13150/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato presso lo studio degli avv.ti Giovanni Ferraù e Francesco Giuffrida, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Resistente contumace
------------
Conclusioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc, la causa, all'udienza del 4 dicembre 2024, è stata posta in decisione, sulle conclusioni della sola parte ricorrente costituita.
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pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 29 novembre 2023 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto del 21 novembre 2023, a mezzo del quale il Tribunale di
Catania, in persona del Giudice monocratico, ha liquidato la somma complessiva di euro
455,00, quale onorario per l'attività prestata in favore di ammesso al patrocinio a Parte_2
spese dello Stato, nel giudizio penale n. 11495/2015 R.G., sì come conclusosi con la sentenza di non doversi procedere n. 3316/2023 RG.
Nella specie, il Giudice, ritenuta la non particolare complessità del processo, ha ritenuto di riconoscere all'avv. il compenso per la fase studio, istruttoria e Parte_1
decisoria, applicando il minimo tariffario e le diminuzioni nella loro massima misura percentuale.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso è stato notificato al
, il quale non ha curato di costituirsi. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 4 dicembre 2024.
Le ragioni dell'impugnato decreto consistono nell'assunto per cui, a fronte dell'attività professionale in concreto svolta dal ricorrente, il Giudice avrebbe liquidato un importo minore rispetto a quello dovuto, oltreché inferiore ai minimi inderogabili.
Viene evidenziata, al riguardo, la circostanza per la quale, avendo l'avv. Parte_1
partecipato a oltre sei udienze dibattimentali, come da verbali in atti, e avendo svolto, in quattro di queste, attività professionale di difesa in favore dell'imputato irreperibile, avrebbesi dovuto liquidare un compenso rapportato quantomeno ai valori rinvenibili nel protocollo convenuto con l'Ordine degli Avvocati di Catania per i processi svoltisi entro le sei udienze.
L'opposizione è fondata.
Tenuto conto del principio di congruità degli onorari, del carattere, in effetti, inderogabile dei minimi tariffari (Cass. 2024 n. 11102), e dell'art. 13 DM 55/2024 - il quale, in parola, nei giudizi penali c.d. non compiuti, impone al magistrato procedente di tener conto, ai fini della liquidazione, dell'attività effettivamente svolta dal professionista fino alla data della pagina 2 di 4 pronuncia della sentenza, benché dichiarativa della causa estintiva del reato (come, per l'appunto, nella fattispecie in esame) – il Tribunale, considerata l'attività svolta nel corso delle sette udienze dibattimentali ritiene di condividere le opposte difese sì da liquidare, in favore dell'avv. , quanto concordato con il protocollo di intesa da recente adottato con Parte_1
l'Ordine degli avvocati di Catania alla tabella 9 (processi dibattimentali oltre quattro udienze, con esclusione di quelle di mero rinvio): nello specifico, le fasi di studio, istruttoria (cfr.
l'udienza del 5 ottobre 2020 in seno alla quale si è proceduto all'esame dei testi) e decisionale, sì come esitata con la sentenza del 15 maggio 2023.
Sono, come ben aveva chiesto la difesa dell'opponente con la spiegata istanza di liquidazione:
€. 400,00 studio
€.
1.000.00 istruttoria
€.
1.200.00 decisionale, per un ammontare di €. 2.600,00, che ridotti di 1/3, assommano ad €. 1.733,00.
Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che riformare l'impugnato decreto e liquidare le spese processuali secondo il criterio della soccombenza (valore della causa da €.
1.100,00/€. 5.200,00 – compensi minimi – fasi studio, introduttiva, istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13150/2023 RG, nella contumacia del , così statuisce: Controparte_1
liquida, in riforma del decreto del 21 novembre 2023, in favore di , la Parte_1
somma di euro 1.733,00, oltre iva, cpa e spese generali. condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1
processuali, che liquida nella misura di euro 852,00 oltre CU, iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 26 marzo 2025
pagina 3 di 4 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4