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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/04/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 339/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 24 aprile 2025 ad ore 10,37 innanzi al dott. Edoardo Gaspari sono comparsi: per l'Avv. Desiree Fortuna;
Parte_1
ZO IN presente personalmente.
***
1 Il Giudice invita alla discussione dell'appello.
L'Avv. Fortuna richiama il contenuto del ricorso in appello e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice chiede al sig. CH se intende esporre qualche considerazione.
Il sig. CH dichiara di non aver nulla da dire.
L'Avv. Fortuna e il sig. CH dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ad ore 10,44, avvisando le parti che la sentenza sarà depositata in data odierna, come previsto dall'art. 437 CPC.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari Ad ore 13,05, all'esito della camera di consiglio, è depositata la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 339/2025 R.G.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 437 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 339/2025 R.G. promossa
2 da
in persona del presidente p.t., corrente in Piazza della Parte_1 Parte_1
Libertà 17, con gli Avv.ti DESIREE FORTUNA, PAOLA TERZANO e ALBERTO VELLA, presso il cui studio coincidente con la sede dell'ente è elettivamente domiciliata appellante contro
ZO IN nato a [...] il [...], residente in [...] appellato avverso la sentenza n. 103/2024 (RG 410/2024), non notificata, emessa dal giudice di pace di SA RA
(AL) il 12.9.2024.
Oggetto: opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada.
Conclusioni
(come da ricorso in appello): Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vercelli, in accoglimento del presente appello e in riforma parziale della sentenza del Giudice di
Pace di SA RA n. 103/2024 del 12.09.2024, condannare il Sig. IN ZO al pagamento delle spese di lite del primo grado in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c.
Con ulteriore vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
Motivi della decisione
Con ricorso in appello tempestivamente depositato il 12.3.2025 la ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 103/2024 (R.G. 410/2024), non notificata, emessa dal giudice di pace di SA RA
(AL) il 12.9.2024, con cui, nonostante sia stato dichiarato inammissibile in forza dell'art. 204 bis del codice
3 della strada il ricorso depositato il 20.5.2024 da CH personalmente ex art. 821 CPC contro il verbale n. A20592 del Servizio di Polizia Provinciale dell'ente per violazione dell'art. 1427 del medesimo codice
(avendo il ricorrente pagato in data 7.5.2024 la sanzione in misura ridotta comminata con lo stesso verbale) le spese di lite sono state interamente compensate tra le parti con la seguente motivazione: “l'eccepita inammissibilità del ricorso, non ha consentito l'esame del merito;
che, nell'ipotesi in cui non fosse stata fornita, dall'Ente resistente, la prova dell'omologazione di competenza del Ministero per lo sviluppo economico dello strumento utilizzato per il rilevamento della velocità, il ricorso sarebbe risultato accoglibile;
che pertanto appare opportuno, non essendo possibile indicare nel ricorrente una parte totalmente soccombente, dichiarare la totale compensazione delle spese di giudizio tra le parti”.
Due sono i motivi d'appello:
1. contraddittorietà e illogicità della motivazione – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92
CPC. La si duole che il giudice di pace abbia fatto malgoverno sia dell'art. 911 CPC, perché la Parte_1
sentenza con cui si chiude il processo per un motivo processuale equivale, quanto alla soccombenza, ad una di merito, sia dell'art. 922 CPC in relazione alla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, perché nel caso di specie non vi è stata né soccombenza reciproca, né assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, né gravi ed eccezionali ragioni, uniche ipotesi che giustificano la compensazione delle spese di lite;
2. contraddittorietà della motivazione nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 CPC, perché il giudice, pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso, si è spinto – per motivare la compensazione delle spese di lite – all'esame di un motivo di merito non oggetto di ricorso: “nell'ipotesi in cui non fosse stata fornita, dall'Ente resistente, la prova dell'omologazione di competenza del Ministero per lo viluppo economico dello strumento utilizzato per il rilevamento della velocità, il ricorso sarebbe risultato accoglibile;
che pertanto appare opportuno, non essendo possibile indicare nel ricorrente una parte totalmente soccombente, dichiarare la totale compensazione delle spese di giudizio tra le parti”. Così facendo, ha violato l'art. 112 CPC.
Sulla base di questi argomenti la ha rassegnato le sopra trascritte conclusioni, chiedendo, in Parte_1
parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna di CH al pagamento delle spese di lite del primo grado, nonché di quelle del presente giudizio.
Con decreto 12.3.2025 è stata fissata udienza di discussione del ricorso.
Il ricorso e il decreto sono stati notificati, nei termini ex art. 435 CPC, il 25.3.2025 a CH a mani
4 proprie, che non si è costituito.
All'odierna udienza, quando è comparso CH personalmente, la Provincia ha discusso il ricorso insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Il Giudice si è ritirato in camera di consiglio per deliberare la seguente sentenza.
***
Entrambi i motivi d'appello, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
Pur dichiarando inammissibile il ricorso depositato il 20.5.2024 da CH personalmente ex art. 821 CPC contro il verbale n. A20592 del Servizio di Polizia Provinciale di , il giudice di pace ha Parte_1
interamente compensato tra le parti le spese di lite, violando l'art. 92 CPC che ammette la compensazione solo nei casi soccombenza reciproca e di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza. Parimenti, il giudice di pace non ha motivato quali altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (sent. 77/2019 della Corte costituzionale) vi sarebbero state nel caso di specie per disporre la compensazione delle spese: ragioni che, a prescindere dalla mancanza di motivazione, non sussistono.
L'inammissibilità del ricorso ex art. 204 bis del codice della strada perché depositato nonostante il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta attesta la soccombenza di CH nel giudizio di primo grado: per questo la sentenza va parzialmente riformata, condannando l'originario ricorrente a rifondere le spese di lite alla . Parte_1
Inoltre, il giudice di pace, nonostante abbia espressamente dato atto che l'inammissibilità del ricorso precludesse l'esame del merito, a sostegno della compensazione delle spese di lite motivò non solo formulando un'ipotesi di decisione di merito – cosa di per sé inammissibile e ultronea – ma anche ipotizzando l'esame di un fatto che gli sarebbe stato precluso esaminare in base all'art. 112 CPC, perché il ricorrente non lo aveva posto a base del ricorso.
Le spese di lite del primo grado sono liquidate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal
DM 147/2022, sulla base dei seguenti criteri:
- competenza: giudizi innanzi al giudice di pace;
- scaglione: fino a € 1.100,00;
- fasi: tutte, tranne l'istruttoria mancata;
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- tariffe: minime per la semplicità in fatto e in diritto del processo, definito sulla base dell'eccepita manifesta inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio d'appello, alla cui rifusione cui CH è condannato ex art. 91 CPC, non essendovi i presupposti ex art. 921 CPC per ritenerle irripetibili, sono liquidate sulla base degli stessi criteri di cui sopra, tranne:
- competenza: giudizi innanzi alla corte d'appello;
- fasi: solo di studio e introduttiva, essendo la precisazione delle conclusioni e la discussione del ricorso avvenute alla prima e unica udienza.
La liquidazione delle spese di entrambi i gradi avviene con arrotondamento (per il primo di € 1,00 in eccesso, per il secondo di € 2,00 in difetto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 339/2025 R.G. promossa da Parte_1
contro
ZO IN, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
[...]
- in parziale riforma della sentenza n. 103/2024 (R.G. 410/2024), non notificata, emessa dal giudice di pace di SA RA (AL) il 12.9.2024, CONDANNA ex art. 91 CPC ZO CH a rimborsare alla le spese di lite del primo grado, che si liquidano in € 140,00 per Parte_1
compensi, oltre a spese generali e accessori secondo legge;
- CONDANNA ex art. 91 CPC ZO CH a rimborsare alla le spese di Parte_1
lite del grado d'appello, che si liquidano in € 140,00 per compensi, € 91,50 per anticipazioni, oltre a spese generali e accessori secondo legge.
Vercelli, 24 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari
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