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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/12/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
Dott. RG TI Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 251 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente Parte_1 C.F._1
nella Via Su Zurru n.15, elett.te dom.to in IA, Corso Repubblica n.237, presso lo studio dell'Avv. Doriana Origa, c.f. , , che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2
posta in atti;
ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Cagliari del 09.09.2024, Prot. n. 3185/2024
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Nuoro n. 7, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Terenzio Schirru C.F._3
(Cod. Fisc. ), con studio in Selargius (SU) nella Via Quintino Sella n.7/b, C.F._4
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Conclusioni:
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal ricorrente in IA il 12.04.2003, come risulta dai Registri dello Stato Civile del Comune di IA,
Atto n.1, Parte II, Serie A, Anno 2003, disponendo per le conseguenti annotazioni nei registri anagrafici.
2) Previa revoca del diritto di abitazione della signora sull'immobile ex coniugale, CP_1
sito in Donori nella via Su Zurru n.15, assegnare lo stesso immobile al signor . Parte_1
3) Determinare in € 100 il contributo al mantenimento che il signor dovrà Parte_1
corrispondere per il figlio CP_1
4) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
Nell'interesse della parte resistente: “a) di aderire alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/04/2003 in IA (SU), trascritto all'Ufficio dello Stato
civile del Comune di IA (SU), Atto n. 1 Parte II - Serie A – Anno 2003;
b) di non opporsi all'assegnazione della casa familiare sita in Donori nella via Su Zurru n. 15 al ricorrente , avendo stabilito la propria residenza presso altra abitazione;
Parte_1
c) Sulle condizioni economiche fissate con il verbale di separazione, laddove il ricorrente chiedeva di determinare in € 100,00 il contributo da versare a titolo di mantenimento del figlio
[...] la resistente si affida alla decisione del Giudice per l'importo venga determinato tenendo Per_1
conto che le condizioni reddituali della sono precarie. CP_1
In riferimento alla richiesta di compensazione delle spese del presente procedimento, la resistente si associa.”
MOTIVI
Con ricorso depositato il 17 gennaio 2025, il sig. ha adito il Tribunale di Cagliari Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra in IA il 12 aprile 2003. Con lo stesso atto ha chiesto che CP_1
fosse revocato il diritto di abitazione della resistente sulla casa coniugale sita in Donori, via Su
Zurru n. 15, con conseguente assegnazione dell'immobile a suo favore. Ha inoltre domandato che il contributo al mantenimento del figlio fosse determinato in euro 100,00 mensili e che le CP_1
spese del procedimento fossero integralmente compensate.
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra il 12 aprile 2003 in IA e che dall'unione è nato, il 16 CP_1
giugno 2009, il figlio Le parti, il 31 maggio 2021, sono comparse davanti al Tribunale CP_1
Ordinario di Cagliari e si sono separate consensualmente alle condizioni riportate nel relativo verbale, nel quale è stato previsto: l'assegnazione della casa coniugale alla resistente quale genitore convivente con il figlio;
l'affidamento condiviso del minore con regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'obbligo per il sig. di corrispondere euro 200,00 mensili per il mantenimento Pt_1
del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
la compensazione delle spese di lite.
Il decreto di omologa della separazione consensuale è stato emesso dal Tribunale di Cagliari il 28
settembre 2021 e da allora i coniugi non hanno più ripreso la convivenza, escludendo qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e risultando pertanto maturati i termini di legge per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente ha inoltre rappresentato che, dal momento della separazione, si sono verificate circostanze sopravvenute che hanno modificato in modo significativo la situazione esistente al momento dell'omologa: in particolare, la resistente non ha mai abitato nella casa coniugale dopo la separazione, ha intrapreso una nuova relazione sentimentale dalla quale, nel 2024, è nato un figlio e ha stabilito la propria residenza lontano da Donori.
Ha inoltre evidenziato che tra le parti pende un procedimento di volontaria giurisdizione dinanzi al
Tribunale per i Minorenni di Cagliari (V.G. n. 489/2020), nell'ambito del quale sono emersi fatti rilevanti riguardanti il figlio a partire dal dicembre 2023 il minore è stato inserito in una CP_1
comunità, con affidamento ai servizi sociali di Donori;
inoltre, con provvedimento del 29 maggio
2021, il Tribunale per i Minorenni lo ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, fermo restando l'obbligo di provvedere al suo mantenimento.
***
Con memoria di costituzione la sig.ra si è ritualmente costituita, non opponendosi alla CP_1
richiesta di divorzio né all'assegnazione della casa familiare al ricorrente, avendo stabilito la propria residenza altrove. In merito al contributo al mantenimento del figlio, ha rimesso la determinazione al Giudice, evidenziando la precarietà delle proprie condizioni economiche.
****
All'udienza del 4 giugno 2025 le parti sono comparse personalmente. Il sig. ha confermato le Pt_1
proprie domande e ha dichiarato che il figlio nato il [...], si trovava ospite CP_1
presso una comunità a Settimo San Pietro per provvedimento del Tribunale per i minorenni che aveva sancito la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale. Ha riferito di svolgere lavori saltuari in campagna e di non avere un reddito stabile.
La sig.ra ha confermato la situazione del figlio, seguito dai servizi sociali di Donori e affidato CP_1
a lei, sebbene collocato in comunità. Ha dichiarato di risiedere a Ussana, di aver lasciato l'ex casa coniugale di proprietà del e di essere diventata madre di un altro bambino, nato da una Pt_1
successiva relazione ormai conclusa, anch'esso seguito dai servizi. Ha riferito di lavorare saltuariamente come collaboratrice familiare.
All'udienza è comparsa anche la dott.ssa dei servizi sociali di Donori, che ha CP_2
confermato la situazione del minore attualmente monitorato anche dai servizi di Ussana. CP_1
Ha riferito che il ragazzo sta bene presso la comunità e frequenta il primo anno del liceo scientifico a Selargius e frequenta regolarmente la madre, potendo trascorrere con lei la domenica.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha disposto ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ha determinato in 150 euro il contributo di CP_1
mantenimento a carico del sig. , da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Pt_1
ISTAT e partecipazione alle spese straordinarie;
ha disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, attribuendo a quest'ultima il potere decisionale anche per le scelte di straordinaria amministrazione, con supervisione dei servizi sociali di Ussana. Non essendovi istanze istruttorie,
dopo la discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separate e che, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 17.01.2025), sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3 così come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
****
Con riferimento alla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore nato il [...], il quadro istruttorio ha evidenziato una situazione familiare CP_1
complessa e già oggetto di intervento da parte del Tribunale per i minorenni. Risulta infatti che, a seguito di precedenti provvedimenti, il sig. è stato dichiarato decaduto dalla Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, con conseguente collocamento del minore presso una comunità educativa e costante monitoraggio da parte dei servizi sociali di Donori e Ussana.
Le informazioni rese in udienza dalla dott.ssa dei servizi sociali hanno confermato che il CP_2
minore è attualmente inserito in un percorso di sostegno e vigilanza, frequenta con profitto il primo anno di scuola superiore e mantiene rapporti regolari con la madre, la quale ha continuato a esercitare un ruolo di riferimento affettivo ed educativo, pur in presenza di sue difficoltà personali ed economiche.
Alla luce della decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale e della situazione di fragilità Pt_1
che ha determinato il collocamento del minore in struttura, non sussistono i presupposti per un affidamento condiviso, che richiederebbe la piena capacità genitoriale e la possibilità per entrambi i genitori di cooperare nella gestione della vita del figlio. Appare pertanto conforme all'interesse del minore – interesse che costituisce parametro primario di valutazione – disporre l'affido esclusivo alla madre, già individuata come figura maggiormente idonea a garantire continuità affettiva e decisionale, prevedendo che la stessa assuma in via esclusiva le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, sotto la supervisione dei servizi sociali di Ussana.
Per quanto attiene al contributo al mantenimento, si osserva che la permanenza del minore in comunità non esclude l'obbligo del genitore non affidatario di contribuire alle spese necessarie per il suo sostentamento, permanendo il dovere giuridico dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio nei limiti delle rispettive capacità economiche. In udienza il sig. ha dichiarato di Pt_1
svolgere attività lavorativa saltuaria in campagna e di non disporre di un reddito stabile;
nondimeno,
tenuto conto della precarietà economica di entrambi i genitori e del contributo minimo necessario a garantire la partecipazione del padre al mantenimento del figlio, appare equo confermare l'importo già fissato in via provvisoria in euro 150,00 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e alla partecipazione proporzionale alle spese straordinarie.
In merito all'abitazione familiare, si rileva che la sig.ra ha da tempo lasciato l'immobile sito in CP_1
Donori, via Su Zurru n. 15, di proprietà del sig. , stabilendo residenza altrove e non Pt_1
permanendo più alcun collegamento del minore con l'abitazione medesima. Deve pertanto confermarsi la revoca dell'assegnazione già disposta in via provvisoria, essendo venuto meno il presupposto finalistico della tutela dell'interesse abitativo del figlio.
****
Quanto alle spese di lite, si ritiene di doverne disporre la compensazione integrale tra le parti. La
natura del giudizio – volto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio – e il comportamento processuale complessivamente collaborativo dei coniugi, che non hanno introdotto contestazioni pretestuose e hanno sostanzialmente concordato sull'opportunità di definire la controversia alle condizioni accertate in corso di causa, giustificano tale decisione. Inoltre, la presenza di situazioni personali e familiari di particolare fragilità, già oggetto di intervento da parte dei servizi sociali e dell'Autorità minorile, costituisce ulteriore motivo per disporre la compensazione, in applicazione dei criteri di equità di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Parte_1
nei confronti della sig.ra ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o CP_1
assorbita,
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IA il
12.04.2003 tra nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 CP_1
IA (SU) il 10/10/1983, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di IA, anno 2003, atto n. 1, parte II, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.
2. Dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre sig.ra Persona_1 CP_1
attribuendo a quest'ultima anche le decisioni di straordinaria amministrazione, da assumersi con la supervisione dei Servizi Sociali di Ussana;
3. Dispone la permanenza del minore presso la comunità nella quale risulta attualmente inserito, sino a nuove determinazioni dell'Autorità minorile competente;
4. la regolamentazione dei rapporti madre-figlio secondo le modalità già in essere e concordate con i servizi sociali;
5. dispone la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Donori, via Su Zurru n. 15,
precedentemente attribuita alla sig.ra e assegna il suddetto immobile al sig. CP_1 Pt_1
;
[...]
6. Pone a carico del padre, sig. l'obbligo di corrispondere alla madre, sig.ra Parte_1
un contributo al mantenimento del figlio pari a euro 150,00 mensili, da CP_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT annuale e partecipazione al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate o documentate,
7. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 10.12.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
RG TI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
Dott. RG TI Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 251 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente Parte_1 C.F._1
nella Via Su Zurru n.15, elett.te dom.to in IA, Corso Repubblica n.237, presso lo studio dell'Avv. Doriana Origa, c.f. , , che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2
posta in atti;
ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Cagliari del 09.09.2024, Prot. n. 3185/2024
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Nuoro n. 7, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Terenzio Schirru C.F._3
(Cod. Fisc. ), con studio in Selargius (SU) nella Via Quintino Sella n.7/b, C.F._4
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Conclusioni:
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal ricorrente in IA il 12.04.2003, come risulta dai Registri dello Stato Civile del Comune di IA,
Atto n.1, Parte II, Serie A, Anno 2003, disponendo per le conseguenti annotazioni nei registri anagrafici.
2) Previa revoca del diritto di abitazione della signora sull'immobile ex coniugale, CP_1
sito in Donori nella via Su Zurru n.15, assegnare lo stesso immobile al signor . Parte_1
3) Determinare in € 100 il contributo al mantenimento che il signor dovrà Parte_1
corrispondere per il figlio CP_1
4) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
Nell'interesse della parte resistente: “a) di aderire alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/04/2003 in IA (SU), trascritto all'Ufficio dello Stato
civile del Comune di IA (SU), Atto n. 1 Parte II - Serie A – Anno 2003;
b) di non opporsi all'assegnazione della casa familiare sita in Donori nella via Su Zurru n. 15 al ricorrente , avendo stabilito la propria residenza presso altra abitazione;
Parte_1
c) Sulle condizioni economiche fissate con il verbale di separazione, laddove il ricorrente chiedeva di determinare in € 100,00 il contributo da versare a titolo di mantenimento del figlio
[...] la resistente si affida alla decisione del Giudice per l'importo venga determinato tenendo Per_1
conto che le condizioni reddituali della sono precarie. CP_1
In riferimento alla richiesta di compensazione delle spese del presente procedimento, la resistente si associa.”
MOTIVI
Con ricorso depositato il 17 gennaio 2025, il sig. ha adito il Tribunale di Cagliari Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra in IA il 12 aprile 2003. Con lo stesso atto ha chiesto che CP_1
fosse revocato il diritto di abitazione della resistente sulla casa coniugale sita in Donori, via Su
Zurru n. 15, con conseguente assegnazione dell'immobile a suo favore. Ha inoltre domandato che il contributo al mantenimento del figlio fosse determinato in euro 100,00 mensili e che le CP_1
spese del procedimento fossero integralmente compensate.
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra il 12 aprile 2003 in IA e che dall'unione è nato, il 16 CP_1
giugno 2009, il figlio Le parti, il 31 maggio 2021, sono comparse davanti al Tribunale CP_1
Ordinario di Cagliari e si sono separate consensualmente alle condizioni riportate nel relativo verbale, nel quale è stato previsto: l'assegnazione della casa coniugale alla resistente quale genitore convivente con il figlio;
l'affidamento condiviso del minore con regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'obbligo per il sig. di corrispondere euro 200,00 mensili per il mantenimento Pt_1
del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
la compensazione delle spese di lite.
Il decreto di omologa della separazione consensuale è stato emesso dal Tribunale di Cagliari il 28
settembre 2021 e da allora i coniugi non hanno più ripreso la convivenza, escludendo qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e risultando pertanto maturati i termini di legge per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente ha inoltre rappresentato che, dal momento della separazione, si sono verificate circostanze sopravvenute che hanno modificato in modo significativo la situazione esistente al momento dell'omologa: in particolare, la resistente non ha mai abitato nella casa coniugale dopo la separazione, ha intrapreso una nuova relazione sentimentale dalla quale, nel 2024, è nato un figlio e ha stabilito la propria residenza lontano da Donori.
Ha inoltre evidenziato che tra le parti pende un procedimento di volontaria giurisdizione dinanzi al
Tribunale per i Minorenni di Cagliari (V.G. n. 489/2020), nell'ambito del quale sono emersi fatti rilevanti riguardanti il figlio a partire dal dicembre 2023 il minore è stato inserito in una CP_1
comunità, con affidamento ai servizi sociali di Donori;
inoltre, con provvedimento del 29 maggio
2021, il Tribunale per i Minorenni lo ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, fermo restando l'obbligo di provvedere al suo mantenimento.
***
Con memoria di costituzione la sig.ra si è ritualmente costituita, non opponendosi alla CP_1
richiesta di divorzio né all'assegnazione della casa familiare al ricorrente, avendo stabilito la propria residenza altrove. In merito al contributo al mantenimento del figlio, ha rimesso la determinazione al Giudice, evidenziando la precarietà delle proprie condizioni economiche.
****
All'udienza del 4 giugno 2025 le parti sono comparse personalmente. Il sig. ha confermato le Pt_1
proprie domande e ha dichiarato che il figlio nato il [...], si trovava ospite CP_1
presso una comunità a Settimo San Pietro per provvedimento del Tribunale per i minorenni che aveva sancito la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale. Ha riferito di svolgere lavori saltuari in campagna e di non avere un reddito stabile.
La sig.ra ha confermato la situazione del figlio, seguito dai servizi sociali di Donori e affidato CP_1
a lei, sebbene collocato in comunità. Ha dichiarato di risiedere a Ussana, di aver lasciato l'ex casa coniugale di proprietà del e di essere diventata madre di un altro bambino, nato da una Pt_1
successiva relazione ormai conclusa, anch'esso seguito dai servizi. Ha riferito di lavorare saltuariamente come collaboratrice familiare.
All'udienza è comparsa anche la dott.ssa dei servizi sociali di Donori, che ha CP_2
confermato la situazione del minore attualmente monitorato anche dai servizi di Ussana. CP_1
Ha riferito che il ragazzo sta bene presso la comunità e frequenta il primo anno del liceo scientifico a Selargius e frequenta regolarmente la madre, potendo trascorrere con lei la domenica.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha disposto ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ha determinato in 150 euro il contributo di CP_1
mantenimento a carico del sig. , da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Pt_1
ISTAT e partecipazione alle spese straordinarie;
ha disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, attribuendo a quest'ultima il potere decisionale anche per le scelte di straordinaria amministrazione, con supervisione dei servizi sociali di Ussana. Non essendovi istanze istruttorie,
dopo la discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separate e che, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 17.01.2025), sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3 così come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
****
Con riferimento alla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore nato il [...], il quadro istruttorio ha evidenziato una situazione familiare CP_1
complessa e già oggetto di intervento da parte del Tribunale per i minorenni. Risulta infatti che, a seguito di precedenti provvedimenti, il sig. è stato dichiarato decaduto dalla Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, con conseguente collocamento del minore presso una comunità educativa e costante monitoraggio da parte dei servizi sociali di Donori e Ussana.
Le informazioni rese in udienza dalla dott.ssa dei servizi sociali hanno confermato che il CP_2
minore è attualmente inserito in un percorso di sostegno e vigilanza, frequenta con profitto il primo anno di scuola superiore e mantiene rapporti regolari con la madre, la quale ha continuato a esercitare un ruolo di riferimento affettivo ed educativo, pur in presenza di sue difficoltà personali ed economiche.
Alla luce della decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale e della situazione di fragilità Pt_1
che ha determinato il collocamento del minore in struttura, non sussistono i presupposti per un affidamento condiviso, che richiederebbe la piena capacità genitoriale e la possibilità per entrambi i genitori di cooperare nella gestione della vita del figlio. Appare pertanto conforme all'interesse del minore – interesse che costituisce parametro primario di valutazione – disporre l'affido esclusivo alla madre, già individuata come figura maggiormente idonea a garantire continuità affettiva e decisionale, prevedendo che la stessa assuma in via esclusiva le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, sotto la supervisione dei servizi sociali di Ussana.
Per quanto attiene al contributo al mantenimento, si osserva che la permanenza del minore in comunità non esclude l'obbligo del genitore non affidatario di contribuire alle spese necessarie per il suo sostentamento, permanendo il dovere giuridico dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio nei limiti delle rispettive capacità economiche. In udienza il sig. ha dichiarato di Pt_1
svolgere attività lavorativa saltuaria in campagna e di non disporre di un reddito stabile;
nondimeno,
tenuto conto della precarietà economica di entrambi i genitori e del contributo minimo necessario a garantire la partecipazione del padre al mantenimento del figlio, appare equo confermare l'importo già fissato in via provvisoria in euro 150,00 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e alla partecipazione proporzionale alle spese straordinarie.
In merito all'abitazione familiare, si rileva che la sig.ra ha da tempo lasciato l'immobile sito in CP_1
Donori, via Su Zurru n. 15, di proprietà del sig. , stabilendo residenza altrove e non Pt_1
permanendo più alcun collegamento del minore con l'abitazione medesima. Deve pertanto confermarsi la revoca dell'assegnazione già disposta in via provvisoria, essendo venuto meno il presupposto finalistico della tutela dell'interesse abitativo del figlio.
****
Quanto alle spese di lite, si ritiene di doverne disporre la compensazione integrale tra le parti. La
natura del giudizio – volto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio – e il comportamento processuale complessivamente collaborativo dei coniugi, che non hanno introdotto contestazioni pretestuose e hanno sostanzialmente concordato sull'opportunità di definire la controversia alle condizioni accertate in corso di causa, giustificano tale decisione. Inoltre, la presenza di situazioni personali e familiari di particolare fragilità, già oggetto di intervento da parte dei servizi sociali e dell'Autorità minorile, costituisce ulteriore motivo per disporre la compensazione, in applicazione dei criteri di equità di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Parte_1
nei confronti della sig.ra ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o CP_1
assorbita,
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IA il
12.04.2003 tra nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 CP_1
IA (SU) il 10/10/1983, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di IA, anno 2003, atto n. 1, parte II, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.
2. Dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre sig.ra Persona_1 CP_1
attribuendo a quest'ultima anche le decisioni di straordinaria amministrazione, da assumersi con la supervisione dei Servizi Sociali di Ussana;
3. Dispone la permanenza del minore presso la comunità nella quale risulta attualmente inserito, sino a nuove determinazioni dell'Autorità minorile competente;
4. la regolamentazione dei rapporti madre-figlio secondo le modalità già in essere e concordate con i servizi sociali;
5. dispone la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Donori, via Su Zurru n. 15,
precedentemente attribuita alla sig.ra e assegna il suddetto immobile al sig. CP_1 Pt_1
;
[...]
6. Pone a carico del padre, sig. l'obbligo di corrispondere alla madre, sig.ra Parte_1
un contributo al mantenimento del figlio pari a euro 150,00 mensili, da CP_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT annuale e partecipazione al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate o documentate,
7. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 10.12.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
RG TI