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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22/2025 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliere Relatore dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 22/2025 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE DE Parte_1 C.F._1
BELLIS del Foro di Rovigo, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), (C.F. , in proprio e quali eredi (v. figli C.F._4 CP_4 C.F._5
e coniuge) di con il patrocinio dell'avv. FEDERICA DONI del Foro di Controparte_1
Rovigo, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
1 “insiste per l'accoglimento della già formulata istanza di remissione in termini per l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in Appello, riconoscendo valido e efficace il deposito già effettuato in data
18.12.2024 come risultante dalla documentazione allegata in atti”;
per gli Appellati:
“si rileva l'improcedibilità (rilevabile anche d'ufficio) ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata costituzione dell'appellante nei termini di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del marzo 2021, conveniva davanti al Tribunale di Rovigo Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni cagionati per violazione della Controparte_1
buona fede precontrattuale, essendosi ingiustificatamente ritirato dalle esistenti trattative di compravendita immobiliare quando queste erano ormai giunte ad uno stadio assai avanzato.
2. Si costituiva in giudizio parte convenuta, contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese ed eccependo - in particolare - che il contratto non si sarebbe potuto perfezionare in quanto non sarebbe mai stata definita dai contraenti la questione dirimente relativa alla costituenda servitù di passaggio.
3. La causa veniva istruita documentalmente e veniva trattenuta in decisione all'udienza del
20.12.2023, fatta salva la possibilità delle parti di depositare note finali.
4. Con Sentenza monocratica N° 383/2024, pubblicata in data 10.05.2024, il Tribunale di Rovigo ha statuito:
“rigetta la domanda.
Condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che si liquidano come da motivazione”.
5. Avverso detta pronuncia, ha proposto impugnazione, affermando preliminarmente: Parte_1
- di avere provveduto alla notifica dell'Appello il 09.12.2024;
- di avere disposto il 18.12.2024 l'iscrizione a ruolo telematico, con busta creata dal sistema nonché
“accettata” e “ricevuta” rispettivamente alle ore 21:31:45 ed alle ore 21:32:33;
- di non avere avuto pronto riscontro del “recapito” mediante la terza pec di controllo automatico;
- di avere tentato di contattare la Cancelleria telefonicamente senza esito;
- di essere stato contattato dalla Cancelleria il 07.01.2025, apprendendo la notizia che l'iscrizione a ruolo non risultava perfezionata;
2 - di essersi attivato lo stesso giorno (v. 07.01.2025) per effettuare l'iscrizione (andata a buon fine proprio il 07.01.2025);
- di avere ricevuto la terza pec dell'invio “viziato da errore di sistema” del 18.12.2024 solo in data
13.01.2025.
6. Dunque, è stato sostenuto dall'interessato che il c.d. primo invio della “busta” telematica destinata alla Cancelleria Civile della Corte di Appello di Venezia è regolarmente giunto all'indirizzo; che la prima ricevuta, antecedente [di un giorno] alla scadenza del termine di iscrizione a ruolo dell'impugnazione, è stata idonea a provare l'avvenuta consegna dell'atto entro 10 giorni dalla sua notifica;
che l'errore è derivato da un problema del gestore dei servizi telematici;
che tale errore è stato informalmente appreso attraverso la Cancelleria soltanto il 07.01.2025 e che è stato poi attestato dal
PCT mediante la terza pec pervenuta al difensore solamente il 13.01.2025, ossia addirittura dopo l'iscrizione a ruolo effettivamente avvenuta il 07.01.2025.
7. Gli odierni appellati hanno contestato gli assunti avversari ed hanno eccepito l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
8. Questo Collegio reputa che l'istanza di rimessione in termini non possa essere accolta e che
l'Appello debba essere dichiarato improcedibile.
A. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 69 del 03.01.2025, ha affrontato un aspetto cruciale in tema di processo civile telematico: le condizioni per richiedere la rimessione in termini a seguito di errore tecnico nel deposito di atti processuali.
In particolare, è stata presa in considerazione l'assenza della “terza pec” per i controlli automatici e della “quarta pec” per i controlli manuali.
Secondo l'art. 16-bis del D.L. n. 179/2012, conv. dalla L. n. 221/2012, introdotto dall'art. 1, comma 19,
L. n. 228/2012, il perfezionamento del deposito telematico si considera avvenuto al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (seconda pec); tuttavia, questo perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei controlli automatici e manuali, certificati rispettivamente dalla terza e dalla quarta pec.
Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT è un procedimento a formazione progressiva nel quale la seconda pec ("ricevuta di consegna") attesta che l'invio è intervenuto con la consegna nella casella di posta dell'Ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, a condizione - però - che, con l'ultima pec, il deposito sia stato poi accettato dalla Cancelleria, che consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec.
3 Nel dettaglio, come affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 28982/2019), il deposito mediante PCT genera quattro distinte pec di ricevuta:
- la prima ("ricevuta di accettazione") attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'Ufficio destinatario;
- la seconda ("ricevuta di consegna"), invece, attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'Ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima pec, e cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che È quindi fattispecie a formazione progressiva;
- la terza pec attesa l'esito dei controlli automatici del deposito, ossia l'indirizzo del mittente che dev'essere censito in ReGIndE, il formato del messaggio che dev'essere aderente alle specifiche e la dimensione del messaggio che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB);
- la quarta pec, infine, attesta l'esito del controllo manuale del Cancelliere, la cui accettazione (e solo essa) consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec.
Se, dunque, come stabilisce l'art. 16 bis, comma 7, cit., la tempestività del deposito telematico dev'essere verificata (salva l'applicazione dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.) tenendo conto del momento in cui viene generata - da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia - la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e - cioè - la cosiddetta "seconda p.e.c.", la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del "sistema giustizia" (v. Cass. SU. n.
22834/ 2022; Cass. n. 12422/2021; Cass. n. 19796/2021; Cass. n. 19163/2020), bisogna - nondimeno - sottolineare che tale effetto è "anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC", ossia subordinato "al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva"; sicché soltanto con l'accettazione del Cancelliere (quarta pec), "e solo a seguito di essa, si consolida
l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti" (v. Cass. n. 17404/2020; Cass. n. 27654/2022;
Cass. SU n. 28403/2023); "in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo" (v. Cass. n. 19307/2023).
In altre parole, quando il deposito genera unicamente le prime due pec, la parte può pensare di avere rispettato l'eventuale termine di legge per il deposito, ma è solo con le due pec successive che può ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale.
4 Senza le pec successive alla seconda (ed a maggior ragione laddove la terza o la quarta pec diano esito non favorevole), la parte non può ritenersi - per ciò solo - decaduta dal deposito, bensì - a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo deposito - ha l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come “continuazione” della precedente attività; v. Cass. n. 6743/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (v. Cass. n. 1348/2024).
B. Quest'ultima è l'istituto che - essendo attuazione dei "principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo" - può trovare applicazione non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche in ordine a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di proporre impugnazione (v. Cass. n. 4585/2020).
La concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini presuppone l'espletamento di due necessarie verifiche:
a) la prima attiene all'effettiva presenza di un "fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte" istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato (v. Cass. n.
11029/2023), "riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà", e che si collochi - pertanto - del tutto al di fuori della sua sfera di controllo (v. Cass. SU n. 4135/2019; Cass. SU n. 27773/2020; Cass. n. 19384/2023; Cass. n.
25228/2023; Cass. n. 18435/2024);
b) la seconda afferisce all'"immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo", cioè come prontezza dell'attivarsi
- appunto - per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (v. Cass. SU n. 4135/2019; Cass. n. 11029/2023; Cass. n. 22342/2021; Cass. n.
25289/2020; Cass. n. 32296/2023).
C. Dunque, la parte odierna appellante, a fronte del deposito telematico riscontrato dalla RdAC entro il termine per l'iscrizione a ruolo del gravame [un giorno prima della scadenza], ha maturato un legittimo affidamento sulla tempestività del gravame medesimo, a condizione - però - che le successive pec
(indipendentemente dal momento del loro generarsi ed anche ove generate in un momento successivo alla scadenza del termine) dessero esito positivo.
L'appellante, a causa del mancato ricevimento ravvicinato della terza e della quarta pec, aveva due possibilità:
5 - reiterare immediatamente la procedura di deposito telematico (che, ove effettuata con esito positivo, si sarebbe posta “in continuità” con la prima procedura di deposito ed avrebbe potuto quindi essere considerata tempestiva, dovendosi valorizzare non la data del secondo deposito telematico eseguito dopo il rifiuto della "busta", ma la data della "RdAC" del primo deposito (v. Cass. n. 6743/2021));
- oppure presentare un'istanza di rimessione in termini, ammissibile solo se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, tenendo altresì conto della necessità di svolgere con estrema solerzia accertamenti e verifiche presso la Cancelleria (v. Cass.
n. 1348/2024).
non ha agito in nessuno dei due modi, poiché il suo difensore ha formulato istanza di Parte_2 rimessione in termini senza comprovare adeguatamente l'errore scusabile e - soprattutto - la prontezza della sua reazione.
Nella rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà; quindi, non è integrata ove l'impedimento, una volta conosciuto, possa essere risolto attraverso la reiterazione, nei termini, dell'attività.
Nell'ipotesi in esame, pur non essendo stata ricevuta dal sistema la terza pec, è stato atteso - in modo ingiustificato - un lasso di tempo troppo lungo (ben 20 giorni dal 18.12.2024) prima di avere chiarimenti dalla Cancelleria Civile della Corte di Venezia (v. 07.01.2025), mentre si sarebbe potuto procedere al rideposito degli atti già il 19.12.2024, non essendo ancora scaduto il termine per l'iscrizione a ruolo dell'impugnazione (v. 10 giorni dalla notifica dell'Appello avvenuta il 09.12.2024).
F. Con la recente ordinanza del 17.02.2025, n. 4034, la Cassazione ha affrontato il caso in cui il difensore, ricevuta la terza pec con la dicitura “errore imprevisto”, non si sia attivato in tempi contenuti e rispettosi del principio della durata ragionevole del processo per rinnovare il deposito o per chiedere la rimessione in termini;
la Corte ha dichiarato inapplicabile l'istituto.
A maggior ragione, tale esito è riferibile al nostro caso caratterizzato dal “buon fine” solo delle prime due pec.
Ne deriva che il presente Appello va dichiarato improcedibile perché non può essere sanata l'inerzia della parte interessata che, a seguito della mancata ricezione in successione delle quattro pec di deposito, non ha avvertito l'esigenza di compiere le necessarie verifiche in maniera tale da poter rispettare il termine perentorio di iscrizione a ruolo del gravame oppure di chiedere immediatamente
(ossia a distanza di uno-due giorni) la rimessione in termini per siffatto adempimento.
Contrariamente a quanto affermato da - e cioè di essere venuto a conoscenza del mancato Pt_1
deposito telematico soltanto dopo la comunicazione della Cancelleria del 07.01.2025 -, già dall'assenza
6 della terza pec al 19.12.2024 si sarebbero potute/dovute evincere problematiche nel deposito meritevoli di solerte approfondimento.
Infatti, sin dal giorno successivo al primo tentativo del 18.12.2024 (v. 19.12.2024, quale termine di scadenza per la tempestiva iscrizione a ruolo del gravame), avrebbe dovuto provvedere Parte_1
ad un'immediata rinnovazione dell'iscrizione a ruolo oppure alla formulazione dell'istanza ex art. 153
c.p.c. effettivamente “in tempi ragionevolmente contenuti e rispettosi del principio della durata ragionevole del processo”.
Non può che essere tardiva la reazione dell'appellante, il quale ha depositato formale domanda di rimessione in termini solo il 14.01.2025, dopo avere ricevuto la terza pec con l'errore di sistema il
13.01.2025, a distanza di quasi un mese dalla scadenza del termine ex artt. 347 e 165 c.p.c. e comunque molto dopo la possibile scoperta dell'esito negativo del deposito telematico del 18.12.2025.
9. Le spese del Grado devono essere poste a carico di parte appellante e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto allo scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00, per le fasi espletate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA improcedibile l'Appello.
2. CONDANNA l'appellante a rifondere agli appellati (costituiti con il medesimo difensore) le spese del grado liquidate (con maggiorazione per il numero di parti) in complessive € 5.865,60, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 29.04.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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