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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 291/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore -estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 291/2025, pendente in grado d'appello e promossa
DA
- (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessandra MORLOTTI (C.F.
[...]
) e Alessandro BRUNO (C.F. ), presso il cui studio C.F._1 C.F._2 legale in Pavia, corso Cairoli n. 96, è elettivamente domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata
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APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'Avv. Alessandro SALA (C.F. , presso il cui studio legale in Milano, C.F._4
pagina 1 di 20 piazza San Francesca Romana n. 3, è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al seguente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
E
- (P.I. , con sede legale in Campo Tizzoro, Comune di San Marcello Pistoiese CP_2 P.IVA_2
(PT) viale Luigi Orlando n. 320, 366, 388, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Federico SPINICCI (C.F. CP_3
), presso il cui studio legale in Pistoia, via dello Stadio 2/D, è elettivamente C.F._5 domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al seguente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
E
- contumace nel presente giudizio di appello Controparte_4
APPELLATA
Avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni
- per appellante: Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano pubblicata il
12.12.2024 (R.G. n. 20798/2020):
In via preliminare:
- Disporre – anche inaudita altera parte per l'urgenza rilevata - la sospensione della efficacia esecutiva e/o della esecuzione della sentenza impugnata, per i motivi di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. in relazione alla condanna al pagamento della somma di euro 22.936,00 ove non ne
pagina 2 di 20 sia dichiarata la sua immediata non esecutività e in relazione alla condanna al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza parzialmente impugnata.
Nel merito in via principale
Disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione avversaria, in riforma dell'impugnata sentenza, così disporre:
- in riforma della sentenza impugnata, accertata la risoluzione parziale del contratto di acquisto, dichiarare tenuta al pagamento della minor somma di euro 16.190,00 in favore di Parte_1
; Controparte_1 ulteriormente in via principale
-in riforma della sentenza impugnata per i motivi formulati condannare e CP_2 CP_5
a risarcire a quanto fosse tenuta a pagare ad in conseguenza
[...] Parte_1 Controparte_1 della risoluzione contrattuale conseguente a un difetto di costruzione o di posa dei manufatti in proporzione alle rispettive responsabilità;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
- per appellata e appellante in via incidentale: Controparte_1
Voglia la Corte di Appello Ill.ma, ogni istanza ed eccezione contraria disattesa, ritenuto l'esposto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10777/2024, pubblicata in data 13.12.2024,
- rigettare l'istanza di sospensione della sentenza per carenza di fumus e periculum;
in subordine accoglierla parzialmente per l'importo che supera i riconosciuti euro 16.190,00 e i non appellati euro
97,60.
- Dichiarare risolto, anche solo parzialmente, il contratto ex artt. 130 Cod. Cons. e 1453 c.c. per grave Pa inadempimento della di ordinare la restituzione del prezzo di euro 22.936,00, come da CP_6 fatture allegate, per il minor importo di euro 16.190,00 o per la diversa somma che parrà di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo in subordine
- disporre e quantificare la riduzione del prezzo ex art. 130 Cod. Cons. e 1492 c.c. e condannare la
VA. alla restituzione del minor importo così come sopra quantificato, oltre interessi legali ex art. CP_6
1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo;
pagina 3 di 20 - in ogni caso condannare la convenuta a pagare, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., fermi gli euro 97,60 già liquidati e ferma l'eccezione di giudicato per quanto riguarda la domanda di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo per l'importo di euro 16.190,
- gli ulteriori interventi sugli infissi documentati in causa per euro 170,80 (doc. 15) e per gli interventi successivi alla precisazione delle conclusioni per euro 244 (doc. 1 appello), oltre agli interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal pagamento al saldo;
- il maggior costo di sostituzione dei nove infissi ritenuti inidonei all'uso, pari a euro 47.000 (iva compresa), per la minor somma di euro 30.810,00 determinata da detto maggior costo di mercato degli infissi liquidato dal Ctu, dedotto l'importo che verrà liquidato a titolo di restituzione del prezzo o riduzione del prezzo pari ai riconosciuti euro 16.190,00 o alla diversa maggiore o minor somma che parrà di giustizia risultante dalla eventuale diversa quantificazione della statuizione sulla restituzione/riduzione del prezzo, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali e moratori maturati e maturandi così come previsti dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo;
rideterminare le spese legali liquidate a favore dell'attrice per il primo grado così come quantificate nella Nota Spese depositata in data 9.9.2024 per l'importo complessivo di euro 264 per spese esenti, euro 11.180,00 per compensi, oltre spese generali, Cpa e Iva;
è ricompreso l'aumento del 30% previsto per l'inserimento ipertestuale dei documenti;
liquidare il rimborso per il Consulente tecnico di parte come da fattura allegata alla Nota Spese per euro 1.780,00.
Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio, con spese generali 15%, CPA 4%,
IVA 22%e con l'aumento del 30% previsto per la redazione degli atti con allegati ipertestuali, oltre al rimborso del Contributo Unificato.
- per appellata e appellante incidentale: CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano
- nel merito ed in via principale, rigettare l'appello promosso da per tutti i motivi esposti Parte_1 in premessa, con conferma integrale della sentenza appellata e con vittoria di spese ed onorario.
- sempre nel merito, ma in via subordinata, nella denegata ipotesi di superamento della domanda principale si propone appello incidentale avverso la sentenza nr. 10777/2024 del Tribunale di Milano in quanto posta in essere sulla base di una perizia – CTU – affetta da nullità, viziata nel merito e con conclusioni errate, per tutti i motivi esposti in premessa, e, dunque, voglia respingere le domande e
pagina 4 di 20 conclusioni della e, conseguentemente di VA. con vittoria delle spese di lite ed CP_1 CP_6 onorario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 10777/2024 pubblicata il 12.12.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così disponeva:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra e per le Controparte_1 Parte_1 ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna a restituire ad il corrispettivo del contratto Parte_1 Controparte_1 risolto, pari euro 22.936,00;
3) condanna a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 97,60; Parte_1
4) condanna a manlevare la convenuta VA. di quanto la Controparte_4 CP_6 stessa è tenuta a corrispondere all'attrice , nei limiti dell'importo di euro 460,67; CP_1
5) rigetta ogni altra domanda;
6) pone le spese della CTU come liquidate con separato decreto a carico di nella Parte_4 misura del 98% e nella misura del 2% a carico di Controparte_4
7) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in euro 264,00 per spese esenti ed euro 5.584,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
8) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano Parte_1 CP_2 in euro 5.584,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
9) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_4
che si liquidano, già applicata la riduzione, in euro 5.025,60 per compensi professionali,
[...] oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
pagina 5 di 20 - Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Milano, chiedendo di dichiarare risolto il contratto ex artt. 130 del codice del Parte_1 consumo e ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento della e conseguentemente di Parte_1 ordinare la restituzione del prezzo per euro 22.936,00, ovvero, in subordine, di disporre e quantificare la riduzione del prezzo ex art. 130 cod. consumo e ex art. 1492 c.c. e di condannare la convenuta alla restituzione della predetta somma, in ogni caso, di condannarla al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., della somma di euro 97,60, nonché degli ulteriori danni.
A fondamento della domanda adduceva di aver stipulato con la un contratto per la vendita Parte_1
e posa in opera di una finestra del bagno, una porta finestra della lavanderia e sette porte finestre di grandi dimensioni in cucina e in camera da letto, le cui specifiche, consegna e montaggio risultavano dalla comunicazione <> del 18.07.2020, precisando che il pagamento per i materiali e la posa in opera erano stati effettuati tempestivamente secondo le tempistiche stabilite nel contratto come rilevabile dalle fatture. Tuttavia, successivamente al collaudo avvenuto con esito positivo, già nel mese di settembre, e precisamente il 24 ed il 25 del predetto mese, due finestre non si chiudevano per cui era richiesto alla società fornitrice di porre rimedio al problema Parte insorto. Dopo l'intervento eseguito dai tecnici della la problematica interessava altro CP_6 infisso per cui era richiesto da parte attrice nuovo intervento riparatore alla VA. quale società CP_6 fornitrice. La problematica si verificava nuovamente a dicembre e a metà del mese di aprile, occasione in cui l'attrice affidava al tecnico intervenuto in via d'urgenza una verifica completa dei serramenti, in esito alla quale emergeva che le misure dei serramenti erano fuori norma essendo presente una eccessiva “aria” tra telaio e ante in reazione ai disegni tecnici degli infissi in oggetto.
Conseguentemente, appresa della sussistenza dei vizi, parte attrice in data 23.04.2020 ne faceva denuncia a mezzo pec alla impresa fornitrice VA. chiedendo la sostituzione di tutti gli infissi e CP_6 una nuova posa a regola con l'avvertenza che in difetto avrebbe agito per la risoluzione del contratto e la restituzione dell'importo di euro 25.620,00 versato quale corrispettivo per la fornitura e il montaggio oltre le spese sopportate. Parte Precisava inoltre che il contratto contrattuale era intercorso unicamente con la CP_6
- Si costituiva in giudizio premesso che parte attrice aveva acquistato da sia Parte_1 Parte_1 gli infissi per un valore di euro 14.570,00, sia falsi telai per un valore di euro 750,00, sia tapparelle motorizzate per un valore di euro 3.520,00, manodopera inclusa, rilevava che le problematiche Parte segnalate avevano riguardato solo alcuni dei serramenti in relazione ai quali la era CP_6
pagina 6 di 20 intervenuta in risoluzione del problema, precisando che tre degli infissi in oggetto erano di rilevanti dimensioni, dotati di guarnizioni e di vetri acustici al massimo delle performance e di elevato peso e perciò necessitanti di particolare cure nell'uso e nella manutenzione. Adduceva altresì che anche i successivi interventi richiesti dalla committente si erano conclusi con la registrazione degli infissi senza rilevare alcun malfunzionamento. Tanto premesso, adduceva di aver acquistato il prodotto oggetto di CP contratto da e di aver incaricato la per la posa in opera che CP_2 Parte_5 chiedeva di chiamare in causa per agire in regresso nell'ipotesi in cui emergesse in corso di causa la sussistenza di vizi o difetti delle opere, osservando che in ogni caso i falsi telai e le tapparelle non sono stati oggetti di alcuna contestazione, per cui il rimedio risolutorio esperito da parte attrice andrebbe circoscritto ai soli beni effettivamente risultati difettosi.
Sussistendone i presupposti era autorizzata la chiamata in causa di e CP_2 Parte_5
CP
[...]
- Costituitasi in giudizio, adduceva che gli infissi erano stati realizzati secondo le misure ed i CP_2
Parte rilievi effettuati e comunicati da che aveva sceltola merce oggetto della fornitura. Precisava CP_6
Parte inoltre che non aveva mai denunciato i vizi a con conseguente decadenza della CP_6 CP_2 stessa dall'azione di garanzia, né ebbe mai alcun rapporto contrattuale con la committente . CP_1
- Costituitasi in giudizio contestava ogni domanda articolata nei propri Parte_6 confronti adducendo di aver operato correttamente nella posa e nel montaggio delle opere.
Disposta CTU volta a verificare l'esistenza e la consistenza dei vizi, e depositato il relativo elaborato peritale ed acquisiti i chiarimenti ed integrazioni richiesti dall'organo giudicante di prime cure, la causa, trattenuta in decisione, era decisa con la sentenza appellata.
***
Con l'impugnata sentenza, l'organo giudicante di primo grado, accertata la presenza dei vizi lamentati Par su ben sette degli infissi commissionati, ritenuto grave lo0nadempueinza contrattuale della CP_6 dichiarava risolto il contratto stipulato tra e la condannando Controparte_1 Parte_1 quest'ultima alla restituzione del corrispettivo del contratto risolto pari ad euro 22.936,00, condannando a manlevare la convenuta nei limiti Controparte_4 Parte_1 dell'importo di euro 460,67, ponendo le spese di CTU nella misura del 98% a carico di e Parte_1 condannando la stessa al pagamento delle spese legali nei confronti di e Controparte_1 [...]
CP_ per euro 5.584,00 oltre accessori e nei confronti di per euro Controparte_4
5.025,60.
pagina 7 di 20 Ritenuta fondata l'eccezione di decadenza della dalla garanzia per i vizi e difetti dell'opera Parte_1
Parte sollevata dalla rigettava la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_2 CP_6 [...]
CP_ essendo stati i vizi denunciati oltre la decorrenza del termine per la denuntiatio.
Accoglieva la domanda di manleva svolta da nei confronti della Parte_1 Controparte_4 in qualità di posatrice dei serramenti per cui è causa, essendo stata accertata una responsabilità
[...] della predetta in misura del 2%.
Regolava, quindi, le spese di lite secondo la regola della soccombenza, condannando alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di – liquidate in euro 264,00 per spese Controparte_1 esenti ed euro 5.584,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge – di – liquidate in euro 5.584,00 per compensi professionali, oltre CP_2 rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge – nonché di
[...]
– liquidate in euro 5.025,60 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese CP_4 generali al 15%, IVA e CPA come per legge – ponendo le spese di CTU a carico di nella Parte_4 misura del 98% e nella misura del 2% a carico di Controparte_4
***
-Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva che contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante con l'impugnata sentenza, la denuncia dei vizi da parte di non poteva ritenersi tardiva Parte_1
Parte avendo la denunciato in data15.05.2020 a mezzo pec a i vizi lamentati e CP_6 CP_2 denunciati dalla committente in data 23.04.2020. Pertanto, risultando tempestiva Controparte_8 la denuncia dei vizi, sussisteva la garanzia invocata nei confronti di quale impresa fornitrice CP_2 degli infissi in oggetto.
Con il secondo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, essendo stati i vizi riscontrati su sette dei nove infissi oggetto del contratto,
e non avendo riguardato le altre opere di contratto, quali falsi telai e tapparelle, la risoluzione del contratto avrebbe dovuto riguardare solo le opere effettivamente affette dai vizi e risultate inadeguate all'uso, non già l'intero contratto. Conseguentemente sarebbe stata tenuta alla restituzione Parte_1 del prezzo relativo ai soli infissi per cui era stata accertata la presenza di vizi, non anche del costo per la fornitura dei falsi telai e tapparelle per cui non vi erano mai state contestazioni, né erano emerse problematiche.
pagina 8 di 20 - Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale si costituiva in giudizio
insistendo per la risoluzione parziale del contratto stipulato con Controparte_1 Parte_1 per la presenza su sette degli infissi commissionati degli accertati gravi vizi e limitatamente agli infissi risultati difettosi, nonché per la conseguente restituzione del prezzo corrisposto, da determinare nel minor importo di euro 16.190,00 corrispondente a quello relativo agli infissi affetti da vizi.
Con appello incidentale censurava la decisione impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno complessivamente patito in conseguenza dei vizi, i maggiori costi computati dal CTU in esito agli accertamenti peritali, necessari per la sostituzione degli infissi difettosi, Parte e pertanto chiedeva la condanna della alla corresponsione anche di tale ulteriore maggiore CP_6 somma.
- Con comparsa di risposta e contestuale appello incidentale si costituiva in giudizio CP_2 chiedendo in via principale il rigetto dell'appello promosso da con conferma integrale Parte_1 della sentenza impugnata.
In via subordinata proponeva appello incidentale contestando l'esito e le conclusioni peritali adducendo la nullità della CTU e pertanto chiedeva il rigetto delle domande nei propri confronti.
- Non si costituiva nel presente giudizio di appello che pertanto veniva Controparte_4 dichiarata la contumace.
Rigettata la sospensiva, all'udienza dell'11.09.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 17.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Contr Prima di procedere alla disamina dei motivi dell'appello principale proposto da e dell'appello Pt_1 incidentale proposto da occorre riepilogare i termini della vicenda, necessari Controparte_1 alla qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, necessaria alla individuazione della disciplina applicabile.
***
È dato processualmente acquisito che in data 7.05.2019 commissionava a Controparte_1 la fornitura e posa di infissi per la propria abitazione e segnatamente una finestra per il Parte_1 locale bagno, una porta finestra per la lavanderia e sette porte finestra di rilevanti dimensioni estese dal pagina 9 di 20 pavimento al soffitto nei locali cucina e camera da letto, come da descrizione e specificazione di cui alla comunicazione “specificazione modalità esecutive” del 18.07.2020.
Del pari è dato acquisito agli atti di causa che il pagamento per la fornitura e la posa di quanto commissionato è avvenuta secondo le tempistiche pattuite.
Successivamente al collaudo, conclusosi con esito positivo al termine dei lavori, in data 24 e 25 settembre due finestre presentavano problemi alla chiusura e pertanto era richiesto alla Parte_1 alla quale era data pronta comunicazione della problematica insorta, di intervenire per porvi rimedio.
Tuttavia, dopo l'intervento dei tecnici della la problematica investiva altro infisso per cui Parte_1 era richiesto ed eseguito nuovo intervento di registrazione della VA. CP_6
Nei successivi mesi di dicembre e ad aprile la problematica ha avuto nuovamente presentarsi.
È documentato in atti che in esito alle verifiche tecniche svolte da tecnico incaricato dalla CP_1 emergevano difetti funzionali agli infissi che come documentato in atti, ha Controparte_1 provveduto tempestivamente a denunciare in data 23.04.2020 alla chiedendo Parte_1 specificamente la sostituzione di tutti gli infissi con posa di prodotto nuovo ed integro, con la specifica avvertenza che in caso di mancato intervento avrebbe agito per la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni conseguentemente derivati.
È del pari documentato che a seguito della denunzia dei vizi VA. a mezzo mail del 15.05.2020 CP_6 denunciava a propria volta i vizi denunciateli dalla propria committente a quale impresa CP_2 produttrice, allegando anche in copia la denuncia rivoltale dalla committente . CP_1
L'esito degli accertamenti peritali ha ampiamente evidenziato la presenza dei vizi lamentati e denunciati dalla . CP_1
Vale al riguardo rilevare che in esito agli accertamenti peritali svolti ed alle integrazioni richieste, il
CTU ha dato atto della realizzazione e posa di n. 9 infissi di diverse dimensioni e caratteristiche funzionali, procedendo a verifica delle strutture e delle cerniere sulla base dei diagrammi di applicazione emessi dalla ditta produttrice e dei fissaggi dei telai sulla base della normativa CP_9
UNI 11673-1, che prevede che il primo punto di fissaggio disti non più di 150 mm dall'angolo interno del serramento e che tutti gli altri punti siano intervallati non più di 700 mm. Tanto premesso il CTU ha rilevato che nel caso di specie viti risultano soprattutto al centro superiore ai prescritti 700 mm…>>; ha inoltre rilevato che verificato previo smontaggio delle viti, che le stesse sono di misura 5x70, alcune di loro risultano montate sul bordo del
contro
-telaio piuttosto che al centro del
contro
-telaio stesso …>>. Pertanto
pagina 10 di 20 precisava che della casa produttrice non prevedono il montaggio di n. 4 cerniere;
le finestre 1, 2, e 3 identificate nel diagramma con la lettera A) sono fuori dal campo di applicazione quindi non verificate;
le finestre 3,
4, 5 e 6 identificate nel diagramma con la lettere B) anch'esse sono fuori dal diagramma del campo di applicazione, quindi non verificato;
tutti gli infissi di dimensioni notevoli (1, 2, 3, 4, 5 e 6) hanno campi di applicazione fuori dal diagramma, pertanto non verificato …>>. Rilevato che non sono stati correttamente dimensionati (in riferimento al peso che scaricano sulle cerniere) e, oltretutto sono stati montati male …>>, il CTU ha quindi concluso che <<… non è il caso di continuare ad eseguire “correzioni o aggiustamenti” che dir si voglia anche perché a quanto pare la resistente ha già provveduto diverse volte ma con esiti puntualmente negativi;
trattandosi di infissi
“facilmente smontabili … gli stessi vanno del tutto sostituiti (dimensionandoli correttamente) e rimontati rispettando la c.d. “regola d'arte” e le norme che definiscono il montaggio degli stessi>>. Il
CTU ha inoltre precisato che <<le misure sui moduli d'ordine di presenti in atti coincidono cp_2< i>
Pa con le misure del rilievo eseguito da . > rilevando come possa CP_6 dovuta ad errate misurazioni. L'errore è da attribuirsi ad una errata scelta delle cerniere in funzione delle ante in progetto, cerniere troppo deboli per il peso delle ante, come ben chiaro nei diagrammi di applicazione già precedentemente illustrati>>.
Pertanto ha ritenuto che la difettosità del prodotto, di ordine strutturale, è da attribuire essenzialmente alla non corretta progettazione e realizzazione dei singoli infissi commissionati, e dunque essenzialmente alla quale impresa produttrice, non avendo avuto alcuna incidenza nel CP_2 processo produttivo le misurazioni eseguite dalla atteso che la causa del difetto è d Parte_1 individuare nella non corretta opera di progettazione e realizzazione dei singoli infissi in ragione delle caratteristiche specificamente richieste dalla parte committente.
Del tutto marginale rileva l'incidenza della accertata non corretta posa in opera svolta da lla quale la aveva affidato la posa in opera ed il montaggio. Parte_6 Parte_1
Conseguentemente, sulla base delle condivisibili conclusioni peritali, la responsabilità addebitabile a
è ascrivibile nella percentuale del 98% e quella ascrivibile a nella CP_2 Parte_6 percentuale del 2%.
Nella valutazione dei costi per la sostituzione degli infissi affetti di vizi con prodotto integro, avuto riguardo ai costi di mercato acquisiti sulla base di preventivi per prodotti simili per caratteristiche pagina 11 di 20 tecniche e funzionali, il CTU ne ha correttamente determinato l'ammontare in euro 47.000,00 iva compresa.
Le conclusioni peritali formulate in esito agli accertamenti tecnici eseguiti in loco, contrariamente a quanto lamentato da parte appellante, appaiono esaurienti e improntate a rigorosi criteri di analisi e valutazione tecnica, per nulla scalfiti dalle doglianze articolate da parte appellante, inidonee a vanificarne la portata.
Va altresì rilevato che la committente come ribadito con l'atto di costituzione Controparte_1
e appello incidentale in esame, in esito degli accertamenti peritali innanzi rassegnati e delle quantificazioni operate dal CTU, ha rimodulato la domanda chiedendo la risoluzione parziale del contratto in relazione ai sette manufatti risultati difettosi con restituzione del prezzo corrispondente indicato in euro 16.705,00 come rilevabile nella allegato contrattuale “specificazione modalità esecutive” innanzi richiamate e ,menzionato dalla stessa committente nell'atto di costituzione.
***
Tanto premesso appare corretta la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti nella fattispecie del contratto misto di vendita ed appalto con prevalenza degli elementi dell'appalto.
Nel caso di specie occorre distinguere il rapporto contrattuale intercorso tra la committente
[...]
e la quale impresa fornitrice che ha anche provveduto alla posa in opera dei CP_8 Parte_1 serramenti – avvalendosi dell'opera di montaggio e posa della – alla quale Parte_6 parte attrice ha commissionato la fornitura e posa in opera dei serramenti ed infissi oggetto di causa, da Parte Parte quello, distinto ed autonomo dal primo, intercorso tra la e la alla quale la CP_6 CP_2
[...]
CP_ ha ordinato la forniture degli infissi forniti alla propria committente alla Controparte_1 cui realizzazione ha provveduto i piena autonomia progettuale ed esecutiva l'impresa produttrice
[...]
CP_
Nessun rapporto contrattuale si è instaurato tra la committente e destinataria finale delle opere e l'impresa produttrice degli infissi alla quale la in piena Controparte_1 CP_2 Parte_1 autonomia contrattuale, ha commissionato la realizzazione degli infissi in oggetto.
Del pari il rapporto di posa in opera è intercorso unicamente tra la VA. e la CP_6 Parte_6 alla quale la prima ha affidato l'opera di posa in opera degli infissi, senza alcuna
[...] intercessione contrattuale della propria committente.
pagina 12 di 20 Tanto premesso occorre preliminarmente qualificare i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti e segnatamente quello tra la committente e la propria controparte contrattuale, Controparte_1 quale l'impresa fornitrice alla quale ha commissionato la fornitura e la posa degli infissi Parte_1 oggetto di causa, quello intercorso tra la e la alla quale la ordinato Parte_1 CP_2 Parte_1 gli infissi commissionatigli dalla propria committente, e quello intercorso tra la e la Parte_1 alla quale la ha affidato la posa in opera ed il montaggio degli Controparte_5 Parte_1 infissi commissionatigli dalla CP_8
Pur essendo chiara la distinzione tra i due distinti tipi contrattuali della vendita e dell'appalto, rimessa alla circostanza che la compravendita è caratterizzata dalla presenza di una prestazione di dare ampiamente intesa e comprensiva del relativo e connaturato effetto traslativo e dell'obbligazione che ne segue di consegna della res compravenduta, mentre l'appalto si ricollega alla presenza di una prestazione di fare, gli elementi discretivi si affievoliscono nel caso di commistione dei predetti elementi, come nel caso della vendita di cosa futura e nel caso in cui il bene oggetto di vendita o di fornitura richieda elementi di modifica del prototipo di base, fattispecie nelle quali vengono in commistione le due differenti prestazioni di fare e dare connotanti i rispettivi tipi contrattuali dell'appalto e della vendita.
La giurisprudenza di legittimità, ai fini della qualificazione del rapporto e della individuazione del tipo contrattuale al quale fare riferimento per l'individuazione della relativa disciplina, fa riferimento al criterio della prevalenza degli elementi tipici dell'una o dell'altra figura contrattuale.
In particolare, nel caso in cui il bene dedotto in contratto rientri nell'ordinario ciclo produttivo senza la necessità di specifiche previsioni di progettazione e produzione viene in rilievo lo schema della vendita, mentre nel caso in cui il bene da costruire sia specifico e individualizzato ovvero siano richieste modifiche non marginali ed incidenti significativamente sulle fattezze e caratteristiche strutturali e funzionali del prodotto normalmente realizzato in serie, l'attività diretta alla relativa specifica produzione e costruzione risulterà prevalente con conseguente qualificazione della fattispecie nei termini dell'appalto. La giurisprudenza di legittimità e di merito fa riferimento alla natura e consistenza delle modifiche valutando se siano marginali, il che conduce alla figura della vendita, o di importanza significativa nella realizzazione del bene dando luogo ad un opus perfectum inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione, che conduce alla figura dell'appalto.
pagina 13 di 20 Rileva la fattispecie della vendita di cosa futura nel caso in cui il fornitore abbia deciso di costruire bene prima dell'ordinazione e indipendentemente da questa ovvero l'altra parte dimostri di disinteressarsi del processo produttivo.
***
La qualificazione del contratto assume rilevanza in ragione del fatto che ai fini della risoluzione del contratto di appalto i vizi dell'opus è richiesto un inadempimento più grave di quello richiesto per l'esperibilità del rimedio risolutorio nella fattispecie della vendita atteso che l'art. 1668 comma 2 c.c. prevede che la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opus sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, mentre l'art. 1490 c.c. in materia di vendita prevede che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della res in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 c.c. secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza. Con specifico riferimento alla figura del appalto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile la risoluzione nella sola ipotesi in cui l'opera considerata nella sua unicità e complessità sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 c.c. salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore. A tal fine la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impegno o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto. Incombe sul committente l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il proprio diritto in relazione al contratto (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 15.03.2004 n. 5250).
***
Nel caso di specie il contratto intercorso tra la committente e la ha Controparte_1 Parte_1 ad oggetto la fornitura e relativa posa in opera di n. 9 serramenti avvolgibili e materiali affini, da realizzare sulla base dei rilievi metrici e dimensionali eseguiti in loco dalla presso Parte_1
l'abitazione della committente, come si evince chiaramente dalla lettura del preventivo del 7.05.2019 e dalla specificazione delle modalità esecutive del 18.07.2019.
pagina 14 di 20 Nelle condizioni generali di vendita l'art. 2 prevede che materiale, accurata lavorazione e regolare funzionamento in virtù di ciò si obbliga di sostituire le parti difettose o di rimediare alle controllate deficienze di lavorazione qualora si verifichino entro i 30 gg. dalla consegna, non assumendo responsabilità per quello che ha riferimento con la posa in opera qualora questa non sia stata eseguita dalla venditrice stessa>>.
È del pari acquisito al giudizio che la previ i necessari rilievi metrici per il relativo esatto Parte_1 dimensionamento, dalla stessa direttamente eseguiti, ne ha affidato la realizzazione degli infissi in oggetto – commissionatigli dalla – a – che ha pertanto provveduto alla effettiva CP_1 CP_2 realizzazione sulla base dei rilievi metrici forniti dalla – e commissionato la posa in opera Parte_1 ed il montaggio dei serramenti così realizzati dalla alla CP_2 Parte_6
È inoltre comprovato che alcuni dei serramenti oggetto del contratto erano di particolari e rilevanti dimensioni in ragione dell'ampiezza delle superfici da coprire, estendendosi dal pavimento al soffitto e dunque di notevole peso e mole, in ragione delle specifiche richieste della parte committente e delle caratteristiche dell'immobile ove dovevano essere montati.
Ne consegue che il contratto concluso tra la e la non aveva ad oggetto il CP_1 Parte_1 semplice trasferimento di beni di comune produzione, ma la realizzazione dell'opera complessiva avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e il montaggio dei particolari serramenti oggetto di contratto, con caratteristiche peculiari che richiedevano specifici rilievi in loco ed una particolare opera di progettazione in ragione degli elementi dimensionali e funzionali. Parte Pertanto, il contratto intercorso tra la e la è qualificabile quale contratto misto CP_1 CP_6 di vendita ed appalto, nel quale gli elementi del tipo contrattuale dell'appalto risultano prevalenti in ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali funzionali e progettuali che i beni commissionati presentano, involgenti opera di specifica progettazione.
Al riguardo vale richiamare l'assunto giurisprudenziale secondo cui in tema di contratto misto, nella specie di vendita mista ad appalto, la relativa disciplina va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale ai quali si applicano le norme proprie del contratto in cui essi appartengono in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (cfr. Cass.
Civ. Sez. Un. 12.05.2008 n. 11656).
pagina 15 di 20 Parte Del pari anche in relazione al rapporto tra e – alla quale la ha Parte_1 CP_2 CP_6 commissionato la realizzazione degli infissi commissionatile dalla propria committente sulla base delle rilevazioni metriche dalla predetta società operate e delle caratteristiche funzionali richieste dalla propria committente – appare prevalente la componente connotante il tipo contrattuale dell'appalto, dovendo l'opera essere realizzata in ragione delle specifiche dimensionali e tecniche richieste dalla committenza.
Consegue l'applicazione per entrambi i rapporti contrattuali della disciplina prevista in materia di appalto per la garanzia per vizi e per la risoluzione del contratto.
***
Sulla base delle conclusioni peritali innanzi esaminate, pienamente condivisibili, deve ritenersi che la accertata grave difettosità di sette degli infissi commissionati, dovuta a difetti di produzione incidenti su elementi strutturali e di sostegno (cerniere e punti di fissaggio), imputabili in massima parte alla Parte impresa produttrice – alla quale ha commissionato la realizzazione, su indicazione CP_2 CP_6
e sulla base dei rilievi dalla stessa effettuati presso l'immobile di destinazione per il relativo dimensionamento – responsabile della non corretta realizzazione e preliminarmente della non corretta progettazione, risultando marginale la percentuale di responsabilità imputabile alle operazioni di non corretta posa in opera eseguite dalla – alla quale aveva Parte_6 Parte_1 affidato la posa in opera ed il montaggio degli infissi – incidendo sulla funzionalità degli stessi e non essendo altrimenti rettificabili, integra il presupposto della gravità richiesta per la risoluzione parziale del contratto limitatamente ai predetti infissi affetti da vizi, come richiesto in sede di rimodulazione della domanda da parte attrice.
Pertanto, sussistono i presupposti per dichiarare la risoluzione parziale del contratto, la quale va limitata ai soli infissi affetti da vizi, essendo risultati idonei all'uso gli altri due commissionato e realizzati.
Alla risoluzione parziale del contratto, circoscritta ai predetti sette infissi affetti da vizi, la Parte_1 va condannata alla restituzione del corrispondente importo corrispostole dalla committente
[...]
in esecuzione del contratto, determinato in complessivi euro 16.705,00 quale somma CP_1 corrispondente al prezzo degli infissi affetti da vizi rilevabile dalle previsioni contrattuali.
La predetta somma va maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla relativa corresponsione alla domanda giudiziale nonché degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.
pagina 16 di 20 Gli accertamenti peritali hanno altresì accertato il maggior costo da sostenere per la sostituzione degli infissi, da quantificare, secondo le valutazioni operate dal CTU, in complessivi euro 47.000,00 iva compresa.
Dalla predetta somma va tuttavia detratto l'importo di euro 16.705,70 oggetto di restituzione per effetto della risoluzione parziale del contratto.
Pertanto, VA. va condannata al pagamento dell'ulteriore somma di euro 30.294,30, quale CP_6 differenza tra l'importo determinato per la sostituzione degli infissi difettosi e l'importo oggetto di restituzione in conseguenza della risoluzione del contratto. Sulla predetta somma, già attualizzata in sede di determinazione peritale, vanno riconosciuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale al soddisfo.
*** Parte Con riguardo alla domanda di manleva spiegata da nei confronti di quale impresa CP_6 CP_2
Parte produttrice degli infissi ordinategli da come innanzi già rilevato, la difettosità degli stessi è CP_6 dipesa da errori di progettazione e realizzazione, e dunque all'attività di produzione degli stessi, rimessa unicamente alle determinazioni produttive e progettuali della predetta impresa produttrice che non ha correttamente valutato il particolare dimensionamento e la particolare mole degli infissi, di cui occorreva tener conto in fase progettuale e produttiva al fine di garantirne la corretta stabilità e funzionalità. Pertanto, la presenza dei vizi, come rilevato dal CTU, è da attribuirsi unicamente al processo decisionale esecutivo e progettuale della impresa che ha provveduto in autonomia decisionale e senza ingerenza della committenza sul processo di realizzazione, dei serramenti. Marginale è risultata l'incidenza della non corretta opera di posa e montaggio degli infissi svolta da Parte_6
[...]
Come già innanzi evidenziato, sulla base degli accertamenti tecnici espletati, la responsabilità addebitabile a in relazione alla difettosità degli infissi va riconosciuta, secondo le condivisibili CP_2 valutazioni peritali, nella percentuale del 98%, mentre quella addebitabile a Parte_6 in ragione della non corretta e posa degli infissi, va determinata nella percentuale del 2%.
[...]
Tanto premesso, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, è comprovato che ha denunciato a nel termine di legge di sessanta giorni della scoperta la Parte_1 CP_2 presenza dei vizi avendo inoltrato alla stessa a mezzo mail del 15.05.2020 comunicazione dei vizi lamentati e denunciati in data 23.04.2020 dalla propria committente Controparte_1
pagina 17 di 20 allegandone anche la relativa denuncia, sicché a tale data non risultava ancora decorso il termine per la denuntiatio.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito il termine per la denuntiatio decorre dal momento in cui sia individuata la causa del vizio che nel caso di specie è da individuare nell'esito delle verifiche tecniche svolte dal tecnico incaricato dalla committente e nel CP_1 mese di aprile 2020, quando in esito alle ulteriori difettosità presentatesi la ha incaricato un CP_1 tecnico per verificare la causa delle difettosità emerse, provvedendo all'esito degli accertamenti, in data Parte 23.04.2020 a farne denunzia a CP_6
Par Pertanto, va condannata a manlevare di quanto tenuta a pagare in forza della CP_2 CP_6 presente sentenza a nei limiti del 98% di quanto complessivamente corrisposto Controparte_1
Parte da a in ragione della presente sentenza, corrispondente alla propria CP_6 Controparte_1 quota di responsabilità.
Del pari, in ragione del proprio contributo causale nella determinazione Parte_6
Parte del danno, va condannata a manlevare da quanto la stessa sia chiamata a corrispondere a CP_6
Parte nella percentuale del 2% di quanto complessivamente corrisposto da Controparte_1
[...]
CP_ a in ragione della presente sentenza, corrispondente alla propria quota di Controparte_1 responsabilità.
***
Sulla base di quanto innanzi esposto, in accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto da Parte e dell'appello principale proposto da rigettato l'appello incidentale Controparte_1 CP_6 proposto da va parzialmente riformata nei termini innanzi esposti la sentenza appellata che CP_2 resta nel resto confermata.
*** Parte Le spese di lite del presente giudizio di appello vanno parzialmente compensate tra e CP_6 in relazione ai rispettivi gravami rispettivamente proposti in via principale ed Controparte_1
Parte incidentale nella misura di 1/4 restando la restante parte a carico di mentre seguono la CP_6
Parte regola della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio quelle tra e essendo CP_6 CP_2
Co risultata VA. .r.l. vittoriosa in ordine alla domanda di manleva articolata nei confronti di CP_2
Pertanto, va condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) applicati i parametri tariffari pagina 18 di 20 (da attestare in prossimità dei valori medi), applicata la maggiorazione per la realizzazione dei collegamenti ipertestuali, in complessivi euro 6.000,00 (pari a ¾ dell'intero) per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Parte va condannata alla rifusione in favore di delle spese di lite del doppio grado di CP_2 CP_6 giudizio che vanno liquidate, tenuto conto del valore della causa, (compresa nello scaglio tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00), applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi) in complessivi euro 6.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva ( se dovuta) come per legge quanto a quelle relative al primo grado di giudizio ed in euro 6.800,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge quanto a quelle del presente giudizio di appello.
***
Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 CP_2 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte
sull'appello incidentale proposto da e sull'appello incidentale CP_6 Controparte_1 proposto da avverso la sentenza n. 10777/2024 pubblicata in data 13.12.2024 del Tribunale CP_2
Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e dell'appello Parte_1 incidentale proposto da dichiara risolto il contratto stipulato da Controparte_1
e limitatamente ai n. 7 infissi per i quali sono stati accertati i Controparte_1 Parte_1 vizi denunciati, e per l'effetto condanna alla restituzione in favore di Parte_1 [...]
dell'importo di euro 16.705,00 corrispostole dalla predetta , oltre interessi CP_1 CP_1 legali ex art. 1284 comma 3 c.c. su tale somma dal pagamento alla domanda giudiziale ed Parte interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
condanna altresì
[...]
CP_ al pagamento in favore di dell'ulteriore importo di euro 30.294,30 Controparte_1
pagina 19 di 20 per i maggiori costi necessari alla sostituzione degli infissi risultati difettosi, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. su tale somma dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.
- in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di previo rigetto Parte_1 CP_2 dell'appello incidentale proposto da condanna a manlevare e tenere indenne CP_2 CP_2 da quanto la stessa sia tenuta a pagare in ragione della presente sentenza entro il Parte_1 limite del 98% di detto importo;
CP Parte
- condanna a manlevare e tenere indenne da quanto la Parte_5 CP_6 stessa sia tenuta a pagare in ragione della presente sentenza entro il limite del 2% di detto importo;
- dichiara compensate nella misura di ¼ le spese di lite del presente grado di appello tra Pt_1
Parte e e conseguentemente condanna alla rifusione in favore
[...] Controparte_1 CP_6 di della residua parte che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi CP_1 professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cpa ed iva (se dovuta) come per legge;
Parte
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite del doppio grado di CP_2 CP_6 giudizio e per l'effetto liquida in complessivi euro 6.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge quelle relative al primo grado di giudizio, ed in euro 6.800,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge quelle relative al presente giudizio di appello.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR CP_2
115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore -estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 291/2025, pendente in grado d'appello e promossa
DA
- (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessandra MORLOTTI (C.F.
[...]
) e Alessandro BRUNO (C.F. ), presso il cui studio C.F._1 C.F._2 legale in Pavia, corso Cairoli n. 96, è elettivamente domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata
Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'Avv. Alessandro SALA (C.F. , presso il cui studio legale in Milano, C.F._4
pagina 1 di 20 piazza San Francesca Romana n. 3, è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al seguente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
E
- (P.I. , con sede legale in Campo Tizzoro, Comune di San Marcello Pistoiese CP_2 P.IVA_2
(PT) viale Luigi Orlando n. 320, 366, 388, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Federico SPINICCI (C.F. CP_3
), presso il cui studio legale in Pistoia, via dello Stadio 2/D, è elettivamente C.F._5 domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al seguente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
E
- contumace nel presente giudizio di appello Controparte_4
APPELLATA
Avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni
- per appellante: Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano pubblicata il
12.12.2024 (R.G. n. 20798/2020):
In via preliminare:
- Disporre – anche inaudita altera parte per l'urgenza rilevata - la sospensione della efficacia esecutiva e/o della esecuzione della sentenza impugnata, per i motivi di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. in relazione alla condanna al pagamento della somma di euro 22.936,00 ove non ne
pagina 2 di 20 sia dichiarata la sua immediata non esecutività e in relazione alla condanna al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza parzialmente impugnata.
Nel merito in via principale
Disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione avversaria, in riforma dell'impugnata sentenza, così disporre:
- in riforma della sentenza impugnata, accertata la risoluzione parziale del contratto di acquisto, dichiarare tenuta al pagamento della minor somma di euro 16.190,00 in favore di Parte_1
; Controparte_1 ulteriormente in via principale
-in riforma della sentenza impugnata per i motivi formulati condannare e CP_2 CP_5
a risarcire a quanto fosse tenuta a pagare ad in conseguenza
[...] Parte_1 Controparte_1 della risoluzione contrattuale conseguente a un difetto di costruzione o di posa dei manufatti in proporzione alle rispettive responsabilità;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
- per appellata e appellante in via incidentale: Controparte_1
Voglia la Corte di Appello Ill.ma, ogni istanza ed eccezione contraria disattesa, ritenuto l'esposto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10777/2024, pubblicata in data 13.12.2024,
- rigettare l'istanza di sospensione della sentenza per carenza di fumus e periculum;
in subordine accoglierla parzialmente per l'importo che supera i riconosciuti euro 16.190,00 e i non appellati euro
97,60.
- Dichiarare risolto, anche solo parzialmente, il contratto ex artt. 130 Cod. Cons. e 1453 c.c. per grave Pa inadempimento della di ordinare la restituzione del prezzo di euro 22.936,00, come da CP_6 fatture allegate, per il minor importo di euro 16.190,00 o per la diversa somma che parrà di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo in subordine
- disporre e quantificare la riduzione del prezzo ex art. 130 Cod. Cons. e 1492 c.c. e condannare la
VA. alla restituzione del minor importo così come sopra quantificato, oltre interessi legali ex art. CP_6
1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo;
pagina 3 di 20 - in ogni caso condannare la convenuta a pagare, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., fermi gli euro 97,60 già liquidati e ferma l'eccezione di giudicato per quanto riguarda la domanda di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo per l'importo di euro 16.190,
- gli ulteriori interventi sugli infissi documentati in causa per euro 170,80 (doc. 15) e per gli interventi successivi alla precisazione delle conclusioni per euro 244 (doc. 1 appello), oltre agli interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal pagamento al saldo;
- il maggior costo di sostituzione dei nove infissi ritenuti inidonei all'uso, pari a euro 47.000 (iva compresa), per la minor somma di euro 30.810,00 determinata da detto maggior costo di mercato degli infissi liquidato dal Ctu, dedotto l'importo che verrà liquidato a titolo di restituzione del prezzo o riduzione del prezzo pari ai riconosciuti euro 16.190,00 o alla diversa maggiore o minor somma che parrà di giustizia risultante dalla eventuale diversa quantificazione della statuizione sulla restituzione/riduzione del prezzo, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali e moratori maturati e maturandi così come previsti dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo;
rideterminare le spese legali liquidate a favore dell'attrice per il primo grado così come quantificate nella Nota Spese depositata in data 9.9.2024 per l'importo complessivo di euro 264 per spese esenti, euro 11.180,00 per compensi, oltre spese generali, Cpa e Iva;
è ricompreso l'aumento del 30% previsto per l'inserimento ipertestuale dei documenti;
liquidare il rimborso per il Consulente tecnico di parte come da fattura allegata alla Nota Spese per euro 1.780,00.
Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio, con spese generali 15%, CPA 4%,
IVA 22%e con l'aumento del 30% previsto per la redazione degli atti con allegati ipertestuali, oltre al rimborso del Contributo Unificato.
- per appellata e appellante incidentale: CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano
- nel merito ed in via principale, rigettare l'appello promosso da per tutti i motivi esposti Parte_1 in premessa, con conferma integrale della sentenza appellata e con vittoria di spese ed onorario.
- sempre nel merito, ma in via subordinata, nella denegata ipotesi di superamento della domanda principale si propone appello incidentale avverso la sentenza nr. 10777/2024 del Tribunale di Milano in quanto posta in essere sulla base di una perizia – CTU – affetta da nullità, viziata nel merito e con conclusioni errate, per tutti i motivi esposti in premessa, e, dunque, voglia respingere le domande e
pagina 4 di 20 conclusioni della e, conseguentemente di VA. con vittoria delle spese di lite ed CP_1 CP_6 onorario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 10777/2024 pubblicata il 12.12.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così disponeva:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra e per le Controparte_1 Parte_1 ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna a restituire ad il corrispettivo del contratto Parte_1 Controparte_1 risolto, pari euro 22.936,00;
3) condanna a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 97,60; Parte_1
4) condanna a manlevare la convenuta VA. di quanto la Controparte_4 CP_6 stessa è tenuta a corrispondere all'attrice , nei limiti dell'importo di euro 460,67; CP_1
5) rigetta ogni altra domanda;
6) pone le spese della CTU come liquidate con separato decreto a carico di nella Parte_4 misura del 98% e nella misura del 2% a carico di Controparte_4
7) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in euro 264,00 per spese esenti ed euro 5.584,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
8) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano Parte_1 CP_2 in euro 5.584,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
9) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_4
che si liquidano, già applicata la riduzione, in euro 5.025,60 per compensi professionali,
[...] oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
pagina 5 di 20 - Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Milano, chiedendo di dichiarare risolto il contratto ex artt. 130 del codice del Parte_1 consumo e ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento della e conseguentemente di Parte_1 ordinare la restituzione del prezzo per euro 22.936,00, ovvero, in subordine, di disporre e quantificare la riduzione del prezzo ex art. 130 cod. consumo e ex art. 1492 c.c. e di condannare la convenuta alla restituzione della predetta somma, in ogni caso, di condannarla al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., della somma di euro 97,60, nonché degli ulteriori danni.
A fondamento della domanda adduceva di aver stipulato con la un contratto per la vendita Parte_1
e posa in opera di una finestra del bagno, una porta finestra della lavanderia e sette porte finestre di grandi dimensioni in cucina e in camera da letto, le cui specifiche, consegna e montaggio risultavano dalla comunicazione <
Conseguentemente, appresa della sussistenza dei vizi, parte attrice in data 23.04.2020 ne faceva denuncia a mezzo pec alla impresa fornitrice VA. chiedendo la sostituzione di tutti gli infissi e CP_6 una nuova posa a regola con l'avvertenza che in difetto avrebbe agito per la risoluzione del contratto e la restituzione dell'importo di euro 25.620,00 versato quale corrispettivo per la fornitura e il montaggio oltre le spese sopportate. Parte Precisava inoltre che il contratto contrattuale era intercorso unicamente con la CP_6
- Si costituiva in giudizio premesso che parte attrice aveva acquistato da sia Parte_1 Parte_1 gli infissi per un valore di euro 14.570,00, sia falsi telai per un valore di euro 750,00, sia tapparelle motorizzate per un valore di euro 3.520,00, manodopera inclusa, rilevava che le problematiche Parte segnalate avevano riguardato solo alcuni dei serramenti in relazione ai quali la era CP_6
pagina 6 di 20 intervenuta in risoluzione del problema, precisando che tre degli infissi in oggetto erano di rilevanti dimensioni, dotati di guarnizioni e di vetri acustici al massimo delle performance e di elevato peso e perciò necessitanti di particolare cure nell'uso e nella manutenzione. Adduceva altresì che anche i successivi interventi richiesti dalla committente si erano conclusi con la registrazione degli infissi senza rilevare alcun malfunzionamento. Tanto premesso, adduceva di aver acquistato il prodotto oggetto di CP contratto da e di aver incaricato la per la posa in opera che CP_2 Parte_5 chiedeva di chiamare in causa per agire in regresso nell'ipotesi in cui emergesse in corso di causa la sussistenza di vizi o difetti delle opere, osservando che in ogni caso i falsi telai e le tapparelle non sono stati oggetti di alcuna contestazione, per cui il rimedio risolutorio esperito da parte attrice andrebbe circoscritto ai soli beni effettivamente risultati difettosi.
Sussistendone i presupposti era autorizzata la chiamata in causa di e CP_2 Parte_5
CP
[...]
- Costituitasi in giudizio, adduceva che gli infissi erano stati realizzati secondo le misure ed i CP_2
Parte rilievi effettuati e comunicati da che aveva sceltola merce oggetto della fornitura. Precisava CP_6
Parte inoltre che non aveva mai denunciato i vizi a con conseguente decadenza della CP_6 CP_2 stessa dall'azione di garanzia, né ebbe mai alcun rapporto contrattuale con la committente . CP_1
- Costituitasi in giudizio contestava ogni domanda articolata nei propri Parte_6 confronti adducendo di aver operato correttamente nella posa e nel montaggio delle opere.
Disposta CTU volta a verificare l'esistenza e la consistenza dei vizi, e depositato il relativo elaborato peritale ed acquisiti i chiarimenti ed integrazioni richiesti dall'organo giudicante di prime cure, la causa, trattenuta in decisione, era decisa con la sentenza appellata.
***
Con l'impugnata sentenza, l'organo giudicante di primo grado, accertata la presenza dei vizi lamentati Par su ben sette degli infissi commissionati, ritenuto grave lo0nadempueinza contrattuale della CP_6 dichiarava risolto il contratto stipulato tra e la condannando Controparte_1 Parte_1 quest'ultima alla restituzione del corrispettivo del contratto risolto pari ad euro 22.936,00, condannando a manlevare la convenuta nei limiti Controparte_4 Parte_1 dell'importo di euro 460,67, ponendo le spese di CTU nella misura del 98% a carico di e Parte_1 condannando la stessa al pagamento delle spese legali nei confronti di e Controparte_1 [...]
CP_ per euro 5.584,00 oltre accessori e nei confronti di per euro Controparte_4
5.025,60.
pagina 7 di 20 Ritenuta fondata l'eccezione di decadenza della dalla garanzia per i vizi e difetti dell'opera Parte_1
Parte sollevata dalla rigettava la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_2 CP_6 [...]
CP_ essendo stati i vizi denunciati oltre la decorrenza del termine per la denuntiatio.
Accoglieva la domanda di manleva svolta da nei confronti della Parte_1 Controparte_4 in qualità di posatrice dei serramenti per cui è causa, essendo stata accertata una responsabilità
[...] della predetta in misura del 2%.
Regolava, quindi, le spese di lite secondo la regola della soccombenza, condannando alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di – liquidate in euro 264,00 per spese Controparte_1 esenti ed euro 5.584,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge – di – liquidate in euro 5.584,00 per compensi professionali, oltre CP_2 rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge – nonché di
[...]
– liquidate in euro 5.025,60 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese CP_4 generali al 15%, IVA e CPA come per legge – ponendo le spese di CTU a carico di nella Parte_4 misura del 98% e nella misura del 2% a carico di Controparte_4
***
-Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva che contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante con l'impugnata sentenza, la denuncia dei vizi da parte di non poteva ritenersi tardiva Parte_1
Parte avendo la denunciato in data15.05.2020 a mezzo pec a i vizi lamentati e CP_6 CP_2 denunciati dalla committente in data 23.04.2020. Pertanto, risultando tempestiva Controparte_8 la denuncia dei vizi, sussisteva la garanzia invocata nei confronti di quale impresa fornitrice CP_2 degli infissi in oggetto.
Con il secondo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, essendo stati i vizi riscontrati su sette dei nove infissi oggetto del contratto,
e non avendo riguardato le altre opere di contratto, quali falsi telai e tapparelle, la risoluzione del contratto avrebbe dovuto riguardare solo le opere effettivamente affette dai vizi e risultate inadeguate all'uso, non già l'intero contratto. Conseguentemente sarebbe stata tenuta alla restituzione Parte_1 del prezzo relativo ai soli infissi per cui era stata accertata la presenza di vizi, non anche del costo per la fornitura dei falsi telai e tapparelle per cui non vi erano mai state contestazioni, né erano emerse problematiche.
pagina 8 di 20 - Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale si costituiva in giudizio
insistendo per la risoluzione parziale del contratto stipulato con Controparte_1 Parte_1 per la presenza su sette degli infissi commissionati degli accertati gravi vizi e limitatamente agli infissi risultati difettosi, nonché per la conseguente restituzione del prezzo corrisposto, da determinare nel minor importo di euro 16.190,00 corrispondente a quello relativo agli infissi affetti da vizi.
Con appello incidentale censurava la decisione impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno complessivamente patito in conseguenza dei vizi, i maggiori costi computati dal CTU in esito agli accertamenti peritali, necessari per la sostituzione degli infissi difettosi, Parte e pertanto chiedeva la condanna della alla corresponsione anche di tale ulteriore maggiore CP_6 somma.
- Con comparsa di risposta e contestuale appello incidentale si costituiva in giudizio CP_2 chiedendo in via principale il rigetto dell'appello promosso da con conferma integrale Parte_1 della sentenza impugnata.
In via subordinata proponeva appello incidentale contestando l'esito e le conclusioni peritali adducendo la nullità della CTU e pertanto chiedeva il rigetto delle domande nei propri confronti.
- Non si costituiva nel presente giudizio di appello che pertanto veniva Controparte_4 dichiarata la contumace.
Rigettata la sospensiva, all'udienza dell'11.09.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 17.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Contr Prima di procedere alla disamina dei motivi dell'appello principale proposto da e dell'appello Pt_1 incidentale proposto da occorre riepilogare i termini della vicenda, necessari Controparte_1 alla qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, necessaria alla individuazione della disciplina applicabile.
***
È dato processualmente acquisito che in data 7.05.2019 commissionava a Controparte_1 la fornitura e posa di infissi per la propria abitazione e segnatamente una finestra per il Parte_1 locale bagno, una porta finestra per la lavanderia e sette porte finestra di rilevanti dimensioni estese dal pagina 9 di 20 pavimento al soffitto nei locali cucina e camera da letto, come da descrizione e specificazione di cui alla comunicazione “specificazione modalità esecutive” del 18.07.2020.
Del pari è dato acquisito agli atti di causa che il pagamento per la fornitura e la posa di quanto commissionato è avvenuta secondo le tempistiche pattuite.
Successivamente al collaudo, conclusosi con esito positivo al termine dei lavori, in data 24 e 25 settembre due finestre presentavano problemi alla chiusura e pertanto era richiesto alla Parte_1 alla quale era data pronta comunicazione della problematica insorta, di intervenire per porvi rimedio.
Tuttavia, dopo l'intervento dei tecnici della la problematica investiva altro infisso per cui Parte_1 era richiesto ed eseguito nuovo intervento di registrazione della VA. CP_6
Nei successivi mesi di dicembre e ad aprile la problematica ha avuto nuovamente presentarsi.
È documentato in atti che in esito alle verifiche tecniche svolte da tecnico incaricato dalla CP_1 emergevano difetti funzionali agli infissi che come documentato in atti, ha Controparte_1 provveduto tempestivamente a denunciare in data 23.04.2020 alla chiedendo Parte_1 specificamente la sostituzione di tutti gli infissi con posa di prodotto nuovo ed integro, con la specifica avvertenza che in caso di mancato intervento avrebbe agito per la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni conseguentemente derivati.
È del pari documentato che a seguito della denunzia dei vizi VA. a mezzo mail del 15.05.2020 CP_6 denunciava a propria volta i vizi denunciateli dalla propria committente a quale impresa CP_2 produttrice, allegando anche in copia la denuncia rivoltale dalla committente . CP_1
L'esito degli accertamenti peritali ha ampiamente evidenziato la presenza dei vizi lamentati e denunciati dalla . CP_1
Vale al riguardo rilevare che in esito agli accertamenti peritali svolti ed alle integrazioni richieste, il
CTU ha dato atto della realizzazione e posa di n. 9 infissi di diverse dimensioni e caratteristiche funzionali, procedendo a verifica delle strutture e delle cerniere sulla base dei diagrammi di applicazione emessi dalla ditta produttrice e dei fissaggi dei telai sulla base della normativa CP_9
UNI 11673-1, che prevede che il primo punto di fissaggio disti non più di 150 mm dall'angolo interno del serramento e che tutti gli altri punti siano intervallati non più di 700 mm. Tanto premesso il CTU ha rilevato che nel caso di specie viti risultano soprattutto al centro superiore ai prescritti 700 mm…>>; ha inoltre rilevato che verificato previo smontaggio delle viti, che le stesse sono di misura 5x70, alcune di loro risultano montate sul bordo del
contro
-telaio piuttosto che al centro del
contro
-telaio stesso …>>. Pertanto
pagina 10 di 20 precisava che della casa produttrice non prevedono il montaggio di n. 4 cerniere;
le finestre 1, 2, e 3 identificate nel diagramma con la lettera A) sono fuori dal campo di applicazione quindi non verificate;
le finestre 3,
4, 5 e 6 identificate nel diagramma con la lettere B) anch'esse sono fuori dal diagramma del campo di applicazione, quindi non verificato;
tutti gli infissi di dimensioni notevoli (1, 2, 3, 4, 5 e 6) hanno campi di applicazione fuori dal diagramma, pertanto non verificato …>>. Rilevato che non sono stati correttamente dimensionati (in riferimento al peso che scaricano sulle cerniere) e, oltretutto sono stati montati male …>>, il CTU ha quindi concluso che <<… non è il caso di continuare ad eseguire “correzioni o aggiustamenti” che dir si voglia anche perché a quanto pare la resistente ha già provveduto diverse volte ma con esiti puntualmente negativi;
trattandosi di infissi
“facilmente smontabili … gli stessi vanno del tutto sostituiti (dimensionandoli correttamente) e rimontati rispettando la c.d. “regola d'arte” e le norme che definiscono il montaggio degli stessi>>. Il
CTU ha inoltre precisato che <<le misure sui moduli d'ordine di presenti in atti coincidono cp_2< i>
Pa con le misure del rilievo eseguito da . > rilevando come possa CP_6 dovuta ad errate misurazioni. L'errore è da attribuirsi ad una errata scelta delle cerniere in funzione delle ante in progetto, cerniere troppo deboli per il peso delle ante, come ben chiaro nei diagrammi di applicazione già precedentemente illustrati>>.
Pertanto ha ritenuto che la difettosità del prodotto, di ordine strutturale, è da attribuire essenzialmente alla non corretta progettazione e realizzazione dei singoli infissi commissionati, e dunque essenzialmente alla quale impresa produttrice, non avendo avuto alcuna incidenza nel CP_2 processo produttivo le misurazioni eseguite dalla atteso che la causa del difetto è d Parte_1 individuare nella non corretta opera di progettazione e realizzazione dei singoli infissi in ragione delle caratteristiche specificamente richieste dalla parte committente.
Del tutto marginale rileva l'incidenza della accertata non corretta posa in opera svolta da lla quale la aveva affidato la posa in opera ed il montaggio. Parte_6 Parte_1
Conseguentemente, sulla base delle condivisibili conclusioni peritali, la responsabilità addebitabile a
è ascrivibile nella percentuale del 98% e quella ascrivibile a nella CP_2 Parte_6 percentuale del 2%.
Nella valutazione dei costi per la sostituzione degli infissi affetti di vizi con prodotto integro, avuto riguardo ai costi di mercato acquisiti sulla base di preventivi per prodotti simili per caratteristiche pagina 11 di 20 tecniche e funzionali, il CTU ne ha correttamente determinato l'ammontare in euro 47.000,00 iva compresa.
Le conclusioni peritali formulate in esito agli accertamenti tecnici eseguiti in loco, contrariamente a quanto lamentato da parte appellante, appaiono esaurienti e improntate a rigorosi criteri di analisi e valutazione tecnica, per nulla scalfiti dalle doglianze articolate da parte appellante, inidonee a vanificarne la portata.
Va altresì rilevato che la committente come ribadito con l'atto di costituzione Controparte_1
e appello incidentale in esame, in esito degli accertamenti peritali innanzi rassegnati e delle quantificazioni operate dal CTU, ha rimodulato la domanda chiedendo la risoluzione parziale del contratto in relazione ai sette manufatti risultati difettosi con restituzione del prezzo corrispondente indicato in euro 16.705,00 come rilevabile nella allegato contrattuale “specificazione modalità esecutive” innanzi richiamate e ,menzionato dalla stessa committente nell'atto di costituzione.
***
Tanto premesso appare corretta la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti nella fattispecie del contratto misto di vendita ed appalto con prevalenza degli elementi dell'appalto.
Nel caso di specie occorre distinguere il rapporto contrattuale intercorso tra la committente
[...]
e la quale impresa fornitrice che ha anche provveduto alla posa in opera dei CP_8 Parte_1 serramenti – avvalendosi dell'opera di montaggio e posa della – alla quale Parte_6 parte attrice ha commissionato la fornitura e posa in opera dei serramenti ed infissi oggetto di causa, da Parte Parte quello, distinto ed autonomo dal primo, intercorso tra la e la alla quale la CP_6 CP_2
[...]
CP_ ha ordinato la forniture degli infissi forniti alla propria committente alla Controparte_1 cui realizzazione ha provveduto i piena autonomia progettuale ed esecutiva l'impresa produttrice
[...]
CP_
Nessun rapporto contrattuale si è instaurato tra la committente e destinataria finale delle opere e l'impresa produttrice degli infissi alla quale la in piena Controparte_1 CP_2 Parte_1 autonomia contrattuale, ha commissionato la realizzazione degli infissi in oggetto.
Del pari il rapporto di posa in opera è intercorso unicamente tra la VA. e la CP_6 Parte_6 alla quale la prima ha affidato l'opera di posa in opera degli infissi, senza alcuna
[...] intercessione contrattuale della propria committente.
pagina 12 di 20 Tanto premesso occorre preliminarmente qualificare i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti e segnatamente quello tra la committente e la propria controparte contrattuale, Controparte_1 quale l'impresa fornitrice alla quale ha commissionato la fornitura e la posa degli infissi Parte_1 oggetto di causa, quello intercorso tra la e la alla quale la ordinato Parte_1 CP_2 Parte_1 gli infissi commissionatigli dalla propria committente, e quello intercorso tra la e la Parte_1 alla quale la ha affidato la posa in opera ed il montaggio degli Controparte_5 Parte_1 infissi commissionatigli dalla CP_8
Pur essendo chiara la distinzione tra i due distinti tipi contrattuali della vendita e dell'appalto, rimessa alla circostanza che la compravendita è caratterizzata dalla presenza di una prestazione di dare ampiamente intesa e comprensiva del relativo e connaturato effetto traslativo e dell'obbligazione che ne segue di consegna della res compravenduta, mentre l'appalto si ricollega alla presenza di una prestazione di fare, gli elementi discretivi si affievoliscono nel caso di commistione dei predetti elementi, come nel caso della vendita di cosa futura e nel caso in cui il bene oggetto di vendita o di fornitura richieda elementi di modifica del prototipo di base, fattispecie nelle quali vengono in commistione le due differenti prestazioni di fare e dare connotanti i rispettivi tipi contrattuali dell'appalto e della vendita.
La giurisprudenza di legittimità, ai fini della qualificazione del rapporto e della individuazione del tipo contrattuale al quale fare riferimento per l'individuazione della relativa disciplina, fa riferimento al criterio della prevalenza degli elementi tipici dell'una o dell'altra figura contrattuale.
In particolare, nel caso in cui il bene dedotto in contratto rientri nell'ordinario ciclo produttivo senza la necessità di specifiche previsioni di progettazione e produzione viene in rilievo lo schema della vendita, mentre nel caso in cui il bene da costruire sia specifico e individualizzato ovvero siano richieste modifiche non marginali ed incidenti significativamente sulle fattezze e caratteristiche strutturali e funzionali del prodotto normalmente realizzato in serie, l'attività diretta alla relativa specifica produzione e costruzione risulterà prevalente con conseguente qualificazione della fattispecie nei termini dell'appalto. La giurisprudenza di legittimità e di merito fa riferimento alla natura e consistenza delle modifiche valutando se siano marginali, il che conduce alla figura della vendita, o di importanza significativa nella realizzazione del bene dando luogo ad un opus perfectum inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione, che conduce alla figura dell'appalto.
pagina 13 di 20 Rileva la fattispecie della vendita di cosa futura nel caso in cui il fornitore abbia deciso di costruire bene prima dell'ordinazione e indipendentemente da questa ovvero l'altra parte dimostri di disinteressarsi del processo produttivo.
***
La qualificazione del contratto assume rilevanza in ragione del fatto che ai fini della risoluzione del contratto di appalto i vizi dell'opus è richiesto un inadempimento più grave di quello richiesto per l'esperibilità del rimedio risolutorio nella fattispecie della vendita atteso che l'art. 1668 comma 2 c.c. prevede che la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opus sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, mentre l'art. 1490 c.c. in materia di vendita prevede che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della res in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 c.c. secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza. Con specifico riferimento alla figura del appalto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile la risoluzione nella sola ipotesi in cui l'opera considerata nella sua unicità e complessità sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 c.c. salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore. A tal fine la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impegno o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto. Incombe sul committente l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il proprio diritto in relazione al contratto (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 15.03.2004 n. 5250).
***
Nel caso di specie il contratto intercorso tra la committente e la ha Controparte_1 Parte_1 ad oggetto la fornitura e relativa posa in opera di n. 9 serramenti avvolgibili e materiali affini, da realizzare sulla base dei rilievi metrici e dimensionali eseguiti in loco dalla presso Parte_1
l'abitazione della committente, come si evince chiaramente dalla lettura del preventivo del 7.05.2019 e dalla specificazione delle modalità esecutive del 18.07.2019.
pagina 14 di 20 Nelle condizioni generali di vendita l'art. 2 prevede che materiale, accurata lavorazione e regolare funzionamento in virtù di ciò si obbliga di sostituire le parti difettose o di rimediare alle controllate deficienze di lavorazione qualora si verifichino entro i 30 gg. dalla consegna, non assumendo responsabilità per quello che ha riferimento con la posa in opera qualora questa non sia stata eseguita dalla venditrice stessa>>.
È del pari acquisito al giudizio che la previ i necessari rilievi metrici per il relativo esatto Parte_1 dimensionamento, dalla stessa direttamente eseguiti, ne ha affidato la realizzazione degli infissi in oggetto – commissionatigli dalla – a – che ha pertanto provveduto alla effettiva CP_1 CP_2 realizzazione sulla base dei rilievi metrici forniti dalla – e commissionato la posa in opera Parte_1 ed il montaggio dei serramenti così realizzati dalla alla CP_2 Parte_6
È inoltre comprovato che alcuni dei serramenti oggetto del contratto erano di particolari e rilevanti dimensioni in ragione dell'ampiezza delle superfici da coprire, estendendosi dal pavimento al soffitto e dunque di notevole peso e mole, in ragione delle specifiche richieste della parte committente e delle caratteristiche dell'immobile ove dovevano essere montati.
Ne consegue che il contratto concluso tra la e la non aveva ad oggetto il CP_1 Parte_1 semplice trasferimento di beni di comune produzione, ma la realizzazione dell'opera complessiva avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e il montaggio dei particolari serramenti oggetto di contratto, con caratteristiche peculiari che richiedevano specifici rilievi in loco ed una particolare opera di progettazione in ragione degli elementi dimensionali e funzionali. Parte Pertanto, il contratto intercorso tra la e la è qualificabile quale contratto misto CP_1 CP_6 di vendita ed appalto, nel quale gli elementi del tipo contrattuale dell'appalto risultano prevalenti in ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali funzionali e progettuali che i beni commissionati presentano, involgenti opera di specifica progettazione.
Al riguardo vale richiamare l'assunto giurisprudenziale secondo cui in tema di contratto misto, nella specie di vendita mista ad appalto, la relativa disciplina va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale ai quali si applicano le norme proprie del contratto in cui essi appartengono in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (cfr. Cass.
Civ. Sez. Un. 12.05.2008 n. 11656).
pagina 15 di 20 Parte Del pari anche in relazione al rapporto tra e – alla quale la ha Parte_1 CP_2 CP_6 commissionato la realizzazione degli infissi commissionatile dalla propria committente sulla base delle rilevazioni metriche dalla predetta società operate e delle caratteristiche funzionali richieste dalla propria committente – appare prevalente la componente connotante il tipo contrattuale dell'appalto, dovendo l'opera essere realizzata in ragione delle specifiche dimensionali e tecniche richieste dalla committenza.
Consegue l'applicazione per entrambi i rapporti contrattuali della disciplina prevista in materia di appalto per la garanzia per vizi e per la risoluzione del contratto.
***
Sulla base delle conclusioni peritali innanzi esaminate, pienamente condivisibili, deve ritenersi che la accertata grave difettosità di sette degli infissi commissionati, dovuta a difetti di produzione incidenti su elementi strutturali e di sostegno (cerniere e punti di fissaggio), imputabili in massima parte alla Parte impresa produttrice – alla quale ha commissionato la realizzazione, su indicazione CP_2 CP_6
e sulla base dei rilievi dalla stessa effettuati presso l'immobile di destinazione per il relativo dimensionamento – responsabile della non corretta realizzazione e preliminarmente della non corretta progettazione, risultando marginale la percentuale di responsabilità imputabile alle operazioni di non corretta posa in opera eseguite dalla – alla quale aveva Parte_6 Parte_1 affidato la posa in opera ed il montaggio degli infissi – incidendo sulla funzionalità degli stessi e non essendo altrimenti rettificabili, integra il presupposto della gravità richiesta per la risoluzione parziale del contratto limitatamente ai predetti infissi affetti da vizi, come richiesto in sede di rimodulazione della domanda da parte attrice.
Pertanto, sussistono i presupposti per dichiarare la risoluzione parziale del contratto, la quale va limitata ai soli infissi affetti da vizi, essendo risultati idonei all'uso gli altri due commissionato e realizzati.
Alla risoluzione parziale del contratto, circoscritta ai predetti sette infissi affetti da vizi, la Parte_1 va condannata alla restituzione del corrispondente importo corrispostole dalla committente
[...]
in esecuzione del contratto, determinato in complessivi euro 16.705,00 quale somma CP_1 corrispondente al prezzo degli infissi affetti da vizi rilevabile dalle previsioni contrattuali.
La predetta somma va maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla relativa corresponsione alla domanda giudiziale nonché degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.
pagina 16 di 20 Gli accertamenti peritali hanno altresì accertato il maggior costo da sostenere per la sostituzione degli infissi, da quantificare, secondo le valutazioni operate dal CTU, in complessivi euro 47.000,00 iva compresa.
Dalla predetta somma va tuttavia detratto l'importo di euro 16.705,70 oggetto di restituzione per effetto della risoluzione parziale del contratto.
Pertanto, VA. va condannata al pagamento dell'ulteriore somma di euro 30.294,30, quale CP_6 differenza tra l'importo determinato per la sostituzione degli infissi difettosi e l'importo oggetto di restituzione in conseguenza della risoluzione del contratto. Sulla predetta somma, già attualizzata in sede di determinazione peritale, vanno riconosciuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale al soddisfo.
*** Parte Con riguardo alla domanda di manleva spiegata da nei confronti di quale impresa CP_6 CP_2
Parte produttrice degli infissi ordinategli da come innanzi già rilevato, la difettosità degli stessi è CP_6 dipesa da errori di progettazione e realizzazione, e dunque all'attività di produzione degli stessi, rimessa unicamente alle determinazioni produttive e progettuali della predetta impresa produttrice che non ha correttamente valutato il particolare dimensionamento e la particolare mole degli infissi, di cui occorreva tener conto in fase progettuale e produttiva al fine di garantirne la corretta stabilità e funzionalità. Pertanto, la presenza dei vizi, come rilevato dal CTU, è da attribuirsi unicamente al processo decisionale esecutivo e progettuale della impresa che ha provveduto in autonomia decisionale e senza ingerenza della committenza sul processo di realizzazione, dei serramenti. Marginale è risultata l'incidenza della non corretta opera di posa e montaggio degli infissi svolta da Parte_6
[...]
Come già innanzi evidenziato, sulla base degli accertamenti tecnici espletati, la responsabilità addebitabile a in relazione alla difettosità degli infissi va riconosciuta, secondo le condivisibili CP_2 valutazioni peritali, nella percentuale del 98%, mentre quella addebitabile a Parte_6 in ragione della non corretta e posa degli infissi, va determinata nella percentuale del 2%.
[...]
Tanto premesso, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, è comprovato che ha denunciato a nel termine di legge di sessanta giorni della scoperta la Parte_1 CP_2 presenza dei vizi avendo inoltrato alla stessa a mezzo mail del 15.05.2020 comunicazione dei vizi lamentati e denunciati in data 23.04.2020 dalla propria committente Controparte_1
pagina 17 di 20 allegandone anche la relativa denuncia, sicché a tale data non risultava ancora decorso il termine per la denuntiatio.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito il termine per la denuntiatio decorre dal momento in cui sia individuata la causa del vizio che nel caso di specie è da individuare nell'esito delle verifiche tecniche svolte dal tecnico incaricato dalla committente e nel CP_1 mese di aprile 2020, quando in esito alle ulteriori difettosità presentatesi la ha incaricato un CP_1 tecnico per verificare la causa delle difettosità emerse, provvedendo all'esito degli accertamenti, in data Parte 23.04.2020 a farne denunzia a CP_6
Par Pertanto, va condannata a manlevare di quanto tenuta a pagare in forza della CP_2 CP_6 presente sentenza a nei limiti del 98% di quanto complessivamente corrisposto Controparte_1
Parte da a in ragione della presente sentenza, corrispondente alla propria CP_6 Controparte_1 quota di responsabilità.
Del pari, in ragione del proprio contributo causale nella determinazione Parte_6
Parte del danno, va condannata a manlevare da quanto la stessa sia chiamata a corrispondere a CP_6
Parte nella percentuale del 2% di quanto complessivamente corrisposto da Controparte_1
[...]
CP_ a in ragione della presente sentenza, corrispondente alla propria quota di Controparte_1 responsabilità.
***
Sulla base di quanto innanzi esposto, in accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto da Parte e dell'appello principale proposto da rigettato l'appello incidentale Controparte_1 CP_6 proposto da va parzialmente riformata nei termini innanzi esposti la sentenza appellata che CP_2 resta nel resto confermata.
*** Parte Le spese di lite del presente giudizio di appello vanno parzialmente compensate tra e CP_6 in relazione ai rispettivi gravami rispettivamente proposti in via principale ed Controparte_1
Parte incidentale nella misura di 1/4 restando la restante parte a carico di mentre seguono la CP_6
Parte regola della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio quelle tra e essendo CP_6 CP_2
Co risultata VA. .r.l. vittoriosa in ordine alla domanda di manleva articolata nei confronti di CP_2
Pertanto, va condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) applicati i parametri tariffari pagina 18 di 20 (da attestare in prossimità dei valori medi), applicata la maggiorazione per la realizzazione dei collegamenti ipertestuali, in complessivi euro 6.000,00 (pari a ¾ dell'intero) per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Parte va condannata alla rifusione in favore di delle spese di lite del doppio grado di CP_2 CP_6 giudizio che vanno liquidate, tenuto conto del valore della causa, (compresa nello scaglio tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00), applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi) in complessivi euro 6.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva ( se dovuta) come per legge quanto a quelle relative al primo grado di giudizio ed in euro 6.800,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge quanto a quelle del presente giudizio di appello.
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Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 CP_2 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte
sull'appello incidentale proposto da e sull'appello incidentale CP_6 Controparte_1 proposto da avverso la sentenza n. 10777/2024 pubblicata in data 13.12.2024 del Tribunale CP_2
Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e dell'appello Parte_1 incidentale proposto da dichiara risolto il contratto stipulato da Controparte_1
e limitatamente ai n. 7 infissi per i quali sono stati accertati i Controparte_1 Parte_1 vizi denunciati, e per l'effetto condanna alla restituzione in favore di Parte_1 [...]
dell'importo di euro 16.705,00 corrispostole dalla predetta , oltre interessi CP_1 CP_1 legali ex art. 1284 comma 3 c.c. su tale somma dal pagamento alla domanda giudiziale ed Parte interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
condanna altresì
[...]
CP_ al pagamento in favore di dell'ulteriore importo di euro 30.294,30 Controparte_1
pagina 19 di 20 per i maggiori costi necessari alla sostituzione degli infissi risultati difettosi, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. su tale somma dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.
- in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di previo rigetto Parte_1 CP_2 dell'appello incidentale proposto da condanna a manlevare e tenere indenne CP_2 CP_2 da quanto la stessa sia tenuta a pagare in ragione della presente sentenza entro il Parte_1 limite del 98% di detto importo;
CP Parte
- condanna a manlevare e tenere indenne da quanto la Parte_5 CP_6 stessa sia tenuta a pagare in ragione della presente sentenza entro il limite del 2% di detto importo;
- dichiara compensate nella misura di ¼ le spese di lite del presente grado di appello tra Pt_1
Parte e e conseguentemente condanna alla rifusione in favore
[...] Controparte_1 CP_6 di della residua parte che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi CP_1 professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cpa ed iva (se dovuta) come per legge;
Parte
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite del doppio grado di CP_2 CP_6 giudizio e per l'effetto liquida in complessivi euro 6.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge quelle relative al primo grado di giudizio, ed in euro 6.800,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge quelle relative al presente giudizio di appello.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR CP_2
115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
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