TAR Bari, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 413
TAR
Decreto presidenziale 25 febbraio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2025
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Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, sviamento, contraddittorietà, carenza e/o incompleta istruttoria, motivazione errata, violazione ed errata applicazione dell’art. 55 delle NTA del PPTR

    Il Tribunale ha ritenuto che le aree in questione siano soggette a vincoli paesaggistici e urbanistici che non ammettono la permanenza di strutture oltre la stagione balneare. L'amovibilità è una caratteristica strutturale necessaria, mentre la stagionalità riguarda l'impatto temporale e la necessità di ripristino visivo della costa.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 8, comma 5, e dell’art. 14, comma 14 della L. R. n. 17 del 10 aprile 2017; eccesso di potere per travisamento dei fatti; mancata valutazione della circolare Regione Puglia del 6 settembre 2016; difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto istruttorio; eccesso di potere per travisamento dei fatti e per mancata valutazione della cd. Ordinanza balneare della Regione Puglia; violazione dei principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza; violazione dell’art. 45 N.T.A del P.P.T.R. Puglia; eccesso di potere per contraddittorietà con la nota MIBACT del 13 gennaio 2015; eccesso di potere per violazione ed errata applicazione dell’art. 8.3 delle NTA del PRC

    Il Tribunale ha chiarito che la legge regionale n. 17/2015 e la legge regionale n. 42/2024 prevedono una facoltà di mantenimento delle strutture per l'intero anno solare, ma tale facoltà deve essere esercitata nei limiti delle determinazioni a tutela del paesaggio e non può neutralizzare il potere prescrittivo degli enti competenti. Gli atti impugnati sono stati rilasciati in conformità al PUG adeguato al PPTR.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità della determina dirigenziale e dell'autorizzazione edilizia

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso in quanto le determinazioni comunali sono conformi alla normativa urbanistica e paesaggistica vigente, che non ammette la permanenza delle strutture oltre la stagione balneare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 413
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 413
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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