Decreto presidenziale 25 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00413/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00941/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Errepi Soluzioni s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Danilo EN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Davide Di Candia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97;
per l'annullamento
- nella parte ritenuta lesiva, dell’autorizzazione paesaggistica n. 66/2023 prot. n. 32260 del 12.5.2023, rilasciata dal Comune di Monopoli e avente ad oggetto “ installazione strutture precarie e temporanee destinate ad attività connesse alla balneazione, somministrazione di alimenti e bevande, pubblico intrattenimento e parcheggio ”;
- nonché di ogni atto alla stessa presupposto, connesso, propedeutico e/o consequenziale e, in particolare, del parere reso dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, trasmesso al Comune con nota prot. n. 706-P datata 21.1.2022, nonché delle note e dei pareri resi dalla C.L.P. in data 21.10.2020 (prot. n. 56219 del 4.11.2020), 9.9.2021 (prot. n. 80465 del 17.9.2021) e 15.11.2021.
Sui motivi aggiunti presentati da in data 11.7.2025 per l’annullamento:
- della determina dirigenziale n. 531 del 14.4.2025, reg. settoriale n. 115/DTA1 del 14.4.2025, a firma del dirigente dell’A.O.I., affari generali e sviluppo locale, del Comune di Monopoli avente ad oggetto “ Errepi Soluzioni s.r.l. – autorizzazione ex art. 28.3 del Regolamento edilizio per la installazione di strutture amovibili per la balneazione o connesse e strumentali alla balneazione destinate alla ricezione turistica connessa alla balneazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristorante), pubblico intrattenimento, piscina e parcheggio, site in Monopoli alla via Procaccia, catastalmente individuata al Fg 19, p.lle 926, 927, 928, 929 e 930. Pratica n. 07856890723-13072020-1116 ”;
- nonché dell’autorizzazione edilizia prot. n. 22686 del 31.3.2025 e allegata al predetto A.U.F., quale parte integrante e sostanziale, anch’essa nella parte ritenuta lesiva, per come indicata nei presenti motivi aggiunti e nei limiti degli interessi fatti valere dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. EN VA e uditi per le parti i difensori avv. Danilo EN, per la parte ricorrente, avv. Davide Di Candia, per il Comune resistente, e l’avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante impugnava il provvedimento di diniego di dell’autorizzazione paesaggistica opposto dal Comune di Monopoli e avente ad oggetto “ installazione strutture precarie e temporanee destinate ad attività connesse alla balneazione, somministrazione di alimenti e bevande, pubblico intrattenimento e parcheggio ”, nonché gli atti connessi, tra cui, per quel che maggiormente rileva, il parere negativo rilasciato dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari.
Con motivi aggiunti, veniva poi impugnato il provvedimento di diniego del Comune, che recepiva la denegata autorizzazione paesaggistica.
In fatto, deduceva di condurre in locazione un lotto di terreno sito in Monopoli, ove sono ubicate strutture funzionali all’attività dello stabilimento balneare denominato “La Perla Nera” e di aver presentato domanda di autorizzazione al mantenimento di una struttura precaria amovibile destinata ad attività di ricezione turistica connessa alla balneazione, con l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristorante), pubblico intrattenimento e parcheggio; invero, l’autorizzazione pregressa recava nelle prescrizioni che “ la presente autorizzazione […] vale ed è efficace per anni 5 (cinque) [...] fatti salvi gli obblighi di smontaggio e rimontaggio delle strutture precarie come prescritti nel citato parere della Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio in conformità al quale è stata rilasciata la predetta autorizzazione paesaggistica n. 56/2015 ed edilizia ”.
In diritto, entrambi i gravami proposti censuravano: i) l’eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, sviamento, contraddittorietà, carenza e/o incompleta istruttoria, la motivazione errata, la violazione ed errata applicazione dell’art. 55 delle NTA del PPTR; ii) la violazione dell’art. 8, comma 5, e dell’art. 14, comma 14 della L. R. n. 17 del 10 aprile 2017; l’eccesso di potere per travisamento dei fatti; mancata valutazione della circolare prot. n. AOO108/00011857 della Regione Puglia del 6 settembre 2016, con violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto istruttorio; eccesso di potere per travisamento dei fatti e per mancata valutazione della cd. Ordinanza balneare della Regione Puglia; violazione dei principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza; violazione dell’art. 45 N.T.A del P.P.T.R. Puglia; eccesso di potere per contraddittorietà con la nota prot. n. 464 del 13 gennaio 2015 dell’ufficio legislativo del MIBACT; eccesso di potere per violazione ed errata applicazione dell’art. 8.3 delle NTA del PRC.
2.- Si costituiva l’amministrazione comunale, la quale depositava i documenti del procedimento e resisteva funditus alle argomentazioni svolte, in particolare evidenziava che la controversia verteva in realtà sul preteso diritto al mantenimento di strutture precarie e amovibili, connesse all’attività di balneazione, ma insistenti su aree di proprietà privata, e che la società istante non esercita alcuna attività di “stabilimento balneare”, né è titolare di alcuna concessione demaniale marittima.
Segnatamente, confutando le opposte ragioni, respingeva la tesi dell’esistenza di alcun preteso diritto a mantenere le strutture precarie e amovibili, fuori stagione balneare, in quanto sia la legge regionale richiamata (legge reg. 10 aprile 2015, n. 17) sia la pianificazione urbanistica contemplano una mera facoltà, in rapporto al riscontro di rigorose prescrizioni.
3.- Respinta la domanda cautelare per carenza di fumus e di periculum , scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
La società istante chiede di poter mantenere fuori-stagione strutture che, come da istanza presentata, ha ad oggetto “ Altre attività extra balneare: strutture non direttamente connesse agli SB, SL e SLS; ma ubicate in prossimità della costa e destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, all’attività di preparazione alimento, allo svago e tempo libero ”.
Tuttavia, con riferimento all’autorizzazione rilasciata, per la “ Installazione di strutture amovibili per la balneazione o connesse e strumentali alla balneazione ”, la Soprintendenza competente ha emesso parere favorevole con la seguente riassuntiva prescrizione: “ […] considerata la non ammissibilità di strutture permanenti […] ”. Indi, con nota del 12 maggio 2023, il Comune di Monopoli, preso atto dei pareri degli organi consultivi deputati, come richiamati per relationem , ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, condizionandola però all’osservanza delle prescrizioni dei pareri resi e, segnatamente, ponendo l’obbligo di inoltrare“ […] annualmente (entro il 31 ottobre) alla Soprintendenza, e per conoscenza all’Amministrazione Comunale, asseverazione a firma di tecnico abilitato corredata da idonea documentazione fotografica attestante l’avvenuto smontaggio delle opere autorizzate […] ”.
Per quanto concerne la destinazione urbanistica di tali aree, fermo restando il vincolo di inedificabilità derivante già dalla variante al PUG del 4.8.2014 (“ invariante strutturale: area annessa alla costa ”), dalla disamina del certificato di destinazione urbanistica, le stesse risultano gravate dai vincoli di cui agli art.li 9/S “ Invarianti strutturali a prevalente valore paesistico – ambientale ” e 10/S “ Invarianti strutturali a prevalente valore storico – culturale ” delle NTA del PUG adeguato al PPTR (approvato con D.C.C. n. 19 del 12.05.2020).
In particolare, l’art. 9/S, al comma 9.14.1/S, riporta gli Indirizzi da seguire ai fini della compatibilità degli interventi alla strumentazione paesaggistica ed urbanistica, tra cui: “ f) favorire gli interventi reversibili per lo svolgimento delle attività di fruizione, effettivamente removibili stagionalmente e che non necessitano di trasformazioni di lunga durata delle componenti naturali fondamentali quali aria, acqua e suolo ”.
Inoltre, in applicazione dell’art. 9.14.3/S, al co. 1, lett. a) Territori - fascia “A”, non sono ammissibili interventi che prevedano la “ realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia ”; il comma 2 del medesimo articolo, prescrive che, fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, possono essere attuati interventi che prevedono la “ realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero ”, a condizione che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri.
Ciò vale inoltre a sconfessare l’asserita violazione dell’art. 45 delle NTA del PPTR, dal momento che tutti gli atti impugnati sono stati rilasciati dal Comune di Monopoli, in conformità al PUG adeguato al PPTR.
Quanto alla disciplina edilizia, l’art. 28.3 “ Strutture e stabilimenti balneari ” del Regolamento edilizio comunale vigente (D.C.C. n. 15 del 29.04.2021) individua i parametri edilizi per il dimensionamento delle strutture in parola e, per quanto qui d’interesse, secondo l’art. 28.3, comma 1, lett. l): “ Non sono ammesse strutture in tutte le aree soggette ai vincoli di cui alla Parte III del Codice (d.lgs 42/04) allorché siano in contrasto con la disciplina paesaggistica vigente. In generale in tali aree devono considerarsi non ammissibili le nuove opere edilizie ”; inoltre, per l’art. 28.3.4 (Caratteristiche delle strutture), comma 2: “ Tutte le strutture devono avere caratteristiche strutturali e dimensionali […] e mantenuti in sito per periodi temporali limitati non superiore a 6 mesi ”.
Non essendovi alcuna concessione demaniale, tutti i relativi richiami normativi effettuati dalla società ricorrente a sostegno del ricorso risultano inconferenti e infondati.
Non ha infatti pregio il richiamo alla legge della Regionale Puglia del 10 aprile 2015, n. 17 (“Disciplina della tutela e dell’uso della costa”), il cui art. 8, comma 5, sancisce che “ Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare ”, in quanto – oltreché eccentrica rispetto all’autorizzazione, di cui si discute – trattasi invero di mera facoltà, che però pur sempre si inserisce nel più ampio ambito della pianificazione e regolamentazione edilizia di competenza del Comune, che ben può esigere intanto che le strutture correlate alla balneazione in area privata de quibus rispondano ad un migliore inserimento nel contesto paesaggistico e territoriale dei luoghi, alla luce di nuovi atti di pianificazione (in termini, ex multis , Cons. St., sez. V, 23 ottobre 2024, n. 8474; Cons. St., sez. II, 23 luglio 2024, n. 6666);
La giurisprudenza ha precisato che: “ Nel caso in cui una disposizione legislativa regionale consenta il mantenimento, per l'intero anno solare, delle strutture funzionali all'attività balneare, purché siano connotate da facile amovibilità, tale norma non deve essere intesa nel senso di imporre, quale regola ordinaria, il mantenimento delle strutture per l'intero anno solare, bensì come eccezione limitata ai casi in cui tale possibilità non incida sulle predette esigenze di tutela paesaggistica ” (così Cons. St., sez. III, 15 aprile 2024, n. 3383); ancora, può sottolinearsi come l’ordinanza del Cons. St., sez. IV, 27 giugno 2024, n. 2492 abbia delineato, con ampia motivazione, l’esatta portata del disposto di cui all’art. 8, comma 5, della legge della Regione Puglia 10 aprile 2015, n. 17 (“Disciplina della tutela e dell’uso della costa”), rilevando che “ Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare ma detta facoltà va comunque esercitata nei limiti delle determinazioni a tutela del paesaggio ”.
Dunque, la suddetta legge della Regione Puglia del 10 aprile 2015, n. 17 prevede una semplice facoltà. Del pari è il significato precettivo di cui all’art. 157 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, il quale ribadisce che: “ Le strutture connesse alla balneazione, ricomprese nei territori disciplinati dall’articolo 45 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), munite di regolare autorizzazione paesaggistica, possono rimanere installate per l’intera durata di validità dell’autorizzazione stessa, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti ”.
L’art. 157 citato non può essere interpretato nel senso di neutralizzare il potere prescrittivo esercitato dagli enti competenti, in sede di autorizzazione paesaggistica; una tal simile lettura implicherebbe l’introduzione, da parte di una fonte normativa regionale, di un’inammissibile deroga alla tutela imposta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s) , Cost.
Nel caso che ci occupa, il PUG adeguato al PPTR del Comune di Monopoli non ammette il “ carattere permanente ” di tali strutture (art. 9/S - 9.14.1/S - punto 1 lett. f); 9.14.3/S – comma 1, lett. a); 9.14.3, comma 2). Vieppiù, i termini dell’atto di assenso all’installazione delle strutture amovibili è molto chiaro ed è limitato allo svolgimento della stagione balneare. L’autorizzazione paesaggistica ha ab imis precluso la permanenza della struttura oltre la stessa. Invero, i profili di contrasto, rispetto all’ammissibilità della permanenza della struttura oltre stagione balneare, risultano numerosi e ben articolari sia dal Comune, sia nei pareri resi.
Risulta infine del tutto inconferente il richiamo fatto dalla ricorrente ad una presunta distinzione tra i concetti di “amovibilità” e di “stagionalità”, al fine di contestare la legittimità della prescrizione dello smontaggio invernale. L’amovibilità attiene alle caratteristiche strutturali e costruttive del manufatto ( id est : assenza di ancoraggi fissi al suolo) e costituisce una condizione necessaria imposta dal regime di inedificabilità assoluta gravante sull’area (art. 9.14.1/S delle NTA del PUG adeguato al PPTR). La stagionalità riguarda l’impatto dell’intervento nel tempo e alla necessità di assicurare, nei periodi di bassa stagione, il ripristino della percezione visiva e paesaggistica della costa, attraverso la rimozione delle strutture antropiche.
Nella sostanza, parte ricorrente, con le impugnative proposte, in parte sovrappone proprie valutazioni tecniche tecnico-discrezionali a quelle effettuate dagli organi del Comune e dalla Soprintendenza, che sono, all’evidenza, plausibili e correttamente applicate, rientrando nel margine di apprezzamento discrezionale consentito, senza trasmodare in alcun profilo di eccesso di potere; in altra parte, inoltre, reclama l’applicazione di disposti normativi, che però accordano una “mera facoltà”, peraltro subordinandola alla pianificazione e alla programmazione di iniziativa dal Comune.
In ultima analisi, non sussistano margini per consentire il mantenimento delle strutture in questione fuori dalla cd. stagione balneare, come peraltro la Sezione ha avuto modo di affermare in altri casi analoghi ( ex multis : T.A.R. Puglia, sez. III, 18 febbraio 2025, n. 238; 24 giugno 2025, n. 874).
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
6.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Monopoli e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, che si liquidano in €. 1.500,00 per ciascuna, per complessivi €. 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO BL, Presidente
EN VA, Primo Referendario, Estensore
EN Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN VA | ZO BL |
IL SEGRETARIO