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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/09/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai IG.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1796 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. AMENTA MARIA E_
ANTONIETTA, giusta delega in atti
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. VIGNA GIOVANNA, giusta delega in atti CP_1
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta E_ CP_1
intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e . E_ CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , E_ CP_1
coniugi per matrimonio contratto in data 14.01.2012 in Bussero (MI), trascritto nel Registro degli
Atti di matrimonio del Comune di Bussero al numero 1, parte II, serie A, anno 2012, alle condizioni di seguito esposte:
“1) I coniugi, in forza dell'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui ai successivi punti, saranno autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2)La casa coniugale di proprietà esclusiva del IG. , sita in TR GU (SV) Via CP_1
Privata Mimose 31, resterà espressamente assegnata in via esclusiva alla IG.ra E_
. Il marito, in accordo con la moglie, ha già provveduto a lasciare la casa coniugale ed a
[...]
ritirare i suoi effetti personali;
provvederà, quanto prima, a trasferire anche la propria residenza anagrafica.
3)Il NO , fino alla data di naturale scadenza e/o comunque di estinzione per saldo CP_1
del mutuo acceso con Banca Intesa San Paolo, si impegna a provvedere al pagamento integrale dello stesso e, conseguentemente, a corrispondere puntualmente le relative rate mensili. 4) Il IG. provvederà altresì al pagamento integrale delle spese condominiali CP_1
(ordinarie e straordinarie), mentre la IGnora provvederà a corrispondere E_
le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, la Tari nonché le utenze gas, luce ed acqua.
5) Gli arredi contenuti nel suddetto immobile resteranno nella disponibilità e proprietà della IG.ra
, avendo le parti già provveduto alla suddivisione degli stessi. E_
6) La IG rimane affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori che pertanto, Per_1
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore e relative alla crescita, all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della IG.
resta collocata, in via privilegiata, presso la madre con residenza anagrafica con la stessa, Per_1
con le modalità di frequentazione da parte del padre, come nel prosieguo specificate: a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera riportandola a casa entro le ore 21.
7) Durante la settimana il IG. potrà tenere con sé almeno due giorni, con CP_1 Per_1
cena compresa, ovviamente tenendo conto degli impegni della minore, delle sue necessità e previo accordo con l'altro genitore indicativamente il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola riaccompagnandola a scuola il giorno dopo con pernottamento.
I genitori concordano che nel week end di competenza della madre potrebbe saltare Per_1
l'allenamento del sabato mattina per una sola volta al mese;
8) Ciascun genitore potrà tenere la IG con sé, in estate, per due settimane, anche eventualmente consecutive, previo tempestivo accordo tra i medesimi sul periodo con il padre o con la madre, da individuare possibilmente entro il 30 aprile di ciascun anno, e favorendo ad anni alterni le preferenze dell'una o dell'altro genitore nel rispetto sempre delle esigenze del minore.
9) Il periodo di festività natalizie potrà essere suddiviso a settimane alternate dal 24/12 al 31/12
mattina e dal 31 al 6 /1 compreso con l'altro genitore e parimenti con alternanza annuale sarà
suddiviso il periodo di vacanze scolastiche nelle festività pasquali, dall'inizio di esse fino al giorno di Pasqua e dal lunedì al termine di esse. Le restanti festività potranno essere alternate a seconda del calendario ed eventuali periodi di così
detti “ponti” intesi come pausa scolastica saranno suddivisi in modo da favorire alternativamente la presenza con l'uno o con l'altro genitore, per esempio, i ponti relativi a carnevale, 25 aprile e 1°
maggio solo per esemplificare.
10) trascorrerà con il padre la Festa del Papà e il giorno del di lui compleanno e Per_1
trascorrerà con la madre la Festa della Mamma e il giorno del di lei compleanno. Compleanni della
IG e cerimonie varie verranno condivise con la presenza di entrambi i genitori o con alternanza del pranzo e della cena con l'uno o con altro genitore.
11) I genitori si impegnano vicendevolmente, in ogni caso, a comunicare sempre all'altro/a notizie in merito a , nonché gli spostamenti della minore, comunque, tra gli stessi previamente Per_1
condivisi, sempre fornendo recapito telefonico e indirizzo, se esistenti, di eventuali luoghi di soggiorno.
12) Resta inteso che, per improrogabili necessità e previo tempestivo accordo tra i genitori, eventuali eccezionali modifiche del sopra indicato regime di frequentazione, potranno anch'esse avvenire sempre e unicamente nel rispetto delle esigenze e degli interessi della minore, garantendole la quantità complessiva del tempo spettante con l'uno o con l'altro genitore. Ciascun genitore, nel caso non riuscisse ad accompagnare nei diversi spostamenti /trasferimenti e/o a stare con la Per_1
IG secondo quanto sopra stabilito, si impegna fin d'ora a preventivamente avvertire l'altro ed a vagliare con quest'ultimo la disponibilità ad essere dal medesimo sostituito, e ciò prima di richiedere la collaborazione ai propri familiari o, in ulteriore subordine, a terze persone il cui nominativo e recapito telefonico dovrà comunque essere comunicato all'altro genitore e che dovranno essere fidate e, in ogni caso, di comune gradimento dei genitori.
13) Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a porre in essere uno stile di vita contraddistinto da decoro e rispetto dei migliori valori di insegnamento per la IG.
14) In considerazione di quanto precede, le decisioni e le scelte attinenti a crescita, cura,
mantenimento ed educazione della IG (siano esse – a titolo meramente esemplificativo – di carattere medico-sanitario, scolastico, ricreativo, di hobby o vacanziero, nulla escluso od eccettuato), salvo urgenza, dovranno essere adottate di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della minore. Ciascun genitore, pertanto, salvo gli atti di ordinaria vita quotidiana, dovrà rendere edotto l'altro genitore in ordine a qualsivoglia iniziativa che intendesse intraprendere per la IG.
15) Il IG. , corrisponderà, a cadenza mensile, entro i primi dieci giorni di ogni mese, CP_1
per dodici mesi l'anno, alla IG.ra , mediante bonifico bancario (conto E_
corrente IBAN [...]), l'importo di € 250,00, da rivalutare annualmente,
come previsto ai sensi di legge, secondo gli indici ISTAT, a titolo esclusivo di contributo per il mantenimento della IG, fino a quando la stessa, divenuta maggiorenne, non avrà anche raggiunto l'autosufficienza economica.
16) Il IG. acconsente che la IG.ra trattenga ed incassi CP_1 E_
integralmente l'assegno unico, o assegni familiari o quanto solo ad esso equipollente per la IG.
17) Le spese straordinarie, per tali intendendosi, quelle specificate ed elencate dal Protocollo del
Tribunale di Savona a decorrere dal deposito del presente ricorso, saranno suddivise, previa concorde approvazione delle stesse da parte dei genitori, fatto salvo il caso di quelle urgenti ed indifferibili, e, comunque, tutte fiscalmente documentabili, nella misura del 80% a carico del padre e 20% a carico della madre qualora la stessa si trovi disoccupata e percepisca indennità di disoccupazione, 60% a carico del padre e del 40% a carico del madre qualora la madre dovesse trovare attività lavorativa. Le spese straordinarie, come sopra indicate, sempre, in ogni caso, previa concorde approvazione delle stesse da parte di entrambi i genitori, fatto salvo il caso di quelle urgenti ed indifferibili, e, comunque, tutte fiscalmente documentabili, dovranno essere corrisposte direttamente da ciascun genitore secondo le rispettive quote di contribuzione e, solo nel caso -
eccezionale- di anticipo per l'intero da parte di uno dei due genitori, dovranno essere rimborsate da parte dell'altro genitore tempestivamente e, comunque, entro il mese successivo alla avvenuta richiesta di rimborso. 18) i coniugi entrambi concordano che il NO , a fronte del mantenimento arretrato a CP_1
favore della IG , versi contestualmente al deposito del presente ricorso la somma di € Per_1
1.500,00 su conto corrente intestato alla NOa . E_
19) I coniugi dichiarano di non avere ulteriori reciproche pretese per alcuna ragione e/o titolo, fatto salvo quanto sopra disposto per la IG e quanto potrà essere ritenuto dai medesimi necessario per la minore.
20) il IGnor acconsente già fin d'ora all'eventuale trasferimento della NOa CP_1
e della IG a Milano qualora la stessa trovi attività lavorativa nella città. E_
21) i coniugi concordano nell'intraprendere un percorso genitoriale esclusivamente pubblico a carico della Asl di competenza a supporto dichiarando la rispettiva disponibilità ad iniziarlo contestualmente al deposito del presente ricorso.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo