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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 318/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to ORECCHIONI SILVIA ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU MARIA P.IVA_1
ADELAIDE
resistente
OGGETTO: assegno sociale.
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza;
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE con ricorso depositato il 7/6/2024 La ricorrente ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Tempio Pausania in funzione di giudice del lavoro, l per chiedere:” 1) accertare e dichiarare che la ricorrente è in CP_2
possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno sociale, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa o, in subordine, dalla data di comunicazione delle nuove coordinate bancarie avvenuta, in fase di riesame, il 21 Febbraio 2023.2) conseguentemente, dichiarare che la ricorrente ha diritto, alla prestazione economica richiesta dalla data di presentazione della doman-da in via amministrativa, con ogni conseguenza di legge o, in subordine, dalla data sopra indicata del 21 Febbraio 2023.
3) con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA e spese successive da distrarsi ai sensi dell'art 93 cpc in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
A fondamento della domanda ha dedotto di avere presentato all in CP_2
data 04.08.2021, trovandosi in stato di bisogno, richiesta di assegno sociale;
Ha affermato che con provvedimento del 23.02.2022 l le aveva CP_2
comunicato testualmente: “non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto per il seguente motivo: la ha dichiarato che il beneficiario CP_3
NON è intestatario o cointestatario del codice IBAN fornito per cui la prestazione non può essere liquidata”
Ha affermato che il di Telti aveva continuato per diversi Controparte_4
mesi, a confermare la correttezza dell'IBAN trasmesso all e ciò fino CP_2
a quando la stessa si era vista costretta ad aprire un nuovo conto corrente, le cui coordinate sono state comunicate all'Istituto in sede di riesame del 21
Febbraio 2023, con esito negativo, ed in data 15 Marzo 2023, era stata invitata a presentare una nuova domanda,
Pag. 2 di 6 Ha da ultimo affermato di avere presentato ricorso in data 21.04.2023, avverso il provvedimento di reiezione del 23.02.2022 che era stato respinto, con provvedimento del 13.07.2023, sostenendone la tardività e suggerendo, ancora una volta, la presentazione di una nuova domanda.
Si è costituito in giudizio l ed ha contestato il contenuto del ricorso CP_2
sostenendo che la ricorrente non risultava essere intestataria, né cointestataria dell'IBAN ab origine trasmesso dal , quindi il CP_5
provvedimento di rigetto della domanda in data 04/08/2021, in difetto di un valido codice IBAN.
Ha chiesto:” rigettare tutte le domande avversarie poiché destituite di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, salvo gravame;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio stante la temerarietà del ricorso.
La causa è stata istruita con documenti e all'udienza odierna, all'esito della
Camera di Consiglio è stata decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi.
L'assegno sociale è stato introdotto dall'art. 3, comma 6 della L. n. 335 del
1995 che così statuisce: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relati-ve maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996. a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a
Pag. 3 di 6 concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1. comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale."
La norma individua le componenti di reddito che concorrono a comporre il reddito al fine di verificare il rispetto o il superamento della soglia massima ai fini del riconosci-mento dell'assegno e precisa che "Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
Pag. 4 di 6 di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile" e, con riferimento ai redditi del coniuge, precisa che "il reddito è costituito dal l'ammontare dei redditi coniugali". Ne deriva che se il soggetto richiedente è coniugato viene preso in considerazione anche il reddito del coniuge, se il soggetto richiedente è separato vengono considerati tra i redditi gli assegni di mantenimento percepiti.
Preliminarmente si osserva che l non contesta la sussistenza dei CP_2
requisiti da parte della ricorrente per il riconoscimento dell'assegno sociale, tuttavia non glielo riconosce in quanto allega che la Banca aveva asserito che la ricorrente non risultava essere intestataria, né cointestataria dell'IBAN e che l'IBAN comunicato dalla ricorrente risultava errato.
Di tale assunto l non fornisce in causa alcuna prova documentale CP_2
proveniente dalla Banca attestante la non correttezza dell'Iban; in ogni caso, anche se ciò corrispondesse al vero, la non correttezza dell' Iban non inficia il riconoscimento del diritto.
Altresì si osserva come non sia requisito necessario avere un conto corrente per la corresponsione dell'assegno sociale, in quanto lo stesso poteva essere riscosso dalla ricorrente presso gli uffici postali, poichè inferiore ad euro
1.000,00.
Affermato, pertanto, il diritto alla provvidenza, l'assegno deve essere riconosciuto con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
(04.08.2021);
PQM
Pag. 5 di 6 Il Tribunale, in composizione monocratica, visti gli artt. 429, 442 cpc, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza dal 4/8/2021 e per l'effetto condanna l ad erogare alla CP_2
ricorrente l'assegno sociale dalla suddetta data;
- condanna l alle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_2
Euro 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori. con distrazione in favore dell'avv. Silvia Orecchioni.
Tempio Pausania 1/10/2013
11/03/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 318/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to ORECCHIONI SILVIA ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU MARIA P.IVA_1
ADELAIDE
resistente
OGGETTO: assegno sociale.
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza;
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE con ricorso depositato il 7/6/2024 La ricorrente ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Tempio Pausania in funzione di giudice del lavoro, l per chiedere:” 1) accertare e dichiarare che la ricorrente è in CP_2
possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno sociale, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa o, in subordine, dalla data di comunicazione delle nuove coordinate bancarie avvenuta, in fase di riesame, il 21 Febbraio 2023.2) conseguentemente, dichiarare che la ricorrente ha diritto, alla prestazione economica richiesta dalla data di presentazione della doman-da in via amministrativa, con ogni conseguenza di legge o, in subordine, dalla data sopra indicata del 21 Febbraio 2023.
3) con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA e spese successive da distrarsi ai sensi dell'art 93 cpc in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
A fondamento della domanda ha dedotto di avere presentato all in CP_2
data 04.08.2021, trovandosi in stato di bisogno, richiesta di assegno sociale;
Ha affermato che con provvedimento del 23.02.2022 l le aveva CP_2
comunicato testualmente: “non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto per il seguente motivo: la ha dichiarato che il beneficiario CP_3
NON è intestatario o cointestatario del codice IBAN fornito per cui la prestazione non può essere liquidata”
Ha affermato che il di Telti aveva continuato per diversi Controparte_4
mesi, a confermare la correttezza dell'IBAN trasmesso all e ciò fino CP_2
a quando la stessa si era vista costretta ad aprire un nuovo conto corrente, le cui coordinate sono state comunicate all'Istituto in sede di riesame del 21
Febbraio 2023, con esito negativo, ed in data 15 Marzo 2023, era stata invitata a presentare una nuova domanda,
Pag. 2 di 6 Ha da ultimo affermato di avere presentato ricorso in data 21.04.2023, avverso il provvedimento di reiezione del 23.02.2022 che era stato respinto, con provvedimento del 13.07.2023, sostenendone la tardività e suggerendo, ancora una volta, la presentazione di una nuova domanda.
Si è costituito in giudizio l ed ha contestato il contenuto del ricorso CP_2
sostenendo che la ricorrente non risultava essere intestataria, né cointestataria dell'IBAN ab origine trasmesso dal , quindi il CP_5
provvedimento di rigetto della domanda in data 04/08/2021, in difetto di un valido codice IBAN.
Ha chiesto:” rigettare tutte le domande avversarie poiché destituite di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, salvo gravame;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio stante la temerarietà del ricorso.
La causa è stata istruita con documenti e all'udienza odierna, all'esito della
Camera di Consiglio è stata decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi.
L'assegno sociale è stato introdotto dall'art. 3, comma 6 della L. n. 335 del
1995 che così statuisce: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relati-ve maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996. a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a
Pag. 3 di 6 concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1. comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale."
La norma individua le componenti di reddito che concorrono a comporre il reddito al fine di verificare il rispetto o il superamento della soglia massima ai fini del riconosci-mento dell'assegno e precisa che "Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
Pag. 4 di 6 di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile" e, con riferimento ai redditi del coniuge, precisa che "il reddito è costituito dal l'ammontare dei redditi coniugali". Ne deriva che se il soggetto richiedente è coniugato viene preso in considerazione anche il reddito del coniuge, se il soggetto richiedente è separato vengono considerati tra i redditi gli assegni di mantenimento percepiti.
Preliminarmente si osserva che l non contesta la sussistenza dei CP_2
requisiti da parte della ricorrente per il riconoscimento dell'assegno sociale, tuttavia non glielo riconosce in quanto allega che la Banca aveva asserito che la ricorrente non risultava essere intestataria, né cointestataria dell'IBAN e che l'IBAN comunicato dalla ricorrente risultava errato.
Di tale assunto l non fornisce in causa alcuna prova documentale CP_2
proveniente dalla Banca attestante la non correttezza dell'Iban; in ogni caso, anche se ciò corrispondesse al vero, la non correttezza dell' Iban non inficia il riconoscimento del diritto.
Altresì si osserva come non sia requisito necessario avere un conto corrente per la corresponsione dell'assegno sociale, in quanto lo stesso poteva essere riscosso dalla ricorrente presso gli uffici postali, poichè inferiore ad euro
1.000,00.
Affermato, pertanto, il diritto alla provvidenza, l'assegno deve essere riconosciuto con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
(04.08.2021);
PQM
Pag. 5 di 6 Il Tribunale, in composizione monocratica, visti gli artt. 429, 442 cpc, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza dal 4/8/2021 e per l'effetto condanna l ad erogare alla CP_2
ricorrente l'assegno sociale dalla suddetta data;
- condanna l alle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_2
Euro 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori. con distrazione in favore dell'avv. Silvia Orecchioni.
Tempio Pausania 1/10/2013
11/03/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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