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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Procedimento n. 1863/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1863/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto compenso per prestazione in esecuzione di contratto d'appalto, tra:
nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cosenza, viale Cosmai n. 42, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Vincenzo Vetere, che lo rappresenta e difende per mandato rilasciato in calce all'atto di appello, con n. di telefax 0984-1655044 e indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., . (codice Controparte_1 CP_2 Pt_2 fiscale: ), con sede legale in Rose (CS), alla contrada Petraro s.n.c., C.F._2
Partita i.v.a. , rappresentata e difesa dall'avv. Franco Gencarelli, con P.IVA_1 indirizzo di posta elettronica certificata: e n. di Email_2 telefax 0984/959045, del foro di Cosenza (CS), domiciliata nel suo studio professionale,
1 sito in Acri (CS), alla via Serricella s.n.c., come da mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellata nonché
nato a [...] il [...] (codice fiscale: ), Controparte_3 C.F._3 residente in [...], alla contrada Vallone U' Midu n. 72, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Taranto, con indirizzo di posta elettronica certificata: avv. e n. di telefax: 0984-951549), del foro di Cosenza Email_3
(CS); domiciliato nello studio professionale del suddetto difensore, in Bisignano (CS), al viale della Repubblica n. 1-3, come da mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellato/Appellante incidentale
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1 adita, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, in accoglimento del proposto gravame, rigettare la domanda proposta da
[...] nei confronti di , per inesistenza della pretesa CP_1 Controparte_4 creditoria azionata ovvero, ed in subordine, perché opponibile alla stessa il pagamento effettuato nei confronti di . Con vittoria di spese e competenze da Controparte_3 distrarre. per il procuratore dell'appellata “Rigettare l'istanza di Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto;
II. rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 1501/2019, del Tribunale di Cosenza;
III. con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante ex art. 93 c.p.c.”: per il procuratore dell'appellato/appellante incidentale “Voglia Controparte_3
l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata: rigettare
2 l'appello proposto dal sig. contro l'impugnata sentenza e, in Parte_1 parziale riforma della stessa, dichiarare l'estraneità del sig. rispetto ai Controparte_3 fatti dedotti dall'odierno appellante principale e dunque dichiarare lo stesso carente di legittimazione passiva;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante ex art. 93 c.p.c.;”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato alla
[...] il 3.2.2012, ha proposto opposizione dinanzi al Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Cosenza avverso il provvedimento monitorio, con il quale gli era stato intimato di pagare alla società la somma di euro 7.700,00, oltre Controparte_1 interessi, quale corrispettivo per la costruzione di un muro di sostegno realizzato nella sua proprietà, in contrada “Lepre” di Luzzi (CS).
L'opponente, a sostegno dell'opposizione, ha affermato che: a) non aveva mai conferito alcun incarico alla né aveva mai avuto rapporti con la stessa, b) i Controparte_1 lavori descritti nella fattura posta a fondamento della domanda monitoria erano stati eseguiti da con il quale aveva direttamente concordato tempi, modalità Controparte_3
e prezzo dell'intervento ed al quale aveva versato, in contanti, l'importo concordato.
Per tali ragioni, ha concluso, chiedendo, previa autorizzazione a chiamare in causa
[...]
la revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_3
La costituitasi in giudizio con comparsa depositata in cancelleria il Controparte_1
30.5.2012, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità, per intervenuta decadenza, della istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo.
Quanto al merito, ha resistito all'opposizione, rilevando che: a) i lavori erano stati eseguiti dalla società opposta ed il del resto, non aveva prodotto alcuna Parte_1 documentazione per dimostrare l'incarico conferito a b) era Controparte_3 inverosimile che il avesse pagato la somma di euro 7.700,00 senza esigere Parte_1 una quietanza e, d'altra parte, solo gli amministratori della società avevano il potere di rappresentare la società stessa.
3 Ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ottenuta, con ordinanza dell'8.6.2021, depositata in cancelleria l'11.6.2012,
l'autorizzazione, il ha provveduto chiamare in causa Parte_1 Controparte_3 chiedendo, in subordine rispetto all'accoglimento dell'opposizione, la sua condanna a manlevarlo da ogni eventuale condanna nei confronti della società opposta.
Si è, quindi, costituito nel giudizio il con comparsa del 18.12.2012, eccependo CP_3 la propria carenza di legittimazione passiva, poiché non era titolare di impresa autonoma, ma era un semplice socio lavoratore della società senza alcun Controparte_1 potere di rappresentanza.
Ha contestato, ad ogni modo, di aver ricevuto alcun pagamento dal ed ha Parte_1 chiesto una pronuncia che dichiarasse il suo difetto di legittimazione passiva e la condanna dell'attore opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., il Tribunale ha ammesso i mezzi istruttori richiesti dalle parti.
All'esito della fase istruttoria, consistita nell'interrogatorio formale di Controparte_3
(il legale rappresentante della invece, non si è presentato per Controparte_1 renderlo) e nell'escussione dei testimoni, oltre che nella produzione documentale delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.3.2019, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La sentenza n. 1501/2019 del Tribunale resa all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1501/2019 dell'8.7.2019, pubblicata in pari data, ha così deciso: a) ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
b) in accoglimento della domanda di manleva del ha condannato Parte_1 [...] alla refusione di quanto il era tenuto a pagare alla CP_3 Parte_1 Controparte_1
c) ha regolato le spese di lite secondo la soccombenza del nei confronti
[...] Parte_1 della società opposta e di nei confronti del Controparte_3 Parte_1
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che: a) la avesse fornito prova Controparte_1 sufficiente dell'esistenza del rapporto contrattuale e dell'avvenuta esecuzione dei lavori, per come si evinceva dalle deposizioni dei testimoni e;
b) il Tes_1 Tes_2
4 invece, non aveva fornito la prova dell'estinzione dell'obbligazione; c)
Parte_1 peraltro, poiché il teste aveva dichiarato di avere messo in contatto il Tes_3 ed il e che quest'ultimo gli aveva riferito di avere ricevuto in
Parte_1 CP_3 pagamento dal primo la somma di euro 6.850,00 e poiché, del resto, il aveva CP_3 ammesso di essere socio lavoratore della appariva evidente che, in Controparte_1 tal modo, avesse indotto il a ritenere che si trattasse del titolare dell'impresa
Parte_1 esecutrice dei lavori, cosicché, in definitiva, doveva essere accolta la domanda di manleva del nei confronti del
Parte_1 CP_3
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di appello notificato a mezzo posta elettronica certificata il 30.9.2019,
[...] ha impugnato la sentenza n. 1501/2019 del Tribunale di Cosenza, Parte_1 censurandola, perché il Tribunale: I) aveva errato nel valutare le risultanze istruttorie, violando i principi in tema di distribuzione dell'onere probatorio ed omettendo di considerare che gravava sulla l'onere di provare l'accordo con il Controparte_1
limitandosi, del resto, a valorizzare soltanto le deposizioni dei testi Parte_1
e , indicati dalla società opposta, ma omettendo di valutare le altre Tes_1 Tes_2 testimonianze assunte ed i documenti prodotti dall'appellante, da cui emergeva che il aveva conferito l'incarico di costruzione del muro a Parte_1 Controparte_3 nonché omettendo di valorizzare la circostanza che il legale rappresentante della società non era comparso a rendere l'interrogatorio formale;
II) non aveva riconosciuto l'effetto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1189 c.c., pur evidenziando che il era stato indotto a ritenere, in buona fede, di adempiere nei confronti di un Parte_1 soggetto legittimato a ricevere il pagamento;
III) non aveva disatteso la pretesa della società opposta, attrice in senso sostanziale, ove fosse configurabile un contrasto inconciliabile tra le testimonianze rese nel giudizio, tale da rendere non comprovata la pretesa stessa.
L'appellante, quindi, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ed ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 30.12.2019, si è costituito in giudizio proponendo, anche, appello incidentale avverso la sentenza Controparte_3 del Tribunale, ai sensi dell'art. 343 c.p.c.
5 In particolare, il ha resistito all'appello principale, sostenendo, in sintesi, che: CP_3
a) non era intercorso alcun contratto d'appalto tra lo stesso ed il né egli Parte_1 aveva mai ricevuto da quest'ultimo alcuna somma di denaro, tanto che nessuno dei testimoni escussi aveva dichiarato di avere assistito, personalmente, alla presunta consegna di denaro e che le circostanze apprese de relato dai vari testimoni erano tra loro in contraddizione;
b) per contro, i testimoni e Testimone_4 Testimone_5 avevano confermato che i lavori erano stati eseguiti dalla con Controparte_1 propri mezzi, propri dipendenti e materiali forniti dalla società, senza alcun intervento da parte del CP_3
Il ha, inoltre, proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale, CP_3 limitatamente alla parte con cui era stato condannato a rifondere al la somma Parte_1 che questi avrebbe dovuto versare alla poiché la decisione era stata Controparte_1 fondata, erroneamente: a) sulla deposizione del teste il quale non aveva Testimone_6 assistito personalmente alla consegna del denaro, ma aveva riferito di aver appreso tale circostanza dallo stesso pur non avendo tale testimonianza alcun rilievo e non CP_3 essendo stata suffragata da alcun altro elemento;
b) su valutazioni del tutto soggettive circa il fatto che il avesse ingenerato nel la convinzione di trattare CP_3 Parte_1 con il titolare dell'impresa.
Il quindi, ha, altresì, chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della CP_3 sentenza impugnata ed ha concluso come trascritto in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 10.1.2020, si è costituita nel giudizio di appello anche la chiedendo il rigetto del gravame principale. Controparte_1
In particolare, ha ritenuto la correttezza della sentenza di primo grado, poiché era stata fornita piena prova dell'esecuzione dei lavori da parte della società mediante i propri dipendenti, mezzi e materiali, mentre nessuna prova contraria era stata offerta dal la cui versione dei fatti, del resto, era inverosimile, tanto più in assenza di Parte_1 una qualsiasi ricevuta o quietanza attestante il versamento di somme al in CP_3 contanti e per un importo rilevante.
La ha, infine, contestato la violazione da parte del Tribunale Controparte_1 dell'art. 232 c.p.c., ritenuta dall'appellante principale, rilevando che la mancata risposta all'interrogatorio formale non equivaleva ad ammissione dei fatti dedotti. Ha concluso come sopra riportato.
6 Sciogliendo la riserva presa all'esito dell'udienza del 28.1.2020, la Corte, terza sezione civile, con ordinanza del 5.2.2020, ha rigettato l'istanza di parte appellante di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, aggiornando la trattazione della causa per la precisazione delle conclusioni.
A seguito alla soppressione della III^ sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II sezione civile ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.5.2025.
La suddetta udienza del 14.5.2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Con i rispettivi scritti difensivi conclusionali, in estrema sintesi, le parti hanno precisato e ribadito le argomentazioni poste a fondamento delle rispettive conclusioni, replicando a quelle avversarie.
Segnatamente, il ha sostenuto la fondatezza delle censure alla sentenza Parte_1 appellata contenute nell'appello principale, in relazione, in particolare, a: I) errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale (difetto di prova del contratto con la e prova, invece, dell'incarico conferito a Controparte_1 [...]
; II) illogicità della motivazione. CP_3
La ha sostenuto l'infondatezza dell'appello principale e la Controparte_1 correttezza della decisione di primo grado, in assenza di prova che l'incarico di costruzione del muro fosse stato conferito dal a piuttosto Parte_1 Controparte_3 che alla società medesima, essendo, del resto, indimostrato ed inverosimile l'avvenuto pagamento del corrispettivo al e non sussistendo, comunque, i presupposti per CP_3
l'applicazione dell'art. 1189 c.c.
Analoghe argomentazioni ha svolto l'appellato/appellante in via incidentale
[...]
il quale, peraltro, ha ribadito le censure alla condanna pronunciata a suo CP_3 carico, poiché basata esclusivamente sulla deposizione del teste Testimone_6 qualificabile come testimonianza de relato actoris e, dunque, priva di valore probatorio autonomo;
sostenendo che, ad ogni modo, anche a voler ammettere l'avvenuto pagamento del in favore del il Tribunale avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. Parte_1 CP_3
1189 c.c., riconoscere l'effetto liberatorio del pagamento medesimo.
7 Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione contenuti nell'appello principale ed in quello incidentale, nonché delle ragioni invocate dalla società appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) la fondatezza o meno della opposizione a decreto ingiuntivo del
Castrovillari, rigettata dal Tribunale (che ha riconosciuto la pretesa della Controparte_1 di ottenere il pagamento del corrispettivo per la costruzione del muro eretto nella
[...] proprietà del con decisione censurata dall'appellante in via principale, e Parte_1 connessa prova o meno dell'incarico da parte del alla suddetta società, Parte_1 piuttosto che a b) in caso di accoglimento dell'appello principale, la Controparte_3 fondatezza o meno della domanda di manleva proposta dal nei confronti di Parte_1
accolta dal Tribunale con pronuncia censurata dal con Controparte_3 CP_3
l'appello incidentale;
c) la regolamentazione delle spese di lite.
2. Le valutazioni della Corte di Appello
Preliminare è l'esame dell'appello principale proposto da ed Parte_1 avente ad oggetto il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e fondato sulla esistenza di un rapporto contrattuale con la Controparte_1
piuttosto che con relativo alla costruzione di un muro nella
[...] Controparte_3 proprietà del Parte_1
2.1. L'appello principale
Con un primo motivo di impugnazione rubricato “Violazione degli artt. 116 e 232 cpc.
Acritica ed atomistica valutazione della prova testimoniale. Insufficienza, contraddittorietà ed illogicità di motivazione. Omesso esame delle deduzioni difensive dell'appellante”, lamenta che il Tribunale abbia fondato la Parte_1 decisione: a) trascurando l'onere della prova gravante sulla società appellata circa l'intervenuto accordo con la stessa, in ordine ai lavori di erezione del muro e circa il
8 corrispettivo pattuito, non avendo rilevanza decisiva il fatto che i lavori fossero stati seguiti da personale alle dipendenze della società medesima né che la stessa avesse fornito il calcestruzzo necessario;
b) prendendo in considerazione esclusivamente le prove testimoniali sollecitate dalla società appellata (peraltro, insufficienti a comprovare l'effettivo incarico alla stessa) e trascurando quelle, di natura orale e documentale, offerte dal nonché omettendo di valutare la mancata presentazione del legale Parte_1 rappresentante della per rendere l'interrogatorio formale e la Controparte_1 circostanza che era socio della stessa ed aveva ricevuto o, comunque, Controparte_3 concordato il pagamento del corrispettivo con il per come emerso dalle Parte_1 deposizioni testimoniali di e di c) ritenendo, in Testimone_7 Testimone_6 maniera illogica, da un lato, che il avesse ingenerato nel il CP_3 Parte_1 convincimento di trattare con il titolare dell'impresa al quale versare il corrispettivo, dall'altro, che dovesse escludersi che l'accordo era intercorso tra il ed il Parte_1
CP_3
Con un secondo motivo di impugnazione, rubricato “Violazione dell'art. 1189 c.c.
Omesso esame delle difese dell'opponente”, il censura la sentenza per Parte_1 mancata applicazione dell'art. 1189 c.c. e, segnatamente, per avere escluso l'effetto estintivo e liberatorio in favore dell'appellante del pagamento eseguito in buona fede nei confronti di un soggetto legittimato solo in apparenza.
Con il terzo motivo della impugnazione principale, rubricato “Violazione degli artt. 2697,
115 e 116 cpc. Omessa motivazione”, il lamenta la violazione delle regole Parte_1 sull'onere della prova e l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, rilevato che le testimonianze rese dalle parti avrebbero potuto valutarsi come tra loro inconciliabili ed in insanabile contrasto, cosicché il primo giudice avrebbe dovuto ritenere non raggiunta la prova dei fatti costitutivi della domanda, sulla base dell'onere probatorio gravante sull'attore sostanziale, ossia sulla Controparte_1
Il primo motivo dell'appello principale è fondato e ciò comporta l'assorbimento degli altri nonché dell'appello incidentale proposto da Controparte_3
In effetti - premesso che la causa in esame trae origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal il quale contesta di aver affidato l'incarico di Parte_1 eseguire il muro nella sua proprietà alla assumendo di essersi Controparte_1 rivolto, piuttosto, a - deve rilevarsi che l'onere di provare l'esistenza di Controparte_3
9 un contratto intercorso tra la suddetta società ed il incombe sulla società Parte_1 medesima, quale attrice in senso sostanziale, e che esso non è stato assolto.
In particolare, non è sufficiente - alla luce delle contestazioni del circa Parte_1
l'individuazione del soggetto al quale è stato affidato l'incarico e del fatto specifico che tale soggetto, individuato dall'appellante in via principale in fosse Controparte_3 socio della - la circostanza, comprovata dalle deposizioni Controparte_1 testimoniali del , dello e di che il muro in Tes_2 Tes_1 Testimone_7 questione sia stato costruito con mezzi e personale della società suddetta, trattandosi di elementi indiziari del conferimento dell'incarico alla società opposta, tuttavia, non univoci e contraddetti da elementi di segno contrario che depongono per la sussistenza di un rapporto contrattuale, piuttosto, tra il e Parte_1 Controparte_3
Dalle deposizioni univoche e degli altri testimoni, infatti, emerge che il ha Parte_1 avuto rapporti esclusivamente con ed ha conferito a quest'ultimo Controparte_3
l'incarico di cui si tratta (cfr. le deposizioni testimoniali di Testimone_6 [...]
, e . Tes_8 Controparte_4 Testimone_9
Tale circostanza trova conferma nella stessa deposizione di Testimone_7 dipendente, all'epoca dei fatti, della il quale, pur confermando che Controparte_1 il muro era stato realizzato da maestranze della società, ha riferito che Controparte_3 socio della stessa, non aveva potuto pagare gli operai, giustificandosi con il fatto che i suoi debitori, tra cui il non avevano pagato il compenso pattuito (cfr. la Parte_1 disposizione citata: “ si lamentava di non poterci pagare perché non Controparte_3 aveva preso soldi da diversi clienti, tra cui il ”). Parte_1
Tale circostanza, all'evidenza, consente di ritenere sconfessato l'assunto della società e di che quest'ultimo fosse estraneo alla vicenda di cui si tratta e, viceversa, Controparte_3 di comprovare che è stato esclusivamente ad intrattenere rapporti con il Controparte_3
senza peraltro che risulti (né, in verità, è stato nemmeno allegato) che abbia Parte_1 speso il nome della società di cui era socio, cosicché deve ritenersi provato, come sostenuto dall'appellante in via principale, che il rapporto contrattuale è intercorso unicamente tra i suddetti soggetti, salvo il avvalersi, sulla base di accordi o CP_3 circostanze rimaste oscure, delle maestranze e dei mezzi della società di cui era socio.
Ad ogni modo, come detto, la non ha provato, come era suo onere, Controparte_1
l'esistenza di un contratto con il non avendo alcun valore di prova nel Parte_1
10 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura emessa dalla società stessa e non avendo nemmeno chiesto di comprovare l'esistenza di tale contratto.
Infine, dalla mancata presentazione del suo legale rappresentante per rendere l'interrogatorio formale si traggono, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., ulteriori elementi di prova in ordine alla inesistenza di un rapporto negoziale con il Parte_1
Come accennato, l'accoglimento del primo motivo di appello principale assorbe l'esame sia degli altri motivi di appello principale che dell'appello incidentale, quest'ultimo avente ad oggetto la pronuncia di accoglimento della domanda di manleva nei confronti di
[...]
travolta dalla riforma della pronuncia di rigetto dell'opposizione al decreto CP_3 ingiuntivo, dato che tale domanda di manleva, nel giudizio di primo grado, era stata proposta dal in via subordinata rispetto all'accoglimento dell'opposizione. Parte_1
3. Le spese di giudizio
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della
[...]
anche nei confronti di quale terzo chiamato, poiché la Controparte_1 Controparte_3 società opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha provocato e giustificato la chiamata in causa che, del resto, non può considerarsi manifestamente infondata o palesemente arbitraria (cfr., per tutte, Cass. sez. III, n. 2520/2025; n. 6144/2024).
Ne consegue che deve essere riformato anche il relativo capo di sentenza di primo grado.
Esse si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi previsti dal d.m. n.
55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione valore da euro 5.201,00 a euro
26.000,00), in ragione della non particolare complessità della causa.
Le spese relative al primo grado di giudizio devono liquidarsi in complessivi euro
2.540,00 per onorari (euro 460,00 per la fase di studio della controversia;
euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro
851,00 per la fase decisoria) per ciascuna parte, nonché euro 131,70 per spese vive documentate di parte opponente, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi in complessivi euro 2.906,00 (euro
567,00 per la fase di studio della controversia;
euro 461,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisoria) per ciascuna parte, nonché euro 382,50 per spese vive documentate sia dall'appellante in via
11 principale che dall'appellante incidentale, oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto Parte_1 da avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1501/2019 Controparte_3 dell'8.7.2019, pubblicata in pari data, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio e del giudizio di appello nei confronti di liquidate, quanto al giudizio di primo Parte_1 grado, in complessivi euro 2.540,00 per onorari ed euro 131,70 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 2.906,00 per onorari ed euro 382,50 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio e del giudizio di appello nei confronti di liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in Controparte_3 complessivi euro 2.540,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 2.906,00 per onorari ed euro 382,50 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
12
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Procedimento n. 1863/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1863/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto compenso per prestazione in esecuzione di contratto d'appalto, tra:
nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cosenza, viale Cosmai n. 42, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Vincenzo Vetere, che lo rappresenta e difende per mandato rilasciato in calce all'atto di appello, con n. di telefax 0984-1655044 e indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., . (codice Controparte_1 CP_2 Pt_2 fiscale: ), con sede legale in Rose (CS), alla contrada Petraro s.n.c., C.F._2
Partita i.v.a. , rappresentata e difesa dall'avv. Franco Gencarelli, con P.IVA_1 indirizzo di posta elettronica certificata: e n. di Email_2 telefax 0984/959045, del foro di Cosenza (CS), domiciliata nel suo studio professionale,
1 sito in Acri (CS), alla via Serricella s.n.c., come da mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellata nonché
nato a [...] il [...] (codice fiscale: ), Controparte_3 C.F._3 residente in [...], alla contrada Vallone U' Midu n. 72, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Taranto, con indirizzo di posta elettronica certificata: avv. e n. di telefax: 0984-951549), del foro di Cosenza Email_3
(CS); domiciliato nello studio professionale del suddetto difensore, in Bisignano (CS), al viale della Repubblica n. 1-3, come da mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellato/Appellante incidentale
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1 adita, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, in accoglimento del proposto gravame, rigettare la domanda proposta da
[...] nei confronti di , per inesistenza della pretesa CP_1 Controparte_4 creditoria azionata ovvero, ed in subordine, perché opponibile alla stessa il pagamento effettuato nei confronti di . Con vittoria di spese e competenze da Controparte_3 distrarre. per il procuratore dell'appellata “Rigettare l'istanza di Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto;
II. rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 1501/2019, del Tribunale di Cosenza;
III. con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante ex art. 93 c.p.c.”: per il procuratore dell'appellato/appellante incidentale “Voglia Controparte_3
l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata: rigettare
2 l'appello proposto dal sig. contro l'impugnata sentenza e, in Parte_1 parziale riforma della stessa, dichiarare l'estraneità del sig. rispetto ai Controparte_3 fatti dedotti dall'odierno appellante principale e dunque dichiarare lo stesso carente di legittimazione passiva;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante ex art. 93 c.p.c.;”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato alla
[...] il 3.2.2012, ha proposto opposizione dinanzi al Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Cosenza avverso il provvedimento monitorio, con il quale gli era stato intimato di pagare alla società la somma di euro 7.700,00, oltre Controparte_1 interessi, quale corrispettivo per la costruzione di un muro di sostegno realizzato nella sua proprietà, in contrada “Lepre” di Luzzi (CS).
L'opponente, a sostegno dell'opposizione, ha affermato che: a) non aveva mai conferito alcun incarico alla né aveva mai avuto rapporti con la stessa, b) i Controparte_1 lavori descritti nella fattura posta a fondamento della domanda monitoria erano stati eseguiti da con il quale aveva direttamente concordato tempi, modalità Controparte_3
e prezzo dell'intervento ed al quale aveva versato, in contanti, l'importo concordato.
Per tali ragioni, ha concluso, chiedendo, previa autorizzazione a chiamare in causa
[...]
la revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_3
La costituitasi in giudizio con comparsa depositata in cancelleria il Controparte_1
30.5.2012, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità, per intervenuta decadenza, della istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo.
Quanto al merito, ha resistito all'opposizione, rilevando che: a) i lavori erano stati eseguiti dalla società opposta ed il del resto, non aveva prodotto alcuna Parte_1 documentazione per dimostrare l'incarico conferito a b) era Controparte_3 inverosimile che il avesse pagato la somma di euro 7.700,00 senza esigere Parte_1 una quietanza e, d'altra parte, solo gli amministratori della società avevano il potere di rappresentare la società stessa.
3 Ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ottenuta, con ordinanza dell'8.6.2021, depositata in cancelleria l'11.6.2012,
l'autorizzazione, il ha provveduto chiamare in causa Parte_1 Controparte_3 chiedendo, in subordine rispetto all'accoglimento dell'opposizione, la sua condanna a manlevarlo da ogni eventuale condanna nei confronti della società opposta.
Si è, quindi, costituito nel giudizio il con comparsa del 18.12.2012, eccependo CP_3 la propria carenza di legittimazione passiva, poiché non era titolare di impresa autonoma, ma era un semplice socio lavoratore della società senza alcun Controparte_1 potere di rappresentanza.
Ha contestato, ad ogni modo, di aver ricevuto alcun pagamento dal ed ha Parte_1 chiesto una pronuncia che dichiarasse il suo difetto di legittimazione passiva e la condanna dell'attore opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., il Tribunale ha ammesso i mezzi istruttori richiesti dalle parti.
All'esito della fase istruttoria, consistita nell'interrogatorio formale di Controparte_3
(il legale rappresentante della invece, non si è presentato per Controparte_1 renderlo) e nell'escussione dei testimoni, oltre che nella produzione documentale delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.3.2019, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La sentenza n. 1501/2019 del Tribunale resa all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1501/2019 dell'8.7.2019, pubblicata in pari data, ha così deciso: a) ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
b) in accoglimento della domanda di manleva del ha condannato Parte_1 [...] alla refusione di quanto il era tenuto a pagare alla CP_3 Parte_1 Controparte_1
c) ha regolato le spese di lite secondo la soccombenza del nei confronti
[...] Parte_1 della società opposta e di nei confronti del Controparte_3 Parte_1
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che: a) la avesse fornito prova Controparte_1 sufficiente dell'esistenza del rapporto contrattuale e dell'avvenuta esecuzione dei lavori, per come si evinceva dalle deposizioni dei testimoni e;
b) il Tes_1 Tes_2
4 invece, non aveva fornito la prova dell'estinzione dell'obbligazione; c)
Parte_1 peraltro, poiché il teste aveva dichiarato di avere messo in contatto il Tes_3 ed il e che quest'ultimo gli aveva riferito di avere ricevuto in
Parte_1 CP_3 pagamento dal primo la somma di euro 6.850,00 e poiché, del resto, il aveva CP_3 ammesso di essere socio lavoratore della appariva evidente che, in Controparte_1 tal modo, avesse indotto il a ritenere che si trattasse del titolare dell'impresa
Parte_1 esecutrice dei lavori, cosicché, in definitiva, doveva essere accolta la domanda di manleva del nei confronti del
Parte_1 CP_3
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di appello notificato a mezzo posta elettronica certificata il 30.9.2019,
[...] ha impugnato la sentenza n. 1501/2019 del Tribunale di Cosenza, Parte_1 censurandola, perché il Tribunale: I) aveva errato nel valutare le risultanze istruttorie, violando i principi in tema di distribuzione dell'onere probatorio ed omettendo di considerare che gravava sulla l'onere di provare l'accordo con il Controparte_1
limitandosi, del resto, a valorizzare soltanto le deposizioni dei testi Parte_1
e , indicati dalla società opposta, ma omettendo di valutare le altre Tes_1 Tes_2 testimonianze assunte ed i documenti prodotti dall'appellante, da cui emergeva che il aveva conferito l'incarico di costruzione del muro a Parte_1 Controparte_3 nonché omettendo di valorizzare la circostanza che il legale rappresentante della società non era comparso a rendere l'interrogatorio formale;
II) non aveva riconosciuto l'effetto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1189 c.c., pur evidenziando che il era stato indotto a ritenere, in buona fede, di adempiere nei confronti di un Parte_1 soggetto legittimato a ricevere il pagamento;
III) non aveva disatteso la pretesa della società opposta, attrice in senso sostanziale, ove fosse configurabile un contrasto inconciliabile tra le testimonianze rese nel giudizio, tale da rendere non comprovata la pretesa stessa.
L'appellante, quindi, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ed ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 30.12.2019, si è costituito in giudizio proponendo, anche, appello incidentale avverso la sentenza Controparte_3 del Tribunale, ai sensi dell'art. 343 c.p.c.
5 In particolare, il ha resistito all'appello principale, sostenendo, in sintesi, che: CP_3
a) non era intercorso alcun contratto d'appalto tra lo stesso ed il né egli Parte_1 aveva mai ricevuto da quest'ultimo alcuna somma di denaro, tanto che nessuno dei testimoni escussi aveva dichiarato di avere assistito, personalmente, alla presunta consegna di denaro e che le circostanze apprese de relato dai vari testimoni erano tra loro in contraddizione;
b) per contro, i testimoni e Testimone_4 Testimone_5 avevano confermato che i lavori erano stati eseguiti dalla con Controparte_1 propri mezzi, propri dipendenti e materiali forniti dalla società, senza alcun intervento da parte del CP_3
Il ha, inoltre, proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale, CP_3 limitatamente alla parte con cui era stato condannato a rifondere al la somma Parte_1 che questi avrebbe dovuto versare alla poiché la decisione era stata Controparte_1 fondata, erroneamente: a) sulla deposizione del teste il quale non aveva Testimone_6 assistito personalmente alla consegna del denaro, ma aveva riferito di aver appreso tale circostanza dallo stesso pur non avendo tale testimonianza alcun rilievo e non CP_3 essendo stata suffragata da alcun altro elemento;
b) su valutazioni del tutto soggettive circa il fatto che il avesse ingenerato nel la convinzione di trattare CP_3 Parte_1 con il titolare dell'impresa.
Il quindi, ha, altresì, chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della CP_3 sentenza impugnata ed ha concluso come trascritto in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 10.1.2020, si è costituita nel giudizio di appello anche la chiedendo il rigetto del gravame principale. Controparte_1
In particolare, ha ritenuto la correttezza della sentenza di primo grado, poiché era stata fornita piena prova dell'esecuzione dei lavori da parte della società mediante i propri dipendenti, mezzi e materiali, mentre nessuna prova contraria era stata offerta dal la cui versione dei fatti, del resto, era inverosimile, tanto più in assenza di Parte_1 una qualsiasi ricevuta o quietanza attestante il versamento di somme al in CP_3 contanti e per un importo rilevante.
La ha, infine, contestato la violazione da parte del Tribunale Controparte_1 dell'art. 232 c.p.c., ritenuta dall'appellante principale, rilevando che la mancata risposta all'interrogatorio formale non equivaleva ad ammissione dei fatti dedotti. Ha concluso come sopra riportato.
6 Sciogliendo la riserva presa all'esito dell'udienza del 28.1.2020, la Corte, terza sezione civile, con ordinanza del 5.2.2020, ha rigettato l'istanza di parte appellante di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, aggiornando la trattazione della causa per la precisazione delle conclusioni.
A seguito alla soppressione della III^ sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II sezione civile ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.5.2025.
La suddetta udienza del 14.5.2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Con i rispettivi scritti difensivi conclusionali, in estrema sintesi, le parti hanno precisato e ribadito le argomentazioni poste a fondamento delle rispettive conclusioni, replicando a quelle avversarie.
Segnatamente, il ha sostenuto la fondatezza delle censure alla sentenza Parte_1 appellata contenute nell'appello principale, in relazione, in particolare, a: I) errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale (difetto di prova del contratto con la e prova, invece, dell'incarico conferito a Controparte_1 [...]
; II) illogicità della motivazione. CP_3
La ha sostenuto l'infondatezza dell'appello principale e la Controparte_1 correttezza della decisione di primo grado, in assenza di prova che l'incarico di costruzione del muro fosse stato conferito dal a piuttosto Parte_1 Controparte_3 che alla società medesima, essendo, del resto, indimostrato ed inverosimile l'avvenuto pagamento del corrispettivo al e non sussistendo, comunque, i presupposti per CP_3
l'applicazione dell'art. 1189 c.c.
Analoghe argomentazioni ha svolto l'appellato/appellante in via incidentale
[...]
il quale, peraltro, ha ribadito le censure alla condanna pronunciata a suo CP_3 carico, poiché basata esclusivamente sulla deposizione del teste Testimone_6 qualificabile come testimonianza de relato actoris e, dunque, priva di valore probatorio autonomo;
sostenendo che, ad ogni modo, anche a voler ammettere l'avvenuto pagamento del in favore del il Tribunale avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. Parte_1 CP_3
1189 c.c., riconoscere l'effetto liberatorio del pagamento medesimo.
7 Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione contenuti nell'appello principale ed in quello incidentale, nonché delle ragioni invocate dalla società appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) la fondatezza o meno della opposizione a decreto ingiuntivo del
Castrovillari, rigettata dal Tribunale (che ha riconosciuto la pretesa della Controparte_1 di ottenere il pagamento del corrispettivo per la costruzione del muro eretto nella
[...] proprietà del con decisione censurata dall'appellante in via principale, e Parte_1 connessa prova o meno dell'incarico da parte del alla suddetta società, Parte_1 piuttosto che a b) in caso di accoglimento dell'appello principale, la Controparte_3 fondatezza o meno della domanda di manleva proposta dal nei confronti di Parte_1
accolta dal Tribunale con pronuncia censurata dal con Controparte_3 CP_3
l'appello incidentale;
c) la regolamentazione delle spese di lite.
2. Le valutazioni della Corte di Appello
Preliminare è l'esame dell'appello principale proposto da ed Parte_1 avente ad oggetto il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e fondato sulla esistenza di un rapporto contrattuale con la Controparte_1
piuttosto che con relativo alla costruzione di un muro nella
[...] Controparte_3 proprietà del Parte_1
2.1. L'appello principale
Con un primo motivo di impugnazione rubricato “Violazione degli artt. 116 e 232 cpc.
Acritica ed atomistica valutazione della prova testimoniale. Insufficienza, contraddittorietà ed illogicità di motivazione. Omesso esame delle deduzioni difensive dell'appellante”, lamenta che il Tribunale abbia fondato la Parte_1 decisione: a) trascurando l'onere della prova gravante sulla società appellata circa l'intervenuto accordo con la stessa, in ordine ai lavori di erezione del muro e circa il
8 corrispettivo pattuito, non avendo rilevanza decisiva il fatto che i lavori fossero stati seguiti da personale alle dipendenze della società medesima né che la stessa avesse fornito il calcestruzzo necessario;
b) prendendo in considerazione esclusivamente le prove testimoniali sollecitate dalla società appellata (peraltro, insufficienti a comprovare l'effettivo incarico alla stessa) e trascurando quelle, di natura orale e documentale, offerte dal nonché omettendo di valutare la mancata presentazione del legale Parte_1 rappresentante della per rendere l'interrogatorio formale e la Controparte_1 circostanza che era socio della stessa ed aveva ricevuto o, comunque, Controparte_3 concordato il pagamento del corrispettivo con il per come emerso dalle Parte_1 deposizioni testimoniali di e di c) ritenendo, in Testimone_7 Testimone_6 maniera illogica, da un lato, che il avesse ingenerato nel il CP_3 Parte_1 convincimento di trattare con il titolare dell'impresa al quale versare il corrispettivo, dall'altro, che dovesse escludersi che l'accordo era intercorso tra il ed il Parte_1
CP_3
Con un secondo motivo di impugnazione, rubricato “Violazione dell'art. 1189 c.c.
Omesso esame delle difese dell'opponente”, il censura la sentenza per Parte_1 mancata applicazione dell'art. 1189 c.c. e, segnatamente, per avere escluso l'effetto estintivo e liberatorio in favore dell'appellante del pagamento eseguito in buona fede nei confronti di un soggetto legittimato solo in apparenza.
Con il terzo motivo della impugnazione principale, rubricato “Violazione degli artt. 2697,
115 e 116 cpc. Omessa motivazione”, il lamenta la violazione delle regole Parte_1 sull'onere della prova e l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, rilevato che le testimonianze rese dalle parti avrebbero potuto valutarsi come tra loro inconciliabili ed in insanabile contrasto, cosicché il primo giudice avrebbe dovuto ritenere non raggiunta la prova dei fatti costitutivi della domanda, sulla base dell'onere probatorio gravante sull'attore sostanziale, ossia sulla Controparte_1
Il primo motivo dell'appello principale è fondato e ciò comporta l'assorbimento degli altri nonché dell'appello incidentale proposto da Controparte_3
In effetti - premesso che la causa in esame trae origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal il quale contesta di aver affidato l'incarico di Parte_1 eseguire il muro nella sua proprietà alla assumendo di essersi Controparte_1 rivolto, piuttosto, a - deve rilevarsi che l'onere di provare l'esistenza di Controparte_3
9 un contratto intercorso tra la suddetta società ed il incombe sulla società Parte_1 medesima, quale attrice in senso sostanziale, e che esso non è stato assolto.
In particolare, non è sufficiente - alla luce delle contestazioni del circa Parte_1
l'individuazione del soggetto al quale è stato affidato l'incarico e del fatto specifico che tale soggetto, individuato dall'appellante in via principale in fosse Controparte_3 socio della - la circostanza, comprovata dalle deposizioni Controparte_1 testimoniali del , dello e di che il muro in Tes_2 Tes_1 Testimone_7 questione sia stato costruito con mezzi e personale della società suddetta, trattandosi di elementi indiziari del conferimento dell'incarico alla società opposta, tuttavia, non univoci e contraddetti da elementi di segno contrario che depongono per la sussistenza di un rapporto contrattuale, piuttosto, tra il e Parte_1 Controparte_3
Dalle deposizioni univoche e degli altri testimoni, infatti, emerge che il ha Parte_1 avuto rapporti esclusivamente con ed ha conferito a quest'ultimo Controparte_3
l'incarico di cui si tratta (cfr. le deposizioni testimoniali di Testimone_6 [...]
, e . Tes_8 Controparte_4 Testimone_9
Tale circostanza trova conferma nella stessa deposizione di Testimone_7 dipendente, all'epoca dei fatti, della il quale, pur confermando che Controparte_1 il muro era stato realizzato da maestranze della società, ha riferito che Controparte_3 socio della stessa, non aveva potuto pagare gli operai, giustificandosi con il fatto che i suoi debitori, tra cui il non avevano pagato il compenso pattuito (cfr. la Parte_1 disposizione citata: “ si lamentava di non poterci pagare perché non Controparte_3 aveva preso soldi da diversi clienti, tra cui il ”). Parte_1
Tale circostanza, all'evidenza, consente di ritenere sconfessato l'assunto della società e di che quest'ultimo fosse estraneo alla vicenda di cui si tratta e, viceversa, Controparte_3 di comprovare che è stato esclusivamente ad intrattenere rapporti con il Controparte_3
senza peraltro che risulti (né, in verità, è stato nemmeno allegato) che abbia Parte_1 speso il nome della società di cui era socio, cosicché deve ritenersi provato, come sostenuto dall'appellante in via principale, che il rapporto contrattuale è intercorso unicamente tra i suddetti soggetti, salvo il avvalersi, sulla base di accordi o CP_3 circostanze rimaste oscure, delle maestranze e dei mezzi della società di cui era socio.
Ad ogni modo, come detto, la non ha provato, come era suo onere, Controparte_1
l'esistenza di un contratto con il non avendo alcun valore di prova nel Parte_1
10 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura emessa dalla società stessa e non avendo nemmeno chiesto di comprovare l'esistenza di tale contratto.
Infine, dalla mancata presentazione del suo legale rappresentante per rendere l'interrogatorio formale si traggono, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., ulteriori elementi di prova in ordine alla inesistenza di un rapporto negoziale con il Parte_1
Come accennato, l'accoglimento del primo motivo di appello principale assorbe l'esame sia degli altri motivi di appello principale che dell'appello incidentale, quest'ultimo avente ad oggetto la pronuncia di accoglimento della domanda di manleva nei confronti di
[...]
travolta dalla riforma della pronuncia di rigetto dell'opposizione al decreto CP_3 ingiuntivo, dato che tale domanda di manleva, nel giudizio di primo grado, era stata proposta dal in via subordinata rispetto all'accoglimento dell'opposizione. Parte_1
3. Le spese di giudizio
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della
[...]
anche nei confronti di quale terzo chiamato, poiché la Controparte_1 Controparte_3 società opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha provocato e giustificato la chiamata in causa che, del resto, non può considerarsi manifestamente infondata o palesemente arbitraria (cfr., per tutte, Cass. sez. III, n. 2520/2025; n. 6144/2024).
Ne consegue che deve essere riformato anche il relativo capo di sentenza di primo grado.
Esse si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi previsti dal d.m. n.
55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione valore da euro 5.201,00 a euro
26.000,00), in ragione della non particolare complessità della causa.
Le spese relative al primo grado di giudizio devono liquidarsi in complessivi euro
2.540,00 per onorari (euro 460,00 per la fase di studio della controversia;
euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro
851,00 per la fase decisoria) per ciascuna parte, nonché euro 131,70 per spese vive documentate di parte opponente, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi in complessivi euro 2.906,00 (euro
567,00 per la fase di studio della controversia;
euro 461,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisoria) per ciascuna parte, nonché euro 382,50 per spese vive documentate sia dall'appellante in via
11 principale che dall'appellante incidentale, oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto Parte_1 da avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1501/2019 Controparte_3 dell'8.7.2019, pubblicata in pari data, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio e del giudizio di appello nei confronti di liquidate, quanto al giudizio di primo Parte_1 grado, in complessivi euro 2.540,00 per onorari ed euro 131,70 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 2.906,00 per onorari ed euro 382,50 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio e del giudizio di appello nei confronti di liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in Controparte_3 complessivi euro 2.540,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 2.906,00 per onorari ed euro 382,50 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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