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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
BETTAZZI, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Piazza Vittorio Emanuele
Ii° N.
5 - GALLICANO (LU), giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FABIO Controparte_1 C.F._2
QUINTAVALLI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Via Roma, 7 –
BARGA (LU), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: - affida il minore congiuntamente a entrambi i genitori, che congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, con collocamento paritario del minore presso ciascun genitore, a settimane alterne (ad eccezione del giorno del mercoledì, in cui il minore starà presso il genitore non collocatario); - salvo diversi e migliori accordi tra le parti, trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il giorno 24 dicembre ed il giorno 25 dicembre, dopodiché dal 26 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; alternerà fra i genitori le vacanze pasquali di anno in anno;
infine, trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
- a carico del padre, a titolo perequativo, la somma mensile di €200; - l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre;
- spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza, in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
Circa la questione della Comunione del minore: La ricorrente insiste affinché il pranzo sia con la stessa ed invece la cena con il padre, mentre il resistente si dichiara disponibile, aderendo alla proposta del Tribunale affinché il minore trascorra la giornata con entrambi i genitori
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 22.11.2024 e regolarmente notificato, Parte_1
premettendo che dalla relazione more uxorio con era nato il Controparte_1
30.10.2015 il figlio minore ha domandato al Tribunale di Lucca di regolamentare i Per_1
rapporti genitori-figlio, stabilendo l'affido condiviso del minore, la collocazione prevalente del minore presso la madre, una frequentazione paritaria di entrambi i genitori, un assegno di €300
a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'attribuzione dell'assegno unico in proprio favore.
Si è costituito associandosi alle richieste in punto di affido Controparte_1
condiviso e frequentazione paritaria del minore con entrambi i genitori, ma domandando di disporre il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore.
All'udienza del 16.5.2025, il collegio ha formulato ex art. 473bis.21 c.p.c. una proposta conciliativa;
la parti hanno raggiunto un accordo e precisato le conclusioni, in conformità, come in epigrafe riportate.
È invece rimasta irrisolta la questione relativa al giorno della Comunione di , che sarà CP_1
celebrata a Gallicano il 15 giugno 2025, in quanto la ricorrente insiste affinché il minore in tale giornata stia con lei a pranzo, anziché con entrambi i genitori come proposto dal Tribunale
e come richiesto anche dal padre.
2 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Per quel che concerne le questioni relative all'affido, alla collocazione, al mantenimento ed alla frequentazione del minore con i genitori, non vi sono motivi per disattendere la volontà delle parti, conforme all'interesse della prole, per cui si recepiscono le conclusioni in epigrafe.
Di contro, la richiesta della ricorrente in ordine al giorno della Comunione del minore va respinta.
Non pare necessario dover rammentare che, una volta condiviso da parte dei genitori il percorso anche educativo dei figli, si presuppone che i genitori parimenti si sforzino, nell'esclusivo interesse del minore, di comprenderne la centralità ed i bisogni.
Né pare necessario dover rammentare che la giornata della Comunione consiste in una esplicitazione concreta di tale condivisa scelta religiosa, in cui, teoricamente, la successiva festa organizzata dai genitori dovrebbe rivestire un ruolo marginale e secondario, a fronte di una condivisione familiare della celebrazione in sé.
In tale contesto, è evidente che l'interesse del minore si sostanzia nella contemporanea presenza, sia alla funzione religiosa che alla successiva eventuale fase dei festeggiamenti di entrambi i genitori, non dovendosi trovare il minore nella condizione di replicare due festeggiamenti diversi o di dover stare solo con l'uno o l'altro dei due genitori;
ciò anche perché la giornata della Comunione, nell'arco della vita del bambino, si svolgerà una sola volta e non è dunque un evento replicabile, con la presenza prima dell'uno e poi dell'altro genitore.
Nella fattispecie, mentre il padre si è dichiarato disponibile a consentire al minore una doverosa presenza contestuale di entrambi i genitori, non solo in occasione della celebrazione religiosa, ma anche della successiva festa, la madre immotivatamente adduce l'impossibilità per la stessa di trascorrere anche solo il ridotto tempo di un pranzo con il padre.
Tale condotta è ingiustificata, poiché pone al centro il proprio bisogno personale rispetto a quello del figlio e poiché non trova alcun fondamento nel rischio di pregiudizio per l'incolumità propria o del figlio (non essendo mai emerso né revocato in dubbio che il padre abbia mantenuto condotte del tutto consone ed adeguate), ma unicamente nella narrazione di
3 episodi inquadrabili piuttosto in una situazione di reciproci screzi, peraltro non giustificati dall'età anagrafica delle parti e dalla loro condizione di genitori.
Il Collegio ribadisce quindi, risolvendo il conflitto genitoriale, che entrambi i genitori dovranno essere presenti, nell'interesse del figlio, sia alla funzione religiosa che alla successiva eventuale festa nel giorno della celebrazione della Comunione.
La soccombenza sulla questione de quo giustifica la compensazione parziale delle spese di lite in ragione di 2/3, mentre la restante parte di 1/3 è posta a carico della ricorrente;
la liquidazione è effettuata tenendo conto dei parametri tra minimi e medi tabellari per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale, escludendo l'istruttoria che non si è celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- recepisce le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti da intendersi qui trascritte e dispone pertanto in conformità alle medesime;
- risolvendo il conflitto genitoriale, stabilisce che entrambi i genitori dovranno essere presenti, nell'interesse del figlio, in occasione della Comunione che si svolgerà a
Gallicano il 15 giugno p.v. sia alla funzione religiosa che alla successiva eventuale festa;
- compensa le spese di lite in ragione di 2/3; condanna la ricorrente a rifondere al resistente la restante parte delle spese di lite (1/3), liquidate in €1.000, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 16.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
BETTAZZI, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Piazza Vittorio Emanuele
Ii° N.
5 - GALLICANO (LU), giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FABIO Controparte_1 C.F._2
QUINTAVALLI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Via Roma, 7 –
BARGA (LU), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: - affida il minore congiuntamente a entrambi i genitori, che congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, con collocamento paritario del minore presso ciascun genitore, a settimane alterne (ad eccezione del giorno del mercoledì, in cui il minore starà presso il genitore non collocatario); - salvo diversi e migliori accordi tra le parti, trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il giorno 24 dicembre ed il giorno 25 dicembre, dopodiché dal 26 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; alternerà fra i genitori le vacanze pasquali di anno in anno;
infine, trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
- a carico del padre, a titolo perequativo, la somma mensile di €200; - l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre;
- spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza, in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
Circa la questione della Comunione del minore: La ricorrente insiste affinché il pranzo sia con la stessa ed invece la cena con il padre, mentre il resistente si dichiara disponibile, aderendo alla proposta del Tribunale affinché il minore trascorra la giornata con entrambi i genitori
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 22.11.2024 e regolarmente notificato, Parte_1
premettendo che dalla relazione more uxorio con era nato il Controparte_1
30.10.2015 il figlio minore ha domandato al Tribunale di Lucca di regolamentare i Per_1
rapporti genitori-figlio, stabilendo l'affido condiviso del minore, la collocazione prevalente del minore presso la madre, una frequentazione paritaria di entrambi i genitori, un assegno di €300
a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'attribuzione dell'assegno unico in proprio favore.
Si è costituito associandosi alle richieste in punto di affido Controparte_1
condiviso e frequentazione paritaria del minore con entrambi i genitori, ma domandando di disporre il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore.
All'udienza del 16.5.2025, il collegio ha formulato ex art. 473bis.21 c.p.c. una proposta conciliativa;
la parti hanno raggiunto un accordo e precisato le conclusioni, in conformità, come in epigrafe riportate.
È invece rimasta irrisolta la questione relativa al giorno della Comunione di , che sarà CP_1
celebrata a Gallicano il 15 giugno 2025, in quanto la ricorrente insiste affinché il minore in tale giornata stia con lei a pranzo, anziché con entrambi i genitori come proposto dal Tribunale
e come richiesto anche dal padre.
2 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Per quel che concerne le questioni relative all'affido, alla collocazione, al mantenimento ed alla frequentazione del minore con i genitori, non vi sono motivi per disattendere la volontà delle parti, conforme all'interesse della prole, per cui si recepiscono le conclusioni in epigrafe.
Di contro, la richiesta della ricorrente in ordine al giorno della Comunione del minore va respinta.
Non pare necessario dover rammentare che, una volta condiviso da parte dei genitori il percorso anche educativo dei figli, si presuppone che i genitori parimenti si sforzino, nell'esclusivo interesse del minore, di comprenderne la centralità ed i bisogni.
Né pare necessario dover rammentare che la giornata della Comunione consiste in una esplicitazione concreta di tale condivisa scelta religiosa, in cui, teoricamente, la successiva festa organizzata dai genitori dovrebbe rivestire un ruolo marginale e secondario, a fronte di una condivisione familiare della celebrazione in sé.
In tale contesto, è evidente che l'interesse del minore si sostanzia nella contemporanea presenza, sia alla funzione religiosa che alla successiva eventuale fase dei festeggiamenti di entrambi i genitori, non dovendosi trovare il minore nella condizione di replicare due festeggiamenti diversi o di dover stare solo con l'uno o l'altro dei due genitori;
ciò anche perché la giornata della Comunione, nell'arco della vita del bambino, si svolgerà una sola volta e non è dunque un evento replicabile, con la presenza prima dell'uno e poi dell'altro genitore.
Nella fattispecie, mentre il padre si è dichiarato disponibile a consentire al minore una doverosa presenza contestuale di entrambi i genitori, non solo in occasione della celebrazione religiosa, ma anche della successiva festa, la madre immotivatamente adduce l'impossibilità per la stessa di trascorrere anche solo il ridotto tempo di un pranzo con il padre.
Tale condotta è ingiustificata, poiché pone al centro il proprio bisogno personale rispetto a quello del figlio e poiché non trova alcun fondamento nel rischio di pregiudizio per l'incolumità propria o del figlio (non essendo mai emerso né revocato in dubbio che il padre abbia mantenuto condotte del tutto consone ed adeguate), ma unicamente nella narrazione di
3 episodi inquadrabili piuttosto in una situazione di reciproci screzi, peraltro non giustificati dall'età anagrafica delle parti e dalla loro condizione di genitori.
Il Collegio ribadisce quindi, risolvendo il conflitto genitoriale, che entrambi i genitori dovranno essere presenti, nell'interesse del figlio, sia alla funzione religiosa che alla successiva eventuale festa nel giorno della celebrazione della Comunione.
La soccombenza sulla questione de quo giustifica la compensazione parziale delle spese di lite in ragione di 2/3, mentre la restante parte di 1/3 è posta a carico della ricorrente;
la liquidazione è effettuata tenendo conto dei parametri tra minimi e medi tabellari per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale, escludendo l'istruttoria che non si è celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- recepisce le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti da intendersi qui trascritte e dispone pertanto in conformità alle medesime;
- risolvendo il conflitto genitoriale, stabilisce che entrambi i genitori dovranno essere presenti, nell'interesse del figlio, in occasione della Comunione che si svolgerà a
Gallicano il 15 giugno p.v. sia alla funzione religiosa che alla successiva eventuale festa;
- compensa le spese di lite in ragione di 2/3; condanna la ricorrente a rifondere al resistente la restante parte delle spese di lite (1/3), liquidate in €1.000, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 16.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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