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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/01/2024, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G.103 dell'anno 2020 vertente
TRA
, difeso dall'Avv. MUZIO ANNALISA, Parte_1 ricorrente
E
difesa dall'Avv. Controparte_1
LORENI LAURA, resistente
NONCHE'
in persona del legale rappr.p.t., CP_2
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 16.1.2020, il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato l'avviso di addebito n. 357 2019 0003354188000, notificato in data
10.12.2019 e recante l'importo di euro 24.043,12, a titolo di contributi Gestione
Commercianti, relativamente all'anno 2015, scaturenti dall'accertamento del maggior reddito effettuato dall'Agenzia delle Entrate.
Eccepiva l'opponente, in via preliminare, l'illegittimità dell'avviso per una serie di vizi formali, nonché in quanto notificato in pendenza di definizione del giudizio incardinato innanzi alla CTP di Latina avverso l'accertamento tributario;
in ogni caso contestava altresì nel merito la fondatezza della pretesa nello stesso azionata.
1.1 Si costituiva l' chiedendone il rigetto del ricorso. CP_1
1.2 Ritualmente citata rimaneva contumace la CP_2
2.La presente sentenza, depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n.
12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
3. Preliminarmente deve darsi atto dell'irrilevanza, nel presente giudizio, dell'adesione alla definizione agevolata (settembre 2023) intervenuta successivamente alla pronuncia con la quale la Organizzazione_1
ha definito il giudizio avverso l'accertamento tributario sul quale si fonda la pretesa contributiva, atteso che quest'ultima, oggetto del presente giudizio, non è stata oggetto di rottamazione.
4.Ciò precisato, deve rilevarsi che la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione
a decreto ingiuntivo”( cfr.inter alia Cass. n. 9266/19 e Cass. 18741/18 che richiamano
Cass. n. 14149/2012; conf. Cass. n. 774/2015 Cass.).
Da tale premessa deriva che, senz'altro, costituendo circostanza pacifica tra le parti che l' avviso di addebito impugnato è stato emesso in pendenza di impugnazione dell'avviso di accertamento tributario sui cui si fonda la relativa pretesa, lo stesso deve essere annullato in quanto in violazione dell'art.24 D.lgs 46/99; Tuttavia, risulta evidente che sebbene l' non poteva emettere l'avviso di addebito in CP_1
pendenza di giudizio di accertamento, tuttavia tale violazione dell'art. 24 comma 3, dlgs n. 46/1999 e nullità dell'avviso di addebito non impedisce, secondo la giurisprudenza oramai consolidata, l'accertamento dell'obbligazione nel merito e la condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell' (cfr. Cass., Ord. 25/05/2020, n. 9596; Cass., ord. CP_1
28/03/2019, n. 8724.Cass. nn. 17858/2018, Cass. n. 11515/2017 e n. 14963/2012,).
5. Al riguardo, deve in primo luogo dichiararsi l'inammissibilità delle eccezioni di carattere formale sollevate avverso l'avviso impugnato.
La Suprema Corte ha confermato che all'opposizione alla cartella esattoriale, come anche all'avviso di addebito, per questioni meramente formali relative alla validità del titolo si applica il termine perentorio, secondo la normativa applicabile ratione temporis, di 20 giorni dalla notifica, di cui all'art. 617 c.p.c., la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento
(cfr. Cass. 11 maggio 2010, n. 11338; 12 novembre 2008, n. 27019).
Nella fattispecie in esame si deve rilevare che l'avviso di addebito opposto risulta pacificamente notificato il 10.12.2019, mentre l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato il 16.1.2020, oltre il termine di 20 giorni stabilito dalla citata disposizione, rendendo così inammissibili le, pure infondate, contestazioni di carattere formale relative alla validità formale dell'avviso di addebito.
6. Ciò detto, con riferimento al merito della pretesa creditoria si osserva quanto segue.
Come rilevato dalla parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, sebbene la pronuncia resa in sede tributaria con riferimento alla ricostruzione del reddito imputabile al ricorrente non sia in alcun modo opponibile all'ente previdenziale, senz'altro la stessa risulta funzionale nel presente giudizio all'accertamento dell'esatto ammontare del credito rivendicabile dall' CP_1
Ed invero, la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina allegata alle note di trattazione scritta della parte ricorrente (sentenza depositata il 30.12.2020) – da ritenersi non più appellabile essendo stato il relativo giudizio oggetto di successiva definizione agevolata- ha si confermato l'accertamento operato dall'Agenzia con riferimento al maggior reddito imputabile al ricorrente rispetto a quanto dallo stesso dichiarato, ma ha altresì individuato la necessità di riquantificarne l'ammontare tenendo conto che dal costo del venduto deve essere sottratta la somma di euro 26.546,00, con ogni conseguenza sulla determinazione degli importi di cui all'accertamento impugnato.
7.Ne consegue che l'avviso di addebito deve essere annullato e l' deve CP_1 procedere al ricalcolo del dovuto sulla base del reddito come diversamente quantificato nel giudizio tributario.
8.Stante l'accoglimento solo in parte del ricorso si giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso,
Annulla l'avviso di addebito n. 357 2019 0003354188000, disponendo che l'ente proceda al ricalcolo dell'obbligazione contributiva come specificato nella parte motiva,
Spese compensate.
Latina, 18/01/2024
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio