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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5584 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4754 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 2 ottobre 2025 e vertente
TRA
) con l'avv. Pietro Carlo Pucci ( ) Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- APPELLANTE -
Contro
, contumace. Controparte_1
- APPELLATO - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 81/2021, emessa dal Tribunale di Tivoli e pubblicata in data 26/01/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 02.10.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Per quanto qui ancora di interesse, va premesso che convenne in Parte_2
giudizio il deducendo le seguenti circostanze: “con deliberazione Controparte_1
della Giunta del n. 324 del 26.10.2011 (all. 1 all'atto di citazione), Controparte_1
avente ad oggetto “Perdita dell'efficacia degli atti conseguenti alla D.C.C. n. 294/1984”, dopo che,
con atti consiliari n. 134/1983 e n. 467/1983, era stato rispettivamente adottato e approvato piano di
lottizzazione “per la lavorazione delle risorse del sottosuolo su aree di proprietà comunale” e che si
era costituito, come richiesto con atto consiliare n. 294/1984, un , denominato CP_2 CP_3
tra le imprese assegnatarie, il piano di lottizzazione in questione fu, con la surrichiamata
deliberazione giuntale n. 324/2011, revocato, ovvero dichiarato privo di efficacia, essendo stato, in
forza di quanto stabilito dall'art. 24 della legge regionale n. 18/1994 così come modificato dall'art.
1 della legge regionale n. 37/1998, previsto il trasferimento della proprietà delle aree da detto piano
interessate, di provenienza ex Pio Istituto Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma, pro indiviso alle
aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 5 della menzionata legge regionale n. 18/1994; nei
considerata della succitata deliberazione giuntale adottata il 26.10.2011 dal Controparte_1
, si legge che “come risulta in atti, alcuni soggetti a suo tempo assegnatari avevano
[...]
versate delle somme come richieste dall'Amministrazione dell'epoca, con relative reversali di
incasso, e che si ci dovrà riservare congruo comportamento con successivi atti di competenze di altre
Aree dell'Ente (si ritiene salvo verifica la I e la IX)”; - nel dispositivo della medesima deliberazione
si legge quindi che viene incaricato “il Dirigente dell'Area IV Urbanistica e A.T. di darne
comunicazione formale alla , all'Area I ed all'Area IX Demanio e Patrimonio dell'Ente, Pt_3
nonché alla emanazione di tutti gli atti necessari e conseguenti”.
2 A fronte di tali circostanze, chiese la restituzione “delle somme da questa versate Parte_1
in relazione al piano di lottizzazione adottato e approvato rispettivamente con deliberazioni
consiliari n. 134 del 1983 e n. 467 del 1983 e quindi revocato ovvero dichiarato inefficace con
deliberazione giuntale n. 324 del 2011 e, per l'effetto, condannarlo a restituire alla Parte_1
quanto versato con causale “Concessione diritto di superficie P.D.L. lavorazione prodotti
[...]
sottosuolo” e con riferimenti “O.I. 461-462-Boll. 296/88” il 15.03.1988 alla Tesoreria del
[...]
e quanto versato in data 11.06.1992 al Controparte_1 Controparte_4
per un importo complessivo di Euro 10.132,95 di cui Euro 3.875,90 per quanto versato nel 1988 ed
Euro 6.257,05 per quanto versato nel 1992, oltre rivalutazione e interessi legali. Con condanna del
alla rifusione delle spese di lite, IVA e C.P.A. comprese.” Controparte_1
2. All'esito del giudizio, dichiarata la contumacia del , il Controparte_1
Tribunale di Tivoli rigettò le domande di parte attrice e dichiarò l'irripetibilità delle spese di lite.
A fondamento della decisione il primo Giudice svolse le considerazioni che seguono: “con
riferimento all'importo versato in favore del a titolo, quanto Controparte_5 Controparte_4
a lire 5.000.000, di “quota di ammissione” e, quanto a lire 7.114.545, di “quota di partecipazione e
spese di gestione”, come emerge dalla ricevuta n. 005 dell'11.06.1992 rilasciata dal CP_3
(Allegato n. 4 di parte attrice), risulta evidente che alcun indebito ex art. 2033 c.c. possa configurarsi
nei confronti del , considerato che destinataria del pagamento non Controparte_1
è stata l'amministrazione convenuta. Né ammissibile può ritenersi la domanda nuova di condanna
del convenuto al pagamento di dette somme a titolo di indennizzo, tardivamente formulata CP_1
da parte attrice solo nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.”.
In merito al restante importo il Tribunale ritenne che “dalla documentazione acquisita in atti
(Allegato n. 3) che in data 15.3.1988 la ha effettuato in favore della Parte_1
tesoreria del Comune di un versamento di lire 7.504.800 per “diritto di Controparte_1
superficie + IVA 18% (L. 1.144.800)”. Sostiene la società attrice che la revoca intervenuta nel 2011
avrebbe determinato la natura indebita di tale dazione. Tuttavia, come è dato leggere nella fattura
3 n. 09 rilasciata dal Comune di in occasione del pagamento dell'importo, la Controparte_1
causale del versamento, non altrimenti rinvenibile, è indicata a titolo di “Concessione diritto di
superficie PDL lavorazione prodotti sottosuolo”. Ebbene, in mancanza di documentazione relativa
al rapporto intercorso e agli accordi intervenuti nel 1988 tra la società attrice ed il non CP_1
può ritenersi raggiunta la prova dell'indebito lamentato da parte attrice, sotto il profilo del venire
meno della causa della assegnazione;
va considerato, infatti, che il rapporto ha comunque avuto
esecuzione ultraventennale e che l'assegnazione era finalizzata alla lavorazione delle risorse del
sottosuolo, risultando perciò evidente che lo sfruttamento per oltre venti anni del terreno abbia
costituito controprestazione tale da giustificare, anche sul piano causale, il versamento di oneri da
parte della società assegnataria. Tanto è vero che, con la delibera richiamata, l'amministrazione
resistente si era riservata di l'adozione di “congruo comportamento” in relazione agli importi versati
all'epoca dagli assegnatari, senza che in tale previsione possa ravvisarsi riconoscimento di debito
con riferimento agli importi dall'attrice indicati.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato a due motivi, Parte_1
chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta e, per l'effetto, la condanna del alla restituzione delle somme versate in Controparte_1
relazione al piano di lottizzazione , con il beneficio di spese del doppio grado di giudizio.
4. Il è rimasto contumace. Controparte_1
5. Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
con termine per note difensive, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; quindi ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante dello stesso verbale d'udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
6. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza del Tribunale per travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie. La società lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto sussistente una concessione di diritto di superficie ed uno “sfruttamento ultraventennale" del
4 terreno, circostanze smentite dalle prove prodotte e ignorate dal Tribunale stesso.
Preliminarmente l'appellante sottolinea che “il versamento del 1988 fu effettuato in vista di una futura
concessione del diritto di superficie su un lotto del piano di lottizzazione, avendo solo nel 1992 la
attuale appellante aderito al la cui costituzione rappresentava peraltro solo un Pt_4 CP_2
presupposto, peraltro necessario, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione”; la tesi del
Tribunale sarebbe inoltre smentita dal contenuto della lettera del 16.03.2000, inviata dalla Pt_1
al e al presso il Parte_1 Controparte_4 CP_6 Controparte_1
, con la quale la società ha confermato, in relazione alla richiesta del
[...] Controparte_1
, l'adesione e l'interesse all'assegnazione. Di conseguenza, la dicitura “concessione diritto
[...]
di superficie", posta sulla fattura del 1988, era riferita ad un pagamento anticipato in vista di una futura concessione, e non a un rapporto già in atto.
Il motivo è fondato.
Va premesso che i presupposti della ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., consistono nell'esecuzione di una prestazione in favore di un soggetto (accipiens) da parte di altro soggetto
(solvens), e l'assenza, originaria, o il venir meno, sopravvenuto, del titolo giuridico che giustificava l'esecuzione della prestazione.
In particolare, la disciplina della ripetizione di indebito si applica a tutte le ipotesi di inesistenza non solo originaria, ma anche sopravvenuta della causa giustificativa del pagamento, quale che ne sia la causa (Cass. n. 3659/2020; Cass. n. 18266/2018). Spetta quindi al giudice, cui sia proposta la domanda restitutoria di indebito, valutarne la fondatezza, che, nel caso del venir meno ex post del titolo di pagamento, va apprezzata in relazione alla sopravvenienza di eventi successivi, che abbiano messo nel nulla la causa originaria giustificativa dell'obbligo di pagamento (condictio ob causam finitam).
La mancanza del titolo di pagamento, elemento costitutivo dell'azione, in ossequio agli ordinari principi sulla ripartizione dell'onere probatorio, va fornita da chi agisce. È principio consolidato infatti che “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico
5 dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” ( ex plurimis Cass. n. 30713/2018).
L'onere dell'attore di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto ha però per oggetto solo i rapporti specifici tra le parti intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens ed accipiens (Cass. n. 14428/2021).
Nel caso sub iudice, parte attrice ha senz'altro dimostrato di aver pagato al lire 7.504.800 CP_1
per “concessione diritto di superficie […]” (come da fattura in atti, emessa dal , ovvero per CP_1
“diritto di superficie” (come da quietanza dello stesso ente territoriale), come accertato già dal giudice di primo grado.
Tali formule, sostanzialmente equivalenti, consentono inequivocabilmente di collegare l'esborso in questione, oggetto della domanda in decisione, al rapporto controverso, sul quale ha inciso la deliberazione della Giunta del n. 324 del 26.10.2011, in atti. Controparte_1
Con tale provvedimento l'ente territoriale, preso atto del trasferimento alle Asl territoriali delle aree sulle quali il avrebbe dovuto concedere il diritto di superficie, ha revocato, ovvero dichiarato CP_1
privo di efficacia, il piano di lottizzazione “per la lavorazione delle risorse del sottosuolo su aree di proprietà comunale”, che a sua volta – come risulta dalla stessa delbera- costituiva il presupposto,
unitamente alla costituzione del tra le imprese assegnatarie, della concessione da rilasciare CP_2
a queste ultime. Pertanto, la delibera de qua ha dichiarato “la perdita di efficacia degli atti riferiti al assunti dall'ente al momento in cui era proprietario, […] essendo decadute per Controparte_4
inefficacia le precedenti obbligazioni pro-tempore del deliberante, assunte anche verso CP_1
terzi;”.
Per effetto della delibera, è quindi venuto meno il titolo giuridico che giustificava il pagamento della somma oggetto della domanda di ripetizione, ovvero la concessione del diritto di superficie all'attrice.
Giova peraltro precisare che il pagamento rimarrebbe senza titolo ab origine se, come sostiene l'appellante, fosse stato richiesto dall'Amministrazione ed effettuatoin anticipo e solo in vista della
6 successiva concessione, ovvero nel contesto di una fattispecie a formazione progressiva che avrebbe dovuto portare alla stipula della concessione, che tuttavia non sarebbe mai avvenuta e che, per indisponibilità sopravvenuta dell'oggetto da parte dell'ente concedente, non potrebbe mai più
perfezionarsi. Allo stesso modo, il pagamento sarebbe senza titolo anche ove, stipulata la concessione,
nel corso del conseguente rapporto concessorio l'indisponibilità sopravenuta dell'area che ne era oggetto, attestata dalla delibera de qua, ne avesse impedito solo la prosecuzione dell'attuazione.
Secondo la sentenza impugnata, questa seconda fattispecie ricorrerebbe nel caso di specie e l'indebito non sussisterebbe perché “il rapporto ha comunque avuto esecuzione ultraventennale”, dovendo ritenersi che “lo sfruttamento per oltre venti anni del terreno abbia costituito controprestazione tale
da giustificare, anche sul piano causale, il versamento di oneri da parte della società assegnataria.”.
Tuttavia, come eccepisce l'appellante, l'esecuzione ultraventennale del rapporto ed il conseguente sfruttamento, da parte dell'appellante, del terreno costituiscono dati fattuali che (a prescindere dalla loro qualificazione e rilevanza in diritto) non emergono dall'istruttoria, non potendo ricavarsi né dalle mere formule testuali sintetiche (“concessione”, “diritto di superficie”) di cui alla fattura ed alla quietanza rilasciate dal Comune;
né dal riferimento agli “assegnatari” nella delibera del 2011.
Invero, è proprio tale delibera che, nella motivazione:
si riferisce esclusivamente ad uno “schema di convenzione per la concessione”, e non ad atti concessori perfezionatisi;
rileva, nel contempo, l'inesistenza di contratti in essere con il de quo, del quale era parte CP_2
la stessa appellante;
Part dà atto che, anche a prescindere dal sopravvenuto trasferimento alle delle aree in questione,
comunque non si erano verificati, ormai irrimediabilmente, alcuni dei presupposti (“alcuni termini indicati negli atti dell'Amministrazione Comunale […], la presentazione di polizza fideiussoria ed in assoluto, il mancato avvio alla fase attuativa del piano a suo tempo redatto”) per la sottoscrizione della convenzione in questione, quindi per costituzione del conseguente rapporto.
7 La lettura coordinata del complesso di tali previsioni depone quindi per l'inesistenza di un titolo concessorio prima della delibera stessa, oltre che per l'impossibilità di ricostituirlo successivamente.
Non sussiste quindi prova che il rapporto concessorio, a favore della ricorrente, sia stato costituito
(peraltro, avrebbe richiesto necessariamente la forma scritta, attesa la natura pubblica dell'ente concedente) ed abbia avuto esecuzione sino alla delibera del 2011.
Non può quindi condividersi la tesi, conseguente, del giudice di prime cure, che pare fondata sul presupposto che comunque, al momento della stessa delibera, il rapporto concessorio fosse stato già
costituito, molti anni prima, ed avesse avuto ormai piena attuazione, tanto da giustificare,
integralmente, il corrispettivo oggetto della domanda di ripetizione. Peraltro, anche tale ultima conclusione non trova supporto istruttorio, non emergendo dagli atti quale sia la correlazione tra la somma pagata ed oggetto della domanda di ripetizione e la durata temporale che avrebbe dovuto avere la pretesa concessione, per cui non è comprensibile quali siano i parametri in base ai quali,
tenuto conto del corrispettivo versato dall'appellante e dell'assunta protrazione della disponibilità
del bene da parte di quest'ultimo, possa dirsi che, al momento della delibera in questione, la funzione concreta del preteso titolo concessorio fosse ormai esaurita, poiché quanto versato troverebbe corrispondenza nell'uso del bene.
Solo per completezza, infine, ribadito che comunque non vi è prova dell'effettiva disponibilità
dell'area in capo all'appellante, deve peraltro rilevarsi che, laddove pure risultasse un uso dello stesso fondo da parte dell'attrice, acquisito di fatto e non sulla base del rapporto concessorio non formatosi,
il pagamento del corrispettivo controverso rimarrebbe comunque privo di titolo, fermo restando l'eventuale diritto dell'ente territoriale a pretese risarcitorie, ovvero reintegrative del proprio patrimonio, aventi diversa causa petendi, non oggetto di questo giudizio.
L'appellato ente va quindi condannato a restituire all'appellante la somma di (lire 7.504.800, pari a)
euro 3.875,90, con gli interessi al tasso legale dalla domanda, ovvero dalla notifica della citazione di primo grado ( non risultando peraltro in atti documentata la ricezione della richiesta, e del conseguente
8 sollecito, precedenti, prodotte dall'attrice), non essendo stata allegata e provata la mala fede dell'accipiens.
Si applica l'art. 1284, co. 4, c.c.
7. Con il secondo motivo, l'appellante contesta la sentenza del Tribunale per aver dichiarato inammissibile la domanda di restituzione delle somme a titolo di indennizzo, ritenendola una domanda nuova formulata tardivamente nella memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Invero, l'importo in questione è stato versato al a titolo, Controparte_7
quanto a lire 5.000.000, di “quota di ammissione” e, quanto a lire 7.114.545, di “quota di partecipazione e spese di gestione”, come emerge dalla ricevuta n. 005 dell'11.06.1992 rilasciata dallo stesso (Allegato n. 4 di parte attrice). Pertanto, il Collegio ritiene del tutto CP_2
condivisibile le decisione del primo Giudice secondo cui, a mente dell'art. 2033 c.c., non può
configurarsi alcun indebito e nessun obbligo restitutorio in capo al , Controparte_1
non essendo l'amministrazione appellata la destinataria del pagamento controverso. Né, comunque,
è stato allegato e provato che l'ente territoriale convenuto sia stato il beneficiario effettivo della stessa prestazione.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto inammissibile la domanda subordinata, proposta in sede di memoria memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., volta all'ottenimento della restituzione delle somme a titolo di indennizzo, come conseguenza di un arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c. in quanto tardivamente tardivamente proposta. La Corte non condivide la dichiarata inammissibilità in quanto,
a mente dell'art. 183 c.p.c., la domanda, come formulata, non costituisce mutatio libelli. Infatti, la modifica della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. S.U. n. 12310/2015; Cass. n. 13091/2018; Cass. n. 4322/2019; Cass. n.
9 31078/2019; Cass. n. 4031/2021).
La Suprema Corte di legittimità è tornata a pronunciarsi sulla questione anche recentemente,
ribadendo il principiosecondo cui : “la modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma
6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali.” (Cassn. 23975 /2024).
Va detto altresì che la Suprema Corte, in un caso analogo, ha altresì enunciato che: “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”
(Cass. n. 3127/2021).
Alla luce dei suesposti principi, deve affermarsi che il mutamento della domanda, come operato da parte attrice, non sia soggetto alle citate preclusioni e, come tale, la domanda di restituzione ai sensi dell'art. 2041 debba ritenersi ammissibile, seppur, per le ragioni che seguono, appare infondata nel merito.
Infatti, la domanda di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., postula, quale suo indefettibile presupposto, l'effettivo arricchimento di un soggetto a danno di un altro. Poiché, nel caso di specie, la domanda di indennizzo per le somme, pacificamente versate al , è stata CP_2
formulata invece nei confronti del l'azione non può trovare accoglimento. CP_1
8. In definitiva, va accolto il primo motivo d'appello e la sentenza impugnata va parzialmente riformata, con l'accoglimento della domanda attrice e la condanna del convenuto, per il titolo e nella misura già indicati.
9. Va invece rigettato il secondo motivo d'appello.
10 Le spese, tanto del primo quanto del secondo grado, seguono la soccombenza complessiva e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di competenza (in relazione all'accolto) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, per il primo e il secondo grado, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
confermata nel resto, condanna il a pagare alla Controparte_1 [...]
la somma di euro 3.875,90, con gli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. Parte_2
1284, co. 4, c.c., dalla notifica della citazione di primo grado al saldo;
2. condanna il a rifondere alla le spese Controparte_1 Parte_2
di lite, che liquida come segue, ai sensi del D.M. n. 147/2022:
per il primo grado, € 2.552,00 (fase di studio € 425,00; fase introduttiva € 425,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 851,00; fase decisionale € 851,00) per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi per euro 518,00 ed oltre ad Iva e
Cpa, come per legge;
per il secondo grado € 2.419,00 (fase di studio € 536,00; fase introduttiva € 536,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 496,00; fase decisionale € 851,00) per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi per euro 355, ed oltre ad Iva e
Cpa, come per legge;
Così deciso in Roma, nell'udienza del 2.10.2025
Il Presidente est. Michele Cataldi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4754 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 2 ottobre 2025 e vertente
TRA
) con l'avv. Pietro Carlo Pucci ( ) Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- APPELLANTE -
Contro
, contumace. Controparte_1
- APPELLATO - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 81/2021, emessa dal Tribunale di Tivoli e pubblicata in data 26/01/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 02.10.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Per quanto qui ancora di interesse, va premesso che convenne in Parte_2
giudizio il deducendo le seguenti circostanze: “con deliberazione Controparte_1
della Giunta del n. 324 del 26.10.2011 (all. 1 all'atto di citazione), Controparte_1
avente ad oggetto “Perdita dell'efficacia degli atti conseguenti alla D.C.C. n. 294/1984”, dopo che,
con atti consiliari n. 134/1983 e n. 467/1983, era stato rispettivamente adottato e approvato piano di
lottizzazione “per la lavorazione delle risorse del sottosuolo su aree di proprietà comunale” e che si
era costituito, come richiesto con atto consiliare n. 294/1984, un , denominato CP_2 CP_3
tra le imprese assegnatarie, il piano di lottizzazione in questione fu, con la surrichiamata
deliberazione giuntale n. 324/2011, revocato, ovvero dichiarato privo di efficacia, essendo stato, in
forza di quanto stabilito dall'art. 24 della legge regionale n. 18/1994 così come modificato dall'art.
1 della legge regionale n. 37/1998, previsto il trasferimento della proprietà delle aree da detto piano
interessate, di provenienza ex Pio Istituto Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma, pro indiviso alle
aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 5 della menzionata legge regionale n. 18/1994; nei
considerata della succitata deliberazione giuntale adottata il 26.10.2011 dal Controparte_1
, si legge che “come risulta in atti, alcuni soggetti a suo tempo assegnatari avevano
[...]
versate delle somme come richieste dall'Amministrazione dell'epoca, con relative reversali di
incasso, e che si ci dovrà riservare congruo comportamento con successivi atti di competenze di altre
Aree dell'Ente (si ritiene salvo verifica la I e la IX)”; - nel dispositivo della medesima deliberazione
si legge quindi che viene incaricato “il Dirigente dell'Area IV Urbanistica e A.T. di darne
comunicazione formale alla , all'Area I ed all'Area IX Demanio e Patrimonio dell'Ente, Pt_3
nonché alla emanazione di tutti gli atti necessari e conseguenti”.
2 A fronte di tali circostanze, chiese la restituzione “delle somme da questa versate Parte_1
in relazione al piano di lottizzazione adottato e approvato rispettivamente con deliberazioni
consiliari n. 134 del 1983 e n. 467 del 1983 e quindi revocato ovvero dichiarato inefficace con
deliberazione giuntale n. 324 del 2011 e, per l'effetto, condannarlo a restituire alla Parte_1
quanto versato con causale “Concessione diritto di superficie P.D.L. lavorazione prodotti
[...]
sottosuolo” e con riferimenti “O.I. 461-462-Boll. 296/88” il 15.03.1988 alla Tesoreria del
[...]
e quanto versato in data 11.06.1992 al Controparte_1 Controparte_4
per un importo complessivo di Euro 10.132,95 di cui Euro 3.875,90 per quanto versato nel 1988 ed
Euro 6.257,05 per quanto versato nel 1992, oltre rivalutazione e interessi legali. Con condanna del
alla rifusione delle spese di lite, IVA e C.P.A. comprese.” Controparte_1
2. All'esito del giudizio, dichiarata la contumacia del , il Controparte_1
Tribunale di Tivoli rigettò le domande di parte attrice e dichiarò l'irripetibilità delle spese di lite.
A fondamento della decisione il primo Giudice svolse le considerazioni che seguono: “con
riferimento all'importo versato in favore del a titolo, quanto Controparte_5 Controparte_4
a lire 5.000.000, di “quota di ammissione” e, quanto a lire 7.114.545, di “quota di partecipazione e
spese di gestione”, come emerge dalla ricevuta n. 005 dell'11.06.1992 rilasciata dal CP_3
(Allegato n. 4 di parte attrice), risulta evidente che alcun indebito ex art. 2033 c.c. possa configurarsi
nei confronti del , considerato che destinataria del pagamento non Controparte_1
è stata l'amministrazione convenuta. Né ammissibile può ritenersi la domanda nuova di condanna
del convenuto al pagamento di dette somme a titolo di indennizzo, tardivamente formulata CP_1
da parte attrice solo nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.”.
In merito al restante importo il Tribunale ritenne che “dalla documentazione acquisita in atti
(Allegato n. 3) che in data 15.3.1988 la ha effettuato in favore della Parte_1
tesoreria del Comune di un versamento di lire 7.504.800 per “diritto di Controparte_1
superficie + IVA 18% (L. 1.144.800)”. Sostiene la società attrice che la revoca intervenuta nel 2011
avrebbe determinato la natura indebita di tale dazione. Tuttavia, come è dato leggere nella fattura
3 n. 09 rilasciata dal Comune di in occasione del pagamento dell'importo, la Controparte_1
causale del versamento, non altrimenti rinvenibile, è indicata a titolo di “Concessione diritto di
superficie PDL lavorazione prodotti sottosuolo”. Ebbene, in mancanza di documentazione relativa
al rapporto intercorso e agli accordi intervenuti nel 1988 tra la società attrice ed il non CP_1
può ritenersi raggiunta la prova dell'indebito lamentato da parte attrice, sotto il profilo del venire
meno della causa della assegnazione;
va considerato, infatti, che il rapporto ha comunque avuto
esecuzione ultraventennale e che l'assegnazione era finalizzata alla lavorazione delle risorse del
sottosuolo, risultando perciò evidente che lo sfruttamento per oltre venti anni del terreno abbia
costituito controprestazione tale da giustificare, anche sul piano causale, il versamento di oneri da
parte della società assegnataria. Tanto è vero che, con la delibera richiamata, l'amministrazione
resistente si era riservata di l'adozione di “congruo comportamento” in relazione agli importi versati
all'epoca dagli assegnatari, senza che in tale previsione possa ravvisarsi riconoscimento di debito
con riferimento agli importi dall'attrice indicati.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato a due motivi, Parte_1
chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta e, per l'effetto, la condanna del alla restituzione delle somme versate in Controparte_1
relazione al piano di lottizzazione , con il beneficio di spese del doppio grado di giudizio.
4. Il è rimasto contumace. Controparte_1
5. Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
con termine per note difensive, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; quindi ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante dello stesso verbale d'udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
6. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza del Tribunale per travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie. La società lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto sussistente una concessione di diritto di superficie ed uno “sfruttamento ultraventennale" del
4 terreno, circostanze smentite dalle prove prodotte e ignorate dal Tribunale stesso.
Preliminarmente l'appellante sottolinea che “il versamento del 1988 fu effettuato in vista di una futura
concessione del diritto di superficie su un lotto del piano di lottizzazione, avendo solo nel 1992 la
attuale appellante aderito al la cui costituzione rappresentava peraltro solo un Pt_4 CP_2
presupposto, peraltro necessario, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione”; la tesi del
Tribunale sarebbe inoltre smentita dal contenuto della lettera del 16.03.2000, inviata dalla Pt_1
al e al presso il Parte_1 Controparte_4 CP_6 Controparte_1
, con la quale la società ha confermato, in relazione alla richiesta del
[...] Controparte_1
, l'adesione e l'interesse all'assegnazione. Di conseguenza, la dicitura “concessione diritto
[...]
di superficie", posta sulla fattura del 1988, era riferita ad un pagamento anticipato in vista di una futura concessione, e non a un rapporto già in atto.
Il motivo è fondato.
Va premesso che i presupposti della ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., consistono nell'esecuzione di una prestazione in favore di un soggetto (accipiens) da parte di altro soggetto
(solvens), e l'assenza, originaria, o il venir meno, sopravvenuto, del titolo giuridico che giustificava l'esecuzione della prestazione.
In particolare, la disciplina della ripetizione di indebito si applica a tutte le ipotesi di inesistenza non solo originaria, ma anche sopravvenuta della causa giustificativa del pagamento, quale che ne sia la causa (Cass. n. 3659/2020; Cass. n. 18266/2018). Spetta quindi al giudice, cui sia proposta la domanda restitutoria di indebito, valutarne la fondatezza, che, nel caso del venir meno ex post del titolo di pagamento, va apprezzata in relazione alla sopravvenienza di eventi successivi, che abbiano messo nel nulla la causa originaria giustificativa dell'obbligo di pagamento (condictio ob causam finitam).
La mancanza del titolo di pagamento, elemento costitutivo dell'azione, in ossequio agli ordinari principi sulla ripartizione dell'onere probatorio, va fornita da chi agisce. È principio consolidato infatti che “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico
5 dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” ( ex plurimis Cass. n. 30713/2018).
L'onere dell'attore di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto ha però per oggetto solo i rapporti specifici tra le parti intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens ed accipiens (Cass. n. 14428/2021).
Nel caso sub iudice, parte attrice ha senz'altro dimostrato di aver pagato al lire 7.504.800 CP_1
per “concessione diritto di superficie […]” (come da fattura in atti, emessa dal , ovvero per CP_1
“diritto di superficie” (come da quietanza dello stesso ente territoriale), come accertato già dal giudice di primo grado.
Tali formule, sostanzialmente equivalenti, consentono inequivocabilmente di collegare l'esborso in questione, oggetto della domanda in decisione, al rapporto controverso, sul quale ha inciso la deliberazione della Giunta del n. 324 del 26.10.2011, in atti. Controparte_1
Con tale provvedimento l'ente territoriale, preso atto del trasferimento alle Asl territoriali delle aree sulle quali il avrebbe dovuto concedere il diritto di superficie, ha revocato, ovvero dichiarato CP_1
privo di efficacia, il piano di lottizzazione “per la lavorazione delle risorse del sottosuolo su aree di proprietà comunale”, che a sua volta – come risulta dalla stessa delbera- costituiva il presupposto,
unitamente alla costituzione del tra le imprese assegnatarie, della concessione da rilasciare CP_2
a queste ultime. Pertanto, la delibera de qua ha dichiarato “la perdita di efficacia degli atti riferiti al assunti dall'ente al momento in cui era proprietario, […] essendo decadute per Controparte_4
inefficacia le precedenti obbligazioni pro-tempore del deliberante, assunte anche verso CP_1
terzi;”.
Per effetto della delibera, è quindi venuto meno il titolo giuridico che giustificava il pagamento della somma oggetto della domanda di ripetizione, ovvero la concessione del diritto di superficie all'attrice.
Giova peraltro precisare che il pagamento rimarrebbe senza titolo ab origine se, come sostiene l'appellante, fosse stato richiesto dall'Amministrazione ed effettuatoin anticipo e solo in vista della
6 successiva concessione, ovvero nel contesto di una fattispecie a formazione progressiva che avrebbe dovuto portare alla stipula della concessione, che tuttavia non sarebbe mai avvenuta e che, per indisponibilità sopravvenuta dell'oggetto da parte dell'ente concedente, non potrebbe mai più
perfezionarsi. Allo stesso modo, il pagamento sarebbe senza titolo anche ove, stipulata la concessione,
nel corso del conseguente rapporto concessorio l'indisponibilità sopravenuta dell'area che ne era oggetto, attestata dalla delibera de qua, ne avesse impedito solo la prosecuzione dell'attuazione.
Secondo la sentenza impugnata, questa seconda fattispecie ricorrerebbe nel caso di specie e l'indebito non sussisterebbe perché “il rapporto ha comunque avuto esecuzione ultraventennale”, dovendo ritenersi che “lo sfruttamento per oltre venti anni del terreno abbia costituito controprestazione tale
da giustificare, anche sul piano causale, il versamento di oneri da parte della società assegnataria.”.
Tuttavia, come eccepisce l'appellante, l'esecuzione ultraventennale del rapporto ed il conseguente sfruttamento, da parte dell'appellante, del terreno costituiscono dati fattuali che (a prescindere dalla loro qualificazione e rilevanza in diritto) non emergono dall'istruttoria, non potendo ricavarsi né dalle mere formule testuali sintetiche (“concessione”, “diritto di superficie”) di cui alla fattura ed alla quietanza rilasciate dal Comune;
né dal riferimento agli “assegnatari” nella delibera del 2011.
Invero, è proprio tale delibera che, nella motivazione:
si riferisce esclusivamente ad uno “schema di convenzione per la concessione”, e non ad atti concessori perfezionatisi;
rileva, nel contempo, l'inesistenza di contratti in essere con il de quo, del quale era parte CP_2
la stessa appellante;
Part dà atto che, anche a prescindere dal sopravvenuto trasferimento alle delle aree in questione,
comunque non si erano verificati, ormai irrimediabilmente, alcuni dei presupposti (“alcuni termini indicati negli atti dell'Amministrazione Comunale […], la presentazione di polizza fideiussoria ed in assoluto, il mancato avvio alla fase attuativa del piano a suo tempo redatto”) per la sottoscrizione della convenzione in questione, quindi per costituzione del conseguente rapporto.
7 La lettura coordinata del complesso di tali previsioni depone quindi per l'inesistenza di un titolo concessorio prima della delibera stessa, oltre che per l'impossibilità di ricostituirlo successivamente.
Non sussiste quindi prova che il rapporto concessorio, a favore della ricorrente, sia stato costituito
(peraltro, avrebbe richiesto necessariamente la forma scritta, attesa la natura pubblica dell'ente concedente) ed abbia avuto esecuzione sino alla delibera del 2011.
Non può quindi condividersi la tesi, conseguente, del giudice di prime cure, che pare fondata sul presupposto che comunque, al momento della stessa delibera, il rapporto concessorio fosse stato già
costituito, molti anni prima, ed avesse avuto ormai piena attuazione, tanto da giustificare,
integralmente, il corrispettivo oggetto della domanda di ripetizione. Peraltro, anche tale ultima conclusione non trova supporto istruttorio, non emergendo dagli atti quale sia la correlazione tra la somma pagata ed oggetto della domanda di ripetizione e la durata temporale che avrebbe dovuto avere la pretesa concessione, per cui non è comprensibile quali siano i parametri in base ai quali,
tenuto conto del corrispettivo versato dall'appellante e dell'assunta protrazione della disponibilità
del bene da parte di quest'ultimo, possa dirsi che, al momento della delibera in questione, la funzione concreta del preteso titolo concessorio fosse ormai esaurita, poiché quanto versato troverebbe corrispondenza nell'uso del bene.
Solo per completezza, infine, ribadito che comunque non vi è prova dell'effettiva disponibilità
dell'area in capo all'appellante, deve peraltro rilevarsi che, laddove pure risultasse un uso dello stesso fondo da parte dell'attrice, acquisito di fatto e non sulla base del rapporto concessorio non formatosi,
il pagamento del corrispettivo controverso rimarrebbe comunque privo di titolo, fermo restando l'eventuale diritto dell'ente territoriale a pretese risarcitorie, ovvero reintegrative del proprio patrimonio, aventi diversa causa petendi, non oggetto di questo giudizio.
L'appellato ente va quindi condannato a restituire all'appellante la somma di (lire 7.504.800, pari a)
euro 3.875,90, con gli interessi al tasso legale dalla domanda, ovvero dalla notifica della citazione di primo grado ( non risultando peraltro in atti documentata la ricezione della richiesta, e del conseguente
8 sollecito, precedenti, prodotte dall'attrice), non essendo stata allegata e provata la mala fede dell'accipiens.
Si applica l'art. 1284, co. 4, c.c.
7. Con il secondo motivo, l'appellante contesta la sentenza del Tribunale per aver dichiarato inammissibile la domanda di restituzione delle somme a titolo di indennizzo, ritenendola una domanda nuova formulata tardivamente nella memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Invero, l'importo in questione è stato versato al a titolo, Controparte_7
quanto a lire 5.000.000, di “quota di ammissione” e, quanto a lire 7.114.545, di “quota di partecipazione e spese di gestione”, come emerge dalla ricevuta n. 005 dell'11.06.1992 rilasciata dallo stesso (Allegato n. 4 di parte attrice). Pertanto, il Collegio ritiene del tutto CP_2
condivisibile le decisione del primo Giudice secondo cui, a mente dell'art. 2033 c.c., non può
configurarsi alcun indebito e nessun obbligo restitutorio in capo al , Controparte_1
non essendo l'amministrazione appellata la destinataria del pagamento controverso. Né, comunque,
è stato allegato e provato che l'ente territoriale convenuto sia stato il beneficiario effettivo della stessa prestazione.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto inammissibile la domanda subordinata, proposta in sede di memoria memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., volta all'ottenimento della restituzione delle somme a titolo di indennizzo, come conseguenza di un arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c. in quanto tardivamente tardivamente proposta. La Corte non condivide la dichiarata inammissibilità in quanto,
a mente dell'art. 183 c.p.c., la domanda, come formulata, non costituisce mutatio libelli. Infatti, la modifica della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. S.U. n. 12310/2015; Cass. n. 13091/2018; Cass. n. 4322/2019; Cass. n.
9 31078/2019; Cass. n. 4031/2021).
La Suprema Corte di legittimità è tornata a pronunciarsi sulla questione anche recentemente,
ribadendo il principiosecondo cui : “la modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma
6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali.” (Cassn. 23975 /2024).
Va detto altresì che la Suprema Corte, in un caso analogo, ha altresì enunciato che: “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”
(Cass. n. 3127/2021).
Alla luce dei suesposti principi, deve affermarsi che il mutamento della domanda, come operato da parte attrice, non sia soggetto alle citate preclusioni e, come tale, la domanda di restituzione ai sensi dell'art. 2041 debba ritenersi ammissibile, seppur, per le ragioni che seguono, appare infondata nel merito.
Infatti, la domanda di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., postula, quale suo indefettibile presupposto, l'effettivo arricchimento di un soggetto a danno di un altro. Poiché, nel caso di specie, la domanda di indennizzo per le somme, pacificamente versate al , è stata CP_2
formulata invece nei confronti del l'azione non può trovare accoglimento. CP_1
8. In definitiva, va accolto il primo motivo d'appello e la sentenza impugnata va parzialmente riformata, con l'accoglimento della domanda attrice e la condanna del convenuto, per il titolo e nella misura già indicati.
9. Va invece rigettato il secondo motivo d'appello.
10 Le spese, tanto del primo quanto del secondo grado, seguono la soccombenza complessiva e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di competenza (in relazione all'accolto) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, per il primo e il secondo grado, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
confermata nel resto, condanna il a pagare alla Controparte_1 [...]
la somma di euro 3.875,90, con gli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. Parte_2
1284, co. 4, c.c., dalla notifica della citazione di primo grado al saldo;
2. condanna il a rifondere alla le spese Controparte_1 Parte_2
di lite, che liquida come segue, ai sensi del D.M. n. 147/2022:
per il primo grado, € 2.552,00 (fase di studio € 425,00; fase introduttiva € 425,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 851,00; fase decisionale € 851,00) per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi per euro 518,00 ed oltre ad Iva e
Cpa, come per legge;
per il secondo grado € 2.419,00 (fase di studio € 536,00; fase introduttiva € 536,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 496,00; fase decisionale € 851,00) per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi per euro 355, ed oltre ad Iva e
Cpa, come per legge;
Così deciso in Roma, nell'udienza del 2.10.2025
Il Presidente est. Michele Cataldi
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