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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all' udienza del 15.4.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 24237/2024
Tra nato il [...] a [...], C.F.: , elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in Napoli alla via R. Gomez D'Ayala n. 6 presso e nello studio dell'avv. Nerino
Allocati (CF: ) che lo rapp.ta e difende unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'avv. Luigi De Gennaro (CF: . C.F._3
RICORRENTE
E
RO
, in persona del Direttore Generale pro tempore, dott.
[...] CP_2
, legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla via S.M. di
[...]
Costantinopoli n. 104, P.I.V.A.: , rappresentata e difesa, in virtù di procura P.IVA_1
e Delibera del Direttore Generale di conferimento incarico, dall'Avv. Maria Teresa
NICOLETTI (C.F. ), iscritta nell'Elenco Speciale annesso CodiceFiscale_4 all'Albo degli Avvocati del Foro di Napoli per la difesa della stessa Azienda, domiciliata presso il Servizio Affari Legali dell' sito in Napoli alla via M. Campodisola n. CP_3
13, P.E.C.: Email_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12.11.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
a) di essere dipendente dell'amministrazione convenuta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento nel profilo professionale di
“Collaboratore professionale sanitario - infermiere” (CPSI), Categoria D, come emerge dalle buste paga in atti, confluita, a far data dall'1 gennaio 2023, nella
“Area dei professionisti della salute e dei funzionari”, come previsto dagli artt.
15, 17 e 99 e dalla tabella F del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 (v. doc. 03), e di prestare servizio presso le strutture sanitarie dell'
[...]
; RO
b) di aver sempre reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni (come da cartellini delle presenze, agli atti): mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle
14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo, e di aver sempre percepito, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, la
“indennità giornaliera di turno”, disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL
Comparto Sanità 2016-2018 e poi dall'art. 106, comma 2, CCNL Comparto
Sanità 2019-2021, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ed indicata in busta paga con il codice 05071 e la descrizione: “Ind. c.c.n. art.44 c.3”, successivamente con il codice 320C e la descrizione: “ rt. Parte_2
86 c3”, e da ultimo con il codice 1100C e la descrizione: “IND TURNO 12H (art. 106 c.2 CCNL19-21)”, nella misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 dicembre
2022 e di € 2,07 dall'1° gennaio 2023 in poi;
c) che, per il periodo non coperto dalla prescrizione quinquennale, considerando l'atto interruttivo versato nella produzione, aveva normalmente goduto del periodo di ferie contrattuale previsto, come risulta dai cartellini delle presenze;
d) che, tuttavia, la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate di ferie è pari alla somma dello stipendio base (quello tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS);
e) che, quindi, come evincibile dalle buste paga, nella retribuzione per il periodo feriale non veniva computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità giornaliera di turno. Concludeva: A) Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del
21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre
2001; degli artt. 49, 94, e 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dall'1 novembre 2019 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per
l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi, ex artt. 106, comma 2,
CCNL 2019- 2021, e per l'effetto: B) Condannare genericamente l'
[...]
, in persona RO
del Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dall'1 novembre 2019 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018, e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ex artt. 106, comma 2,
CCNL 2019-2021, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo complessivo dall'1 novembre 2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione all'avvocato antistatario.
Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva l'
[...]
, deducendo che l'indennità RO
di turno non concorre a formare la retribuzione giornaliera ordinaria, base di calcolo per la determinazione del trattamento retributivo feriale, rappresentando la stessa un elemento del cd. trattamento accessorio ed essendo legata all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Concludeva: Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, Voglia l'Ill.mo
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti richieste: 1) rigettare ogni domanda, eccezione e condanna sollevata nei riguardi dell' , perché estranea ai fatti di causa;
2) CP_1
condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite. All'udienza del 15.4.25, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Nel merito, il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro, cui questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale. ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrispostogli a titolo di retribuzione Parte_1 feriale annuale per l'ingiusta decurtazione della cd. indennità turno dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale.
A tal proposito, il ricorrente ha dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo sovranazionale (artt.
4-7 della direttiva 2003/88/CE) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamando, in particolare, la controversia
C155/10–Williams, in cui si legge: “[…] L'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile […] devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.”. Ad avviso del ricorrente, inoltre, i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della S.C. avrebbero sancito il principio secondo cui, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, sussisterebbe una cd. nozione europea di retribuzione. Nozione, quest'ultima, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che, ponendosi in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020).
Dirimente ai fini del decidere, dunque, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nella specie, l'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente.
L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie (“[…] malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”). Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale, il ricorso va accolto e l'
[...]
RO
va condannata ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dall'1 novembre 2019 al
31 dicembre 2022, ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018, e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere a le differenze maturate a tale titolo per il periodo Parte_1 complessivo dall'1 novembre 2019 fino alla data di deposito del ricorso, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della prestazione, dell'attività svolta e della serialità della controversia, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
- accerta il diritto di a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie Parte_1 una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 1° novembre 2019 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dal 1° gennaio 2023 in poi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019- 2021 e, per l'effetto,
- condanna l' RO
, in persona del Direttore Generale pro tempore, ad
[...]
inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dall'1 novembre 2019 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018, e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-
2021, e a corrispondere a maturate a tale titolo per Parte_3 il periodo complessivo dall'1 novembre 2019 fino alla data di deposito del ricorso, oltre interessi legali;
- condanna l' RO
al pagamento della somma di €.900,00 a titolo di
[...] compensi professionali oltre ad €.135,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.1.035,00, oltre IVA e CPA con distrazione.
Si comunichi.
Napoli, 15.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca