Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Simona Graziuso Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1600/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a PIACENZA (PC) in [...] Parte_1 C.F._1
03/08/1967, rappresentata e difesa dall'avv. ROSA RICCARDO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a Controparte_1 C.F._2
CASSANO ALL'IONIO (CS) in data 04/04/1970, rappresentata e difesa dall'avv. ESBARDO CARLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE -
NONCHÉ
in Sede Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 08/08/2024 ha Parte_1 introdotto il presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti della moglie
. Controparte_1
Le parti hanno contratto matrimonio in PIACENZA in data 04/07/1993. Dalla loro unione è nato , nato a [...] il [...], oggi Persona_1 maggiorenne ed economicamente indipendente.
Con decreto pronunziato da questo Tribunale n. cronol. 5529/2016 del 07/06/2016 nell'ambito del procedimento civile n. 2648/2015 RG è stata omologata la separazione tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate (“I) Essi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare ove meglio crederà la propria residenza, dandosi fin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altri documenti equipollenti. II) La casa coniugale resterà assegnata al marito, con i mobili ivi insistenti ed il verserà, per Pt_1 il mantenimento della , la somma di euro 400,00 rivalutabili da corrispondere entro CP_1
i primi 7 giorni di ogni mese;
III) lascerà la casa coniugale Controparte_1 quando troverà una idonea abitazione e asporterà dalla casa coniugale tutti i mobili di sua proprietà e gli effetti personali;
IV) Qualora, per una qualsivoglia ragione, la non CP_1 avrà più una abitazione e il non dovesse versare la somma di €. 400,00 la Pt_1 moglie farà rientro immediato nella casa coniugale che verrà adattata per ospitarla;
V)
Fatta salva la puntuale osservanza dei sopraindicati accordi, i coniugi dichiarano di aver
tra loro risolto ogni altra questione economica e patrimoniale di qualunque genere e tipo e pertanto di rinunziare a qualsivoglia pretesa, economico-patrimoniale”). Il ricorrente ha chiesto:
A. la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il Parte_1
e la a Piacenza il 4.07.1993, trascritto nel
[...] Controparte_1 registro di stato civile del Comune di Piacenza atto n. 122, part. II, serie A - anno
1993;
B. la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale con revoca dell'assegno di mantenimento. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita la parte resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni di cui al Decreto di omologa della separazione consensuale, compreso l'assegno di mantenimento di € 400,00 mensili. Alla prima udienza del 12.12.2024, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti hanno le parti hanno formulato conclusioni conformi. In particolare, queste hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni espresse nel verbale dell'udienza. Nello specifico, le parti hanno insistito nella richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, convenendo che corrisponderà entro il 5 di ogni mese la Parte_1 somma di euro 250,00 a a titolo di assegno divorzile, Controparte_1 rivalutabile secondo indici Istat. I coniugi hanno altresì precisato che essendo la prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente alcuna domanda è stata proposta. Hanno quindi chiesto l'assegnazione in decisione della causa, con rinuncia ai termini. La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione con acquisizione del parere del P.M.. Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale n. cronol. 5529/2016 del 07/06/2016 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, e poiché non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI celebrato in PIACENZA in data
04/07/1993 TRA e , Parte_1 Controparte_1 come sopra generalizzati (atto n. 122, part. II, serie A - anno 1993);
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 5.2.2025
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò