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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/07/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. r.g. 112/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 112/2025, promossa da (C.F. nata a [...] il [...], residente in [...]
Novarese (NO), via Libertà n. 121, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentata e difesa dall'Avv. Mario MONTEVERDE del Foro di Novara parte ricorrente contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]
Bellinzago Novarese (NO), via Antonelli n. 31, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara: accertate sia le mutate condizioni economiche della ricorrente, sia l'autosufficienza del minore, dichiarare per l'effetto la ricorrente non tenuta a mantenimento alcuno a favore del figlio. Con favore di spese ed onorari e compensi
Pag. 1 Parte resistente: accertate le circostanze di cui alla narrativa, respingersi ogni domanda ex adverso proposta, perché infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto 09/03/2023 emesso dal Tribunale nel proc. 1096/2020 che statuisce l'obbligo per la ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio Persona_1
a favore del genitore collocatario, con assegno mensile pari a euro 200 (importo soggetto per legge a rivalutazione secondo gli indici ISTAT) oltre euro 100 al mese per contribuire alle trasferte del figlio per motivi di sport, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Torino. Quanto alle spese sportive per il calcio, esse devono essere documentate ma non previamente concordate. Salvis juribus. Con vittoria di spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Sentire sullo svolgimento della propria vita e sulla presenza quotidiana, dal
Per_1 punto di vista morale e materiale, del padre e della nonna che svolgono tutti i compiti di cura e assistenza dello stesso. Il minore, inoltre, potrà chiarire come, attualmente, viva per parecchi giorni alla settimana con il padre e la nonna. Voglia assumere informazioni e interrogare i seguenti testi e/o persone informate sui fatti: - sig.ra , Persona_2 nonna paterna di sulle seguenti circostanze;
1) Vero che mio figlio si occupa, quotidianamente, della
Per_1 gestione degli impegni di con il mio aiuto. 2) Vero che mio figlio, anche 2 o 3 volte alla settimana, va a
Per_1 prendere al a Milano per farlo stare a casa con noi per cena e, dopo, lo riaccompagna a Milano.
Per_1 CP_2
3) Vero che anche più di una volta a settimana, va a Milano per vari impegni del figlio, o anche per CP_1 accompagnare alle visite mediche o per altre necessità. Per_1
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli atti introduttivi del giudizio. Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025, Parte_1 ha adito il Tribunale di Novara chiedendo la modifica del decreto emesso dal Tribunale di Novara il 9 marzo 2023 (proc. n. 1096/2020), laddove statuiva il suo obbligo di provvedere al mantenimento del figlio (n. Vercelli il 4 febbraio 2008) con un assegno Persona_3 mensile pari ad € 200,00 (oltre rivalutazione ISTAT), oltre il 50% spese straordinarie ed € 100,00 per contribuire alle spese di trasferta del gioco.
La ricorrente ha rappresentato che il figlio è attualmente tesserato per la società calcistica F.C. Internazionale Milano s.p.a.: il ragazzo, a seguito della firma del contratto da calciatore professionista, percepisce attualmente la somma di € 14.125,00 lordi all'anno (come da dichiarazione resa dalla società). Il ragazzo, peraltro, non vive con il padre ma vive nel convitto della società calcistica.
La ricorrente, inoltre, ha rappresentato una contrazione della sua situazione patrimoniale rispetto alle condizioni all'epoca del procedimento n. 1096/2020, visto che era stata licenziata e che percepiva la NASPI.
Per tutte queste ragioni, rilevata ormai l'autosufficienza economica del figlio, ha concluso come in epigrafe e ha chiesto la revoca dell'obbligo di mantenere . Per_1
***
Si è costituto, nei termini di legge, padre di , che ha chiesto il rigetto CP_1 Per_1 delle avverse pretese, evidenziando i successi sportivi del figlio (capitano dell'Inter con cui ha vinto
Pag. 2 due scudetti e capitano della nazionale under 17) e che, in effetti, in data 18/6/2024 il figlio aveva siglato un contratto con la citata società sportiva, con scadenza al 30/6/2027. In ogni caso, il ragazzo -che viveva al convitto dell'Inter- era ancora impegnato nello studio.
Ha, quindi, rappresentato i costi che ha sostenuto nel corso del tempo per supportare la carriera sportiva del figlio e, in particolare, i costi per l'acquisto delle scarpe da calcio per cui la madre non aveva versato quanto dovuto.
Ha, infine, concluso come in epigrafe, chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente, evidenziando come le spese sostenute sia da lui che da erano eccessive e che, dunque, il Per_1 figlio aveva bisogno anche del contributo materno.
2. L'udienza del 17 giugno 2025. Nel corso dell'udienza del 17 giugno 2025, si è proceduto, ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. all'esame delle parti. ha dichiarato: “Mi chiamo sono nata a [...] il [...], risiedo in Bellinzago Parte_1 Parte_1
Novarese, via Libertà n. 121. Sono disoccupata da circa un anno;
percepisco la N.A.S.P.I. per poco meno di € 800,00 al mese, da aprile del 2024. Dovrebbe scadere tra agosto e settembre 2025. La casa dove vivo è di mia proprietà e vivo con il mio compagno. Il mio compagno lavora in una ditta che costruisce macchine industriali;
guadagna circa € 2.000,00 al mese. Prima di perdere il lavoro facevo l'assistente alla poltrona”; ADR: “ho pochi rapporti con mio figlio;
sono altalenanti. Mio figlio interrompeva i rapporti quando non lo appoggiavo nelle scelte o decisioni del padre. Non lo vedo né lo sento da luglio dell'anno scorso”. ADR: “non è vero che non mi interesso di mio figlio;
vengo ostacolata nel rapporto con lui. Secondo me è molto influenzato dal padre;
non è più affettuoso con gli zii che lo hanno cresciuto”. ADR difensore: “nel dicembre 2023, mi ha chiesto di firmare una delega CP_1 con cui si assumeva tutta la responsabilità delle decisioni relative alla professione calcistica di nostro figlio. Per accontentare mio figlio ho compilato una nuova delega in cui limitavo i poteri di . Quando ha CP_1 CP_1 saputo che avevo cambiato le cose, mio figlio si è arrabbiato. Io non ho notizie sulla carriera di mio figlio se non dall'Inter. Quando mio figlio ha firmato il contratto con l'Inter, ho chiesto a di non pagare il mantenimento CP_1
a mio figlio e, da quel momento, mio figlio ha reagito male, troncando i rapporti con me e dicendomi che non voleva più vedere”; ADR difensore: “voglio precisare che non so se mio figlio aveva altre proposte da altre squadre. Per me andava bene continuare con l'Inter, anche perché sono gli unici che mi danno informazioni sulla sua carriera”.
Inoltre, ha dichiarato di essere disponibile a riconoscere per intero l'assegno unico universale al padre.
ha dichiarato “Mi chiamo , sono nato a [...] il [...]; CP_1 CP_1 attualmente risiedo in Bellinzago novarese via Antonelli n. 31. Lavoro in un'azienda svizzera, vendo prodotti alimentari. Guadagno circa 1.600,00 franchi (€ 1.600,00). Vivo nella casa di mia madre, con lei e mio figlio. Con mio figlio ho ottimi rapporti, lo seguo in tutto anche nelle sue spese, anche quotidiane. Le spese di trasferta sono relative agli spostamenti di mio figlio per venire a casa, quando vado a prenderlo per portarlo a casa, sia nel finesettimana che nei giorni infrasettimanale. Ogni volta che vado a prenderlo sono circa € 60,00. Pago tutte le spese giornaliere;
ci sono dei problemi con la mensa dell'Inter, spesso deve andare fuori a mangiare e io gli ricarico una carta di crediti. Non tutti i finesettimana li trascorre con me, perché dipende dal calendario sportivo del campionato. A volte vado a prenderlo sabato dopo l'allenamento e lo riporto il lunedì mattina. Il contratto è entrato in vigore l'1/7/2024. La società Inter versa il conto nel conto corrente svizzero a me intestato;
ero d'accordo con mio figlio. Mio figlio non ha una carta di credito collegata a questo conto;
ha una ricaricabile fatta per i minori. ADR difesa
“i movimenti sul conto svizzero sono solo due perché i pagamenti avvengono in contanti”; ADR difesa: “Per Pt_1
Pag. 3 quanto riguarda gli eventi del dicembre 2023, era arrivata una proposta da un marchio sportivo per avere uno sponsor per scarpe e abbigliamento e avevo chiesto una delega per il contratto ma non sono riuscita a mettermi d'accordo. La signora on mi ha mai chiesto la copia del contratto ed è arrivato ad entrambi direttamente Pt_1 dalla società Inter”. ADR difesa: “Corner Card è la carta di credito svizzera;
è la mia carta di credito personale e nominale. Ricarico la carta di credito di mio figlio in contanti. Il fondo del Lussemburgo che risulta dagli atti è mio investimento personale;
l'ho attivato cinque anni fa. La società è fallita perché CP_3 CP_4
c'è stato un mancato incasso rilevante;
io ero l'amministratore”.
3. Le istanze istruttorie. La difesa di parte resistente ha articolato un'ampia richiesta di prova testimoniale che, tuttavia, si è ritenuta in parte superflua e in parte inammissibile.
Invero, l'audizione di è inammissibile considerato che il ragazzo ha un concreto Persona_1 interesse nella causa.
Quanto ai capi di prova 1), 2) e 3) la prova si è ritenuta superflua trattandosi comunque di circostante non contestate (la stessa parte ricorrente dà atto della totale, momentanea, assenza di rapporti tra madre e figlio con conseguente riconoscimento implicito di un ruolo diretto del resistente nella gestione di ). Per_1
4. La decisione. Venendo al merito della questione, il ricorso di deve essere solo Parte_1 parzialmente accolto.
Invero, la documentazione prodotta dalle parti con gli atti introduttivi del procedimento e con le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., confermano il peggioramento delle condizioni economiche della e l'intervenuta sottoscrizione di un contratto professionistico -con versamento del Pt_1 relativo compenso- per il figlio (il cui stipendio, essendo egli ancora minorenne, viene Per_1 versato su un conto corrente intestato al padre).
Da un lato, infatti, la contrazione dei redditi della i certo incide sulla sua capacità economica Pt_1 di provvedere al figlio;
dall'altro lato, comunque, il figlio -ancora minore- seppur con delle proprie entrate, non può considerarsi ancora economicamente autosufficiente;
il ragazzi, infatti, necessita ancora del supporto genitoriale, per proseguire gli studi e per sostenere i costi della sua attività da sportivo professionista.
Ancora, va evidenziato che ha un proprio reddito pari a 1.700,00 franchi svizzeri CP_1
(circa € 1.700,00 mensili) e che gestisce anche le somme guadagnate dal figlio.
Sul punto, va richiamato il recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno” (cfr.. Cass., Sez. 1, ordinanza n. 2536 del 26/1/2024).
Pag. 4 Allo stato, alla stregua della sperequazione esistente tra la condizione economica della e Pt_1 quella di l'ammontare dell'assegno di mantenimento va ridotto ad € 100,00; deve CP_1 essere revocato l'obbligo di versare la somma di € 100,00 prevista per le spese sportive non preventivabili.
Alla luce delle dichiarazioni della n udienza nonché della circostanza che sia Pt_1 CP_1
a provvedere ai bisogni del figlio, va disposto altresì che l'assegno unico universale sia interamente percepito dal padre.
***
Le spese di lite devono essere compensate, vista la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Novara il 9 marzo 2023 nel procedimento n. 1096/2020, ferme restando le disposizioni non modificate:
1. dispone che contribuirà al mantenimento di mediante il versamento di Parte_1 Per_1 un assegno mensile, pari a complessivi € 100,00 oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
2. dispone che le spese straordinarie siano ripartite al 50%;
3. revoca l'obbligo di versamento della somma di € 100,00 per contribuire alle trasferte del figlio per motivi sportivi;
4. dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dal padre;
5. compensa le spese di lite.
6. manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 20/6/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 5
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 112/2025, promossa da (C.F. nata a [...] il [...], residente in [...]
Novarese (NO), via Libertà n. 121, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentata e difesa dall'Avv. Mario MONTEVERDE del Foro di Novara parte ricorrente contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]
Bellinzago Novarese (NO), via Antonelli n. 31, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara: accertate sia le mutate condizioni economiche della ricorrente, sia l'autosufficienza del minore, dichiarare per l'effetto la ricorrente non tenuta a mantenimento alcuno a favore del figlio. Con favore di spese ed onorari e compensi
Pag. 1 Parte resistente: accertate le circostanze di cui alla narrativa, respingersi ogni domanda ex adverso proposta, perché infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto 09/03/2023 emesso dal Tribunale nel proc. 1096/2020 che statuisce l'obbligo per la ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio Persona_1
a favore del genitore collocatario, con assegno mensile pari a euro 200 (importo soggetto per legge a rivalutazione secondo gli indici ISTAT) oltre euro 100 al mese per contribuire alle trasferte del figlio per motivi di sport, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Torino. Quanto alle spese sportive per il calcio, esse devono essere documentate ma non previamente concordate. Salvis juribus. Con vittoria di spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Sentire sullo svolgimento della propria vita e sulla presenza quotidiana, dal
Per_1 punto di vista morale e materiale, del padre e della nonna che svolgono tutti i compiti di cura e assistenza dello stesso. Il minore, inoltre, potrà chiarire come, attualmente, viva per parecchi giorni alla settimana con il padre e la nonna. Voglia assumere informazioni e interrogare i seguenti testi e/o persone informate sui fatti: - sig.ra , Persona_2 nonna paterna di sulle seguenti circostanze;
1) Vero che mio figlio si occupa, quotidianamente, della
Per_1 gestione degli impegni di con il mio aiuto. 2) Vero che mio figlio, anche 2 o 3 volte alla settimana, va a
Per_1 prendere al a Milano per farlo stare a casa con noi per cena e, dopo, lo riaccompagna a Milano.
Per_1 CP_2
3) Vero che anche più di una volta a settimana, va a Milano per vari impegni del figlio, o anche per CP_1 accompagnare alle visite mediche o per altre necessità. Per_1
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli atti introduttivi del giudizio. Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025, Parte_1 ha adito il Tribunale di Novara chiedendo la modifica del decreto emesso dal Tribunale di Novara il 9 marzo 2023 (proc. n. 1096/2020), laddove statuiva il suo obbligo di provvedere al mantenimento del figlio (n. Vercelli il 4 febbraio 2008) con un assegno Persona_3 mensile pari ad € 200,00 (oltre rivalutazione ISTAT), oltre il 50% spese straordinarie ed € 100,00 per contribuire alle spese di trasferta del gioco.
La ricorrente ha rappresentato che il figlio è attualmente tesserato per la società calcistica F.C. Internazionale Milano s.p.a.: il ragazzo, a seguito della firma del contratto da calciatore professionista, percepisce attualmente la somma di € 14.125,00 lordi all'anno (come da dichiarazione resa dalla società). Il ragazzo, peraltro, non vive con il padre ma vive nel convitto della società calcistica.
La ricorrente, inoltre, ha rappresentato una contrazione della sua situazione patrimoniale rispetto alle condizioni all'epoca del procedimento n. 1096/2020, visto che era stata licenziata e che percepiva la NASPI.
Per tutte queste ragioni, rilevata ormai l'autosufficienza economica del figlio, ha concluso come in epigrafe e ha chiesto la revoca dell'obbligo di mantenere . Per_1
***
Si è costituto, nei termini di legge, padre di , che ha chiesto il rigetto CP_1 Per_1 delle avverse pretese, evidenziando i successi sportivi del figlio (capitano dell'Inter con cui ha vinto
Pag. 2 due scudetti e capitano della nazionale under 17) e che, in effetti, in data 18/6/2024 il figlio aveva siglato un contratto con la citata società sportiva, con scadenza al 30/6/2027. In ogni caso, il ragazzo -che viveva al convitto dell'Inter- era ancora impegnato nello studio.
Ha, quindi, rappresentato i costi che ha sostenuto nel corso del tempo per supportare la carriera sportiva del figlio e, in particolare, i costi per l'acquisto delle scarpe da calcio per cui la madre non aveva versato quanto dovuto.
Ha, infine, concluso come in epigrafe, chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente, evidenziando come le spese sostenute sia da lui che da erano eccessive e che, dunque, il Per_1 figlio aveva bisogno anche del contributo materno.
2. L'udienza del 17 giugno 2025. Nel corso dell'udienza del 17 giugno 2025, si è proceduto, ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. all'esame delle parti. ha dichiarato: “Mi chiamo sono nata a [...] il [...], risiedo in Bellinzago Parte_1 Parte_1
Novarese, via Libertà n. 121. Sono disoccupata da circa un anno;
percepisco la N.A.S.P.I. per poco meno di € 800,00 al mese, da aprile del 2024. Dovrebbe scadere tra agosto e settembre 2025. La casa dove vivo è di mia proprietà e vivo con il mio compagno. Il mio compagno lavora in una ditta che costruisce macchine industriali;
guadagna circa € 2.000,00 al mese. Prima di perdere il lavoro facevo l'assistente alla poltrona”; ADR: “ho pochi rapporti con mio figlio;
sono altalenanti. Mio figlio interrompeva i rapporti quando non lo appoggiavo nelle scelte o decisioni del padre. Non lo vedo né lo sento da luglio dell'anno scorso”. ADR: “non è vero che non mi interesso di mio figlio;
vengo ostacolata nel rapporto con lui. Secondo me è molto influenzato dal padre;
non è più affettuoso con gli zii che lo hanno cresciuto”. ADR difensore: “nel dicembre 2023, mi ha chiesto di firmare una delega CP_1 con cui si assumeva tutta la responsabilità delle decisioni relative alla professione calcistica di nostro figlio. Per accontentare mio figlio ho compilato una nuova delega in cui limitavo i poteri di . Quando ha CP_1 CP_1 saputo che avevo cambiato le cose, mio figlio si è arrabbiato. Io non ho notizie sulla carriera di mio figlio se non dall'Inter. Quando mio figlio ha firmato il contratto con l'Inter, ho chiesto a di non pagare il mantenimento CP_1
a mio figlio e, da quel momento, mio figlio ha reagito male, troncando i rapporti con me e dicendomi che non voleva più vedere”; ADR difensore: “voglio precisare che non so se mio figlio aveva altre proposte da altre squadre. Per me andava bene continuare con l'Inter, anche perché sono gli unici che mi danno informazioni sulla sua carriera”.
Inoltre, ha dichiarato di essere disponibile a riconoscere per intero l'assegno unico universale al padre.
ha dichiarato “Mi chiamo , sono nato a [...] il [...]; CP_1 CP_1 attualmente risiedo in Bellinzago novarese via Antonelli n. 31. Lavoro in un'azienda svizzera, vendo prodotti alimentari. Guadagno circa 1.600,00 franchi (€ 1.600,00). Vivo nella casa di mia madre, con lei e mio figlio. Con mio figlio ho ottimi rapporti, lo seguo in tutto anche nelle sue spese, anche quotidiane. Le spese di trasferta sono relative agli spostamenti di mio figlio per venire a casa, quando vado a prenderlo per portarlo a casa, sia nel finesettimana che nei giorni infrasettimanale. Ogni volta che vado a prenderlo sono circa € 60,00. Pago tutte le spese giornaliere;
ci sono dei problemi con la mensa dell'Inter, spesso deve andare fuori a mangiare e io gli ricarico una carta di crediti. Non tutti i finesettimana li trascorre con me, perché dipende dal calendario sportivo del campionato. A volte vado a prenderlo sabato dopo l'allenamento e lo riporto il lunedì mattina. Il contratto è entrato in vigore l'1/7/2024. La società Inter versa il conto nel conto corrente svizzero a me intestato;
ero d'accordo con mio figlio. Mio figlio non ha una carta di credito collegata a questo conto;
ha una ricaricabile fatta per i minori. ADR difesa
“i movimenti sul conto svizzero sono solo due perché i pagamenti avvengono in contanti”; ADR difesa: “Per Pt_1
Pag. 3 quanto riguarda gli eventi del dicembre 2023, era arrivata una proposta da un marchio sportivo per avere uno sponsor per scarpe e abbigliamento e avevo chiesto una delega per il contratto ma non sono riuscita a mettermi d'accordo. La signora on mi ha mai chiesto la copia del contratto ed è arrivato ad entrambi direttamente Pt_1 dalla società Inter”. ADR difesa: “Corner Card è la carta di credito svizzera;
è la mia carta di credito personale e nominale. Ricarico la carta di credito di mio figlio in contanti. Il fondo del Lussemburgo che risulta dagli atti è mio investimento personale;
l'ho attivato cinque anni fa. La società è fallita perché CP_3 CP_4
c'è stato un mancato incasso rilevante;
io ero l'amministratore”.
3. Le istanze istruttorie. La difesa di parte resistente ha articolato un'ampia richiesta di prova testimoniale che, tuttavia, si è ritenuta in parte superflua e in parte inammissibile.
Invero, l'audizione di è inammissibile considerato che il ragazzo ha un concreto Persona_1 interesse nella causa.
Quanto ai capi di prova 1), 2) e 3) la prova si è ritenuta superflua trattandosi comunque di circostante non contestate (la stessa parte ricorrente dà atto della totale, momentanea, assenza di rapporti tra madre e figlio con conseguente riconoscimento implicito di un ruolo diretto del resistente nella gestione di ). Per_1
4. La decisione. Venendo al merito della questione, il ricorso di deve essere solo Parte_1 parzialmente accolto.
Invero, la documentazione prodotta dalle parti con gli atti introduttivi del procedimento e con le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., confermano il peggioramento delle condizioni economiche della e l'intervenuta sottoscrizione di un contratto professionistico -con versamento del Pt_1 relativo compenso- per il figlio (il cui stipendio, essendo egli ancora minorenne, viene Per_1 versato su un conto corrente intestato al padre).
Da un lato, infatti, la contrazione dei redditi della i certo incide sulla sua capacità economica Pt_1 di provvedere al figlio;
dall'altro lato, comunque, il figlio -ancora minore- seppur con delle proprie entrate, non può considerarsi ancora economicamente autosufficiente;
il ragazzi, infatti, necessita ancora del supporto genitoriale, per proseguire gli studi e per sostenere i costi della sua attività da sportivo professionista.
Ancora, va evidenziato che ha un proprio reddito pari a 1.700,00 franchi svizzeri CP_1
(circa € 1.700,00 mensili) e che gestisce anche le somme guadagnate dal figlio.
Sul punto, va richiamato il recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno” (cfr.. Cass., Sez. 1, ordinanza n. 2536 del 26/1/2024).
Pag. 4 Allo stato, alla stregua della sperequazione esistente tra la condizione economica della e Pt_1 quella di l'ammontare dell'assegno di mantenimento va ridotto ad € 100,00; deve CP_1 essere revocato l'obbligo di versare la somma di € 100,00 prevista per le spese sportive non preventivabili.
Alla luce delle dichiarazioni della n udienza nonché della circostanza che sia Pt_1 CP_1
a provvedere ai bisogni del figlio, va disposto altresì che l'assegno unico universale sia interamente percepito dal padre.
***
Le spese di lite devono essere compensate, vista la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Novara il 9 marzo 2023 nel procedimento n. 1096/2020, ferme restando le disposizioni non modificate:
1. dispone che contribuirà al mantenimento di mediante il versamento di Parte_1 Per_1 un assegno mensile, pari a complessivi € 100,00 oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
2. dispone che le spese straordinarie siano ripartite al 50%;
3. revoca l'obbligo di versamento della somma di € 100,00 per contribuire alle trasferte del figlio per motivi sportivi;
4. dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dal padre;
5. compensa le spese di lite.
6. manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 20/6/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 5